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CAPITOLO XII, LO STATO E LE AUTONOMIE COSTITUZIONALI
La Costituzione italiana ha configurato la Stato Italiano come uno stato ad autonomia
regionale e locale, con strutture decentrate. La configurazione preesistente (statuto
albertino) invece era centralista.
ART.5 La Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo.
La legge costituzionale del 1999 ha modificato radicalmente il Titolo V della Costituzione
per realizzare un più avanzato regionalismo, pur non trasformando la nostra Repubblica in
una repubblica federale.
ART.114 Prevede che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane,
regioni, stato e che la capitale della Rep. È Roma.
*prima prevedeva la ripartizione in regioni, province e comuni
Con termine Stato si intende non lo Stato come aggregazioni territoriali ma come stato-
ente.
La ripartizione della potestà legislativa è tra lo Stato e le Regioni, incluse le province
autonome di Trento e di Bolzano; tutte le materie che non sono specificatamente attribuite
allo Stato possono essere attribuite alle Regioni. (Gli enti territoriali, province, città
metropolitane e comuni, non hanno potestà legislativa)
ART.117
I COMMA Tanto la legislazione dello Stato quanto quella delle regioni sono esercitate nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali
II COMMA Elenca le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (politica
estera, immigrazione, moneta e tutela del risparmio, ordine pubblico, istruzione)
III COMMA Elenca le materie di competenza concorrente tra Regione e Stato; nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato
IV COMMA Potestà legislativa esclusiva, o residuale, delle Regioni per ogni altra materia
che non sia stata elencata nel II e III COMMA
*Quando si verificano interferenze di competenze tra Stato e Regioni nelle singole materie
si applica il principio della leale collaborazione.
Sulle leggi regionali non vi è il controllo preventivo dello Stato, previsto solo per gli Statuti
Regionali.
Potestà regolamentare
ART.117
VI COMMA La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salvo la delega alla Regione. In tutte le altre materie la potestà regolamentare
spetta alle ragioni. Comuni, province, città metropolitane hanno la potestà regolamentare
in ordine alla disciplina della loro organizzazione e dello svolgimento delle loro funzioni.
Funzione amministrativa
ART.118 Ha costituzionalizzato il cosiddetto federalismo amministrativo di tipo municipale.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che per assicurarne l’esercizio
unitario siano conferiti a province, città metropolitane, regione e Stato, in base ai principi di
sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza.
*sussidiarietà: attività dell’uno si completa con quella dell’altro.
Differenziazione: ogn’uno ha un compito diverso
Compete lo Stato attribuire le funzioni ai Comuni, alle province e alle città metropolitane;
tale attribuzione deve essere collegata all’attribuzione di risorse finanziarie
Autonomia finanziaria
ART.119 Comuni, province, città metropolitane e regioni:
-hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (soldi a disposizioni li spendono come
vogliono per esercitare le loro funzioni)
-hanno risorse autonome
-stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e le
norme di finanza pubblica
-compartecipano al gettito di contributi erariali riferiti al loro territorio
Lo Stato per garantire parità di trattamento all’intero territorio nazionale istituisce un fondo
perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante
Potere sostitutivo del governo
ART.120
I COMMA Impedisce alle Regioni di ostacolare la libera circolazione e l’esercizio del diritto
del lavoro
II COMMA Prevede la possibilità che il Governo possa sostituirsi alle regioni , città
metropolitane, province e comuni, in caso di violazione di trattati internazionali, leggi
comunitarie o per pericoli di altra natura (es sicurezza pubblica)
ART.131 Prevede 20 regioni di cui 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale (Valle
d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia giulia, Sicilia, Sardegna); le Regione a statuto
speciale hanno uno statuto approvato con legge costituzionale.
Le regioni, tutte, sono delle mere ripartizioni geografiche derivanti dal censimento del 1871
e non derivano dalla conformazione politica derivata dall’Unità d’Italia; tale ripartizione ha
creato squilibri tra le stesse regioni.
* Le regioni a statuto speciale hanno operato immediatamente dopo la loro costituzione
mentre le regioni a statuto ordinario sono nate successivamente all’attuazione
dell’ordinamento regionale del 1970.
ART. 132 Sono possibili modifiche dell’assetto territoriale delle regioni con un
procedimento complesso (fusione di regioni o creazioni di regioni nuove, su richiesta dei
Comuni).
Viene anche prevista la possibilità di distacco di province e comuni dalla rispettiva regione
per l’aggregazione con altre.
Nel corso degli anni diversi orientamenti tra l’aumento o la diminuzione dell’autonomia
regionale.
Le Regioni
Presidente della Regione, Componenti della Giunta Regionale, Consiglieri Regionali:
disciplinati dalla legge regionale
Consigliere regionale o Assessore regionale non possono essere nominati al Parlamento
Europeo e/o italiano.
