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DIRITTO SOGGETTIVO:
• pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il
dovere di soddisfarla da parte di altro, o di soggetti, secondo quanto il diritto
oggettivo esige
Trova il suo fondamento nel diritto oggettivo
➔ Potestà = posizioni giuridiche attive per cui il titolare esercita un potere su altro
- soggetti
Facoltà = possibilità riconosciute e garantite al soggetto implicate da un diritto
- soggettivo
Al diritto soggettivo di alcuni fa riscontro in altri soggetti il dovere giuridico
➔ corrispondente (quindi una posizione giuridica soggettiva passiva)
Obbligo = dovere di fare o non fare alcunché in relazione al diritto soggettivo
- altrui
Soggezione = situazione in cui versa taluno di dovere necessariamente
- sottostante, anche contro la propria volontà, all’altrui potestà
Onere = sacrificio che il diritto oggettivo addossa a un soggetto affinché possa
- conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio
IUS :
adoperato a volte per il diritto oggettivo e a volte soggettivo :
1. - diritto oggettivo: ius civile, ius gentium, ius honorarium, ius publicum ...
➔ -diritto soggettivo: definizione di usufrutto, servitu attive....
ricorre anche nel significato di potestà:
2. sui iuris (persona non soggetta a potestà altrui)
o alieni iuris (persona soggetta a potestà altrui)
o
usato per indicare il luogo del giudizio, davanti a un magistrato
3. usato per inidcare la giurisprudenza classica
4. usato per indicare la situazione giuridica soggettiva, con riguardo ai due aspetti,
5. attivo e passivo, di un rapporto giuridico
usato per indicare la situazione giuridica quale concretamente si realizza in
6. dipendenza di determinati atti
prende significato anche nella legge delle XII tavole:
7. in cui faceva riferimento alla situazione giuridica soggettiva quale in concreto si
determinava per effetto della pronuncia di parole determinate
IUS QUIRITIUM:
“diritto dei quiriti” = i quiriti erano membri di una delle prime collettività
- cittadine romane
vi erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive assolute: posizioni di potere
- su persone o cose (cose inanimate, animali e schiavi)
IUS CIVILE (solo cittadini romani):
ingloba il ius quiritium
- fruibilità: riguarda SOLO i cittadini romani (cives) ed esclude i non cittadini
- romani (peregrini)
ha istituzioni tanto esclusive e caratteristiche da non trovare riscontro presso
- alcun altro popolo
oltre a quelle del ius quiritium,vengono riconosciute e tutelate anche posizioni
- giuridiche relative, come obbligazioni caratterizzate dall’esistenza di un vincolo
giuridico per cui un soggetto (debitore) è tenuto ad un certo comportamento
verso un altro soggetto (creditore) che tale comportamento può pretendere
effetti: diritto nel cui ambito diritti e doveri venivano qualificati come: (in
o 1 di questi modi)
ex iure quiritium (es: diritto di proprietà)
▪ iura (es: usufrutto)
▪ oportere (verbo che esprimeva la necessità di adempiere a crediti da
▪ parte del debitore -> es: diritto di credito)
si contrappone al ius gentium (per peregrini) e al ius honorarium (che non
- attribuiva poteri ex quiritium, iura e non riconosceva vincoli per cui il dovere di
adempiere del debitore fosse espresso col verbo oportere)
tutelato da azioni civili (mentre il ius honorarium da azioni pretore)
- le sue fonti: MORES, LEGES, GIURISPRUDENZA
-
IUS GENTIUM (per i peregrini):
patrimonio giuridico di fondo comune a tutti i popoli
- (diritto internazionale)
in età preclassica vennero riconosciuti nuovi negozi giuridici:
- compravendita
▪ locazione
▪ società
▪ mandato
▪
(negozi per i quali alla necessità di adempiere da parte del debitore fu fatto
riferimento con il verbo oportere)
essi furono subito fruibili anche dai peregrini
➔ =
perchè si trattava di negozi che era dato riscontrare con uguali strutture e
modalità anche presso altri popoli (peregrini)
(negozio giuridico: atto di autonomia privata diretto ad uno scopo pratico riconosciuto
dall’ordinamento e ritenuto meritevole di tutela)
IUS HONORARIUM:
diritto risultante dall’attività sostanzialmente creativa di alcuni organi giurisdizionali:
pretore urbano = magistrato cum imperio, con il compito di dicere ius
o pretore peregrino = compito di dicere ius tra cittadini romani e stranieri o tra
o stranieri
edili curuli = magistrati sine imperio, con cura annonae (competenti per
o controversie dipendenti dalla vendita di schiavi e animali)
governatori delle province
o la sua formazione dipese dall’attività edittale dei magistrati giusdicenti
➔ = per questo presuppone il processo formulare
per la massima parte il ius honorarium fu opera del PRETORE URBANO:
- egli emanava un editto che durava un anno (come la sua carica) in cui
prospettava un programma (mediante promesse di strumenti giudiziari e con
l’indicazione dei modelli dei provvedimenti che avrebbe emanato)
scaduto l’anno accadde che i pretori andarono via via confermando l’editto
➔ precedente (la parte che aveva dato buon esito): si formò così un nucleo edittale
che si trasmetteva inalterato da pretore a pretore = EDICTUM TRALATICIUM
nel 130 d.C. Salvo Giuliano, per incarico dell’imperatore Adriano, stabilì il testo
➔ definitivo dell’editto pretorio = EDITTO PERPETUO