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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

I SOGGETTI

LA PERSONA FISICA

La capacità giuridica

La capacità giuridica è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e

di obblighi.

Essa si distingue dalla capacità di agire, che è la capacità di disporre dei propri

diritti.

La capacità giuridica in generale spetta ad ogni uomo; può, invece, essere

esclusa, in particolari casi limitati, la capacità di essere soggetto di particolari

rapporti giuridici (limitazione della capacità giuridica).

e l’acquisto della capacità giuridica

La nascita

La capacità giuridica si acquista, di regola, al momento della nascita (art. 1

c.c.). La legge, tuttavia, dispone che il concepito possa ricevere per donazione

o per successione a causa si morte, alla condizione però che successivamente

L’acquisto del concepito è subordinato

egli nasca e nasca vivo (art. 1 c.c.).

all’evento della nascita. Durante la gestazione il nascituro ha solo

un’aspettativa, tutelata mediante un’amministrazione dei beni nel suo interesse

e l’eventuale prestazione di garanzie; al momento della nascita l’aspettativa

diventa diritto perfetto.

Diritti della personalità e libertà civili

A tutela della personalità umana il diritto riconosce a ciascun uomo alcuni diritti

e libertà fondamentali.

E’ garantita l’inviolabilità fisica della persona. Ledere l’integrità fisica altrui

costituisce un atto illecito. Anche la convenzione con la quale una persona

disponga del proprio corpo vivente è illecita e priva di effetto quando l’atto così

cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o sia

consentito

altrimenti contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. (art. 5

c.c.).

Il diritto garantisce poi la libertà fisica di movimento e la libertà di fare o non

fare; le libertà di religione, di parola, di opinioni politiche.

Per la tutela del diritto al nome la legge consente a ciascuno di agire in giudizio,

sia contro chi gli contesti il diritto all’uso del proprio nome, sia contro chi ne usi

indebitamente cagionandogli danno.

Il diritto all’onore è tutelato contro l’ingiuria e la diffamazione. Ogni persona ha

diritto alla riservatezza della propria vita privata e alla verità personale.

Infine la Costituzione garantisce a ciascuno l’inviolabilità del domicilio e la

segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

La capacità di agire. Le incapacità di protezione

La capacità di agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere

impegni mediante manifestazioni di volontà.

Le cause principali per cui la capacità di agire può essere limitata o esclusa

attengono a una riduzione o alla mancanza della capacità di intendere e di

volere.

Il diritto intende proteggere l’incapace contro il pericolo che egli rechi danno a

l’annullamento

sé stesso. A questo scopo consente dei negozi giuridici stipulati

dall’incapace.

Inoltre, in determinati casi, il diritto, affida a determinate persone il compito di

provvedere agli interessi dell’incapace, avendo cura della sua persona,

rappresentandolo negli atti civili, amministrandone i beni, o assistendolo nel

compimento di certi atti. La possibilità che il genitore o il tutore si sostituisca

all’incapace è esclusa quando si tratta di atti che implicano scelte di carattere

strettamente personale.

Le cause che possono limitare o escludere la capacità di intendere e di volere

sono la minore età, l’alterazione delle facoltà mentali e altre minorazioni.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno, e con essa si

acquista la capacità generale di agire (art. 2 c.c.).

L’abituale infermità di mente che rende incapace di provvedere ai propri

interessi dà luogo ad una sentenza di interdizione, quando sia necessaria per

assicurare un’adeguata protezione all’incapace. L’interdetto è privo della

generale capacità di compiere atti giuridici, tranne solo qualche eventuale e

limitata eccezione, ed è affidato ad un tutore (art. 414 c.c.).

Se l’infermità di mente non è così grave da giustificare l’interdizione, si può

pronunciare una sentenza di inabilitazione, che limita solo la capacità di

compiere atti di ordinaria amministrazione e attribuisce all’inabilitato

l’assistenza di un curatore (art. 415 c.c.).

