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La vita delle camere è regolata da atti normativi molto importanti, i

regolamenti parlamentari; l’art. 64 prevede una riserva di competenza

regolamentare: tutto ciò che concerne la vita delle camere può e deve essere

regolamentato proprio da tali regolamenti. La stessa legge non potrebbe

regolare la vita delle camere. I regolamenti di Camera e Senato sono diversi, e

sono approvati a maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti del collegio)

e regolano tutto ciò che attiene all’organizzazione delle camere; sono

importanti anche dal punto di vista politico-istituzionale: a seconda di come

disciplinano la programmazione dei lavori influenzano la forma di governo di

un Paese, e sono esplicazione di un organo rappresentativo del corpo

elettorale. Hanno uno status particolare, sono atti normativi interni, e la

Corte Costituzionale non è competente a sindacarne la legittimità

costituzionale, esplicazione del potere auto organizzativo di un organo

costituzionale.

La nostra Costituzione prevede cause di ineleggibilità, cioè ci sono delle

persone che per il ruolo che rivestono non si possono presentare al corpo

elettorale senza prima essersi dimessi da determinati incarichi, come nel caso

dei sindaci dei comuni con più di 6.000 abitanti, capo e vice capo della

polizia, chi fa la carriera prefettizia o diplomatica. Ci sono anche cause di

incompatibilità, alcune previste dalla Costituzione stessa: ad esempio, non si

può essere contemporaneamente membro del Senato e della Camera,

oppure membro del Parlamento e del CSM, oppure membro del

Parlamento e della Corte Costituzionale e nel caso fossi eletto in entrambe

devo scegliere. Una volta ottenuti i risultati delle votazioni, c’è l’avvio di una

procedura per valutare i titoli di ammissione dei senatori o dei deputati; tale

procedura ha inizio nella giunta per le elezioni e, se viene rilevata una di

queste cause, deve proporre all’assemblea di dichiarare decaduto o confermato

il parlamentare in questione. Tale procedura risale ai tempi delle carte

costituzionali inglesi più antiche, dove si mirava all’integrità del Parlamento, in

modo tale che il re non potesse non officiare l’elezione di deputati a lui non

graditi. Questo istituto è stato ereditato anche in ordinamenti attuali,

nonostante il re non vi sia più, tra cui la Costituzione italiana: all’art. 66 si

dispone che ogni camera giudica nei titoli di ammissione dei suoi componenti e

nelle causa di ineleggibilità e inammissibilità; si garantisce così l’intangibilità

del Parlamento. Tuttavia tale norma viene ad oggi molto messa in

discussione, perché ha dato luogo ad abusi di convalida di elezioni di persone

che non possedevano i requisiti di eleggibilità, e contro tale decisione non si

può fare appello; si propone di modificare quest’articolo in modo da prevedere

un vaglio giurisdizionale, per esempio affidato alla Corte Costituzionale, ma

attualmente la delibera del Parlamento è definitiva: questa procedura si

chiama verifica delle elezioni o verifica dei poteri. Cause di ineleggibilità o

incompatibilità esistono anche per altri organi, come i consigli regionali,

4 Chiara

Marziantonio ©

comunali e provinciali, per il Parlamento europeo, ma in questi un’eventuale

delibera è impugnabile o di fronte al TAR o di fronte al giudice ordinario; l’unico

organo che sulla verifica delle elezioni dice parola definitiva è il Parlamento,

che decide a maggioranza.

L’immunità parlamentare

All’art. 68 si prevedono per lo status di parlamentare alcune garanzie

specifiche, tra cui l’insindacabilità e l’inviolabilità. Il primo comma è volto a

garantire la libertà di dibattito e di voto all’interno del Parlamento: i

parlamentari non possono essere chiamati né in sede civile né in sede penale

per ciò che hanno detto nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni; se un

parlamentare fa esternazioni al di fuori dell’ambito delle sue funzioni, la Corte

Costituzionale nel 1988 ha stabilito che è il Parlamento a dover decidere se ciò

che è stato detto concerne l’esercizio della funzione o meno. Iniziarono così

una serie di atti parlamentari che coprivano tutte le esternazioni che un

parlamentare faceva, poiché riconducibili alla sua attività politica: si

bloccavano eventuali cause contro il parlamentare; così, la Corte Costituzionale

è nuovamente intervenuta con un’interpretazione restrittiva: un parlamentare

è coperto dall’immunità solo se si trova in sede parlamentare, a meno che non

ripeta affermazioni già fatte in aula. Per quanto riguarda l’inviolabilità, sancita

dal secondo e dal terzo comma del medesimo articolo, senza l’autorizzazione

della camera di appartenenza nessun parlamentare può essere sottoposto a

limitazioni della libertà personale, salvo che sia stato condannato con sentenza

definitiva o che sia colto in flagranza. Questa norma è stata molto dibattuta,

motivo per cui è stata modificata nel 1993: nel testo originale tale garanzia era

