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Capitolo III, soggetti e situazioni giuridiche soggettive

Soggetti del diritto

Soggetto per il diritto è l’entità che può essere centro di imputazione di situazioni giuridiche, diritti e doveri; sono soggetti le persone fisiche e le persone giuridiche.

Persone fisiche: esseri umani venuti ad esistenza dalla nascita, momento nel quale acquisiscono la capacità giuridica.

Persone giuridiche

Persone giuridiche: organismo in cui si combinano elementi personali e materiali considerati dall’ordinamento in modo unitario; esse acquistano la capacità giuridica mediante il riconoscimento; per associazioni e fondazioni determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, per S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a. nel registro delle imprese.

Capacità giuridica e capacità d’agire

Capacità giuridica: attitudine dei soggetti ad essere centro di imputazione di situazioni giuridiche attive o passive. Viene acquisita dalle P.f. al momento della nascita ed è riconosciuta nella massima intensità, salve limitazioni determinate dallo status e dalle P.g. al momento del riconoscimento ed è però meno estesa.

Capacità d’agire: idoneità del soggetto ad agire nel mondo del diritto e a svolgere le situazioni giuridiche che gli vengono imputate. Le P.f. acquisiscono la capacità di agire al raggiungimento della maggiore età e questa può subire limitazioni.

Cose e beni

Cose e beni: le cose si distinguono dai soggetti e sono parti del mondo materiale, se queste possono essere oggetto di diritti vengono definite beni. I beni possono essere immobili, incorporate naturalmente o artificialmente nel suolo, o mobili. Un insieme di beni posseduti dalla stesso soggetto sono definiti universalità di mobili.

Diritti reali e autonomia

Diritti reali: diritti su cose, in quanto riferiti a parte del mondo materiale.

Autonomia: la persona fisica e giuridica è dotata di capacità di porre in essere atti e negozi giuridici. L’autonomia riconosciuta nel diritto pubblico è la capacità dello Stato, delle regioni e dei comuni di produrre atti normativi amministrativi di gestione e finanziari.

Rapporto giuridico e rappresentanza

Rapporto giuridico: qualsiasi relazione che si realizza tra soggetti ed è disciplinata dal diritto. I rapporti possono essere di diritto privato o pubblico a seconda delle rispettive posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti.

Rapporto organico: sussiste tra i soggetti diversi dalla persona fisica e l’organo (la persona fisica che agisce per loro conto).

Gli organi possono essere individuali o collegiali, perfetti od imperfetti (a seconda del modo in cui si forma la volontà unitaria) e tra gli organi possono sussistere rapporti di parità o sovraordinazione/sottordinazione),*non si può parlare di rapporto intersoggettivo poiché gli organi non hanno una personalità giuridica distinta dal soggetto.

Rappresentanza: un soggetto si sostituisce ad un altro nell’attività giuridica, può essere legale o volontaria, diretta o indiretta. La rappresentanza diretta comporta la gestione degli affari in nome di altri quindi le attività si ripercuotono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato mentre nella rappresentanza indiretta il rappresentante agisce per conto di altri e non ci sono ripercussioni dirette.

Interesse e situazioni giuridiche soggettive

Interesse: rapporto tra un soggetto ed un bene della vita, esprime il valore che per il soggetto assume il bene da cui egli ricava utilità. Sono interessi giuridicamente protetti quelli ritenuti dall’ordinamento meritevoli di tutela. Interesse di un soggetto pubblico o privato può avere come riferimento una norma con finalità individuali oppure una norma prevalentemente pubblica.

Situazioni giuridiche soggettive: tenuto conto della posizione assunta dal soggetto possono essere attive o passive.

Situazioni giuridiche attive

Viene protetto l’interesse di un soggetto ad un bene della vita mediamente conferimento di diritti, poteri, facoltà, potestà, pretese.

Diritto soggettivo: protezione ampia e piena che l’ordinamento assicura all’interesse oggettivo.

