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CAPITOLO XII, LO STATO E LE AUTONOMIE COSTITUZIONALI

La Costituzione italiana ha configurato la Stato Italiano come uno stato ad autonomia

regionale e locale, con strutture decentrate. La configurazione preesistente (statuto

albertino) invece era centralista.

ART.5 La Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua

nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo.

La legge costituzionale del 1999 ha modificato radicalmente il Titolo V della Costituzione

per realizzare un più avanzato regionalismo, pur non trasformando la nostra Repubblica in

una repubblica federale.

ART.114 Prevede che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane,

regioni, stato e che la capitale della Rep. È Roma.

*prima prevedeva la ripartizione in regioni, province e comuni

Con termine Stato si intende non lo Stato come aggregazioni territoriali ma come stato-

ente.

La ripartizione della potestà legislativa è tra lo Stato e le Regioni, incluse le province

autonome di Trento e di Bolzano; tutte le materie che non sono specificatamente attribuite

allo Stato possono essere attribuite alle Regioni. (Gli enti territoriali, province, città

metropolitane e comuni, non hanno potestà legislativa)

ART.117

I COMMA Tanto la legislazione dello Stato quanto quella delle regioni sono esercitate nel

rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e

dagli obblighi internazionali

II COMMA Elenca le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (politica

estera, immigrazione, moneta e tutela del risparmio, ordine pubblico, istruzione)

III COMMA Elenca le materie di competenza concorrente tra Regione e Stato; nelle

materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per

la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato

IV COMMA Potestà legislativa esclusiva, o residuale, delle Regioni per ogni altra materia

che non sia stata elencata nel II e III COMMA

*Quando si verificano interferenze di competenze tra Stato e Regioni nelle singole materie

si applica il principio della leale collaborazione.

Sulle leggi regionali non vi è il controllo preventivo dello Stato, previsto solo per gli Statuti

Regionali.

Potestà regolamentare

ART.117

VI COMMA La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione

esclusiva, salvo la delega alla Regione. In tutte le altre materie la potestà regolamentare

spetta alle ragioni. Comuni, province, città metropolitane hanno la potestà regolamentare

in ordine alla disciplina della loro organizzazione e dello svolgimento delle loro funzioni.

Funzione amministrativa

ART.118 Ha costituzionalizzato il cosiddetto federalismo amministrativo di tipo municipale.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che per assicurarne l’esercizio

unitario siano conferiti a province, città metropolitane, regione e Stato, in base ai principi di

sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza.

*sussidiarietà: attività dell’uno si completa con quella dell’altro.

Differenziazione: ogn’uno ha un compito diverso

Compete lo Stato attribuire le funzioni ai Comuni, alle province e alle città metropolitane;

tale attribuzione deve essere collegata all’attribuzione di risorse finanziarie

Autonomia finanziaria

ART.119 Comuni, province, città metropolitane e regioni:

-hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (soldi a disposizioni li spendono come

vogliono per esercitare le loro funzioni)

-hanno risorse autonome

-stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e le

norme di finanza pubblica

-compartecipano al gettito di contributi erariali riferiti al loro territorio

Lo Stato per garantire parità di trattamento all’intero territorio nazionale istituisce un fondo

perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante

Potere sostitutivo del governo

ART.120

I COMMA Impedisce alle Regioni di ostacolare la libera circolazione e l’esercizio del diritto

del lavoro

II COMMA Prevede la possibilità che il Governo possa sostituirsi alle regioni , città

metropolitane, province e comuni, in caso di violazione di trattati internazionali, leggi

comunitarie o per pericoli di altra natura (es sicurezza pubblica)

ART.131 Prevede 20 regioni di cui 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale (Valle

d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia giulia, Sicilia, Sardegna); le Regione a statuto

speciale hanno uno statuto approvato con legge costituzionale.

Le regioni, tutte, sono delle mere ripartizioni geografiche derivanti dal censimento del 1871

e non derivano dalla conformazione politica derivata dall’Unità d’Italia; tale ripartizione ha

creato squilibri tra le stesse regioni.

* Le regioni a statuto speciale hanno operato immediatamente dopo la loro costituzione

mentre le regioni a statuto ordinario sono nate successivamente all’attuazione

dell’ordinamento regionale del 1970.

ART. 132 Sono possibili modifiche dell’assetto territoriale delle regioni con un

procedimento complesso (fusione di regioni o creazioni di regioni nuove, su richiesta dei

Comuni).

Viene anche prevista la possibilità di distacco di province e comuni dalla rispettiva regione

per l’aggregazione con altre.

Nel corso degli anni diversi orientamenti tra l’aumento o la diminuzione dell’autonomia

regionale.

Le Regioni

Presidente della Regione, Componenti della Giunta Regionale, Consiglieri Regionali:

disciplinati dalla legge regionale

Consigliere regionale o Assessore regionale non possono essere nominati al Parlamento

Europeo e/o italiano.