molto più estesa, perché si richiedeva l’autorizzazione a procedere della

camera di appartenenza non soltanto per le limitazioni della libertà personale,

ma anche per iniziare un procedimento penale; nonostante quest’ottica fosse

nata a garanzia per evitare una strumentalizzazione delle inchieste, era stato

avvantaggiato lo status del parlamentare a causa dell’uso pessimo che il

Parlamento ne aveva fatto. Un altro profilo dell’immunità è previsto all’ultima

comma, secondo cui serve l’autorizzazione della camera di appartenenza

anche per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazione o sequestri

di corrispondenza; problemi si sono posti per quanto riguarda le

intercettazioni casuali dei parlamentari, ossia non è intercettato il telefono di

un parlamentare, bensì di qualcuno con cui egli viene a contatto: se la

conversazione è irrilevante ai fini del procedimento viene distrutta, altrimenti

bisogna chiedere l’autorizzazione della camera a cui il parlamentare appartiene

per poterla utilizzare. Si era tentato di prevedere ulteriori immunità per le altre

cariche dello Stato, prima con il lodo Schifani e poi con il lodo Alfano, ma

queste due normative sono state dichiarate entrambe incostituzionali.

LODO = sentenza data da un arbitro, impropriamente data a queste due

iniziative che erano invece leggi. 5 Chiara

Marziantonio ©

Oltre alla garanzie per le persone che compongono il Parlamento, ce ne sono

alcune che riguardano il corretto svolgimento dei lavori: all’art. 64 si

prevede la validità della seduta solo se è presente la maggioranza dei suoi

componenti (quorum strutturale, 50%+1), e le maggioranze per

considerare passata una delibera. Il presidente del collegio deve quindi

accertare il quorum strutturale oltre al quorum funzionale: la delibera passa se

è votata dal 50%+1 dei presenti, se non sono previste soglie ben precise; le

maggioranze più forti di quella relativa (o semplice) si chiamano maggioranze

qualificate. Quando si vota a scrutinio segreto, per appello nominale o a

maggioranze qualificate, il presidente deve controllare che il collegio sia

validamente insediato; quando si vota con il metodo elettronico, il numero

legale è presunto: si ritiene che il collegio sia validamente insediato anche se ci

sono meno parlamentari del 50%+1, salvando la possibilità di chiedere la

verifica del numero legale e se non vi è, si annulla la seduta. Ciò è talvolta

utilizzato in maniera ostruzionistica dalle minoranze. Un’altra particolarità che

riguarda le votazioni, dove c’è una differente consuetudine alla Camera e al

Senato, riguarda il conteggio degli astenuti: alla Camera il regolamento

prevede che gli astenuti non vengano contati per calcolare se una delibera è

passata o meno; al Senato, invece, gli astenuti vengono comunque conteggiati

a meno che non escano dall’aula e si abbassi quindi il quorum funzionale. Le

modalità di voto possono essere molteplici: innanzitutto il voto può essere

palese o segreto (come era fino a circa 20 anni fa); tuttavia questo aveva

creato problemi, perché nei voti segreti alcuni parlamentari votavano

differentemente da quella che era la linea politica del gruppo: ecco perché oggi

la maggioranza delle decisioni viene presa a diritto palese, mentre quelle

segrete sono rimaste per qualunque tipo di elezione e per le questioni che

riguardano i casi di libertà di coscienza (leggi su materia eticamente

personale). Altra modalità importante di voto è l’appello nominale, che si

utilizza soprattutto per la fiducia al governo. I lavori delle camere normalmente

sono visibili, sono disponibili in internet e quindi c’è una trasparenza

importante; si prevede che in certi casi possa esserci la riunione in seduta in

segreta, talvolta utilizzata per le inchieste.

I regolamenti parlamentari prevedono regole ben precise in ordine alla

discussione (tempi, interventi) e disciplinano come deputati e senatori

possono intervenire nel dibattito; bisogna mediare tra due istanze diverse: dare

ampio spazio alla discussione, ma anche arrivare al momento della votazione

per procedere coi lavori. Oggi c’è una maggiore rigidità di tali regolamenti e

spetta al presidente il compito di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori

parlamentari. La programmazione dei lavori parlamentari presenta il problema

di come far giocare le varie istanze presenti all’interno del Parlamento:

decidere cosa si andrà a discutere e votare è fondamentale ed è stabilito dai

vari regolamenti; l’idea è che i lavori delle camere siano regolati da

programma, calendario e ordine del giorno: il programma dice cosa si

6 Chiara

Marziantonio ©

discuterà da qui a due tre mesi, il calendario riguarda un arco temporale più

ristretto, due o tre settimane, l’ordine del giorno i punti in discussione nella

seduta successiva. Inizialmente i regolamenti parlamentari erano ispirati al

principio dell’unanimità, secondo la riforma del ’71 che corrispondeva alla

logica dell’epoca, momento di grande collaborazione tra le forze parlamentari;

oggi perché sia disposto il programma, alla Camera è sufficiente il consenso

dei 3/4 dei presidenti dei gruppi parlamentari, mentre al Senato se non

si raggiunge l’unanimità il presidente stabilisce i lavori per la settimana

successiva, accettato o meno a maggioranza.

Il Parlamento ha varie competenze:

Gli so

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Publisher
A.A. 2013-2014
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -KiaH- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Corsi Cecilia.