Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IRRESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L'articolo 90 sancisce che il presidente della repubblica è irresponsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne nei casi di alto tradimento o di attentato alla costituzione. In questi casi, è messo in stato di accusa dal parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
L'irresponsabilità del presidente della repubblica vale sia nel campo politico che in quello penale, civile e amministrativo. Nel campo politico, l'irresponsabilità del presidente non gli consente di essere chiamato a rispondere del suo operato dinanzi ad un altro organo costituzionale, poiché nell'esercizio delle sue funzioni si assumono le responsabilità in via generale i ministri e il presidente del consiglio, in quanto controfirmano gli atti del presidente della repubblica. Nel campo penale, l'irresponsabilità del presidente non gli consente di...
essere chiamato a rispondere di reati diversi da quelli di alto tradimento e di attentato alla costituzione connessi nell'esercizio delle sue formazioni. L'irresponsabilità quindi va intesa come vera e propria non imputabilità, nel campo civile e in quello amministrativo il presidente non può essere chiamato a rispondere di illeciti civili e amministrativi.
Paragrafo 6 pag309-310
RESPONSABILITÀ PER ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE
È il parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti delle giunte delle elezioni e delle immunità parlamentari del senato della repubblica e della giunta per le autorizzazioni a procedere della camera dei deputati a deliberare lo stato di accusa del presidente della repubblica per alto tradimento o per attentato alla costituzione. La deliberazione è adottata a scrutinio segreto e deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa.
Il presidente della repubblica è eletto a maggioranza assoluta e, in caso di stato di accusa, può eleggere uno o più commissari per sostenere l'accusa. Questi commissari esercitano le funzioni di pubblico ministero davanti alla corte costituzionale.
Come stabilito dall'art. 134, è la corte costituzionale a giudicare con l'intervento di 15 giudici costituzionali ordinari e altri 16 giudici aggregati.
La responsabilità del presidente della repubblica è prevista per due reati: alto tradimento, che riguarda qualsiasi comportamento del presidente che derivi da una collusione con forze straniere per sovvertire lo stato e compromettere la sovranità; attentato alla costituzione, che punisce un fatto diretto a mutare la costituzione dello stato o la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale.
Paragrafo 7
pag310-315
LA CONTROFIRMA DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Come sancito dall'art. 89 della costituzione
Ogni atto del presidente della repubblica per essere valido, deve essere controfirmato dai ministri che ne assumono la responsabilità da un punto di vista penale, civile, politica ed amministrativa. Tale responsabilità comporta l'obbligo da parte del ministro di rispondere dinanzi al parlamento secondo le regole del rapporto fiduciario.
87la controfirma è la firma apposta da un membro del governo sull'atto sottoscritto dal presidente della repubblica ed è requisito di validità dell'atto.
Il governo può rifiutare la controfirma quando l'atto del presidente concreti una fattispecie penale, oppure quando costituisce un attentato alla costituzione o dell'alto tradimento.
Lo stesso vale per il presidente della repubblica che può rifiutare la sua firma per gli atti ad iniziativa governativa quando essi
concretino un attentato alla costituzione o un caso di alto tradimento. La norma costituzionale impone che la controfirma si riferisca agli atti che sono adottati nell'esercizio dei poteri riconosciuti al presidente della repubblica. Sono quindi esclusi dalla controfirma il giuramento che il presidente presta dinanzi alle camere, le sue manifestazioni di opinione, gli atti ai quali il presidente della repubblica partecipa quale componente di un organo collegiale. Inoltre, anche per le dimissioni è esclusa la controfirma che costituiscono un atto personale del titolare della carica. I rapporti tra governo e presidente sono rappresentati da controlli reciproci a seconda che si tratti di atti di iniziativa governativa o presidenziali. Paragrafo 8 pag. 315-316 LA FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COME CAPO DELLO STATO E GARANTE DELLA COSTITUZIONE Come dispone l'articolo 87 della costituzione, il presidente della repubblica è il capo dello stato e rappresentaL'unità nazionale è garantita dal capo di stato, che impersona l'unità dello stato e manifesta la volontà unitaria sia all'interno che all'esterno. Inoltre, come rappresentante dell'unità nazionale, egli rappresenta la comunità nazionale e ne tutela gli interessi.
