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La libertà contrattuale nella concezione del liberismo classico
800' contratto visto come un importante strumento di libertà, per mezzo del quale ciascun individuo può realizzare la sua autonomia nella vita privata e nell'attività produttiva. In tal modo ciascuno regola i propri rapporti con gli altri e diviene legislatore nella propria sfera. In questo contesto il compito dello Stato è esclusivamente quello di garantire tale libertà, salva che essa non vada a danneggiare gli altri (minor vincolo possibile da parte dello Stato). Questa concezione di contratto sta alla base del sistema economico capitalista, infatti, è l'unico mezzo per permettere a ciascuno di inserire la propria attività nel gioco della libera concorrenza, che, secondo la teoria economica del tempo, avrebbe portato alla realizzazione dell'interesse economico generale all'utilizzazione piena ed efficiente delle.
risorse produttive. Le norme imperative non imponevano contenuti contrattuali particolari, ma si limitavano a segnare gli ampi confini entro i quali l'autonomia privata poteva svolgersi liberamente senza ledere interessi altrui e ad assicurare la libertà del traffico giuridico. Inoltre vi erano norme protettive in favore di coloro che non potessero formare una volontà libera e consapevole: infermi di mente, minori d'età, vittime dell'inganno, della violenza e dell'errore.
La trasformazione del contratto nel diritto contemporaneo. In passato l'ideologia giuridica su cui si basava la libertà contrattuale non dava alcun peso alle disuguaglianze economiche e sociali, aspetto estremamente importante, poiché la parte economicamente più forte può imporre condizioni inique alla parte debole, la cui libertà contrattuale risulta essere puramente formale. Tale aspetto compare in particolar modo a seguito dello
sviluppo della concentrazione industriale. Così quando un bene o un servizio di primaria necessità sia offerto in condizioni non concorrenziali da una grossa impresa, la libertà contrattuale del consumatore o dell'utente è limitata, egli non può che acquistare che alle condizioni proposte: non vi è contrattazione, le condizioni unilaterali sono fissate unilateralmente dall'imprenditore in uno schema di contratto che l'altra parte può solo accettare o rifiutare in blocco (contratto di adesione). Da questi squilibri e dalla necessità di controllare giuridicamente lo svolgimento delle attività (e maggior intervento dello Stato) si è mossa la trasformazione del contratto, volta verso una corrispondente limitazione della libertà contrattuale anche se l'esperienza storica ha poi dimostrato l'inefficienza dello Stato nella gestione diretta di attività economiche.Fiducia nella superiorità del sistema fondato sull'iniziativa economica privata (ma giuridicamente disciplinata per assicurare uno svolgimento conforme all'utilità sociale): schemi contrattuali uniformi sui quali non si ammette trattativa e ai quali i clienti prestano adesione perlopiù senza curarsi di conoscerne il contenuto (condizioni generali che finiscono per assomigliare alquanto ad un regolamento).
Inoltre oggi i contratti, sempre più spesso non vengono conclusi per interesse proprio, ma da persone che agiscono in quanto rappresentanti di società, ente pubblico o in generale della persona giuridica che rappresentano (e dunque perseguendone gli interessi istituzionali), la sottoscrizione del contratto risulta dall'incontro non di volontà individuali, bensì anonime e di gruppo. In questi contratti standardizzati e anonimi, così come in quelli tra grandi enti privati o pubblici, frutto di trattative tra
gruppi di esperti, non vi è grande spazio per l'applicabilità delle norme su violenza, errore e dolo: rispettivamente la difesa del cliente va affidata a norme e principi di ordine pubblico che vietino clausole più gravemente inique, e hanno grande rilievo le norme rivolte a difendere l'ente rappresentato contro i pericoli di abusi e sconfinamenti da parte del rappresentante (disp. e princìpi su conflitto di interessi, poteri del rappresentante, procedimento di formazione degli atti delle persone giuridiche, procedimento amministrativo). A ciò si aggiungono le modificazioni del regime giuridico del contratto: i contratti tra privati non imprenditori restano fondamentalmente assoggettarti alla disciplina pubblica, le innovazioni riguardano invece prevalentemente il settore delle attività economiche d'impresa e dunque le regole e i principi che caratterizzano il contratto con il consumatore (correzioni a imperfezioni della
concorrenza). La considerazione degli squilibri contrattuali derivanti da diseguaglianza economica o sociale delle parti conduce anche ad un grande sviluppo delle norme dell'ordine pubblico di protezione. Nel campo dei contratti di lavoro i lavoratori si tutelano anche unendosi in sindacati, che hanno il compito di contrattare con i datori di lavoro dalla posizione di forza data dal numero e dall'organizzazione (contratto collettivo). Il contratto è così mezzo per l'attuazione di un'autonomia non più individuale, bensì collettiva. Nei contratti tra imprenditori restano generalmente operanti i principi classici dell'autonomia contrattuale (libertà di decidere se concludere il contratto, con chi, con quale contenuto) disciplina antitrust → incontra limite della (vieta intese e operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso ditag html.posizione dominante, così come quello di abuso di dipendenza.economica)
Nei settori contrattuali attinenti alla produzione vi è uno sviluppo dell'ordine pubblico di struttura e di direzione economica e quindi, talvolta, l'efficacia del contratto è subordinata ad autorizzazione amministrativa.
