Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
AUTONOMIA DEI PRIVATI
24 1. Autonomia privata
Concetto
La sfera dei poteri e delle facoltà tendenti a dare assetto a interessi individuali e di gruppo.
Trova il suo fondamento normativo nella Costituzione negli artt. 2 e 41.
Con l’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua
personalità, implicitamente afferma il potere di autodeterminazione dei privati in ordine agli interessi di natura personale.
Con l’art. 41 ammette la libertà di iniziativa economica, attribuisce ai privati la facoltà di porre da sé regole in funzione del
soddisfacimento dei propri interessi patrimoniali.
Il limite che incontra l’autonomia dei privati è duplice:
L’atto negoziale deve essere lecito e deve perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico;
La meritevolezza degli interessi come previsto dall’art. 1322, 2°co., c.c..
Accanto a questi limiti di ordine generale e di carattere preventivo, il nostro ordinamento prefigura momenti di valutazione e
controllo successivo ed eventuale di cui sono espressione gli istituti dell’invalidità, della rescissione e della risoluzione.
La tendenziale disponibilità degli interessi privati finisce col risolvere la dialettica fra autonomia e eteronomia, intesa come
regolazione dall’esterno del rapporto, a vantaggio della prima, pur non mancando esempi, nel diritto privato, di interventi
imposti in funzione della protezione di posizioni negoziali considerate “deboli” o di interessi di valenza generale.
Il fatto giuridico
Per fatto giuridico si intende ogni accadimento naturale o umano al cui verificarsi l’ordinamento collega la produzione di
effetti diretti a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive, sia attive che passive.
La rilevanza giuridica del fatto può essere prevista in astratto da una o più norme dell’ordinamento, come per la nascita di una
persona fisica, o si verifica in concreto in relazione alle circostanze e agli effetti del fatto stesso, come la caduta di un albero o
qualsiasi avvenimento non espressamente considerato da norme giuridiche.
Così secondo la previsione dell’art. 1 c.c. la nascita di una persona determina l’acquisto della capacità giuridica.
Si parla di:
Fatto tipico o fattispecie astratta per indicare la situazione-tipo individuata e regolata dal legislatore;
Fattispecie concreta o fattispecie per indicare gli accadimenti che si determinano nella realtà e che possono
ricondursi alla fattispecie astratta attraverso una operazione interpretativa (sussunzione).
Il concetto di fatto giuridico è ampio e generico da essere quasi inutile sul piano pratico.
Sul piano teorico è un criterio descrittivo che sta al vertice di una classificazione, la più importante delle quali è tra:
Fatti;
Atti giuridici
a loro volta distinguibili in:
Atti giuridici in senso stretto o non negoziali;
(L’effetto deriva unicamente da un accadimento materiale o da un comportamento umano che prescinde
dalla volontà del soggetto).
Atti negoziali o negozi giuridici.
La distinzione si fonda sul rilievo della volontà ai fini della produzione degli effetti giuridici.
L’atto
Si definisce atto qualsiasi comportamento umano volontario suscettibile in astratto o capace in concreto di produrre effetti
giuridici.
Si distingue dal fatto giuridico in senso stretto in quanto l’effetto giuridicamente rilevante è causato e giustificato da una
manifestazione di volontà.
Es. >>> E’ atto giuridico il riconoscimento del figlio naturale o la confessione
L’atto giuridico è uno dei modi con cui si manifesta l’autonomia privata.
Ma non qualsiasi atto umano è un atto giuridico, perché molti atti della vita quotidiana sono indifferenti per il diritto.
Inoltre un atto umano può produrre effetti giuridici indipendentemente dalla sua natura volontaria.
All’interno della categoria degli atti giuridici distinguiamo anche: atti illeciti, non consentiti dall’ordinamento giuridico, e atti
leciti. Il negozio
Concetto
L’atto negoziale o negozio è la categoria più vasta di atti giuridici.
E’ definito come la manifestazione di volontà diretta alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico o
alla realizzazione di effetti giuridici.
L’atto di autonomia è la vicenda del rapporto che ne scaturisce sono legati dal nesso della intenzionalità o dell’intento
dell’autore o degli autori dell’atto.
Questo nesso, descritto anche con la formula “volontà dell’atto e volontà dell’effetto” è assecondato dal diritto che riconosce
all’atto efficacia tendenzialmente corrispondente all’effetto voluto.
Nell’atto negoziale la conseguenza giuridica corrisponde all’intento pratico che il soggetto voleva perseguire attraverso il 25
compimento dell’atto.
L’intento del compratore e del venditore di scambiare una cosa con una somma di denaro si traduce nell’effetto giuridico del
trasferimento della proprietà e dell’obbligazione di pagare il prezzo, in un rapporto di compravendita.
Ciò non si verifica negli atti giuridici in senso stretto in cui l’effetto o il rapporto giuridico è stabilito e regolato
dall’ordinamento indipendentemente dall’intento dell’autore dell’atto.
Anche in relazione a questi atti è rilevante la volontarietà del comportamento, tuttavia la volontà dell’autore sarebbe
indifferente rispetto agli effetti che l’atto produce.
