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INVALIDITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO
Nullità e annullabilità. Cause di nullità e di annullabilità
Ai fini della disciplina dell’invalidità si distinguono due concetti di base: la nullità
e l’annullabilità.
Nell’ipotesi di nullità il negozio è privo dei suoi effetti e non può essere
convalidato.
Nell’ipotesi di annullabilità gli effetti del negozio si producono, ma possono
essere eliminati se e solo se il negozio stesso è tempestivamente impugnato
dalla parte nell’interesse della quale l’invalidità è stabilita, sempre che essa non
lo abbia successivamente convalidato.
Il negozio è nullo quando il regolamento di interessi manchi del tutto, o sia
irrealizzabile, quando non sia rivestito della forma richiesta dalla legge a pena
di nullità o, infine, quando sia illecito o immeritevole di tutela secondo
l’ordinamento giuridico.
Il negozio è annullabile quando, trattandosi di tutelare interessi disponibili di
una parte del negozio, si ritiene opportuno far dipendere dalla sua iniziativa
l’eliminazione del negozio stesso. Si tratta delle ipotesi di errore, di violenza
morale, di dolo, di incapacità di agire, di conflitto di interessi, di rappresentanza.
Il trattamento giuridico della nullità e dell’annullabilità: titolari
dell’azione
Di regola, la nullità può essere fatta valere da qualunque interessato (art. 1421
c.c.): dunque non solo da ciascuna parte del negozio, ma anche da terzi (nullità
Si deve trattare però di terzi che vi abbiano interesse. L’azione è
assoluta).
invece preclusa a terzi del tutto estranei.
La nullità può essere rilevata dal giudice, d’ufficio, quando debba decidere una
lite la cui soluzione dipenda dalla validità del negozio.
L’annullamento, invece, può essere domandato solo dalla parte a protezione
della quale esso è stabilito dalla legge (art. 1441 c.c.), sempre che essa non
abbia convalidato il negozio. In questo modo il soggetto tutelato viene reso solo
arbitro della sorte del negozio: a lui solo spetta di decidere se tenerlo in piedi,
oppure no.
A differenza delle ipotesi di nullità relativa il soggetto tutelato può decidere di
convalidare il negozio, rinunciando così alla possibilità di annullamento.
La convalida del negozio annullabile
Poiché l’annullabilità è disposta a tutela di un interesse privato disponibile, il
titolare di questo può rinunciare all’azione di annullamento convalidando il
negozio.
La convalida è un negozio unilaterale. Essa può farsi in modo espresso, con
un atto che contenga la menzione del negozio e del motivo di annullabilità, e la
dichiarazione che si intende convalidarlo. Oppure può avvenire in modo tacito,
se il titolare dell’azione di annullamento ha dato volontariamente esecuzione al
negozio conoscendo il motivo di annullabilità (art. 1444 c.c.).
In ogni caso, perché il negozio di convalida produca effetto è necessario che
non sia colpito dal medesimo vizio del negozio che si vuole convalidare: occorre
perciò che sia cessato il vizio del consenso o che sia cessata l’incapacità di
agire.
Non è ammissibile, invece, la convalida del negozio nullo (art. 1423 c.c.).
Prescrizione
Il negozio nullo è automaticamente privo di effetti, il che può essere accertato
e dichiarato dal giudice in qualsiasi tempo. Ciò significa che colui al quale sia
richiesta l’esecuzione del negozio potrà sempre rifiutarla. Se il negozio nullo ha
avuto esecuzione, le prestazioni, essendo prive di causa, vanno restituite
secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.).
Occorre però considerare che l’azione di rivendicazione conseguente alla
nullità sarà paralizzata se, col decorso del tempo, l’altra parte ha finito per
usucapire la proprietà della cosa. Col decorso di un termine di prescrizione di
dieci anni si estingue il credito per la restituzione delle prestazioni eseguite
senza causa (art. 2946 c.c.). Tutto ciò limita il significato della formula secondo
la quale l’azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.).
L’azione di annullamento è invece soggetta a un termine di prescrizione di
cinque anni (art. 1442 c.c.). Questo termine si sovrappone ai termini generali
di usucapione e di prescrizione, ai quali si è accennato. Esso decorre non già
dal momento in cui siano state eseguite le singole prestazioni, bensì dalla data
del negozio annullabile.
Ma se il negozio annullabile non è stato eseguito, la parte in favore della quale
l’annullabilità è disposta, potrà rifiutarne l’esecuzione sempre, senza limiti di
Si dice che si prescrive l’azione, ma non l’eccezione di
tempo (art. 1442 c.c.).
annullamento.
Conseguenze della nullità e dell’annullamento: fra le parti
Il negozio nullo non produce alcun effetto negoziale: non costituisce, non
trasferisce, non modifica e non estingue diritti reali o di credito, e non costituisce
causa giustificatrice delle prestazioni eseguite, le quali vanno perciò restituite.
