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Sentenza di rito

Il provvedimento che segue a un processo di rito: essa afferma o nega la possibilità di pronunciare nel merito in base alla validità dei presupposti processuali. Se vi è un difetto di presupposti processuali occorre verificare se tali vizi sono sanabili o meno: se colui che ha proposto la domanda è in grado di far acquisire al processo l'elemento carente, senza la collaborazione di altri, allora il vizio è sanabile. Se invece per sanare il vizio occorre la collaborazione di un terzo il vizio è insanabile. L'effetto della sentenza di rito che afferma che vi sono vizi nel processo e respinge la domanda, non toccando il merito, permette all'attore di riproporre la domanda.

Sentenze di merito corrispondente speculare della domanda/all'azione dell'attore (azione di mero accertamento --> sentenza di mero accertamento...). È sentenza di merito anche...

quindi può essere una condanna al risarcimento del danno, al pagamento di una somma di denaro, all'adempimento di un obbligo, ecc. 3) Costitutiva: si chiede un'azione costitutiva quando si vuole ottenere una modifica dello stato giuridico delle cose o delle persone. Ad esempio, si può chiedere al giudice di dichiarare la nullità di un contratto, di sciogliere un matrimonio, di dichiarare la proprietà di un bene, ecc. È importante sottolineare che l'azione dichiarativa non ha effetti diretti sulle situazioni giuridiche delle parti coinvolte, ma serve solo a ottenere un pronunciamento del giudice sull'esistenza o meno di un diritto. Spetta poi alle parti interessate agire in base a tale pronunciamento per far valere i propri diritti. In conclusione, l'azione dichiarativa è uno strumento fondamentale per l'accertamento dei diritti e può assumere diverse forme a seconda delle circostanze.condanna a pagare, a consegnare o a fare/non fare. Nel campo dei diritti obbligatori, si tratterà di una condanna a pagare (crediti), nel campo dei diritti assoluti a una condanna al ripristino o al risarcimento del danno (se il bene non può più essere restituito). È l'unica a valere a titolo esecutivo - sentenza di condanna. 3) Costitutiva: si richiede al giudice una modificazione di una situazione giuridica in atto, in quanto mancano i presupposti di legge necessari a continuare tale rapporto sentenza costitutiva. Accertare quindi che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la modificazione della situazione giuridica in atto, e nel caso ciò avvenga il giudice determinerà le nuove norme giuridiche da seguire che genereranno nuovi effetti giuridici applicabili alla situazione giuridica modificata (es: separazione coniugi). Per chiedere la modificazione del rapporto giuridico non per forza ci si deve rivolgere al giudice. Ad es. in

Materia di diritti potestativi, cioè quando si predispone/pretende unilateralmente la modifica della situazione giuridica in atto (es. clausola risolutiva espressa).

Con tale clausola si ha la risoluzione di un diritto potestativo in modo autonomo; senza clausola, la risoluzione del diritto richiede l'intervento del giudice, il quale deve accertare l'esistenza o meno del diritto, sciogliendo il vincolo (ad es. contrattuale).

Sia la tutela di mero accertamento che quella costitutiva sono dette autosufficienti, ovvero con la sentenza si producono direttamente gli effetti a cui questa era diretta, non valgono come titoli esecutivi.

Gli effetti della sentenza di merito:

Limiti oggettivi: nascono dalla domanda art.112 cpc. Vincola una causa identica (divieto di bis in idem, ovvero vincola in modo assoluto l'emanazione di una sentenza diversa per cause di oggetto identico, e il perdente non può riproporre una domanda per una causa di oggetto uguale a quella di cui ha

già ricevuto sentenza) o una causa strettamente dipendente da quella considerata (legame di pregiudizialità, ad esempio la paternità e le cause successive tra figlio e padre, il pagamento degli alimenti vale solo se prima vi è un accertamento di paternità). Limiti temporali: l'efficacia vincolante del giudicato dura fino al momento in cui cambia la situazione di fatto o di diritto. Si parla di sopravvenienze di fatto quelle novità che modificano la realtà sostanziale e che avvengono successivamente all'ultimo momento utile (ultima udienza) per farla valere. Se avvenissero prima, allora la parte che doveva dedurre in giudizio il fatto storico, non lo ha fatto, e ne subisce le conseguenze (ad esempio, il pagamento di un debito, se nell'aspettare la sentenza il debitore salda un debito e non avvisa il giudice per negligenza entro il termine previsto, può trovarsi nella situazione in cui deve pagare 2 volte e la sentenza non può