Interesse legittimo: titolare di questa situazione giuridica è un soggetto privato che agisce nei confronti della pubblica amministrazione e esercita un potere autoritativo attribuito dalla legge. Non è tutelato direttamente dall’ordinamento ma in via indiretta e mediata attraverso l’esercizio da parte del privato del potere di denunciare i vizi di legittimità dinanzi al giudice amministrativo. La tutela accordata al soggetto rispetto agli atti della pubblica amministrazione avvantaggia anche l’interesse dell’intera collettività a che gli atti della pubblica amministrazione siano legittimi. La tutela dell’interesse legittimo consente di ottenere l’annullamento, la revoca o la modifica dell’atto. Quando vi è l’esercizio di un potere autoritativo dell’esecutivo o della pubblica amministrazione il soggetto può far valere il proprio interesse soggettivo dinanzi agli organi della giustizia ordinaria; quando invece viene esercitato il potere discrezionale della pubblica amministrazione per la cura degli interessi pubblici il privato diventa titolare dell’interesse legittimo ad impugnare l’atto (TAR e Consiglio di Stato).

Situazione giuridica soggettiva passiva

Si evidenzia la posizione di soggezione di un soggetto rispetto ad interessi altrui.

Dovere: soggetto è tenuto ad astenersi da determinati comportamenti.

Obbligo: necessario tenere un determinato comportamento.

Obbligazione: prestazione è suscettibile a valutazione economica.

Onere: doverosità di un comportamento correlata ad un potere.

Status

Capitolo IV, lo stato e la comunità internazionale

Stato

Sul piano politico si intende l’aggregazione politica di un popolo su di un determinato territorio, che dà luogo ad un vero e proprio stato come ente primario e originario, autonomo e indipendente da ogni altra entità politica, si costituisce con un proprio ordinamento giuridico e pretende di produrre diritto con potere di supremazia.

Lo stato è visto come la combinazione di:

  • Popolo
  • Territorio
  • Sovranità

Popolo

Unità ideale di uomini organizzati politicamente che nella vita sociale si presenta unitariamente, comprende anche le generazioni passate e future. *Diverso da:

  • Corpo elettorale
  • Popolazione, comprende anche individui che temporaneamente si accompagnano ai cittadini
  • Nazione in senso stretto: complesso di individui legati da comuni tradizioni, lingua, etnia etc.

Il rapporto tra stato e popolo si costituisce con il vincolo giuridico della cittadinanza che può essere attribuita a titolo originario o derivativo.

Territorio

Parte della superficie terrestre dove si esercitano il dominio e la sovranità degli stati oppure sottoposta a disciplina del diritto internazionale. Fanno parte del territorio anche edifici che godono dell’extraterritorialità.

Sovranità

Non deve essere ammessa la presenza di alcuna entità al di sopra dell’entità che si assume la sovranità, viene disconosciuta qualsiasi altra fonte di potere politico.

Nel caso in cui la sovranità appartenga al popolo:

  • Stato democratico

Costituzione italiana

Art. II comma, la Rep. Italiana è una Rep. Democratica. II comma, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla costituzione.

Chiesa cattolica

Il diritto è considerato un attributo originario pur essendo un ordinamento non statuale.

Comunità internazionale

Per dare una disciplina giuridica ai rapporti tra gli stati e le istituzioni politiche e sovrane. Autonoma da ogni altra istituzione dalla quale è composta. Tra le organizzazioni internazionali:

  • ONU: Risolve in modo pacifico le controversie internazionali
  • NATO: Compito di difesa degli attacchi armati
  • Unione Europea: Nata nel 1922 con il trattato di Maastricht

Capitolo V, forme di stato

Gli stati possono essere divisi in base a diversi criteri.

  • Stati nazionali e plurinazionali: quasi presenza di un’unica etnia comune per tradizione/più etnie
  • Stati centralisti e federali: potere politico è del tutto o in prevalenza attribuito all’apparato centrale con un modesto riconoscimento delle autonomie locali che soggiacciono all’apparato centrale/composti da pluralità di stati ciascuno dei quali conserva rilevanti poteri
  • Monarchia e Repubblica: potere attribuito ad un sovrano legittimato da una discendenza ereditaria o in virtù di un’elezione/cariche politiche istituzionalmente conferite temporaneamente. (Distinzione che ha avuto notevole rilevanza nel passato)
  • Stati laici e confessionali: separazione della sfera politica da quella religiosa/caratterizzati da una specifica ideologia
  • Stati democratici/di diritto: caratterizzati dalla partecipazione del popolo alla gestione del potere, avviene l’elezione diretta o indiretta delle istituzioni politiche
  • Stato di partiti e stato liberale rappresentativo: forma di stato contemporanea/caratterizzata dal ruolo fondamentale e decisivo assunto dai partiti

*Partiti politici: associazioni di individui che mirano a realizzare uno scopo comune.