Lo stesso è a dirsi del contratto per il quale sia intervenuta la sentenza di
annullamento. Questa rende prive di causa anche le prestazioni già eseguite:
il che si esprime dicendo che l’annullamento ha effetto retroattivo.
della nullità e dell’annullamento ai terzi
Opponibilità
La nullità o l’annullamento di un negozio giuridico pongono problemi di
opponibilità ai terzi, analoghi a quelli della simulazione.
La nullità è, di regola, opponibile ai terzi.
Quando si tratta, invece, di annullabilità, il negozio annullabile ha efficacia, se
e fino a quando questa non venga eliminata con una sentenza di annullamento.
Il problema è se la pronuncia di annullamento debba operare retroattivamente
anche nei confronti dei terzi subacquirenti, facendo cadere i loro acquisti.
Nessun problema se il terzo sapeva dell’invalidità: in questo caso non vi è alcun
affidamento da tutelare. Ugualmente il terzo soccombe se ha acquistato a titolo
gratuito. Il terzo prevale se ha acquistato in buona fede e a titolo oneroso (art.
1445 c.c.).
Se si tratta di beni immobili o di altri beni iscritti in pubblici registri questa regola
va combinata con quelle sulla trascrizione. La trascrizione della domanda
giudiziale di annullamento mette i terzi in grado di conoscere la pendenza della
lite: perciò, se essi tuttavia acquistano, l’annullamento sarà loro opponibile.
La tutela dell’affidamento del terzo non opera, se l’annullamento dipende da
incapacità legale (art. 1445 c.c.).
Nullità relativa e annullabilità assoluta
La nullità è caratterizzata dalla mancanza iniziale degli effetti, che può essere
accertata su domanda di chiunque vi abbia interesse e rilevata d’ufficio dal
giudice, con un’azione dichiarativa imprescrittibile; il negozio nullo non può
essere convalidato e la nullità è opponibile ai terzi.
L’annullabilità è invece un’ipotesi di efficacia eliminabile con un’azione che può
essere esercitata, entro un termine di prescrizione, solo dalla parte a protezione
della quale essa è stabilita dalla legge; è ammessa la convalida del negozio
annullabile ed è limitata l’opponibilità ai terzi dell’annullamento.
Talvolta l’invalidità è disposta allo scopo di proteggere una parte del negozio
contro decisioni non ponderate; coerentemente si esclude che il negozio possa
essere convalidato, anche solo mediante l’inerzia protratta per il tempo di
prescrizione, ma si lascia la parte protetta arbitra di decidersi se valersi, oppure
no, della protezione di legge. La nullità, in questa caso, non può essere fatta
valere se non dalla parte protetta (nullità relativa).
Si consideri, invece, l’invalidità del contratto stipulato dall’interdetto per
condanna penale. Qui il contratto può essere convalidato dal rappresentante
legale; inoltre, l’azione d’annullamento deve essere esercitata entro un termine
di prescrizione e l’annullamento non pregiudica i diritti acquistati a titolo
oneroso dai terzi di buona fede. Il carattere punitivo, e protettivo del pubblico,
dell’invalidità richiede però che l’azione possa essere esercitata contro
l’interdetto, da chiunque vi abbia interesse. Si parla in questo caso di
annullabilità assoluta.
Nullità parziale
La causa di nullità può riguardare direttamente l’intero negozio, oppure una o
più clausole del negozio stesso.
In questo secondo caso si pone il problema di stabilire se la nullità si debba
estendere all’intero negozio, o se invece questo debba restare in piedi, privato
delle clausole nulle.
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità
dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non l’avrebbero concluso senza
quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (art. 1419 c.c.).
Invece la nullità parziale non si proroga all’intero contratto quando riguardi
dell’operazione negoziale complessiva.
pattuizioni non essenziali nell’ambito
Lo stesso principio si applica nelle ipotesi che , in contratto plurilaterale, sia
nullo il vincolo di un asola delle parti (art. 1420 c.c.).
Sostituzione legale di clausole
Il negozio può restare, amputato delle clausole nulle, solo se questa hanno
carattere non essenziale; in caso contrario, esso è interamente travolto dalla
nullità.
Sovente, però, la legge, anziché limitarsi a porre nel nulla il negozio
disapprovato, intende imporre un regolamento negoziale difforme da quello
stabilito dalle parti.
Questo fenomeno di inserzione automatica di clausole è previsto, nei suoi
termini generali, dall’art. 1339 c.c. il quale dispone che le clausole, i prezzi di
beni o di servizi imposti dalla legge…sono di diritto inseriti nel contratto anche
in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
La clausola negoziale difforme dalla norma imperativa è nulla, ma la nullità non
si propaga all’intero contratto: il legislatore vuole che il rapporto contrattuale
permanga, regolato nel modo che egli ritiene più giusto, e perciò il negozio
resta, con il contenuto modificato mediante l’inserzione automatica delle