Ma i limiti più gravi al principio della libertà contrattuale derivano da norme che impongono positivamente determinati contenuti contrattuali, sostituendoli o aggiungendoli di imperio alle pattuizioni delle parti, oppure impongono la stessa restrizione nella nuova mentalità si ritiene che la libertà contrattuale sia efficace solo fuori stipulazione del contratto dal campo economico.
Contratti e rapporti contrattuali imposti
Vi sono diversi casi, vincoli di diversa intensità:
- il contratto è liberamente stipulato dalle parti, ma il contenuto è modificato imperativamente dalla legge attraverso aggiunta, sostituzione o soppressione di
clausole
la legge impone ad una delle parti l'obbligo di contrattare e accompagna tale obbligo con prescrizione di varia intensità circa il contenuto del contratto (es imprenditore ha obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni oggetto della sua impresa, osservando la parità di trattamento; prescrizioni precise riguardo alcuni elementi del contratto, come i prezzi massimi; imposto intero contenuto del contratto ad una parte+ obbligo di stipularlo per una parte, caso di numerosi concessionari di pubblici servizi, come per distribuzione gas/energia elettrica, trasporti pubblici di linea)
Il rapporto contrattuale vincola in quanto il legislatore lo ritiene giusto e adeguato al particolare tipo di contratto economico che si è determinato tra le parti stesse.
→ rapporti di tipo contrattuale nel loro svolgimento, ma di fonte legale 10
Funzioni e valori del contratto 21
Restrizioni della libertà contrattuale hanno contestato
l'idoneità dell'autonomia privata ad assicurare sempre risultati conformi all'interesse generale. Le condizioni perché la libertà contrattuale possa esplicarsi nell'interesse generale possono venire preservate in molti settori, e in altri possono venire ristabilite. Per risolvere funzioni e valori del contratto bisogna separare i problemi del rapporto contrattuale (attengono a ripartizione dei rischi contrattuali e responsabilità della parte inadempiente e hanno carattere più strettamente tecnico). Nel campo della produzione economica organizzata, le regole sullo svolgimento del rapporto contrattuale hanno la funzione di assicurare una migliore distribuzione delle risorse produttive, di colpire le imprese inefficienti e di assicurare le condizioni per il calcolo economico. I problemi dell'autonomia contrattuale, invece, sono influenzati anche da valori non strettamente tecnici. Occorre chiedersi se e in che senso si possa continuare.A vedere nel contratto un mezzo per la realizzazione di valori di libertà:
- Fuori del campo della produzione economica sembra evidente che il contratto conservi questo significato allo stesso modo che per il passato: la libertà contrattuale significa per ciascuno la possibilità di scegliere da sé i propri consumi e di decidere da solo l'uso dei propri risparmi.
- Nel campo della produzione economica si è meno sensibili oggi al valore dell'autonomia contrattuale come manifestazione di libertà del singolo imprenditore: ciò perché l'attività dell'imprenditore è considerata in funzione dell'interesse economico pubblico, soprattutto se si tratta di una grande impresa. Di conseguenza si è portati a dare (la quale, per giunta, normalmente non ha carattere individuale) maggiore peso al problema della possibilità che una libera contrattazione porti a risultati economici.
Di utilità generale (problemi di efficienza economica) si pongono poi problemi politici e umani: il sistema della contrattazione è collegato con il decentramento e il pluralismo economico e con i valori che ne dipendono. Va considerato inoltre che il decentramento delle decisioni economiche (e dunque l'autonomia contrattuale) consente una più larga partecipazione creativa degli operatori economici, con l'apporto della loro iniziativa e l'impegno della loro responsabilità, così realizzando ad un tempo valori di libertà e risultati di efficienza economica.
In queste ragioni sta il valore e la vitalità del principio dell'autonomia contrattuale nell'organizzazione economica. Ma è un'autonomia non assoluta: essa si deve giustificare in funzione degli interessi generali e deve perciò essere limitata, e talvolta corretta, dalle norme e dai principi dell'ordine pubblico economico.
Cap. 27 - TIPI E STRUTTURE
CONTRATTUALI- Contratti tipici: figure contrattuali tipiche (o "nominate") previste e regolate dalla legge
- Vendita
- Mandato
- Transazione