Il parlamento
Il Parlamento è un organo costituzionale con una storia antica: il primo nasce nella storia inglese, dove le assemblee limitarono sempre il potere del re; in epoca moderna la funzione tipica è la detenzione del potere legislativo. In una forma di governo di tipo parlamentare ha anche una funzione di indirizzo politico, in ordine alla tenuta del governo, che resta in carica finché ha la sua fiducia; ha anche funzione di controllo sull’operato del governo e della magistratura.
Durata e struttura del parlamento
Le Camere si rinnovano ogni tot anni, hanno quindi una durata, ma ce ne sono alcune, come quelle ereditarie (Senato del Regno durante lo Statuto Albertino), che sono a vita. In Italia, con la Costituzione del ’48 sia Senato che Camera sono elettivi e hanno legislatura di 5 anni, ma si può configurare lo scioglimento anticipato nelle forme di governo parlamentari.
Tradizionalmente, la maggior parte dei parlamenti è bicamerale, come proviene dalla tradizione inglese: una Camera dei Lord, alta, e una Camera dei Comuni, bassa; il bicameralismo può assumere significati diversi: un tempo la camera alta rappresentava gli interessi dei ceti più alti, mentre oggi può avere anche il significato di una doppia meditazione delle decisioni oppure il fatto che una delle due camere rappresenti gli enti territoriali presenti in quell’ordinamento statale (Germania, Bundenstag e Reichstag).
In Italia, il Parlamento è bicamerale, e le differenze tra le due Camere sono minime, quasi nessuna in ordine alle competenze (bicameralismo perfetto o paritario). La Camera dei Deputati è formata da 630 membri, il Senato da 315 membri elettivi più tutti gli ex presidenti della Repubblica più 5 senatori a vita scelti dal presidente della Repubblica che hanno insignito il Paese di onorificenze importanti, secondo un articolo della Costituzione; c’è però un problema interpretativo: secondo alcuni possono sedere in Parlamento al massimo 5 senatori a vita, secondo altri ciascun presidente della Repubblica al massimo ne può nominare 5. Tale norma è stata diversamente interpretata dai vari presidenti, anche se è prevalsa la linea restrittiva; durante il settennato di Pertini e di Cossiga, tuttavia, è stata decisa la possibilità di nominarne altri nuovi.
Elettorato e struttura interna
L’elettorato attivo per la Camera dei Deputati, ossia la possibilità di esprimere il proprio voto, si raggiunge con la maggiore età, l’elettorato passivo, la possibilità di essere eletti si raggiunge compiendo 25 anni di età; al Senato l’elettorato attivo è a 25 anni, quello passivo a 40. Il Parlamento è l’organo che direttamente esprime la volontà del corpo elettorale, e questo legame avviene attraverso il canale elettorale; la struttura del Parlamento è al suo interno articolata in altri organi: struttura fondamentale è quella dei gruppi parlamentari, articolazione essenziale a cui ogni parlamentare è costretto a scegliere di aderire.
Nel Parlamento ottocentesco, non essendoci partiti strutturati, stavano iniziando a nascere mentre nel Novecento di solito c’è coincidenza stretta tra gruppi parlamentari e partiti. Alla Camera, per dar vita a un gruppo occorrono almeno 20 deputati mentre al Senato 10 senatori; coloro le cui liste non sono riusciti a portare il numero minimo di parlamentari andranno a costituire il gruppo misto. Il gruppo elegge un capogruppo o presidente del gruppo parlamentare, portavoce che partecipa alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, organo collegiale con funzioni fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la programmazione dei lavori parlamentari, ossia la decisione degli argomenti di discussione delle sedute dei mesi e delle settimane successive; è così importante perché se un argomento non viene mai portato all’ordine del giorno non verrà mai trattato.
