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Estratto del documento

Parlamento e dal governo per esigenze di coordinazioni statali. Altro istituto, da molti

anni non più utilizzato, è un Consiglio di gabinetto che fu introdotto nel governo

Craxi prima in via informale poi in un decreto del presidente del Consiglio dei ministri:

è composto da quest’ultimo e dai ministri dei dicasteri più forti che dovevano

costituire una sorta di aiuto, di consiglio ristretto, sulla cui costituzionalità di discusse

molto. Altri istituti sono i comitati dei ministri e i comitati interministeriali: i

primi, istituiti con un DPR e regolati all’art. 5 possono essere istituiti per questioni

particolari di carattere istruttorio o propositivo, col compito di esaminare in via

preliminare delle questioni; gli altri sono istituiti con legge, hanno un rilievo esterno e

sono risalenti (1933, comitato per la tutela del risparmio e del credito) ai primi anni

della Repubblica, soprattutto in materia economica: comitato per i prezzi, per la

programmazione economica, per la programmazione industriale, per il commercio

estero. Essi erano presieduti dal presidente del Consiglio e dai ministri interessati alla

materia. Questa eccessiva proliferazione che rischiava di esautorare il Consiglio dei

ministri, portò a una nuova legge del ’93 col quale si soppressero ben 12 comitati e

si lasciò in vita solo quello per la programmazione economica, per il credito e il

risparmio e quello per le informazioni e la sicurezza; nel 2005 se ne aggiunge un

quarto, per gli affari europei e comunitari.

Meccanismo della sfiducia per la responsabilità politica

Per quanto riguarda la responsabilità giuridica, in particolare penale, si trova

disciplina all’art. 96; è stato modificato nel 1989, perché il testo originario prevedeva

un meccanismo per cui un reato connesso alle funzioni che stava esercitando, venisse

giudicato dalla Corte Costituzionale dopo essere stato messo in accusa dal

Parlamento, come nello Statuto Albertino. Con una legge costituzionale del ’53 si

formava una commissione inquirente disciplinata da una legge ordinaria del ’78;

tuttavia questa procedura fu applicata solo nel caso dello scandalo Lockheed alla fine

degli anni ’70, in cui due ministri furono condannati. La legge ordinaria del ’78 fu

sottoposta a referendum abrogativo che passò, quindi si sentì la necessità di rivedere

questo articolo della Costituzione che nell’89 fu modificato; si torna alla normale

competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, con una procedura particolare perché si

prevede una garanzia, nel senso che si può arrivare a un procedimento penale nel

caso ci sia un’autorizzazione o della Camera o del Senato, come nel caso si voglia

limitare la libertà personale di un ministro. Quando al pubblico ministero arriva la

denuncia rimette la questione a un collegio di 3 giudici, che compie delle indagini

preliminari e può decidere per l’archiviazione oppure trasmettere gli atti alla

presidenza della camera competente: se il ministro è un deputato sarà la Camera, se

un ministro è un senatore sarà il Senato, se il ministro non è un parlamentare è il

Senato. A sua volta il presidente della camera competente invia il fascicolo alla

giunta per l’autorizzazione a procedere che esaminerà e riferirà poi alla camera,

formulando delle proposte all’assemblea. L’autorizzazione può essere negata se

l’assemblea della Camera o del Senato reputi “con valutazione insindacabile che

l’inquisito ha agito per la tutela di un interesse costituzionalmente vincolante, ovvero

per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione

di governo”; si tratta di ipotesi nelle quali alla magistratura può essere negata la

46 Chiara Marziantonio

©

possibilità di portare avanti le indagini: occorre però la maggioranza assoluta. Tutti i

reati commessi come privato cittadino non passano da alcuna autorizzazione della

camera. Ci sono stati tentativi col lodo Schifani del 2003 e poi col lodo Alfano del

2008 di creare una protezione maggiore per le 5 cariche dello stato, però questi atti

normativi sono stati tutti dichiarati incostituzionali.

Il governo svolge funzioni di indirizzo politico; i singoli ministri sono a capo anche

di comparti importanti quindi svolgono funzioni amministrative. Il governo però

svolge anche importanti funzioni normative: può adottare sia atti normativi aventi

forza di legge che atti che forza di legge non hanno; per atto avente forza di legge si

intende la sua idoneità ad abrogare un atto pari alla legge (attivo), e il non poter

essere abrogati se non da un atto che ha forza pari alla legge (passivo). Tali atti sono

anche detti atti primari; quindi le fonti primarie sono gli atti del Parlamento e gli

atti aventi forza di legge. Quando si parla di fonti di produzione del diritto si

intendono tutti quei fatti e quegli atti ai quali l’ordinamento conferisce l’attitudine a

produrre norme giuridiche; le fonti fatto sono pochissime nel nostro ordinamento

(consuetudini costituzionali per quanto riguarda la formazione del governo), più

comunemente codificate (leggi, regolamenti). La fonte legislativa, al tempo delle

costituzioni flessibili, era un atto primario per cui tale aggettivo è rimasto anche se

oggi alla testa delle fonti vi sono le carte costituzionali rigide: le leggi ordinarie non

possono modificarle. Ci sono degli atti emanati dal governo espressamente previsti

dalla Costituzione, perché normalmente l’esecutivo non ha la possibilità di adottare

atti primari, di competenza piuttosto del Parlamento; in alcuni casi tuttavia previsti e

disciplinati si attribuisce al governo la possibilità di adottare atti aventi forza legge,

che hanno forza attiva di abrogare un atto legislativo e la forza passiva di resistere

all’abrogazione se non da parte di una legge. Sono principalmente il decreto legge e

il decreto legislativo.

