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DIRITTO SOGGETTIVO:

• pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il

dovere di soddisfarla da parte di altro, o di soggetti, secondo quanto il diritto

oggettivo esige

Trova il suo fondamento nel diritto oggettivo

➔ Potestà = posizioni giuridiche attive per cui il titolare esercita un potere su altro

- soggetti

Facoltà = possibilità riconosciute e garantite al soggetto implicate da un diritto

- soggettivo

Al diritto soggettivo di alcuni fa riscontro in altri soggetti il dovere giuridico

➔ corrispondente (quindi una posizione giuridica soggettiva passiva)

Obbligo = dovere di fare o non fare alcunché in relazione al diritto soggettivo

- altrui

Soggezione = situazione in cui versa taluno di dovere necessariamente

- sottostante, anche contro la propria volontà, all’altrui potestà

Onere = sacrificio che il diritto oggettivo addossa a un soggetto affinché possa

- conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio

IUS :

adoperato a volte per il diritto oggettivo e a volte soggettivo :

1. - diritto oggettivo: ius civile, ius gentium, ius honorarium, ius publicum ...

➔ -diritto soggettivo: definizione di usufrutto, servitu attive....

ricorre anche nel significato di potestà:

2. sui iuris (persona non soggetta a potestà altrui)

o alieni iuris (persona soggetta a potestà altrui)

o

usato per indicare il luogo del giudizio, davanti a un magistrato

3. usato per inidcare la giurisprudenza classica

4. usato per indicare la situazione giuridica soggettiva, con riguardo ai due aspetti,

5. attivo e passivo, di un rapporto giuridico

usato per indicare la situazione giuridica quale concretamente si realizza in

6. dipendenza di determinati atti

prende significato anche nella legge delle XII tavole:

7. in cui faceva riferimento alla situazione giuridica soggettiva quale in concreto si

determinava per effetto della pronuncia di parole determinate

IUS QUIRITIUM:

“diritto dei quiriti” = i quiriti erano membri di una delle prime collettività

- cittadine romane

vi erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive assolute: posizioni di potere

- su persone o cose (cose inanimate, animali e schiavi)

IUS CIVILE (solo cittadini romani):

ingloba il ius quiritium

- fruibilità: riguarda SOLO i cittadini romani (cives) ed esclude i non cittadini

- romani (peregrini)

ha istituzioni tanto esclusive e caratteristiche da non trovare riscontro presso

- alcun altro popolo

oltre a quelle del ius quiritium,vengono riconosciute e tutelate anche posizioni

- giuridiche relative, come obbligazioni caratterizzate dall’esistenza di un vincolo

giuridico per cui un soggetto (debitore) è tenuto ad un certo comportamento

verso un altro soggetto (creditore) che tale comportamento può pretendere

effetti: diritto nel cui ambito diritti e doveri venivano qualificati come: (in

o 1 di questi modi)

ex iure quiritium (es: diritto di proprietà)

▪ iura (es: usufrutto)

▪ oportere (verbo che esprimeva la necessità di adempiere a crediti da

▪ parte del debitore -> es: diritto di credito)

si contrappone al ius gentium (per peregrini) e al ius honorarium (che non

- attribuiva poteri ex quiritium, iura e non riconosceva vincoli per cui il dovere di

adempiere del debitore fosse espresso col verbo oportere)

tutelato da azioni civili (mentre il ius honorarium da azioni pretore)

- le sue fonti: MORES, LEGES, GIURISPRUDENZA

-

IUS GENTIUM (per i peregrini):

patrimonio giuridico di fondo comune a tutti i popoli

- (diritto internazionale)

in età preclassica vennero riconosciuti nuovi negozi giuridici:

- compravendita

▪ locazione

▪ società

▪ mandato

(negozi per i quali alla necessità di adempiere da parte del debitore fu fatto

riferimento con il verbo oportere)

essi furono subito fruibili anche dai peregrini

➔ =

perchè si trattava di negozi che era dato riscontrare con uguali strutture e

modalità anche presso altri popoli (peregrini)

(negozio giuridico: atto di autonomia privata diretto ad uno scopo pratico riconosciuto

dall’ordinamento e ritenuto meritevole di tutela)

IUS HONORARIUM:

diritto risultante dall’attività sostanzialmente creativa di alcuni organi giurisdizionali:

pretore urbano = magistrato cum imperio, con il compito di dicere ius

o pretore peregrino = compito di dicere ius tra cittadini romani e stranieri o tra

o stranieri

edili curuli = magistrati sine imperio, con cura annonae (competenti per

o controversie dipendenti dalla vendita di schiavi e animali)

governatori delle province

o la sua formazione dipese dall’attività edittale dei magistrati giusdicenti

➔ = per questo presuppone il processo formulare

per la massima parte il ius honorarium fu opera del PRETORE URBANO:

- egli emanava un editto che durava un anno (come la sua carica) in cui

prospettava un programma (mediante promesse di strumenti giudiziari e con

l’indicazione dei modelli dei provvedimenti che avrebbe emanato)

scaduto l’anno accadde che i pretori andarono via via confermando l’editto

➔ precedente (la parte che aveva dato buon esito): si formò così un nucleo edittale

che si trasmetteva inalterato da pretore a pretore = EDICTUM TRALATICIUM

nel 130 d.C. Salvo Giuliano, per incarico dell’imperatore Adriano, stabilì il testo

➔ definitivo dell’editto pretorio = EDITTO PERPETUO

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.