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Principi fondamentali

Parte I: diritti e doveri (artt. 13-54)

Parte II: organizzazione della Repubblica (artt. 55-139) = Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo - Magistratura - Regioni - Garanzie costituzionali. Sono in realtà 135 articoli, perché 4 sono stati abrogati. La riforma attuale della parte II esclude il titolo IV e il titolo VI. Rispetto agli altri ordinamenti, quello italiano non fa alcun riferimento alla partecipazione all’Unione Europea. I primi tentativi di unificazione risalgono al trattato di Roma del ’57, molti anni più tardi rispetto all’entrata in vigore della Costituzione, pertanto il costituente non poteva sapere cosa sarebbe successo di lì a poco; le revisioni nel senso di modificazioni alla Costituzione sono state 14 circa, di cui le più importanti furono: il numero fisso di 315 e 630 parlamentari e la stessa durata di Camera e Senato nel ’63; revisione completa del titolo V nel ’99 e 2001. La revisione più recente nell’aprile del 2012, che si applicherà dal 1 gennaio 2014, concerne la riscrittura dell’art. 81, che riguarda il processo annuale di bilancio, su richiesta dell’Unione Europea; ha come principio il pareggio di bilancio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni tutte, considerata una necessità legata anche alla contingente situazione della finanza di numerosi Paesi tra cui l’Italia: si è sviluppata una recessione a causa di vicende finanziarie statunitensi, che hanno coinvolto i paesi con un elevato debito pubblico (calcolato in base al PIL, il valore prodotto da uno stato).

Deficit e debito pubblico

Deficit = quanto in più lo stato e le amministrazioni spendono di quello che ricevono in un anno; in teoria non dovrebbe mai superare il 3%. Si può accumulare a causa di investimenti aggiunti alla spesa corrente. Debito = cumulo di tutti i deficit della storia precedente. Quello italiano, dopo la Grecia, è il più alto a livello europeo, ed equivale circa al 130% del PIL annuo. Poiché a partire dal 2002 è stata instaurata la moneta comune in 17 Paesi su 28 appartenenti all’Unione Europea, adesso si trova a repentaglio a causa dei debiti di alcuni Paesi, così come le economie stesse; questo è dovuto al mercato comune che si è costruito: ecco perché dall’Eurozona provengono sempre più ferree restrizioni per far sì che la mal gestione di alcune finanze non si rifletta su tutta l’Unione. Si cerca, pertanto, di far inserire nelle singole costituzioni degli articoli per promuovere il pareggio di bilancio e la decrescita del debito pubblico, e le conseguenti garanzie giuridiche necessarie a far sì che questo avvenga.

Unione Europea e diritto europeo

L’Unione Europea è un ordinamento giuridico molto particolare, fatto al tempo stesso di persone fisiche e ordinamenti statali, in grado di produrre comandi nelle materie di sua competenza, che sono decise dagli stati partecipanti: circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali, delle imprese; la grande innovazione dell’UE è che delle norme che essa produce alcune sono come nel diritto internazionale rivolte agli stati, ma molte altre sono rivolte direttamente a tutti i soggetti che agiscono economicamente e socialmente all’interno dei 28 paesi dell’UE. Inoltre, nelle materie che sono state attribuite all’UE non solo il diritto europeo si applica direttamente, ma se le disposizioni contrastano con la norma interna prevale quella europea, perché per competenza è più ampia.

Passaggio dalle Comunità europee all'Unione Europea

Il passaggio dalle Comunità europee (CECA, EURATOM, e CE) all’Unione Europea è sancito dal Trattato di Lisbona del 2007, che integra il Trattato sull’Unione Europea del 1993 e tutti gli altri. Nel ’51 era nata la CECA e nel ’57 CEE ed EURATOM, principalmente per prevenire ulteriori conflitti a causa di Francia e Germania, mettendo in comune le due fondamentali risorse del carbone e dell’acciaio: Italia e Benelux fanno da contorno; manca tuttavia la difesa, che sicuramente figurava tra gli obiettivi primari. Al 1965 risale inoltre il trattato di fusione, dove gli organi vengono messi in comune; Maastricht rappresenta sicuramente una delle tappe finali, poiché le due successive saranno di sola modifica al trattato UE.

La riforma dei trattati

Otto anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Maastricht sorge l’esigenza secondo gli organi dell’UE, in particolare del Consiglio europeo, cioè l’organo che esercita la funzione di indirizzo costituito dai capi di stato o di governo dei 28 paesi, di un’integrazione ulteriore che potesse portare alla stesura di una vera e propria carta costituzionale o a qualcosa di simile; allo scopo si cercò di battere una strada diversa da quella tradizionale, fondata sull’idea delle grandi negoziazioni internazionali tra stati secondo un meccanismo tipicamente intergovernativo. Poiché l’UE è un’unione mista, fatta di stati ma anche di popoli, non si voleva delegare ai rappresentanti diplomatici la stesura di questo nuovo documento fondante dell’UE, ma, allo scopo di garantire maggiore trasparenza, convocare un’apposita convenzione (nella storia delle costituzioni del mondo sono state così chiamate quelle riunioni allargate che tentassero di coinvolgere i rappresentanti del popolo) che avesse una rappresentanza di uno per governo, due per ogni parlamento nazionale, due rappresentanti della Commissione europea e 16 del Parlamento europeo; si allargò anche ai rappresentanti dei paesi candidati: la convenzione per il futuro dell’UE del 2002-2004 fu presieduta dall’ex presidente francese Giscard d’Estaing, mentre vicepresidente erano l’ex presidente del consiglio Giuliano Amato e l’ex primo ministro belga.

Il progetto di trattato proposto fu fatto proprio dai governi e firmato a Roma nell’ottobre del 2004 dopo una conferenza intergovernativa che seguì i lavori della convenzione; tale documento venne ratificato da numerosi paesi, tra cui l’Italia nell’aprile 2005, ma respinto da due referendum, uno francese e uno olandese a metà del 2005: era il periodo in cui in alcuni paesi dell’Europa centrale vi era insoddisfazione per i propri governi. Il trattato fu così abbandonato, e si convocò una più tradizionale conferenza intergovernativa dove si approvò il trattato di Lisbona: l’Italia ratifica nel 2008 e anche l’Irlanda, dopo un primo rifiuto ricevuto dal referendum popolare, probabilmente a causa della crisi che si stava verificando nel 2009, lo ripropose e lo approvò; l’ultima ratifica fu della Repubblica Ceca.

I paesi fondatori e allargamenti

I paesi fondatori sono Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi; un primo allargamento si ebbe nel 1973 con l’entrata di Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda. I vari allargamenti costituiscono la missione europea di raggiungere un’integrazione: dapprima per limitare Francia e Germania, in seguito per allargare le democrazie e il livello di pacifismo, sconfiggendo le dittature (Portogallo, Spagna e Grecia).

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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