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Limitazioni alla mobilità verso il basso
Non è ammessa, invece, la MOBILITA' VERSO IL BASSO (nel testo originario era ammessa sia in via unilaterale che per esigenze dell'impresa) che comporta l'impiego del lavoratore in mansioni inferiori a quelle di assunzione. E' esclusa salvo alcune eccezione, ad esempio in presenza di esigenze straordinarie sopravvenute, come nel caso di:
- Lavoratrici madri le quali devono essere adibite a mansioni non pregiudizievoli delle loro salute, anche inferiori a quelle di appartenenza, con diritto peraltro alla conservazione della retribuzione di provenienza.
- Sopravvenuta inabilità allo svolgimento della mansione di assegnazione per infortunio o malattia, con diritto alla conservazione della retribuzione di provenienza.
Nel caso di legittima adibizione a mansioni inferiori o dequalificazione, la giurisprudenza riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
MODIFICA NEL QUADRO DEL C.D. JOBS ACT AD OPERA DEL
D.LGS 81/2015(DISCIPLINA ATTUALE)
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello o categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientri nella stessa categoria legale.”
MOBILITÀ ORIZZONTALE - il lavoratore può essere adibito anche a tutte le mansioni riconducibili allo stesso livello o categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Viene quindi abbandonato il criterio-limite dell'equivalenza delle mansioni dal punto di vista dell'attitudine e della professionalità del lavoratore e si passa al CRITERIO
DELL'EQUIVALENZA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE della prestazione e della mansione, che consente lo spostamento, per volontà unilaterale del datore e/o del lavoratore, su tutte le mansioni classificate nel medesimo livello contrattuale e nella stessa categoria legale di inquadramento delle ultime mansioni effettivamente svolte.
MOBILITÀ VERTICALE - sostanzialmente non ci sono modifiche rispetto al testo precedente. Il lavoratore può essere adibito in via unilaterale e senza alcun limite alle mansioni corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito e in tal caso avrà diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta.