vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La vita delle camere è regolata da atti normativi molto importanti, i
regolamenti parlamentari; l’art. 64 prevede una riserva di competenza
regolamentare: tutto ciò che concerne la vita delle camere può e deve essere
regolamentato proprio da tali regolamenti. La stessa legge non potrebbe
regolare la vita delle camere. I regolamenti di Camera e Senato sono diversi, e
sono approvati a maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti del collegio)
e regolano tutto ciò che attiene all’organizzazione delle camere; sono
importanti anche dal punto di vista politico-istituzionale: a seconda di come
disciplinano la programmazione dei lavori influenzano la forma di governo di
un Paese, e sono esplicazione di un organo rappresentativo del corpo
elettorale. Hanno uno status particolare, sono atti normativi interni, e la
Corte Costituzionale non è competente a sindacarne la legittimità
costituzionale, esplicazione del potere auto organizzativo di un organo
costituzionale.
La nostra Costituzione prevede cause di ineleggibilità, cioè ci sono delle
persone che per il ruolo che rivestono non si possono presentare al corpo
elettorale senza prima essersi dimessi da determinati incarichi, come nel caso
dei sindaci dei comuni con più di 6.000 abitanti, capo e vice capo della
polizia, chi fa la carriera prefettizia o diplomatica. Ci sono anche cause di
incompatibilità, alcune previste dalla Costituzione stessa: ad esempio, non si
può essere contemporaneamente membro del Senato e della Camera,
oppure membro del Parlamento e del CSM, oppure membro del
Parlamento e della Corte Costituzionale e nel caso fossi eletto in entrambe
devo scegliere. Una volta ottenuti i risultati delle votazioni, c’è l’avvio di una
procedura per valutare i titoli di ammissione dei senatori o dei deputati; tale
procedura ha inizio nella giunta per le elezioni e, se viene rilevata una di
queste cause, deve proporre all’assemblea di dichiarare decaduto o confermato
il parlamentare in questione. Tale procedura risale ai tempi delle carte
costituzionali inglesi più antiche, dove si mirava all’integrità del Parlamento, in
modo tale che il re non potesse non officiare l’elezione di deputati a lui non
graditi. Questo istituto è stato ereditato anche in ordinamenti attuali,
nonostante il re non vi sia più, tra cui la Costituzione italiana: all’art. 66 si
dispone che ogni camera giudica nei titoli di ammissione dei suoi componenti e
nelle causa di ineleggibilità e inammissibilità; si garantisce così l’intangibilità
del Parlamento. Tuttavia tale norma viene ad oggi molto messa in
discussione, perché ha dato luogo ad abusi di convalida di elezioni di persone
che non possedevano i requisiti di eleggibilità, e contro tale decisione non si
può fare appello; si propone di modificare quest’articolo in modo da prevedere
un vaglio giurisdizionale, per esempio affidato alla Corte Costituzionale, ma
attualmente la delibera del Parlamento è definitiva: questa procedura si
chiama verifica delle elezioni o verifica dei poteri. Cause di ineleggibilità o
incompatibilità esistono anche per altri organi, come i consigli regionali,
4 Chiara
Marziantonio ©
comunali e provinciali, per il Parlamento europeo, ma in questi un’eventuale
delibera è impugnabile o di fronte al TAR o di fronte al giudice ordinario; l’unico
organo che sulla verifica delle elezioni dice parola definitiva è il Parlamento,
che decide a maggioranza.
L’immunità parlamentare
All’art. 68 si prevedono per lo status di parlamentare alcune garanzie
specifiche, tra cui l’insindacabilità e l’inviolabilità. Il primo comma è volto a
garantire la libertà di dibattito e di voto all’interno del Parlamento: i
parlamentari non possono essere chiamati né in sede civile né in sede penale
per ciò che hanno detto nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni; se un
parlamentare fa esternazioni al di fuori dell’ambito delle sue funzioni, la Corte
Costituzionale nel 1988 ha stabilito che è il Parlamento a dover decidere se ciò
che è stato detto concerne l’esercizio della funzione o meno. Iniziarono così
una serie di atti parlamentari che coprivano tutte le esternazioni che un
parlamentare faceva, poiché riconducibili alla sua attività politica: si
bloccavano eventuali cause contro il parlamentare; così, la Corte Costituzionale
è nuovamente intervenuta con un’interpretazione restrittiva: un parlamentare
è coperto dall’immunità solo se si trova in sede parlamentare, a meno che non
ripeta affermazioni già fatte in aula. Per quanto riguarda l’inviolabilità, sancita
dal secondo e dal terzo comma del medesimo articolo, senza l’autorizzazione
della camera di appartenenza nessun parlamentare può essere sottoposto a
limitazioni della libertà personale, salvo che sia stato condannato con sentenza
definitiva o che sia colto in flagranza. Questa norma è stata molto dibattuta,
motivo per cui è stata modificata nel 1993: nel testo originale tale garanzia era
molto più estesa, perché si richiedeva l’autorizzazione a procedere della
camera di appartenenza non soltanto per le limitazioni della libertà personale,
ma anche per iniziare un procedimento penale; nonostante quest’ottica fosse
nata a garanzia per evitare una strumentalizzazione delle inchieste, era stato
avvantaggiato lo status del parlamentare a causa dell’uso pessimo che il
Parlamento ne aveva fatto. Un altro profilo dell’immunità è previsto all’ultima
comma, secondo cui serve l’autorizzazione della camera di appartenenza
anche per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazione o sequestri
di corrispondenza; problemi si sono posti per quanto riguarda le
intercettazioni casuali dei parlamentari, ossia non è intercettato il telefono di
un parlamentare, bensì di qualcuno con cui egli viene a contatto: se la
conversazione è irrilevante ai fini del procedimento viene distrutta, altrimenti
bisogna chiedere l’autorizzazione della camera a cui il parlamentare appartiene
per poterla utilizzare. Si era tentato di prevedere ulteriori immunità per le altre
cariche dello Stato, prima con il lodo Schifani e poi con il lodo Alfano, ma
queste due normative sono state dichiarate entrambe incostituzionali.
