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INVALIDITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO

Nullità e annullabilità. Cause di nullità e di annullabilità

Ai fini della disciplina dell’invalidità si distinguono due concetti di base: la nullità

e l’annullabilità.

Nell’ipotesi di nullità il negozio è privo dei suoi effetti e non può essere

convalidato.

Nell’ipotesi di annullabilità gli effetti del negozio si producono, ma possono

essere eliminati se e solo se il negozio stesso è tempestivamente impugnato

dalla parte nell’interesse della quale l’invalidità è stabilita, sempre che essa non

lo abbia successivamente convalidato.

Il negozio è nullo quando il regolamento di interessi manchi del tutto, o sia

irrealizzabile, quando non sia rivestito della forma richiesta dalla legge a pena

di nullità o, infine, quando sia illecito o immeritevole di tutela secondo

l’ordinamento giuridico.

Il negozio è annullabile quando, trattandosi di tutelare interessi disponibili di

una parte del negozio, si ritiene opportuno far dipendere dalla sua iniziativa

l’eliminazione del negozio stesso. Si tratta delle ipotesi di errore, di violenza

morale, di dolo, di incapacità di agire, di conflitto di interessi, di rappresentanza.

Il trattamento giuridico della nullità e dell’annullabilità: titolari

dell’azione

Di regola, la nullità può essere fatta valere da qualunque interessato (art. 1421

c.c.): dunque non solo da ciascuna parte del negozio, ma anche da terzi (nullità

Si deve trattare però di terzi che vi abbiano interesse. L’azione è

assoluta).

invece preclusa a terzi del tutto estranei.

La nullità può essere rilevata dal giudice, d’ufficio, quando debba decidere una

lite la cui soluzione dipenda dalla validità del negozio.

L’annullamento, invece, può essere domandato solo dalla parte a protezione

della quale esso è stabilito dalla legge (art. 1441 c.c.), sempre che essa non

abbia convalidato il negozio. In questo modo il soggetto tutelato viene reso solo

arbitro della sorte del negozio: a lui solo spetta di decidere se tenerlo in piedi,

oppure no.

A differenza delle ipotesi di nullità relativa il soggetto tutelato può decidere di

convalidare il negozio, rinunciando così alla possibilità di annullamento.

La convalida del negozio annullabile

Poiché l’annullabilità è disposta a tutela di un interesse privato disponibile, il

titolare di questo può rinunciare all’azione di annullamento convalidando il

negozio.

La convalida è un negozio unilaterale. Essa può farsi in modo espresso, con

un atto che contenga la menzione del negozio e del motivo di annullabilità, e la

dichiarazione che si intende convalidarlo. Oppure può avvenire in modo tacito,

se il titolare dell’azione di annullamento ha dato volontariamente esecuzione al

negozio conoscendo il motivo di annullabilità (art. 1444 c.c.).

In ogni caso, perché il negozio di convalida produca effetto è necessario che

non sia colpito dal medesimo vizio del negozio che si vuole convalidare: occorre

perciò che sia cessato il vizio del consenso o che sia cessata l’incapacità di

agire.

Non è ammissibile, invece, la convalida del negozio nullo (art. 1423 c.c.).

Prescrizione

Il negozio nullo è automaticamente privo di effetti, il che può essere accertato

e dichiarato dal giudice in qualsiasi tempo. Ciò significa che colui al quale sia

richiesta l’esecuzione del negozio potrà sempre rifiutarla. Se il negozio nullo ha

avuto esecuzione, le prestazioni, essendo prive di causa, vanno restituite

secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.).

Occorre però considerare che l’azione di rivendicazione conseguente alla

nullità sarà paralizzata se, col decorso del tempo, l’altra parte ha finito per

usucapire la proprietà della cosa. Col decorso di un termine di prescrizione di

dieci anni si estingue il credito per la restituzione delle prestazioni eseguite

senza causa (art. 2946 c.c.). Tutto ciò limita il significato della formula secondo

la quale l’azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.).

L’azione di annullamento è invece soggetta a un termine di prescrizione di

cinque anni (art. 1442 c.c.). Questo termine si sovrappone ai termini generali

di usucapione e di prescrizione, ai quali si è accennato. Esso decorre non già

dal momento in cui siano state eseguite le singole prestazioni, bensì dalla data

del negozio annullabile.

Ma se il negozio annullabile non è stato eseguito, la parte in favore della quale

l’annullabilità è disposta, potrà rifiutarne l’esecuzione sempre, senza limiti di

Si dice che si prescrive l’azione, ma non l’eccezione di

tempo (art. 1442 c.c.).

annullamento.

Conseguenze della nullità e dell’annullamento: fra le parti

Il negozio nullo non produce alcun effetto negoziale: non costituisce, non

trasferisce, non modifica e non estingue diritti reali o di credito, e non costituisce

causa giustificatrice delle prestazioni eseguite, le quali vanno perciò restituite.