All’art. 76 si disciplina l’ipotesi di delega legislativa: l’esercizio di tale funzione non

può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi,

e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti; il Parlamento dovrà quindi specificare i

criteri generali in base ai quali il governo adotterà un atto avente forza legge, definire

chiaramente l’oggetto e definire il tempo entro cui tale atto deve essere adottato.

L’assemblea approva dunque una legge delega con dei contenuti ben individuati che

viene promulgata dal presidente della Repubblica, pubblicata in gazzetta ma si rivolge

al governo, non ai cittadini; da quel momento parte il tempo entro cui il governo deve

adoprarsi per adottare il decreto legislativo rispettando i principi indicati dalla legge

delega; ci sarà un’iniziativa del ministro competente con presentazione al Consiglio dei

ministri e l’approvazione finale è del Consiglio stesso. In seguito sarà inviato al

presidente della Repubblica per l’emanazione, pubblicato in gazzetta ufficiale e

superata la vacatio legis entrerà in vigore. Ci sono alcuni casi in cui è nella natura

stessa della cosa che non può esservi la delega, come nel caso della legge di

autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, o nel caso di approvazione del

bilancio dello stato, perché comunque è un azione di controllo del governo da parte

del Parlamento.

E’ possibile anche un’esecuzione frazionata delle deleghe: se una legge delega

prevede più oggetti si può attuarla con più decreti legislativi, ognuno disciplinante una

questione. 47 Chiara Marziantonio

©

L’art. 76 prevede che la legge delega stabilisca dei criteri direttivi: un decreto

legislativo che contrastasse con la legge delega è incostituzionale, non solo per quelle

disposizioni della legge delega ma qualunque altro ulteriore limiti fissi il decreto

legislativo deve rispettarla. E’ stata prevista poi la possibilità dei cosiddetti decreti

legislativi correttivi: per questioni particolarmente complesse si stabilisce oltre alla

delega principale che il governo possa ritornare sulle sue decisioni entro un lasso di

tempo, per correggerlo; i decreti legislativi rientrano tra quegli atti che in base all’art.

134 sono sottoposti al controllo della Corte Costituzionale. I decreti legislativi non

erano sconosciuti nemmeno in epoca precedente, sotto il vigore dello Statuto

Albertino: in qualche modo il Parlamento ne faceva uso in caso di necessità; questo

potere fu incrementato moltissimo nel periodo fascista, dove non si prevedeva un

limite per attuare questa legge delega: fu uno dei passaggi importanti che esautorava

il Parlamento in favore del governo, disciplinato dalla legge 100/1926. Un tipo

particolare di decreto delegato è costituito dal testo unico, in genere emanato in

base a una legge di delega: sono atti tesi a riprodurre norme già in vigore con lo scopo

di coordinarle e sistematizzarle, per venire a disciplinare in materia organica una

particolare materia. Altra tipologia sono le norme di attuazione degli statuti delle

regioni a statuto speciale. Altra ipotesi in cui ci può essere una delega dei poteri

legislativi al governo si ritrova all’art. 78, dove le camere possono deliberare lo stato

di guerra e conferire al governo poteri.

All’art. 77 è invece previsto il decreto legge: il governo in casi straordinari di

necessità e urgenza può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge; tali

provvedimenti sono adottati con delibera del Consiglio dei ministri, vengono emanati

dal presidente della Repubblica, pubblicati in gazzetta ufficiale e entrano in vigore.

Possono riguardare tutte le questioni, salvo quelle in cui il Parlamento effettua un

controllo sul governo. Essendo motivata da ragioni straordinarie e d’urgenza non

conosce la vacatio legis, ma è provvisorio, per cui il giorno stesso della pubblicazione

il governo deve presentare alle camere un disegno di legge di conversione del

decreto legge, che segue l’iter delle altre leggi. Il preambolo di questo disegno di

legge di conversione deve contenere le motivazioni dell’urgenza che hanno indotto il

governo ad adottarla, tanto che un presidente di gruppo o un gruppo possono

presentare una pregiudiziale di costituzionalità. La legge di conversione deve essere

approvata dall’aula, ma non è un caso di riserva di assemblea prevista dall’art. 72,

bensì prevista dai regolamenti parlamentari stessi; come tutte le leggi sarà poi

promulgata dal presidente della Repubblica e pubblicata in gazzetta. Può anche

portare delle modifiche a degli articoli del decreto legge, che ha efficacia massima di

60 giorni; tutti gli effetti dopo questa scad

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A.A. 2013-2014
71 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -KiaH- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Corsi Cecilia.