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Riassunto esame Istituzioni di Diritto Pubblico, prof. Corsi, libro consigliato Corso di Diritto Pubblico, Barbera, Fusaro - cap. 10 Pag. 1
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Estratto del documento

Il presidente della Repubblica emana i propri atti attraverso DPR, che stanno a

significare l’avvenuto controllo su un atto, come la promulgazione di una legge

o la ratifica di un trattato internazionale; la nomina di un dirigente delle

pubbliche amministrazioni non sta a significare che abbia scelto il presidente,

poiché tale scelta spetta al Ministro del consiglio dei ministri: egli controlla la

scelta e solo in determinati casi può rifiutarsi di accettarla. Al contrario, ci sono

DPR in cui la sostanza è riconducibile alla volontà del presidente della

Repubblica, come la nomina dei 5 senatori a vita, e dei 5 membri della

Corte Costituzionale, la convocazione straordinaria delle camere, il

potere di grazia, i messaggi alle camere e in generale i poteri di

esternazione. Ci sono poi atti che si possono definire a partecipazione

complessa: la nomina del presidente del Consiglio, normalmente accettata da

chi viene nominato, in base a una situazione politica; lo scioglimento anticipato

delle camere, dove si tengono in considerazione anche i pareri dei presidenti

delle camere e del presidente del Consiglio, ma la parola ultima spetta a lui,

potere vietato perciò nel semestre bianco, ossia negli ultimi sei mesi del suo

mandato dove potrebbe servire a forzare la mano del Parlamento per

un’eventuale rielezione.

La responsabilità del presidente della Repubblica

Non esiste un meccanismo istituzionalizzato per far valere la responsabilità

politica del presidente della Repubblica, ossia per discutere le sue scelte non

condivise; per quanto riguarda la responsabilità giuridica ci sono degli

articoli della Costituzione, come l’art. 90 che dice che è responsabile per gli

atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni solo in due ipotesi: alto

2 Chiara

Marziantonio ©

tradimento, come intese con potenze straniere, venir meno alla propria

fedeltà; o attentato alla Costituzione, ossia come un ledere di principi

costituzionali. In tali casi l’accusa spetta al Comitato parlamentare per i

procedimenti di accusa, previsto da una legge costituzionale del 1953,

commissione bicamerale formata dai membri delle giunte per le autorizzazioni

a procedere della Camera e del Senato; si esaminano le denuncie e i referti e si

può proseguire con l’archiviazione o la proposta al Parlamento della messa in

stato d’accusa. In quest’ultima ipotesi il Parlamento si deve riunire in seduta

comune e decidere se metterlo sotto accusa; se questo avviene si apre il

procedimento di giudizio alla Corte Costituzionale, che potrà finire con una

sentenza di assoluzione o di condanna, con la quale si arriverà alla

destituzione. La procedura non è quindi competente alla magistratura

ordinaria, e la Corte Costituzionale giudica in seduta integrata ossia vengono

aggiunti altri 16 membri estratti da un elenco a sorte di 45 cittadini compilato

ogni 9 anni dal Parlamento in seduta comune. Un tempo, questa procedura era

prevista anche per i ministri, norma cambiata nel 1989 motivo per cui oggi

sono giudicati dalla magistratura ordinaria.

A questo si ricollega un istituto molto antico, quello della controfirma prevista

all’art 89.1: l’Inghilterra già nel corso del 1600 con la dinastia Stuart lo

possedeva, e con esso si voleva che i decreti reali fossero controfirmati da

almeno uno dei ministri, perché in tal modo il parlamento poteva far valere una

responsabilità ministeriale; i ministri venivano resi responsabili nel momento in

cui si istituzionalizzava l’indirizzo dell’impeachment. Oggi il senso della

controfirma ministeriale identifica, per quegli atti in cui il presidente della

Repubblica ha solo funzione di controllo, chi davvero ha preso la decisione per

quell’atto; nel caso dell’emanazione, specifica che quell’atto regolamentare è

un atto governativo che deriva dalla volontà del consiglio dei ministri, e in

quello della ratifica dei trattati internazionali, indica una responsabilità politica

vera del trattato. Per quegli atti sostanzialmente presidenziali, la controfirma

attesta un controllo del governo, che si potrebbe rifiutare di controfirmare in

casi eccezionali. Per gli atti a partecipazione complessa, la controfirma

identifica un’accettazione da parte del presidente del consiglio incaricato. Ci

sono poi atti che per consuetudine non si firmano più, come le esternazioni

atipiche, gli atti che adotta in quanto presidente di organismi.

Il nostro presidente della Repubblica è quindi un organo costituzionale, è

una figura che si rapporta a tutti gli altri organi, ma tutti i poteri che ha sono

poteri di garanzia, controllo o che riguardano la tenuta del sistema e un

corretto funzionamento del rapporto maggioranza/minoranza: il suo ruolo

emerge in momenti di crisi del sistema, o nei quali sia in dubbio l’esercizio di

una legalità costituzionale.

Dialoga col governo, ratificando i trattati internazionali, nominando il

presidente del Consiglio, emanando i decreti; col Parlamento, promulgando le

3 Chiara

Marziantonio ©

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Publisher
A.A. 2013-2014
4 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -KiaH- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Corsi Cecilia.