Lo stesso è a dirsi del contratto per il quale sia intervenuta la sentenza di

annullamento. Questa rende prive di causa anche le prestazioni già eseguite:

il che si esprime dicendo che l’annullamento ha effetto retroattivo.

della nullità e dell’annullamento ai terzi

Opponibilità

La nullità o l’annullamento di un negozio giuridico pongono problemi di

opponibilità ai terzi, analoghi a quelli della simulazione.

La nullità è, di regola, opponibile ai terzi.

Quando si tratta, invece, di annullabilità, il negozio annullabile ha efficacia, se

e fino a quando questa non venga eliminata con una sentenza di annullamento.

Il problema è se la pronuncia di annullamento debba operare retroattivamente

anche nei confronti dei terzi subacquirenti, facendo cadere i loro acquisti.

Nessun problema se il terzo sapeva dell’invalidità: in questo caso non vi è alcun

affidamento da tutelare. Ugualmente il terzo soccombe se ha acquistato a titolo

gratuito. Il terzo prevale se ha acquistato in buona fede e a titolo oneroso (art.

1445 c.c.).

Se si tratta di beni immobili o di altri beni iscritti in pubblici registri questa regola

va combinata con quelle sulla trascrizione. La trascrizione della domanda

giudiziale di annullamento mette i terzi in grado di conoscere la pendenza della

lite: perciò, se essi tuttavia acquistano, l’annullamento sarà loro opponibile.

La tutela dell’affidamento del terzo non opera, se l’annullamento dipende da

incapacità legale (art. 1445 c.c.).

Nullità relativa e annullabilità assoluta

La nullità è caratterizzata dalla mancanza iniziale degli effetti, che può essere

accertata su domanda di chiunque vi abbia interesse e rilevata d’ufficio dal

giudice, con un’azione dichiarativa imprescrittibile; il negozio nullo non può

essere convalidato e la nullità è opponibile ai terzi.

L’annullabilità è invece un’ipotesi di efficacia eliminabile con un’azione che può

essere esercitata, entro un termine di prescrizione, solo dalla parte a protezione

della quale essa è stabilita dalla legge; è ammessa la convalida del negozio

annullabile ed è limitata l’opponibilità ai terzi dell’annullamento.

Talvolta l’invalidità è disposta allo scopo di proteggere una parte del negozio

contro decisioni non ponderate; coerentemente si esclude che il negozio possa

essere convalidato, anche solo mediante l’inerzia protratta per il tempo di

prescrizione, ma si lascia la parte protetta arbitra di decidersi se valersi, oppure

no, della protezione di legge. La nullità, in questa caso, non può essere fatta

valere se non dalla parte protetta (nullità relativa).

Si consideri, invece, l’invalidità del contratto stipulato dall’interdetto per

condanna penale. Qui il contratto può essere convalidato dal rappresentante

legale; inoltre, l’azione d’annullamento deve essere esercitata entro un termine

di prescrizione e l’annullamento non pregiudica i diritti acquistati a titolo

oneroso dai terzi di buona fede. Il carattere punitivo, e protettivo del pubblico,

dell’invalidità richiede però che l’azione possa essere esercitata contro

l’interdetto, da chiunque vi abbia interesse. Si parla in questo caso di

annullabilità assoluta.

Nullità parziale

La causa di nullità può riguardare direttamente l’intero negozio, oppure una o

più clausole del negozio stesso.

In questo secondo caso si pone il problema di stabilire se la nullità si debba

estendere all’intero negozio, o se invece questo debba restare in piedi, privato

delle clausole nulle.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità

dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non l’avrebbero concluso senza

quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (art. 1419 c.c.).

Invece la nullità parziale non si proroga all’intero contratto quando riguardi

dell’operazione negoziale complessiva.

pattuizioni non essenziali nell’ambito

Lo stesso principio si applica nelle ipotesi che , in contratto plurilaterale, sia

nullo il vincolo di un asola delle parti (art. 1420 c.c.).

Sostituzione legale di clausole

Il negozio può restare, amputato delle clausole nulle, solo se questa hanno

carattere non essenziale; in caso contrario, esso è interamente travolto dalla

nullità.

Sovente, però, la legge, anziché limitarsi a porre nel nulla il negozio

disapprovato, intende imporre un regolamento negoziale difforme da quello

stabilito dalle parti.

Questo fenomeno di inserzione automatica di clausole è previsto, nei suoi

termini generali, dall’art. 1339 c.c. il quale dispone che le clausole, i prezzi di

beni o di servizi imposti dalla legge…sono di diritto inseriti nel contratto anche

in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

La clausola negoziale difforme dalla norma imperativa è nulla, ma la nullità non

si propaga all’intero contratto: il legislatore vuole che il rapporto contrattuale

permanga, regolato nel modo che egli ritiene più giusto, e perciò il negozio

resta, con il contenuto modificato mediante l’inserzione automatica delle

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelede99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Romeo Christian.