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Diritto romano

Diritto romano = dalle origini di Roma (754 a.C.) – morte di Giustiniano (565 d.C.) 528-534 = Giustiniano fece compilare il Corpus Iuris Civilis

Diritto privato e diritto pubblico

Diritto privato = settore del diritto che regola fondamentalmente rapporti tra

  • Individui in quanto tali (gli interessi presi in considerazione sono quelli privati, individuali)

Diritto pubblico = settore del diritto che regola l’organizzazione e il funzionamento

  • Della collettività, oltre che i rapporti tra la collettività unitariamente considerata e i singoli che la compongono (interessi della collettività in quanto tale, interessi pubblici)

Noi ci occupiamo del diritto romano privato dalle origini di Giustiniano = è l’ordinamento giuridico del passato durato più a lungo. Il diritto romano (privato in particolare) è tra i diritti dell’antichità classica l’unico che fu scientificamente elaborato = solo Roma ebbe veri giureconsulti. Ricavarono dalle soluzioni dei casi concreti i principi latenti che le ispiravano ed elaborarono concetti e categorie giuridiche. L’elaborazione scientifica e la vitalità del diritto romano, consentì l’adattamento del sistema creato dai giuristi romani a tipi di società del tutto diversi da quella romana.

Costituisce la matrice dei codici civili dei Paesi dell’Europa continentale, dell’America Latina, del Giappone. Sistemi giuridici di tradizione romanistica (“civil law”) - contrapposti a sistemi giuridici anglosassoni (“common law”).

Periodi della storia del diritto romano

  • Età arcaica (754 a.C – metà II sec. a.C.)
  • Età preclassica (metà II sec. a.C. – 27 a.C. (fine repubblica))
  • Età classica (fine repubblica e principato di Augusto, 27 a.C. – IV sec. d.C.)
  • Età postclassica (dal IV sec. ascesa al trono di Costantino)

Età arcaica (754 a.C. – metà II sec. a.C.)

  • Regime prima monarchico, poi repubblicano
  • Roma inizia ad espandersi nel Lazio
  • Roma diventa potenza militare
  • Si sviluppano attività commerciali
  • Il diritto privato mantiene però caratteri da far pensare a una società ancora chiusa, non evoluta

Caratteristiche del diritto durante l'età arcaica

Povertà di strutture:

  • Pochi comportamenti volontari giuridicamente rilevanti
  • Poche situazioni giuridiche soggettive
  • Pochi strumenti giudiziari

Formalismo:

  • La produzione di effetti giuridici è subordinata alla pronuncia di poche parole determinate (certa verba) e a volte anche da veri e propri riti (rapporti tra la sfera del sacro e la sfera del giuridico molto stretti -> la sfera del ius (diritto) era impregnata di sacralità)

Ruralità:

  • Mentalità rurale (erano la maggior parte pastori e agricoltori)
  • Proprietà privata
  • Struttura rigida e patriarcale della famiglia
  • Povertà di strumenti negoziali e processuali
  • No commercio

Personalità:

  • Il diritto romano arcaico era tutto ius civile = riservato solo ai cittadini romani
  • Mentalità di rigetto e diffidenza verso gli estranei

Età preclassica (metà II sec. a.C. – 27 a.C. (fine repubblica))

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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