Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SITUAZIONE DEGLI IMPUBERI
SOTTOPOSTI A TUTELA
La tutela degli impuberi risale ad un periodo anteriore al V secolo
a.C. e in origine erano riconosciute la tutela legittima e la tutela
testamentaria. La tutela testamentaria è forse la più antica e si ha
quando il pater familias nel suo testamento nomina dei tutori per i
figli impuberi e indica chi vuole che assuma la funzione di tutore per
i figli impuberi e vi era la possibilità di nominare un diverso tutore
per ciascuno dei figli impuberi. Se il testatore non indicava un
tutore, a questa mancanza suppliva la legge e sul diritto arcaico la
legge per antonomasia sono le XII tavole che prevedevano la
nomina di un tutore nella cerchia familiare e al primo posto si
indicava l’agnato più vicino. Nel caso non vi fossero parenti agnati
la funzione di tutore spettava agli appartenenti alla stessa gens
dell’impubere, ossia quelli che hanno lo stesso nomen. Nel III
secolo a.C. si comincia a prendere in considerazione il caso in cui
non si potesse avere un tutore per testamento né un tutore
legittimo, come nei casi dei figli che nascevano al di fuori del
matrimonio. In questi casi provvedeva il pretore urbano e con la
LEX ATILIA venne stabilito che il pretore urbano, sentiti i tribuni
della plebe, sceglieva un tutore per l’impubere privo di un tutore
legittimo e testamentario e questo tipo di tutela veniva definita
tutela dativa. Il tutore ha, come il pater familias, dei poteri di
carattere personale e dei poteri di carattere patrimoniale
sull’impubere senza, però, avere la patria potestà. I poteri di
carattere personale hanno la funzione di proteggere l’impubere
educandolo, facendolo istruire, correggendone i costumi ecc. Per
quanto riguarda i poteri di carattere patrimoniale si deve fare una
distinzione d’età per l’impubere. Nella prima categoria rientrano gli
INFANTI, ossia coloro che non sono in grado di fare un
ragionamento logico in quanto piccoli d’età. Un impubere al di sopra
dei 5 anni prima e dei 7 anni poi viene considerato INFANTIA
MORES. Nel caso degli infanti il tutore o si sostituisce
completamente a loro nell’amministrazione del patrimonio oppure il
tutore usa come amministratore uno schiavo appartenente alla
famiglia dell’infante stesso. Per gli infantia maiores, il tutore non si
sostituisce a loro ma gli si affianca e il tutore doveva prestare o
meno il consenso, chiamato auctoritas tutoris, specialmente per gli
atti più importanti, ad esempio per l’eredità o per un prestito. A un
certo punto, però, durante il principato si stabiliscono determinati
limiti al tutore nella gestione dell’impubere chiamato anche pupillo.
Questi limiti sono il divieto di vendere case e proprietà del pupillo o
di far fruttare eventuali somme di denaro di patrimoni del pupillo.
Alla fine dell’età impubere il tutore doveva effettuare un rendiconto
su come aveva amministrato il patrimonio e qualora l’operato da lui
svolto non avesse agevolato il patrimonio dell’impubere,
quest’ultimo avrebbe potuto attuare un’azione di tutela diretta per
far risanare i debiti e si parla di azione di tutela indiretta nel
momento in cui l’azione è compiuta dal tutore. Il tutore legittimo e il
tutore dativo dovevano promettere di amministrare in modo da
salvaguardare il patrimonio del pupillo, cioè una STIPULAZIONE DI
GARANZIA e se non fosse stata rispettata tale promessa si
sarebbe attuata un’AZIONE DA STIPULAZIONE. Nel caso in cui il
tutore avesse utilizzato il denaro del pupillo a fini propri
(malversazione) si sarebbe potuta verificare un’AZIONE DI
DISTRAZIONE DEI CONTI, cioè di aver usato i fondi per fini diversi
rispetto a quelli per cui quei fini erano indirizzati e la punizione per
l’illecito era una pena in denaro corrispondente al doppio dei fondi
che erano stati distratti. Quando il tutore suscitava presso gli altri
parenti del pupillo il sospetto di essere infedele, i parenti
dell’impubere avrebbero potuto eseguire un’ACCUSA DI TUTORE
SOSPETTO che doveva pagare una multa e sarebbe stato rimosso
qualora il sospetto fosse stato confermato. Se l’impubere aveva la
madre, ella non poteva essere nominata tutore fino all’età imperiale
quando l’imperatore poteva decidere volta per volta se nominare o
meno la madre come tutore. Si poteva scegliere di sottrarsi alla
funzione di tutore solo se esisteva un’excusatio, cioè una
giustificazione valida per esonerarsi dalla tutela, ad esempio se si
gestivano già tre tutele o se il tutore aveva già compiuto 70 anni o
se era assente per motivi di servizio.