Il capo di stato è anche il garante e custode dell'assetto costituzionale, e ha una posizione super partes rispetto alle forze politiche.
Gli atti tipicamente presidenziali sono:
- inviare messaggi alle camere
- indire le elezioni delle nuove camere e fissarne la prima riunione
- autorizzare la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo
- promuovere le leggi ed emanare i decreti aventi forza e valore di legge
- indire il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione
- nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello stato (nomina di 5 senatori a vita, nomina di 1/3 dei 5 giudici costituzionali)
in essere dal presidente per risolvere una crisi di governo attraverso: la nomina di un nuovo governo, oppure riguarda la nomina di 5 giudici costituzionali.
Gli atti discrezionali e al tempo stesso facoltativi sono: lo scioglimento anticipato delle camere oppure la nomina dei 5 senatori a vita, l'invio dei messaggi alle camere, la convocazione straordinaria di entrambe le camere. Come sancito dall'art. 74 egli prima di promulgare la legge può con messaggio motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione.
Paragrafo 9 pag316-318
EMANAZIONE DEI DECRETI AVENTE VALORE DI LEGGE
L'emanazione consiste in un atto che da forma solenne all'atto legislativo consentendone l'efficienza giuridica. Con l'emanazione il presidente esercita un potere suo proprio col quale manifesta all'interno la volontà dello stato posta in essere dall'organo deliberativo.
Promulgazione = la promulgazione è l'atto formale con il quale il
Il presidente dichiara valido e operante l'atto normativo.
Qualora il presidente emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti spettano al governo il loro riesame. Ed esso può decidere di rifiutare l'emanazione di tali atti in quanto la responsabilità degli atti del presidente spetta al governo.
Il presidente invece, qualora il governo emetta un atto, egli può rifiutare la sua promulgazione rinviando l'atto alle camere. Qualora il governo, in caso di urgenza, insista sull'emanazione di tale atto, il presidente è obbligato alla promulgazione di tale atto in quanto comprometterebbe l'equilibrio dei poteri costituzionali, di cui l'omissione può configurare un attentato alla costituzione.
Ma qualora il presidente sia costretto ad emanare il decreto e ritenga di manifestare ufficialmente il suo dissenso rispetto all'operato del governo, la costituzione offre al presidente la possibilità di...
inviare messaggi alle camere. Il presidente può rifiutare l'emanazione di un atto solo nel caso in cui tale atto adottato dal governo configuri un attentato alla costituzione, compromettendo l'assetto istituzionale, e l'equilibrio dei poteri.
Paragrafo 10 pag318-319
EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI
Al presidente spetta anche l'emanazione dei regolamenti. L'emanazione dei regolamenti incontra una serie di controlli preventivi per cui difficilmente può configurarsi una effettiva posizione conflittuale tra presidente e governo.
Paragrafo 11 pag319
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DEI DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO
Uno dei compiti del presidente della repubblica in quanto garante dell'assetto costituzionale e rappresentante dell'unità nazionale riguarda l'autorizzazione alla presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo, esso riguarda un potere dovere del presidente in quanto deve
controllare l'operato del governo, dato che ai sensi dell'art. 71 sancisce che il potere di iniziativa legislativa appartiene al governo.
Paragrafo 12 pag 319
NOMINA DEI FUNZIONARI DELLO STATO
Tra i compiti del presidente della repubblica c'è anche quello di nominare i funzionari dello stato.
Paragrafo 13 pag 320
MESSAGGI
Il presidente ha il potere di inviare messaggi alle camere, esso rappresenta una forma di collegamento fra i due organi.
I messaggi alle camere possono essere inviati nel procedimento legislativo (art. 74), in tal caso il presidente prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione, il rinvio non può avvenire successivamente se le camere riapprovano la legge nella sua integrità.
I messaggi possono anche essere inviati per avere rapporti con le camere.
Attraverso tali messaggi il presidente della repubblica può indirizzare alle camere nell'esercizio delle sue funzioni di
impulso politico
Paragrafo 14 pag320
COMANDO DE