LODO = sentenza data da un arbitro, impropriamente data a queste due
iniziative che erano invece leggi. 5 Chiara
Marziantonio ©
Oltre alla garanzie per le persone che compongono il Parlamento, ce ne sono
alcune che riguardano il corretto svolgimento dei lavori: all’art. 64 si
prevede la validità della seduta solo se è presente la maggioranza dei suoi
componenti (quorum strutturale, 50%+1), e le maggioranze per
considerare passata una delibera. Il presidente del collegio deve quindi
accertare il quorum strutturale oltre al quorum funzionale: la delibera passa se
è votata dal 50%+1 dei presenti, se non sono previste soglie ben precise; le
maggioranze più forti di quella relativa (o semplice) si chiamano maggioranze
qualificate. Quando si vota a scrutinio segreto, per appello nominale o a
maggioranze qualificate, il presidente deve controllare che il collegio sia
validamente insediato; quando si vota con il metodo elettronico, il numero
legale è presunto: si ritiene che il collegio sia validamente insediato anche se ci
sono meno parlamentari del 50%+1, salvando la possibilità di chiedere la
verifica del numero legale e se non vi è, si annulla la seduta. Ciò è talvolta
utilizzato in maniera ostruzionistica dalle minoranze. Un’altra particolarità che
riguarda le votazioni, dove c’è una differente consuetudine alla Camera e al
Senato, riguarda il conteggio degli astenuti: alla Camera il regolamento
prevede che gli astenuti non vengano contati per calcolare se una delibera è
passata o meno; al Senato, invece, gli astenuti vengono comunque conteggiati
a meno che non escano dall’aula e si abbassi quindi il quorum funzionale. Le
modalità di voto possono essere molteplici: innanzitutto il voto può essere
palese o segreto (come era fino a circa 20 anni fa); tuttavia questo aveva
creato problemi, perché nei voti segreti alcuni parlamentari votavano
differentemente da quella che era la linea politica del gruppo: ecco perché oggi
la maggioranza delle decisioni viene presa a diritto palese, mentre quelle
segrete sono rimaste per qualunque tipo di elezione e per le questioni che
riguardano i casi di libertà di coscienza (leggi su materia eticamente
personale). Altra modalità importante di voto è l’appello nominale, che si
utilizza soprattutto per la fiducia al governo. I lavori delle camere normalmente
sono visibili, sono disponibili in internet e quindi c’è una trasparenza
importante; si prevede che in certi casi possa esserci la riunione in seduta in
segreta, talvolta utilizzata per le inchieste.
I regolamenti parlamentari prevedono regole ben precise in ordine alla
discussione (tempi, interventi) e disciplinano come deputati e senatori
possono intervenire nel dibattito; bisogna mediare tra due istanze diverse: dare
ampio spazio alla discussione, ma anche arrivare al momento della votazione
per procedere coi lavori. Oggi c’è una maggiore rigidità di tali regolamenti e
spetta al presidente il compito di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori
parlamentari. La programmazione dei lavori parlamentari presenta il problema
di come far giocare le varie istanze presenti all’interno del Parlamento:
decidere cosa si andrà a discutere e votare è fondamentale ed è stabilito dai
vari regolamenti; l’idea è che i lavori delle camere siano regolati da
programma, calendario e ordine del giorno: il programma dice cosa si
6 Chiara
Marziantonio ©
discuterà da qui a due tre mesi, il calendario riguarda un arco temporale più
ristretto, due o tre settimane, l’ordine del giorno i punti in discussione nella
seduta successiva. Inizialmente i regolamenti parlamentari erano ispirati al
principio dell’unanimità, secondo la riforma del ’71 che corrispondeva alla
logica dell’epoca, momento di grande collaborazione tra le forze parlamentari;
oggi perché sia disposto il programma, alla Camera è sufficiente il consenso
dei 3/4 dei presidenti dei gruppi parlamentari, mentre al Senato se non
si raggiunge l’unanimità il presidente stabilisce i lavori per la settimana
successiva, accettato o meno a maggioranza.
Il Parlamento ha varie competenze:
Gli so