Es. >>> adozione, dove le conseguenze dell’atto sono determinate dalla legge e un eventuale intento dell’adottante volto a
modificarle è privo di efficacia giuridica.
Intento dell’autore ed effetti dell’atto
Qualunque atto di autonomia si manifesta in un comportamento volontario diretto a uno scopo.
L’ordinamento riconosce e garantisce la libertà e la consapevolezza del volere; valuta la liceità e la meritevolezza dello scopo,
e in relazione a tale giudizio appresta la disciplina giuridica degli effetti e dei rapporti conseguenti.
Entrambi i compiti sono affidati al giudice.
Quando l’intento empirico dell’autore dell’atto risulta lecito e meritevole di tutela, la disciplina si orienta in senso conforme
ma il grado di conformità varia a seconda degli interessi coinvolti, sia privati che pubblici.
Gli atti di autonomia familiare hanno un grado di corrispondenza tra intento empirico ed effetto giuridico inferiore a quello
che si riscontra negli atti di autonomia contrattuale.
E’ un criterio orientativo che tende a sfumare se si considera la progressiva espansione degli atti di autonomia nel campo
delle relazioni personali e dei diritti della personalità a fronte dell’introduzione di regole non pattizie nei rapporti contrattuali.
Elementi
Il prototipo dei negozi giuridici è considerato il contratto, secondo la nozione dell’art. 1321 c.c.
Il legislatore vi ha dedicato una disciplina generale contenuta ei Titolo II del Libro IV del c.c.
L’art. 1324 c.c. ammette che le norme che regolano i contratti, in quanto compatibili, possono essere applicate ai negozi
giuridici unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Il concetto di autonomia negoziale si ricava dalla disposizione dell’art. 1322 c.c. intitolato all’autonomia contrattuale; i
requisiti del negozio giuridico vengono identificati all’art. 1325 c.c.; la definizione di tali requisiti è dedotta dagli artt. 1326-
1352 c.c.
La categoria degli atti negoziali nella sostanza coincide con l’accordo contrattuale, nonostante si assuma come premessa che
la classificazione dei negozi giuridici registra altri tipi di atti.
Ciò ha favorito la costruzione di un sistema del diritto privato basato sul modello contrattuale, cioè sulla struttura bilaterale
della manifestazione di volontà e sulla patrimonialità del rapporto cui essa tende a dar vita.
Elementi costitutivi del negozio giuridico, seguendo l’elenco prescritto dall’art. 1325 c.c.:
L’accordo o meglio la dichiarazione di volontà;
La causa;
L’oggetto;
La forma;
Bisogna inoltre verificare se e come le relative norme siano riferibili alle altre figure negoziali con struttura e contenuto
differenti dal contratto e dunque inidonee a sorreggere la nozione e la disciplina generale di ogni atto di autonomia.
La distinzione degli atti negoziali
La classificazione degli atti negoziali varia in base ai criteri distintivi adottati.
In vista dell’interesse tipico perseguito e dalla natura dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto distinguiamo:
Negozi patrimoniali (corrispondono al contratto, il cui contenuto patrimoniale è previsto dall’art. 1321 c.c. e atti
unilaterali aventi contenuto patrimoniale art. 1324 c.c.)
Negozi non patrimoniali (corrispondono ai negozi familiari e gli atti di autonomia che riguardano situazioni di fatto o
di diritto di carattere personale, come gli accordi di convivenza e gli atti di disposizione del corpo).
Alcune norme, tra cui l’art. 1324 c.c., si riferiscono agli atti tra vivi presupponendo la distinzione rispetto agli atti a causa di
morte. Secondo la nostra tradizione giuridica questi ultimi si esauriscono nel testamento.
Con riguardo al contenuto del rapporto si segnala la distinzione tra:
Negozi gratuito (la gratuità è tipica di atti in cui la parte che esegue o promette la prestazione, pur tenendo a
soddisfare un proprio interesse non riceve un corrispettivo; la controparte consegue un vantaggio senza andare
incontro ad alcun sacrificio. La categoria degli atti a titolo gratuito è ampia, anche gli atti di liberalità ne fanno
parte: in essi l’assenza di corrispettivo trova giustificazione nella volontà di beneficiare il destinatario dell’atto. Il
modello codicistico di atti di liberalità è la donazione.);
Negozi onerosi (ambedue i contraenti sopportano sacrifici e ricevono vantaggi specifici in ordine economico-
giuridico).
Alla gratuità e all’onerosità la legge connette a volte effetti giuridici diversi: l’art. 1710 c.c. ad es. stabilisce che se il mandato è
gratuito la responsabilità per colpa del mandatario deve essere valutata con minor rigore.
26 Negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali
La struttura dell’atto consente di distinguere in:
Negozi unilaterali;
Negozi bilaterali;
Negozi plurilaterali
A seconda che la manifestazione di volontà provenga da una, due o più parti.
La parte è un centro di imputazione di interessi omogenei, può essere formata da più soggetti, che nel compimento di un atto