SITUAZIONE DELLE DONNE
SOTTOPOSTE A TUTELA
Nel caso la donna non sia impubere, non sia sotto la patria potestà
e non sia sotto la manus, il patrimonio era gestito da un tutore
nell’interesse della sua famiglia d’origine e anch’ella poteva avere
un tutore testamentario che poteva essere scelto sia dal marito che
aveva la manus sia dal padre che aveva la patria potestà, un tutore
dativo o un tutore legittimo. Il tutore non sostituisce la donna
nell’amministrazione ma era necessaria l’approvazione del tutore
per quanto riguarda gli atti tra vivi. Per quanto riguarda il
testamento, invece, il procedimento era più complesso: la donna in
maniera fittizia vendeva se stessa per coempzione per causa di
fiducia, cioè si vendeva fittiziamente ad unna persona di fiducia
com l’approvazione del tutore. L’acquirente fiduciario la vendeva
fittiziamente ad un’altra persona che la manometteva e ne
diventava il tutore fiduciario. Infine la donna poteva scrivere il
testamento e il tutore fiduciario dava approvazione al testamento.
Questa situazione cambia quando la società romana incontra le
altre società , soprattutto durante l’età pre-classica. Per quanto
riguarda gli atti tra vivi, ci poteva essere la scelta del tutore a
discrezione del testatore e la scelta poteva essere piena o limitata a
determinati atti. Inoltre Augusto concede alle donne che hanno
partorito tre figli, se sono ingenue, o quattro figli, se liberte,
l’esonero dalla tutela. Claudio, invece, approva una costituzione
chiamata LEX CLAUDIA con la quale abolisce la tutela legittima.
Man mano si prende anche la tutela dativa ed entra in crisi anche la
tutela testamentaria e Adriano semplifica il modo di fare testamento
per le donne stabilendo con un senatoconsulto che le donne
potevano fare testamento liberamente e se c’era il tutore
testamentario bastava il suo consenso. Agli inizi del V secolo venne
stabilito che tutte le donne avevano lo IUS LIBERORUM, ossia la
libertà da tutela.
SUCCESSIONI
La morte, considerata dal punto di vista fisico, crea il problema
dell’affidamento dei beni della persona defunta. Già nel diritto
romano si usa il termine HEREDITAS per indicare un insieme di
beni che comprende denaro, cose, diritti ed obblighi e questi beni
possono essere presi in considerazione singolarmente ma ai fini del
fenomeno successorio questi elementi sono considerati come un
unico. Il termine hereditas si usa per la successione in caso di
morte ed è un termine contemplato dallo ius civile. Tuttavia sino al
III secolo a.C. non incontriamo il termine hereditas, bensì la
locuzione “possesso dei beni ereditari” e coincide esattamente con
l’hereditas ma dal punto di vista del diritto pretorio e non da quello
del diritto civile. Nello ius civile l’erede è chiamato “heres”, invece
nel diritto onorario è chiamato “honorum possessor”. Queste due
terminologie che sono separate sino al III secolo a.C. vanno poco a
poco uniformandosi nel periodo post-classico facendo prevalere la
terminologia civilistica su quella del diritto onorario. Il deceduto,
invece, viene anche indicato come “de cuius”. Un primo tipo di
successione è la SUCCESSIONE TESTAMENTARIA, dunque
facciamo riferimento al testamento grazie al quale una persona
prima di morire può stabilire entro certi limiti a chi andranno le
proprie proprietà, esso è un atto mortis causa, cioè comincia ad
avere effetto dopo la morte di colui che ha fatto il testamento. Nel
momento in cui non viene fatto alcun testamento, si parla di
SUCCESSIONE LEGITTIMA/INTESTATA, cioè è la legge a stabilire
chi sono gli eredi. Il testamento è un atto giuridico personalissimo
revocabile sino all’ultimo istante di vita destinato a produrre effetti
giuridici per il tempo successivo alla morte del testatore. Dunque,
essendo un atto giuridico, è una manifestazione di volontà e già
nelle XII tavole si ammetteva che un soggetto disponesse dei propri
beni per il tempo successivo ala sua morte. Essendo
personalissimo, il testamento deve essere fatto esclusivamente dal
testatore che deve avere piena capacità giuridica e piena capacità
di agire, e non può essere fatto tramite rappresentante. Non può
fare testamento un impubere, un demente, un prodigo, uno schiavo
o uno soggetto alla potestà. il testatore può revocare il testamento
fino alla fine. Una volta morto il testatore, il testamento produce i
suoi effetti e si attuano le disposizioni scritte dal testatore nel
testamento. Non esisteva il testamento olografo, ossia il testamento
scritto di proprio pugno. Nell’epoca romana è comunque sempre
richiesta la presenza di testimoni. Inoltre vi erano dei testamenti
speciali, ad esempio il testamento militare, il testamento durante
una calamità naturale o durante la peste o il testamento di un muto
o di un sordo. Per quanto riguarda la sostanza, il testamento si
deve aprire con l’istituzione dell’erede che, secondo Gaio ed altri
giuristi, è l’inizio ed il fondamento di tutto il testamento. Se il
testatore ha persone sottoposte alla patria potestà, non può
ignorarle ma o li istituisce eredi o li deve diseredare. Questa regola
era interpretata in maniera alquanto rigorosa perché se i figli
maschi non erano diseredati per nome, il testamento non era più
valido. Le persone sottoposte a potestà vengono definite eredi
propri e questa categoria può esistere soltanto per gli uomini in
quanto le donne non hanno patria potestà. Il pretore stabilisce un
periodo di tempo nel quale gli eredi propri possono applicare il
diritto di astensione, ossia possono rinunciare all’eredità. Un’altra
categoria di eredi è quella degli eredi necessari per far fronte alle
situazioni in cui l’eredità è un’eredità passiva, ossia un’eredità piena
di debiti e, dunque, dannosa e si cerca di