Statuti regionali: l’autonomia organizzativa regionale è riconosciuta alle regioni alle quali

vengono riconosciuto il potere statuario, gli statuti vengono approvati dal Consiglio

Regionale e incontrano il loro limite nella legittimità costituzionale.

Organi della regione

-Consiglio regionale

Organo elettivo rappresentativo del popolo residente nella regione; la durata on carica è di

5 anni e il consiglio può essere sciolto anticipatamente. Il consiglio decade con la

decadenza del presidente della giunta o perché si dimettono la maggioranza dei

consiglieri, può essere anche sciolto con decreto del Presidente della Repubblica.

Titolare della funzione legislativa oltre a funzioni esecutive e amministrative.

Il Consiglio ha un proprio presidente ed un ufficio di presidenza

*Non si deve confondere il presidente del consiglio regionale con il presidente della

regione (presidente della giunta)

-Presidente della Giunta Regionale

Rappresenta la regione, dirige la politica della Giunta, promulga le leggi ed emana

regolamenti regionali, dirige funzioni amministrative delegate dallo stato alla regione.

Viene eletto direttamente dai cittadini della regione contestualmente all’elezione dei

consiglieri regionali.

-Giunta Regionale

Organo esecutivo della regione, sovraintende all’amministrazione regionale, funzioni

normative (adotta i regolamenti regionali).

Composta dagli assessori regionali che vengono nominati dal presidente della Giunta, il

numero degli assessori dipende dagli statuti regionali.

Autonomie locali

Hanno una autonomia statutaria e regolamentare

*gli statuti e i regolamenti non sono fonti del diritto appartenenti al rango delle fonti

primarie

Il potere normativo degli enti si esprime con l’adozione degli statuti e dei regolamenti

poiché sono subordinati gerarchicamente alla legge statale e regionale.

L’esercizio dell’autonomia avviene attraverso l’approvazione degli statuti e dei regolamenti;

lo statuto ha il compito di disciplinare l’assetto organizzativo dell’ente e degli interessi

locali, gerarchicamente superiore ai regolamenti.

Comune

Ente territoriale più piccolo e vicino alla comunità popolare

Organi:

-Consiglio comunale, eletto direttamente dai cittadini residenti insieme al sindaco

Il consiglio comunale nomina al suo interno il presidente del consiglio comunale (non è un

organo)

Organo di indirizzo politico-amministrativo

-Sindaco, presiede la Giunta, rappresentante legale dell’ente; agisce quale ufficiale di

governo, tiene i registri dello stato civile ed emana le ordinanze in materia di ordine e

sicurezza pubblica in caso di urgenza. Rimane in carica per 5 anni

-Giunta comunale, composta dagli assessori nominati dal sindaco

Città metropolitana

Ente supercomunale con funzioni che dovrebbero essere le uniche dopo la scomparsa

delle province

Hanno il compito di attribuire unitarietà di governo nei grandi centri urbani

Torino, Milano, Venezia, Genova, bologna, Firenze, Roma, bari, Napoli.

Province

Ente intermedio tra il comune e la regione, con funzione prevalentemente di

programmazione

Organi:

-Presidente della provincia, rappresentanza legale

In questa fase transitoria il presidente della provincia (in carica per 2 anni) e i consiglieri

provinciali non sono nominati direttamente dai cittadini ma è prevista una elezione di

secondo livello e cioè i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni appartenenti alla

provincia nominano i consiglieri provinciali e il presidente della provincia.

Organi amministrativi

Negli enti locali spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi; è prevista la

presenza di un segretario comunale e provinciale che svolge funzioni di assistenza

giuridica e amministrativa.

CAPITOLO XIII, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Attività amministrativa

Con riguardo ad un singolo soggetto è l’attività con la quale egli cura i propri interessi,

riferita ai pubblici poteri è quella parte del potere esecutivo che accanto all’attività di

indirizzo politico dà esecuzione alla Costituzione e alle leggi.

Svolta dalla Pubblica Amministrazione, soggetti forniti di pubblici poteri amministrativi che

sono posti dall’ordinamento in una posizione differenziata rispetto agli altri soggetti di

diritto comune.

Nell’ordinamento italiano lo Stato e gli Enti pubblici sono soggetti dotati di personalità

giuridica pubblica; l’individuazione degli Enti pubblici risulta difficile quando manca una

disposizione che ad essi conferisce la personalità pubblica.

Il regime giuridico cui l’ente è sottoposto distingue l’ente pubblico dall’ente privato.

*Ente pubblico: ente attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione

amministrativa e persegue un interesse pubblico (Ente pubblico principale è lo Stato)

*Anche i privati possono svolgere attività

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucreziacrescimanno di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Sepe Marco.