Capitolo VI, costituzione e potere costituente

Nel periodo illuministico si è sviluppata l’idea secondo la quale per essere tale lo stato è necessario che abbia una Costituzione (c.d. costituzionalismo). La costituzione è così considerata la legge fondamentale dello stato e ove manchi non è immaginabile l’esistenza di un assetto istituzionale. Essa denota l’esistenza di un potere costituente originario e antecedente alla costituzione stessa.

Capitolo VII, la divisione dei poteri

Montesquieu ha elaborato la separazione delle funzioni fondamentali dello stato per l’esigenza di dividere il potere statale in potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale, in modo tale che il potere degli uni fosse in grado di arrestare il potere degli altri. Tale concezione intendeva creare organi ciascuno titolare di una porzione del potere politico e ciascuno in una posizione di autonomia. Andando avanti con la democrazia la distinzione di potere si è trasformata nella ripartizione funzionale delle competenze tra i diversi organi dello stato.

Esecuzione costituzionale

Mentre è chiaramente definibile il perimetro del potere legislativo e giurisdizionale, non altrettanto lo è la definizione di potere esecutivo potendosi lo stesso estrinsecare anche nell’ambito del potere legislativo.

Potere legislativo

Attiene solo il potere legislativo in senso formale. Può essere esercitato dal Parlamento ma anche da assemblea legislativa in uno stato federale o ad autonomia regionale, caratterizzato dalla forza ed efficacia dei singoli atti posti in essere.

Potere giurisdizionale

È il potere che consiste nel decidere l’idoneità degli atti posti in essere. Lo stesso ha lo scopo di giungere ad una decisione con forza ed efficacia suscettibile di essere definitiva rispetto ad una specifica questione sorta o tra privati, o tra privati e pubblica amministrazione, o tra amministrazioni, infine tra fonti diverse dello stesso ordinamento ed in generale tra qualunque soggetto.

Potere esecutivo

Non può essere individuato in modo positivo per gli effetti tipici ma va individuato in modo negativo per l’assenza degli elementi che caratterizzano il potere legislativo e giurisdizione (individuato per esclusione). La sua natura consiste nel dare esecuzione alla costituzione in via diretta e immediata o indiretta e mediata. Le attuali forme di governo evidenziano spesso la commistione delle attività del potere esecutivo che spesso interviene nel potere legislativo riducendo la rappresentatività degli organi a ciò preposti.

Capitolo VIII, le forme di governo

Con forma di governo si indica il modo in cui il potere si distribuisce tra gli organi costituzionali dello stato e i rapporti tra di essi. Secondo una classificazione classica ci sono forme di governo costituzionali, parlamentari, le quali presentano sotto-distinzione assembleari, presidenziali e direttoriali.

Governo costituzionale

Governo del re

Governo parlamentare

Si è formato dal passaggio da G.C. ad un governo responsabile non solo davanti al re ma anche davanti al parlamento per poi divenire responsabile solo davanti al parlamento. Tra il governo e il parlamento esiste un rapporto fiduciario; quindi il governo è espressione della maggioranza parlamentare e in quanto tale riceve l’approvazione del proprio programma politico dal parlamento, in caso di mancanza di sostegno viene meno la fiducia e quindi il governo deve dimettersi.

Sistema politico bipartitico o bipolare

Nel caso esista un’omogeneità sociale e politica viene individuata una maggioranza parlamentare e quindi anche una maggioranza governante, per cui l’esecutivo può contare su una maggioranza stabile e il suo ruolo politico ne esce rafforzato. Nel caso non venga attuato un sistema bipartitico il potere dell’esecutivo è ridotto poiché non si costituiscono maggioranze stabili.

Governo assembleare

Nel caso il governo sia in balia di improvvise maggioranze nel parlamento. *Forma di governo contemplata dalla Costituzione Francese mai entrata in vigore

Governo presidenziale

Esiste un dualismo tra governo e parlamento, sono dotati di distinti poteri, ma non un rapporto fiduciario. Il capo di governo, capo di stato, viene eletto direttamente o indirettamente dal popolo oppure direttamente dal parlamento.