Statuti regionali: l’autonomia organizzativa regionale è riconosciuta alle regioni alle quali
vengono riconosciuto il potere statuario, gli statuti vengono approvati dal Consiglio
Regionale e incontrano il loro limite nella legittimità costituzionale.
Organi della regione
-Consiglio regionale
Organo elettivo rappresentativo del popolo residente nella regione; la durata on carica è di
5 anni e il consiglio può essere sciolto anticipatamente. Il consiglio decade con la
decadenza del presidente della giunta o perché si dimettono la maggioranza dei
consiglieri, può essere anche sciolto con decreto del Presidente della Repubblica.
Titolare della funzione legislativa oltre a funzioni esecutive e amministrative.
Il Consiglio ha un proprio presidente ed un ufficio di presidenza
*Non si deve confondere il presidente del consiglio regionale con il presidente della
regione (presidente della giunta)
-Presidente della Giunta Regionale
Rappresenta la regione, dirige la politica della Giunta, promulga le leggi ed emana
regolamenti regionali, dirige funzioni amministrative delegate dallo stato alla regione.
Viene eletto direttamente dai cittadini della regione contestualmente all’elezione dei
consiglieri regionali.
-Giunta Regionale
Organo esecutivo della regione, sovraintende all’amministrazione regionale, funzioni
normative (adotta i regolamenti regionali).
Composta dagli assessori regionali che vengono nominati dal presidente della Giunta, il
numero degli assessori dipende dagli statuti regionali.
Autonomie locali
Hanno una autonomia statutaria e regolamentare
*gli statuti e i regolamenti non sono fonti del diritto appartenenti al rango delle fonti
primarie
Il potere normativo degli enti si esprime con l’adozione degli statuti e dei regolamenti
poiché sono subordinati gerarchicamente alla legge statale e regionale.
L’esercizio dell’autonomia avviene attraverso l’approvazione degli statuti e dei regolamenti;
lo statuto ha il compito di disciplinare l’assetto organizzativo dell’ente e degli interessi
locali, gerarchicamente superiore ai regolamenti.
Comune
Ente territoriale più piccolo e vicino alla comunità popolare
Organi:
-Consiglio comunale, eletto direttamente dai cittadini residenti insieme al sindaco
Il consiglio comunale nomina al suo interno il presidente del consiglio comunale (non è un
organo)
Organo di indirizzo politico-amministrativo
-Sindaco, presiede la Giunta, rappresentante legale dell’ente; agisce quale ufficiale di
governo, tiene i registri dello stato civile ed emana le ordinanze in materia di ordine e
sicurezza pubblica in caso di urgenza. Rimane in carica per 5 anni
-Giunta comunale, composta dagli assessori nominati dal sindaco
Città metropolitana
Ente supercomunale con funzioni che dovrebbero essere le uniche dopo la scomparsa
delle province
Hanno il compito di attribuire unitarietà di governo nei grandi centri urbani
Torino, Milano, Venezia, Genova, bologna, Firenze, Roma, bari, Napoli.
Province
Ente intermedio tra il comune e la regione, con funzione prevalentemente di
programmazione
Organi:
-Presidente della provincia, rappresentanza legale
In questa fase transitoria il presidente della provincia (in carica per 2 anni) e i consiglieri
provinciali non sono nominati direttamente dai cittadini ma è prevista una elezione di
secondo livello e cioè i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni appartenenti alla
provincia nominano i consiglieri provinciali e il presidente della provincia.
Organi amministrativi
Negli enti locali spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi; è prevista la
presenza di un segretario comunale e provinciale che svolge funzioni di assistenza
giuridica e amministrativa.
CAPITOLO XIII, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Attività amministrativa
Con riguardo ad un singolo soggetto è l’attività con la quale egli cura i propri interessi,
riferita ai pubblici poteri è quella parte del potere esecutivo che accanto all’attività di
indirizzo politico dà esecuzione alla Costituzione e alle leggi.
Svolta dalla Pubblica Amministrazione, soggetti forniti di pubblici poteri amministrativi che
sono posti dall’ordinamento in una posizione differenziata rispetto agli altri soggetti di
diritto comune.
Nell’ordinamento italiano lo Stato e gli Enti pubblici sono soggetti dotati di personalità
giuridica pubblica; l’individuazione degli Enti pubblici risulta difficile quando manca una
disposizione che ad essi conferisce la personalità pubblica.
Il regime giuridico cui l’ente è sottoposto distingue l’ente pubblico dall’ente privato.
*Ente pubblico: ente attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione
amministrativa e persegue un interesse pubblico (Ente pubblico principale è lo Stato)
*Anche i privati possono svolgere attività