La legge prende anche in considerazione la posizione delle persone che, per

effetto di infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, hanno

necessità di un’assistenza per l’attuazione dei propri interessi. Per questi casi

è prevista una amministrazione di sostegno (art. 404 ss. c.c.).

l’amministrazione di sostegno si distingue dall’interdizione e dall’inabilitazione

in primo luogo per la sua portata più limitata e poi perché può essere disposta

anche solo per un periodo determinato.

Minori, interdetti, inabilitati, beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono in

stato in incapacità legale: assoluta quella dei minori e degli interdetti, che non

possono stipulare validamente nessun negozio giuridico; relativa quella dei

minori emancipati, degli inabilitati e dei beneficiari dell’amministrazione di

sostegno, i quali hanno una più o meno limitata capacità di agire.

L’incapacità legale va distinta dalla effettiva incapacità di intendere e di volere,

che si designa come incapacità naturale.

Quando vi è incapacità legale le norme protettive dell’incapace trovano

applicazione anche se questi abbia la capacità naturale di intendere e di volere.

In particolare il contratto, o altro negozio giuridico, stipulato dal minore o

dall’interdetto è annullabile sempre, senza indagare se il minore sia

particolarmente dotato, o se l’interdetto abbia agito durante un lucido intervallo.

Quando vi è solo incapacità naturale di intendere e di volere, la buona fede

dell’altra parte può essere giustificata; di qui la seguente disciplina di legge,

rivolta a conciliare razionalmente i contrapposti interessi:

• I negozi del diritto di famiglia compiuti da chi si trovi in stato di incapacità

naturale di intendere e di volere possono essere annullati (art. 120 c.c.);

• L’incapacità naturale rende senz’altro annullabile il testamento (art. 591

c.c.), la donazione (art. 775 c.c.), e per analogia qualsiasi atto di

liberalità;

• L’esigenza di tutelare l’affidamento è debole anche per gli atti unilaterali,

in cui non vi è una controparte in senso proprio: essi sono annullabili se

gravemente dannosi per l’incapace (art. 428 c.c.);

• L’affidamento si tutela nel campo degli affari, dunque nella materia dei

contratti: perciò qui occorre non solo provare che l’atto reca un grave

pregiudizio all’incapace, ma inoltre che risulti la malafede dell’altro

contraente (art. 428 c.c.).

L’incapace di intendere e di volere non risponde civilmente dei propri atti illeciti

(a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (art. 2046 c.c.)).

L’interdizione legale del condannato

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è,

durante la pena, in stato di interdizione legale, la quale, per ciò che concerne

la disponibilità e l’amministrazione dei beni, implica gli stessi effetti

dell’interdizione giudiziale (art. anche questa è un’incapacità di agire,

32 c.p.).

ma con tutt’altro scopo:non già quello di proteggere il condannato, bensì quello

di punirlo.

La minore età. La potestà dei genitori

Il negozio giuridico concluso dal minore di età è annullabile (art. 1425 c.c.): la

sua efficacia può venire eliminata in base ad una tempestiva domanda

giudiziale proposta nell’interesse del minore (artt. 1441, 1442 c.c.).

Quando si tratti, invece, di parole dette da un bambino in tenera età, il negozio

giuridico è inesistente, e dunque radicalmente privo di effetti fin dall’inizio e

esercitata un’azione giudiziale di annullamento.

senza necessità che venga

Il negozio giuridico concluso dal minorenne è annullabile senza necessità di

provare che esso gli sia effettivamente dannoso.

La cura della persona del minore e l’amministrazione dei suoi beni è affidata

normalmente ai suoi genitori, i quali hanno a questo scopo un insieme di poteri

che costituiscono la potestà di genitori.

La potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi, salvi i casi di

impedimento dell’uno o dell’altro. In caso di contrasto fra i genitori su questioni

particolare importanza, è previsto l’intervento del giudice, che deve cercare di

favorire un accordo, e in caso di insuccesso di questo tentativo, deve attribuire

il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più

idoneo a curare gli interessi del figlio (art. 316 c.c.). Nel caso in cui vi sia

urgenza di provvedere per evitare il pericolo di un grave pregiudizio per il figlio

il padre può adottare i provvedimenti indifferibili, anche in contrasto con la

volontà della madre (la deroga al principio di uguaglianza dei coniugi è

giustificata dall’ art. 29 Cost.).

La potestà va esercitata nell’interesse del minore. Il suo esercizio costituisce

un dovere (potere-dovere), anche se ciò non deve far dimenticare il naturale

diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

La potestà dei genitori comprende, oltre al dovere del mantenimento, il potere-

dovere di sorveglianza e di educazione.

Il potere di sorveglianza implica il potere di tenere il figlio presso di sé, o di

destinargli una certa abitazione; quando il figlio se ne allontani senza

permesso, i genitori possono richiamarlo, ricorrendo, se necessario, al giudice

tutelare (art. 318 c.c.). il potere di sorveglianza implica anche quello di regolare

le frequentazioni del figlio o di intercettarne la corrispondenza, qualora ne sia il

caso. Dal dovere di sorveglianza dipende la responsabilità dei genitori verso i

terzi danneggiati dal fatto illecito del figlio minore, se questi abita con i genitori

stessi (art. 2048 c.c.).

Il potere di educazione comprende la facoltà di compiere scelte assai delicate

circa il corso di studi e l’educazione religiosa; vi è poi il potere di usare mezzi

di correzione e di disciplina, nei limiti approvati dal costume (art. 571 c.p.).

La potestà dei genitori comprende il potere-dovere di amministrazione del

patrimonio e di rappresentanza legale dei figli negli atti che non presuppongono

scelte strettamente personali. in comune l’usufrutto legale sui beni

I genitori che esercitano la potestà hanno

del figlio, tranne quelli che il figlio abbia acquistato col proprio lavoro e gli altri

indicati nell’art. 324 c.c.; questo diritto comprende il potere di godere dei beni

e percepirne il reddito.

La sanzione per la violazione dei doveri inerenti alla potestà sul figlio consiste,

secondo i casi, nella decadenza della potestà, nella rimozione

dall’amministrazione, nella privazione o limitazione dell’usufrutto legale o in altri

all’interesse del figlio (artt.

provvedimenti che il tribunale ritenga convenienti

371, 380 c.c.).

La tutela dei minori

Se entrambi i genitori sono morti, o per altre cause non possono esercitare la

potestà, si apre la tutela (art. 343 c.c.). il giudice tutelare nomina tutore la

persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà. Se

questa designazione manca, o se si oppongono gravi motivi, sarà scelta

un’altra persona, preferibilmente fra i prossimi parenti o affini del minore (art.

348 c.c.).

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili

e ne amministra i beni (art. 357 c.c.).

L’emancipazione

Il minore che abbia compiuto i sedici anni di età può, per gravi motivi, essere

autorizzato a contrarre matrimonio (art. 84 c.c.). Il minore, sposandosi,

acquista l’emancipazione.

Questa gli attribuisce la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria

amministrazione. Per gli altri occorre l’assistenza del curatore ed

eventualmente l’autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale (art. 394

c.c.).

Tutela degli interdetti e curatela degli inabilitati

L’interdetto si trova in uno stato di incapacità assoluta; egli è assoggettato ad

una tutela, alla quale si applicano le disposizioni sulla tutela dei minori (art. 424

c.c.).

L’inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione; per gli

altri gli occorre l’assistenza del curatore ed eventualmente l’autorizzazione del

giudice tutelare e del tribunale.

L’interdizione o l’inabilitazione può essere revocata con sentenza qualora ne

venga meno la causa (art. 429 c.c.).

Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è disposta dal giudice tutelare su ricorso dello

stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, del

coniuge, della persona stabilmente convivente, o di altri soggetti indicati dalla

legge (artt. 404, 406, 417 c.c.).

Quando vengano meno i presupposti dell’amministrazione di sostegno, questa

è revocata dal giudice tutelare su istanza dello stesso beneficiario,

dell’amministratore di sostegno, o degli altri soggetti previsti dalla legge (art.

413 c.c.).

Sede della persona: domicilio e residenza

Il luogo in cui una persona vive e opera costituisce il punto di riferimento per lo

svolgimento di numerosi rapporti giuridici. La legge distingue: la dimora, luogo

in cui la persona si trova attualmente, anche per breve tempo; la residenza,

luogo in cui la persona ha la dimora abituale; il domicilio, luogo in cui la persona

ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 c.c.).

Scomparsa, assenza, morte presunta

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o

dell’ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale, su istanza degli

interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può

nominare un curatore e dare gli altri provvedimenti necessari per la

conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48 c.c.).

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, il Tribunale può

dichiarare l’assenza e immettere nel possesso temporaneo dei beni

dell’assente coloro che ne sarebbero eredi se egli fosse morto (artt. 49, 50

Costoro dovranno conservare il patrimonio per restituirlo all’assente nel

c.c.).

caso in cui ritorni.

Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il

Tribunale può dichiarare la morte presunta, fissandone la data nel giorno a cui

risale l’ultima notizia (art. 58 c.c.). i presunti eredi e legatari acquistano allora

la libera disponibilità dei beni (art. 63, 64 c.c.) e il coniuge può contrarre nuovo

matrimonio (art. 65 c.c.).

Se il presunto morto ritorna, o ne è provata l’esistenza, recupera i beni nello

stato in cui si trovano (art. 66 c.c.). Il nuovo matrimonio del coniuge, celebrato

dopo la dichiarazione di morte presunta, è nullo; ma i suoi effetti civili si

producono fino al momento della dichiarazione giudiziale di nullità (art. 68 c.c.).

LE PERSONE GIURIDICHE

Cenni introduttivi

Si presentano quali possibili soggetti di rapporti giuridici, lo Stato stesso e gli

altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni), svariati enti istituiti o

regolati dalla legge in modo particolare per la realizzazione di scopi di interesse

pubblico e poi consorzi, società, associazioni e fondazioni.

Questi enti possono essere considerati come soggetti della vita giuridica in

modo analogo agli uomini e vengono designati come persone giuridiche.

Talvolta si tratta di realizzare interessi di carattere generale, o propri di

categorie vaste e variabili di persone; oppure può trattarsi di uno scopo per il

quale non bastano le forze di un singolo. Vi è uno scopo ulteriore che spinge

alla costituzione di una persona giuridica: spesso si è disposti ad arrischiare in

essa alcuni determinati beni o somme di denaro, e niente di più. Questo

risultato si può raggiungere conferendo denaro e beni ad una persona giuridica,

come un soggetto separato, senza implicare la

la quale svolgerà l’attività

personale e illimitata responsabilità di chi opera per mezzo di essa (limitazione

di responsabilità).

L’autonomia patrimoniale

Perché si possa parlare di una persona giuridica occorre essere in presenza di

un patrimonio (inteso come un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi) che

sia staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sia sottoposto a vicende

autonome, dirette a realizzare un determinato scopo.

L’autonomia del patrimonio della persona giuridica significa che, finchè questa

dura, esso è stabilmente destinato allo scopo dell’ente, subisce le conseguenze

delle operazioni deliberate e attuate dagli organi di questo, mentre è insensibile

modo interessati all’esistenza

alle vicende che riguardano i soggetti in qualche

e all’attività dell’ente stesso.

La comunione non ha alcuna autonomia patrimoniale, perché diritti e debiti

comuni non costituiscono un patrimonio unificato e distinto da quello dei

partecipanti.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelede99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Romeo Christian.
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