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LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
Il testo del 2001 ha realizzato l’inversione dell’ordine delle competenze legislative: mentre prima l’art. indicava solo le
117 Cost.
materie di competenza legislativa regionale, partendo dal presupposto che tutte le altre erano proprie dello Stato, ora esistono:
- Materie di competenza statale, definita nelle quali solo lo Stato è abilitato a legiferare.
competenza esclusiva,
- Materie di competenza regionale, definita nelle quali spetta alla legge dello Stato fissare i principi
competenza concorrente,
fondamentali della materia, vincolanti per il legislatore regionale, e alle regioni il potere di dettare norme legislative di dettaglio.
- Materie di competenza regionale, definita individuate per sottrazione rispetto a quelle espressamente previste, in
residuale,
quanto spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legge dello Stato.
La Costituzione, inoltre, prevede l’eventualità che ciascuna regione ordinaria possa acquisire ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, acquisendo la competenza su altre materie, limitatamente a quelle indicate come oggetto di
legislazione concorrente, ma anche a talune materie esclusive dello Stato. Ciò può avvenire in virtù di una legge dello Stato,
approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un’intesa tra regione e Stato, previa iniziativa
della regione interessata, sentiti gli enti locali e nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria. Si pongono così le premesse
per attuare un’ipotesi ulteriore di regionalismo differenziato, anche se finora ciò non ha avuto attuazione.
È importante ricordare che l’art. individua i limiti generali cui è sottoposto l’esercizio di qualsiasi funzione legislativa:
117 Cost.
- Il rispetto della Costituzione.
- I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
- Gli obblighi internazionali.
Per ciò che riguarda le potestà legislativa concorrente, nella definizione del confine tra principi fondamentali e normativa di
dettaglio gioca un ruolo centrale la Corte Costituzionale, alla quale spetta, di volta in volta, individuare il punto di equilibrio fra
normativa statale e regionale. Comunque, lo Stato, insieme alle diposizioni di principio, può dettare anche disposizioni di
dettaglio; in tal caso, però, queste valgono solo in via ovvero in assenza di disciplina regionale.
suppletiva,
Quanto alla potestà legislativa residuale, invece, prima della clausola di residualità a favore della competenza regionale, deve
applicarsi il differente in forza del quale le materie innominate, prima di essere riconosciute alle regioni,
criterio di prevalenza,
devono superare una verifica diretta ad accertare se esse non possano essere comunque ricondotte nell’ambito delle materie
espressamente previste.
Infine, la Corte Costituzionale ha riconosciuto come criterio di chiusura del sistema il utilizzabile dallo
principio di sussidiarietà,
Stato per assumere o disciplinare con propria legge funzioni amministrative ricadenti in ambiti di competenza legislativa
regionale, tutte le volte che si tratti di realizzare esigenze di carattere unitario. Per evitare che la decisione statale di assumere
competenze regionali e locali in via sussidiaria si trasformi in uno strumento lesivo dell’autonomia, è necessario che la legge
statale rispetti i principi di (cioè sia effettivamente giustificata da esigenze unitarie non frazionabili), di
ragionevolezza
(la legge statale deve essere l’unico atto normativo in grado di disciplinare quel genere di funzioni) e di
proporzionalità leale
(lo Stato deve decidere gli interventi nazionali insieme alle regioni, mediante specifiche intese).
collaborazione
Secondo l’art. la potestà regolamentare spetta:
117.6 Cost.,
- Allo Stato, nelle materie di legislazione statale esclusiva, a meno che non la deleghi alle regioni.
- Alle regioni, in ogni altra materia (tranne l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di comuni e province).
L’ORDINAMENTO DI COMUNI E PROVINCE
Con la riforma del titolo V, l’ordinamento dei comuni e delle province ottiene una garanzia diretta da parte della Costituzione;
con il testo del 1948 era garantita la loro esistenza, ma il loro ordinamento era tutto affidato alla legge generale dello Stato.
In base all’art. essi costituiscono la Repubblica, al pari dello Stato e delle regioni, e sono enti autonomi con propri
114 Cost.,
statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. L’art. prevede, invece, una potestà
117.6 Cost.
regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Inoltre, in base all’art. agli enti locali è attribuita anche autonomia impositiva e finanziaria nell’entrata e nella spesa.
119 Cost.,
Tutto ciò fa sì che essi abbiano autonomia organizzativa e amministrativa. La Costituzione prevede poi, all’art. che tutte le
118.1,
funzioni amministrative spettano ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite dalla legge statale o
regionale competente ad un livello più alto. L’art. stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane sono
118.2 Cost.
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
In base all’art. spetta allo Stato la potestà legislativa su legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
117.2 Cost.,
fondamentali degli enti locali.