Governo semipresidenziale

Tra la forma di g. parlamentare e presidenziale. Esiste un rapporto fiduciario tra governo e parlamento e il capo di stato non risponde di fronte al parlamento.

Governo direttoriale

Presenza di un esecutivo collegiale

Capitolo IX, lo stato italiano e le sue fonti (integrare con capitolo II)

Storia

Con lo statuto Albertino si passò da governo costituzionale a parlamentare. Nel 1946 venne indetto un referendum istituzionale con il quale il popolo avrebbe dovuto scegliere tra monarchia e repubblica, vinse la forma repubblicana. Nel 1948 venne emanata la Costituzione della Repubblica Italiana.

Rango superiore

Costituzione italiana: fonte di grado più elevato, carattere rigido, la sua osservanza è garantita dalla Corte Costituzionale. La costituzione disciplina specifiche materie e dà indicazioni sulle fonti cui è affidata la disciplina delle altre materie.

Leggi di revisione costituzionale: modificano o integrano in modo espresso il testo della Costituzione Italiana. *Art. 138 Ciascuna camera deve approvare il progetto di legge costituzionale o revisione costituzionale con 2 successive deliberazioni a distanza non inferiore a 3 mesi l’una dall’altra; la seconda deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti della camera. Se approvata a maggioranza dei 2/3 la legge è definitiva altrimenti deve essere pubblica e solo decorsi i 3 mesi diventa definitiva nel corso dei 3 mesi può essere richiesto il referendum popolare da parte di 1/5 dei membri della camera. *Art. 139 La forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Secondo parte della dottrina non è possono essere sottoposte a revisione neanche le disposizioni che garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo e i principi che caratterizzano la Rep. Democratica.

Altre leggi costituzionali: per le materie riservate direttamente dalla costituzione.

Rango primario

  • Decreti legge e decreti legislativi
    • Decreti legge: atti aventi forza di legge, sono atti provvisori adottati dal Governo di propria iniziativa in casi straordinari di necessità e di urgenza. Il decreto legge entra in vigore immediatamente e deve essere presentato alle camere il giorno stesso; deve essere convertito dal parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Viene valutata la sussistenza o meno delle ragioni straordinarie di necessità e in caso queste non siano rinvenute dal parlamento o dalla Corte Costituzionale non avviene la conversione in legge. Il presidente della Repubblica può evidenziare l’illegittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del decreto legge reiterato.
    • Decreti legislativi: atti aventi valore di legge, emanati dal Governo per delega del Parlamento. Nella legge di delegazione viene circoscritto l’oggetto e viene stabilito il termine entro il quale dovrà essere esercitato il potere legislativo.
  • Statuti regionali: Gli statuti sono atti normativi con i quali vengono determinate le linee fondamentali dell’organizzazione e dell’attività delle regioni. Gli statuti delle Regioni speciali sono adottati con legge costituzionale, prevalgono su ogni altra legge regionale e statuale e devono osservare i principi fondamentali e inderogabili della Costituzione. Gli statuti delle Regioni ordinarie sono adottati con legge regionale approvata dal Consiglio Regionale; la legge non viene immediatamente promulgata poiché è necessario attendere l’eventuale ricorso da parte del Governo sull’illegittimità costituzionale.
  • Referendum abrogativo: istituto di democrazia diretta con il quale si esercita la sovranità popolare. Con il Referendum Abrogativo vengono abrogate disposizioni legislative preesistenti e sono molti i casi di inammissibilità. È necessario un quorum di partecipazione e nel caso di esito favorevole il Presidente della Repubblica con decreto dichiara l’avvenuta abrogazione della legge.

Rango secondario

Regolamenti: sono atti normativi, ci sono regolamenti di organi costituzionali per i quali è stabilita apposita riserva; lo stato ha potere regolamentare esclusivamente su materie oggetto di propria legislazione esclusiva.

Statuti: Gli statuti sono atti normativi con i quali vengono determinate le linee fondamentali dell’organizzazione e dell’attività degli enti territoriali (province e comuni), degli enti pubblici e delle amministrazioni.

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucreziacrescimanno di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Sepe Marco.
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