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esseremessa in discussione in quanto copre tutti i fatti dedotti e deducibili). La sopravvenienza di diritto rappresentano introduzioni di nuove leggi o modifiche di leggi esistenti che creano una nuova realtà sostanziale e che vengono introdotte nel momento subito successivo il deposito della sentenza, applicando da quel momento in poi la nuova norma. Se avvengono prima, il giudice deve considerare e applicare tale norma nell'emanazione della sentenza e se non lo fa, la sentenza può essere impugnata; "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa". Il principio generale prevede che in linea di massima la sentenza vincoli solamente le parti, effetti che quindi non si producono nei confronti dei terzi in quanto questi non hanno potuto difendersi all'interno del processo. Ci sono però delle eccezioni, la

La costituzione sancisce che il diritto d'azione debba essere effettivo e che il diritto di difesa debba essere inviolabile, ma in questo caso il diritto di azione va in conflitto con il diritto di difesa del terzo, nel senso che l'estensione degli effetti della sentenza al terzo garantisce alla parte vittoriosa una tutela effettiva ma lede il diritto di difesa del terzo e viceversa l'inefficacia della sentenza nei confronti del terzo garantisce il suo diritto di difesa ma lede il diritto della parte vittoriosa ad una tutela effettiva. La sentenza di merito incontrovertibile vincola le parti del processo, i successori che sono divenuti tali durante il processo, ovvero dopo che è stata proposta la domanda (perché dovevano essere loro stessi a conoscere il fatto che vi era una sentenza in atto), aventi causa per acquisto del diritto a titolo derivativo un obbligo dipendenti dall'oggetto del processo, nel corso dello stesso o dopo la fine del medesimo.

Vincola i terzi che nel erano già titolari di questi diritti e obblighi dipendenti - prima della proposta della domanda quindi prima dell'inizio del processo, in quanto doveva essere compito dell'attore citarli in giudizio, ma non avendolo fatto non hanno avuto la possibilità di intervenire o contraddire, quindi, non hanno assunto la qualità di parte. Possono pregiudicarne di fatto il diritto (art.404 c1 cpc - opposizione di terzo).

Gli aventi causa sono coloro che acquistano un diritto a titolo derivativo, cioè in forza di un trasferimento del diritto stesso da parte del precedente titolare. Esempio: se ce un contratto di locazione tra il locatore e il conduttore, il sub conduttore subisce tutti gli effetti che subisce il conduttore stesso, quindi, se il conduttore viene sfrattato anche lui stesso viene sfrattato.

Giudicato in senso formale: Uno degli effetti della sentenza è quello di produrre una stabilità data dall'individuazione.

delle norme di comportamento applicabili, tale stabilità avviene quando la stessa sentenza non è più impugnabile tramite gli ordinari mezzi di impugnazione (art.324 cpc), diventando incontrovertibile (sia per quelle di diritto che di merito). Ciò significa che la sentenza che non viene impugnata con i mezzi ordinari non può più essere rimessa in discussione e impugnata, se non in casi eccezionali. Nel caso di sentenze di puro rito si ha solo il giudicato in senso formale, quindi l'incontrovertibilità. Giudicato in senso sostanziale: investe la sentenza di merito divenuta incontrovertibile, quindi, non può più essere impugnata, passa in giudicato sostanziale, ovvero acquista una stabilità sul piano oggettivo e soggettivo, contemplato dall'art.2909 c.c. Quindi le regole di condotta fornite dal giudice con la sentenza con riferimento a quello specifico caso diventano la disciplina giuridica del rapporto in modo stabile che.regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione, né a opposizione di terzo.

ricorso per cassazione, né arevocazione ordinaria per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art.395"

Appello: strumento attraverso il quale si fa valere sia vizi di rito che di merito, che difatto che di diritto, nei confronti della sentenza di primo grado. Il giudice d'appello hagli stessi poteri del giudice di primo grado e la sua pronuncia sostituisce sempre quellaprecedente. Il giudice d'appello avverso le sentenze del giudice di pace è il tribunale,mentre avverso le sentenze del tribunale è la Corte d'appello

Regolamento di competenza: destinato ad impugnare le sentenze che decidono sullacompetenza del giudice, proposto alla Corte di Cassazione, quindi stabilisce chi è ilgiudice competente in modo definitivo. La sentenza della Corte sostituisce la sentenzasolo se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sennò la rimanda al giudicedi pari grado.

Ricorso in Cassazione: proponibile nei confronti delle sentenze

pronunciate in grado di appello o in unico grado si

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A.A. 2021-2022
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marti_cevenini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Marzocchi Paola.