L’organizzazione di comuni e province è praticamente la stessa; i loro organi necessari sono:
sono eletti a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti validi; nel caso
- Sindaco e presidente della provincia:
quest’ultima non sia raggiunta, si ricorre ad un ballottaggio fra i primi due. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si è eletti con la
maggioranza relativa. Durano in carica 5 anni e non possono essere immediatamente rieletti se hanno già esercitato due
mandati consecutivi. Il sindaco nomina e revoca gli assessori che con lui compongono la giunta; è prevista l’incompatibilità tra la
carica di assessore e quella di consigliere: ciò per evitare che le stesse persone come componenti del consiglio dettino indirizzi a
se stessi come componenti della giunta.
organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esso ha la competenza ad approvare una serie di atti
- Consiglio:
fondamentali dell’ente (statuto, regolamenti, programmi, bilanci, ecc.), ma, soprattutto, ha il compito di verificare come sindaco
e giunta assolvono alle funzioni esecutive.
collabora con il sindaco, agendo come organo collegiale, e ha competenza generale, ovvero in tutto ciò che la legge e lo
- Giunta:
statuto non attribuiscono alla competenza del sindaco o del consiglio.
Il sindaco porta la responsabilità di tutta l’amministrazione del comune, oltre ad esercitare numerose funzioni:
- Rappresenta l’ente.
- Convoca e presiede la giunta.
- Sovrintende all’esercizio delle funzioni che lo Stato o la regione hanno affidato al comune.
- Adotta provvedimenti d’emergenza in materia di sanità ed igiene pubblica.
- Coordina e organizza gli orari di negozi, servizi ed uffici pubblici.
- Nomina e revoca tutti i rappresentanti del comune in altri enti.
- Nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne.
In quanto ufficiale del governo, il sindaco sovrintende a: registri dello stato civile, adempimenti in materia elettorale, funzioni in
materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, vigilanza in materia di ordine pubblico; può adottare ordinanze in materia di
incolumità pubblica e sicurezza urbana.
Il sindaco (e con esso la giunta) cessa dalla carica in caso di approvazione di una da parte del consiglio:
mozione di sfiducia
questa deve essere approvata a maggioranza assoluta per appello nominale, sulla base di una mozione motivata e firmata da
almeno due quinti dei consiglieri; in questo caso, anche il consiglio è sciolto e si procede a nuove elezioni. Tutto ciò accade
anche quando il sindaco cessi per qualsiasi altra ragione o si dimetta la metà più uno dei consiglieri (alternativa alla sfiducia).
La legge prevede istituti volti a garantire che il cittadino eletto a funzioni pubbliche locali possa disporre del tempo necessario,
senza danni economici e senza danno per la sua posizione professionale:
condizione giuridica di chi viene esonerato temporaneamente dall’obbligo di fornire le sue prestazioni lavorative.
Aspettative:
- autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro; possono essere sia retribuiti che non retribuiti.
- Permessi: ai quali gli amministratori locali hanno diritto.
- Indennità e rimborsi:
Naturalmente, sono anche fissati i doveri degli amministratori, i quali non solo devono agire in modo imparziale e osservando i
principi di buona amministrazione, ma devono rispettare la distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.
Per decenni al vertice della struttura amministrativa degli enti locali vi è stato il (o il quale per
segretario comunale provinciale),
molti versi dipendeva dal sindaco, ma era negli organici dell’amministrazione statale, in particolare del ministro dell’interno.
Questa figura ha conosciuto una notevole trasformazione: da un lato è stata resa autonoma dal governo (dipende ora da
un’agenzia dall’altro è diventato un collaboratore con funzioni di
autonoma per l’albo dei segretari comunali e provinciali),
assistenza giuridico-amministrativa degli organi dell’ente, il cui compito è concorrere a far sì che tutti gli atti e le attività dell’ente
siano conformi alla legge, allo statuto ed ai regolamenti. Inoltre, esso assiste alle riunioni degli organi collegiali con compiti
consultivi e di verbalizzazione e può essere chiamato a svolgere funzioni di direttore generale se l’ente non ne è dotato.
ALTRI ENTI LOCALI in 9 aeree che includono le maggiori città (Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari,
- Città metropolitane:
Venezia, Reggio Calabria), su proposta degli enti locali e previo referendum popolare, può essere istituito un ente locale dotato
di uno speciale ordinamento diverso sia dal comune che dalla provincia.
è prevista una speciale disciplina dall’art.
- Roma “capitale della Repubblica”: 114.3 Cost.
sono enti locali costituiti da due o più comuni per esercitare insieme una pluralità di funzioni.
- Unioni di comuni: previste fino al 2009, le prime erano unioni di comuni costituite fra comuni montani o
- Comunità montane e comunità isola