Diritto romano
Diritto romano = dalle origini di Roma (754 a.C.) – morte di Giustiniano (565 d.C.) 528-534 = Giustiniano fece compilare il Corpus Iuris Civilis
Diritto privato e diritto pubblico
Diritto privato = settore del diritto che regola fondamentalmente rapporti tra
- Individui in quanto tali (gli interessi presi in considerazione sono quelli privati, individuali)
Diritto pubblico = settore del diritto che regola l’organizzazione e il funzionamento
- Della collettività, oltre che i rapporti tra la collettività unitariamente considerata e i singoli che la compongono (interessi della collettività in quanto tale, interessi pubblici)
Noi ci occupiamo del diritto romano privato dalle origini di Giustiniano = è l’ordinamento giuridico del passato durato più a lungo. Il diritto romano (privato in particolare) è tra i diritti dell’antichità classica l’unico che fu scientificamente elaborato = solo Roma ebbe veri giureconsulti. Ricavarono dalle soluzioni dei casi concreti i principi latenti che le ispiravano ed elaborarono concetti e categorie giuridiche. L’elaborazione scientifica e la vitalità del diritto romano, consentì l’adattamento del sistema creato dai giuristi romani a tipi di società del tutto diversi da quella romana.
Costituisce la matrice dei codici civili dei Paesi dell’Europa continentale, dell’America Latina, del Giappone. Sistemi giuridici di tradizione romanistica (“civil law”) - contrapposti a sistemi giuridici anglosassoni (“common law”).
Periodi della storia del diritto romano
- Età arcaica (754 a.C – metà II sec. a.C.)
- Età preclassica (metà II sec. a.C. – 27 a.C. (fine repubblica))
- Età classica (fine repubblica e principato di Augusto, 27 a.C. – IV sec. d.C.)
- Età postclassica (dal IV sec. ascesa al trono di Costantino)
Età arcaica (754 a.C. – metà II sec. a.C.)
- Regime prima monarchico, poi repubblicano
- Roma inizia ad espandersi nel Lazio
- Roma diventa potenza militare
- Si sviluppano attività commerciali
- Il diritto privato mantiene però caratteri da far pensare a una società ancora chiusa, non evoluta
Caratteristiche del diritto durante l'età arcaica
Povertà di strutture:
- Pochi comportamenti volontari giuridicamente rilevanti
- Poche situazioni giuridiche soggettive
- Pochi strumenti giudiziari
Formalismo:
- La produzione di effetti giuridici è subordinata alla pronuncia di poche parole determinate (certa verba) e a volte anche da veri e propri riti (rapporti tra la sfera del sacro e la sfera del giuridico molto stretti -> la sfera del ius (diritto) era impregnata di sacralità)
Ruralità:
- Mentalità rurale (erano la maggior parte pastori e agricoltori)
- Proprietà privata
- Struttura rigida e patriarcale della famiglia
- Povertà di strumenti negoziali e processuali
- No commercio
Personalità:
- Il diritto romano arcaico era tutto ius civile = riservato solo ai cittadini romani
- Mentalità di rigetto e diffidenza verso gli estranei
Età preclassica (metà II sec. a.C. – 27 a.C. (fine repubblica))
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L' età dell imperialismo romano
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Età del Dominato e invasione dei popoli barbarici, Storia del diritto
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Fonti del diritto in età arcaica e repubblicana - Istituzioni di diritto romano
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Riassunto esame Diritto Romano del cibo, prof. Fragnoli, libro consigliato Cibo e diritto in età romana, Fargnoli