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LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
1. La funzione giurisdizionale garantire l’ordinamento giudiziale,
La funzione giurisdizionale svolta dalla Magistratura ha il compito di
attraverso il potere giurisdizionale, che consiste nell’idoneità dei suoi atti a giungere ad una decisione
definitiva nel corso di una certa controversia in discussione tra qualunque soggetto, pubblico o privato.
l’articolo
Secondo 101 della Costituzione:
1. il potere giurisdizionale è amministrato in nome del popolo;
2. i giudici sono soggetti solo alla legge, cioè devono essere imparziali e terzi rispetto alle parti della
controversia.
La Costituzione italiana non realizza un sistema di giurisdizione unica, ma prevede, accanto a quella
ordinaria, varie giurisdizioni speciali, tra cui quella amministrativa, attribuita ai Tribunali Amministrativi
Regionali (T.A.R.), al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti e ad altre giurisdizioni speciali:
1. nel giudizio proposto ad un Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio,
il ricorrente deve avere interesse ad ottenere un risultato favorevole che consenta di soddisfare la sua
richiesta: all’Amministrazione che ha emesso l’atto, entro 60 giorni
il ricorso va, prima, notificato
dalla sua pubblicazione ufficiale;
la segreteria del T.A.R. competente, entro 30 giorni dall’ultima
e va, poi, depositato presso
notifica;
con il ricorso o successivamente possono essere richieste anche misure cautelari, tra cui la
sospensione dell’atto, quando si verifica un pregiudizio grave e irreparabile;
il giudizio si conclude con una sentenza di accoglimento, di rifiuto o di inammissibilità, da
parte del giudice di primo grado.
2. contro la decisione del giudice di primo grado, però, si può proporre appello al Consiglio di Stato,
entro 60 giorni dalla sua notifica o entro 1 anno dalla sua pubblicazione:
la decisione del Consiglio di Stato può sospendere, confermare, annullare o modificare in
parte quella del T.A.R.;
contro la sentenza del Consiglio di Stato, però, può essere proposto il ricorso in Cassazione,
solo per motivi relativi alla giurisdizione, entro 60 giorni dalla sua notifica o entro 1 anno
dalla sua pubblicazione;
se non si ricorre né al Consiglio di Stato né alla Cassazione, invece, la decisione passa in
giudicato ed è eseguita dal giudice, con il rimedio del giudizio di ottemperanza.
il giudizio di ottemperanza può essere previsto anche per l’esecuzione di sentenze della Corte
3. dei
(in base all’articolo
Conti, che 103, II Comma) ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge, come, ad esempio, in materia di pensioni civili e di guerra: nella
conto, che si può concludere con l’approvazione o
Corte dei Conti si instaura il giudizio di
l’accertamento di responsabilità e di condanna, che riguarda i danni subiti dall’Erario, determinati
dai comportamenti antigiuridici dei soggetti agenti;
4. le altre giurisdizioni speciali previste dalla Costituzione, invece, sono, ad esempio:
relativa all’ordinamento esterno rispetto a
la Corte di Giustizia della Comunità Europea,
che comprende 15 giudici e 8 avvocati generali, deve garantire l’uniforme
quello italiano,
interpretazione del Diritto comunitario e deve valutare la validità degli atti comunitari posti
in essere;
i Consigli nazionale professionali;
il Tribunale superiore delle acque pubbliche, le cui decisioni possono essere contestate con il
ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione;
(in base all’articolo
i Tribunali Militari, che 103, III Comma) hanno una funzione
giurisdizionale in tempo di pace, per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
Armate, oppure in tempo di guerra, per le materie stabilite dalla legge;
il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), che esercita la funzione giurisdizionale con
una Sezione disciplinare, le cui decisioni possono essere contestate con il ricorso alle
Sezioni Unite della Cassazione, le quali giudicano non solo per quanto riguarda la
giurisdizione, ma anche per motivi di legittimità.
La Costituzione, però, per evitare l’istituzione di molte giurisdizioni speciali, ha posto uno specifico divieto,
consentendo solo l’istituzione di Sezioni specializzate per determinate materie (come il Tribunale per i
minorenni, le Sezioni Agrarie, le Commissioni tributarie provinciali di primo grado e le Commissioni
tributarie regionali di appello), anche con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla Magistratura, nei
stabilisce l’articolo
casi e nelle forme regolate dalla legge (come 102, II Comma).
2. La giurisdizione ordinaria
Per quanto riguarda la giurisdizione ordinaria, l’articolo 102 (I Comma) della Costituzione stabilisce che
dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
tale funzione è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
La Magistratura ordinaria, secondo l’articolo 104 (I Comma), è un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere, grazie all’organo del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), presieduto dal Presidente
della Repubblica e composto:
1. dal primo Presidente ed il procuratore generale della Corte di Cassazione;
per ”2/3”, per ”1/3”, da professori universitari in
2. il resto, dai magistrati ordinari di varie categorie e,
materie giuridiche ed avvocati con 15 anni di servizio ed iscritti agli albi speciali per le giurisdizioni
speciali.
Tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) durano in carica 4 anni, non sono
immediatamente rieleggibili e svolgono diverse funzioni giurisdizionali, secondo la tradizionale ripartizione
civile e penale:
1. per la giurisdizione civile, che si occupa delle controversie tra cittadini privati, gli organi giudiziari
sono il Giudice di Pace, il Tribunale, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione;
2. per la giurisdizione penale, che si occupa dei reati commessi, invece, gli organi giudiziari sono la
Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello. stabilisce l’articolo
La giurisdizione penale è obbligatoria per il Pubblico Ministero (come 112) e
facoltativa per gli altri organi giudiziari: il processo penale italiano inizia con le indagini preliminari
e continua con la fase processuale vera e propria, cioè con una udienza preliminare e, poi, con il
dibattimento, alla cui conclusione viene pronunciata la decisione, detta sentenza, che può consistere
in una pena pecuniaria (cioè ammenda o multa) oppure in una pena detentiva (cioè arresto,
reclusione o ergastolo).
La Costituzione prevede, inoltre, alcuni principi che assicurano l’indipendenza dei giudici ordinari, del
e degli estranei che partecipano all’Amministrazione della Giustizia,
Pubblico Ministero come, ad esempio:
il divieto di iscriversi ai partiti politici (come previsto nell’articolo
1. 98, III Comma);
2. la nomina per concorso e, quindi, in base al merito, come previsto nell’articolo 106 (I Comma) e in
linea con l’articolo 34, secondo il quale devono essere valorizzate, dalla Repubblica, le capacità e i
meriti del singolo nel raggiungimento dei più alti gradi degli studi;
l’inamovibilità, tranne in seguito alla decisione del
3. Consiglio Superiore della Magistratura (Csm),
previsto nell’articolo
adottata per motivi di difesa o con il loro consenso (come 107, I Comma);
previsto nell’articolo
4. la mancanza di un rapporto di subordinazione gerarchica (come 108,
II Comma).
Accanto ai giudici ordinari del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), è previsto anche il Ministero
dal Ministro della Giustizia, al quale spetta l’organizzazione ed il
della Giustizia, presieduto, appunto, stabilito dall’articolo
funzionamento dei servizi relativi alla funzione giurisdizionale (come 110).
3. La giurisdizione amministrativa la Costituzione prevede, all’articolo
Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale amministrativa, invece,
103 (I Comma), che tutti gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei
confronti della Pubblica Amministrazione, degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, dei diritti soggettivi.
All’articolo 113, invece, la Costituzione stabilisce che, contro tutti gli atti illegittimi della Pubblica
Amministrazione, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi,
davanti agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa, determinati dalla legge, per cui la tutela
giurisdizionali (come stabilisce il II Comma dello stesso articolo) non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per certe categorie di atti. l’operato della Pubblica
La legge, quindi, assicura anche al giudice ordinario la possibilità di giudicare
Amministrazione, per cui la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili, per il giudice ordinario, azioni
giudiziarie nei confronti della Pubblica Amministrazione, tra cui:
le azioni che comportano l’adozione di un provvedimento
1. amministrativo;
2. le azioni di condanna o di accertamento al pagamento di una somma di denaro.
casi in cui sia consentito, al giudice ordinario, intervenire sull’atto
Le giurisprudenza ha stabilito, inoltre,
amministrativo, modificandolo o annullandolo, come in casi relativi alla rettifica degli atti di stato civile, alle
decisioni in tema di sanzioni amministrative e all’annullamento dell’iscrizione nelle liste elettorali.
La legge, però, prevede anche una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed una esclusiva del
giudice ordinario:
1. il giudice amministrativo ha una giurisdizione esclusiva, ad esempio, per le concessioni di beni e
servizi, per i pubblici servizi e in materia urbanistica ed edilizia;
2. il giudice ordinario, invece, ha una giurisdizione esclusiva, ad esempio, per i rapporti di lavoro dei
dipendenti degli enti pubblici economici e delle Pubbliche Amministrazioni, e per le controversie
relative al rilascio dell’autorizzazione di competenza del Garante per la protezione dei dati personali.
Con la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario non ha più rilevanza, ai fini della tutela degli interessi
soggettivi coinvolti, la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, che, invece, rimane nei casi di
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché, in questo caso, la distinzione serve comunque per
delimitare i suoi poteri.
4. Le garanzie costituzionali
Un principio fondamentale che garantisce l’azione, davanti gli organi giurisdizionali, delle controversie
è contenuto nell’articolo
giudiziarie 24 (I Comma) della Costituzione, secondo il quale tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interes