Principio del mandato parlamentare
L’art. 67 della Costituzione dice che ogni parlamentare rappresenta la nazione senza vincolo di mandato; tale idea nasce con la rivoluzione francese: ogni parlamentare deve essere libero da vincoli prestabiliti, per evitare un’identificazione troppo forte tra militanza politica e ruolo parlamentare. Questo comporta che un parlamentare possa cambiare gruppo senza decadere dal mandato; talvolta ciò ha dato luogo ad abusi, ma il principio ha un senso.
Organi e commissioni interne
Altro organo fondamentale è il presidente dell’Assemblea, a cui spetta la guida dei lavori della Camera o del Senato e il controllo dello sviluppo di una giusta dialettica tra maggioranza e opposizione; da un punto di vista politico possono essere considerati garanti dello svolgimento dei lavori parlamentari, oppure come figure che devono garantire che la maggioranza parlamentare possa portare avanti il proprio programma politico nel rispetto di tutti. I presidenti delle camere fino agli anni ’70 sono stati di estrazione parlamentare; fino al 1994 tradizionalmente il presidente della Camera era un esponente dell’opposizione, quindi ve ne sono stati molti del PCI. Con le elezioni del ’94 entrambi i presidenti delle camere devono essere esponenti della maggioranza parlamentare; il presidente del Senato è sempre stato di estrazione della maggioranza parlamentare.
Altre strutture obbligatorie per la vita delle camere sono le commissioni parlamentari, organi ristretti che rispecchiano la stessa proporzione di coloro che sono presenti alla Camera o al Senato. Ne esistono più tipi: permanenti (14 alla Camera e 14 al Senato), previste dalla Costituzione, che durano per tutta la legislatura, sono regolate dai regolamenti parlamentari, rispecchiano i settori dell’amministrazione, devono accettare la legislatura di loro competenza; ogni commissione elegge un presidente, normalmente scelti come membri che appartengono alla maggioranza parlamentare, politicamente omogenei al governo e un parlamentare deve appartenere almeno a una commissione.
Altro tipo sono quelle specificatamente previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali, come la commissione per le questioni regionali all’art. 126, il cui parere è necessario prima dello scioglimento. Altra commissione prevista è il comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, istituito con una legge del ’53 composto dai membri delle giunte per le autorizzazioni a procedere della Camera e del Senato; si riunisce soltanto nel caso in cui ci sia da mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica. Mentre le commissioni permanenti sono sempre monocamerali, ossia ogni camera ha la sua, queste due sono bicamerali, ossia sono composte sia da deputati che da senatori.
Ci sono poi commissioni d’inchiesta, che possono essere create ad hoc, la possibilità di prevederle è stabilita all’art. 82 che dispone che ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse; questi strumenti di controllo rispecchiano la forza dei gruppi parlamentari e attraverso di esse si è indagato su casi di mafia, terrorismo, Aldo Moro. Le commissioni d’inchiesta possono essere monocamerali o bicamerali e hanno poteri particolari, pari a quelli dell’autorità giudiziaria; tuttavia la finalità della magistratura è accertare responsabilità individuali, mentre quella delle commissioni d’inchiesta è di carattere politico.
Ulteriori commissioni sono quelle di controllo, previste da leggi ordinarie le quali le hanno strutturate come bicamerali; significative sono la commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale è stata istituita con legge e data la delicatezza di tutto il sistema si è voluto che un organo del Parlamento avesse funzioni di controllo su questi servizi; altra commissione di controllo è il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, istituito con legge con funzioni di controllo sul settore dei servizi segreti. Questi due comitati si è ritenuto debbano essere presieduti da un membro dell’opposizione. Altro comitato meno importante è il comitato Schengen. Le commissioni bicamerali sono come un superamento del dualismo Camera/Senato.
Altri organi che compongono le camere sono le giunte che hanno funzioni specifiche in relazione alla vita stessa delle camere: esiste la giunta delle elezioni che fa un primo lavoro istruttorio in relazione ai titoli; esiste la giunta per le autorizzazioni a procedere, che ha funzioni in relazione al proporre all’assemblea l’autorizzazione all’arresto di un parlamentare; la giunta per il regolamento riguarda tutte le questioni interpretative.
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