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DISTINZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO
Tradizionalmente la distinzione avveniva sulla base del tipo di rapporto che le due parti istituivano. Nel senso che, se il rapporto intercorreva tra privati allora si parlava di DIRITTO PRIVATO, se il rapporto avveniva tra due enti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE si parlava di DIRITTO PUBBLICO. Successivamente però possiamo parlare di un secondo criterio, quello che determina il ramo di competenza in base AGLI INTERESSI PERSEGUITI. Poiché si pensava che gli interessi pubblici venissero perseguiti da enti pubblici e il privato sostanzialmente pensava a se stesso. Oggi però la distinzione che intercorre tra i due viene un attimo rivisitata, perché si pensa che anche la PA possa utilizzare degli strumenti del diritto privato per la persecuzione dei suoi obiettivi, come ad esempio il CONTRATTO CHE UN ORGANO DELLA PA PUO STIPULARE CON UN SOGGETTO. Ad oggi infatti la distinzione tra i due si fa su un criterio detto SIMMETRICO, ossia lequale disciplina le norme relative alla tassazione e alle imposte4. DIRITTO PENALE, che regola i reati e le relative sanzioni5. DIRITTO PROCESSUALE, che riguarda le norme che regolano i procedimenti giudiziari6. DIRITTO DEL LAVORO, che disciplina i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro7. DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO, che si occupa delle relazioni tra gli Stati e delle norme che regolano il diritto internazionale8. DIRITTO AMMINISTRATIVO, che studia l'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione9. DIRITTO URBANISTICO, che riguarda la pianificazione e la gestione del territorio10. DIRITTO AMBIENTALE, che disciplina la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. Queste sono solo alcune delle principali branche del diritto pubblico, che si occupa delle relazioni tra lo Stato e i cittadini, nonché delle norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione.quale si occupa dei tributi
4. DIRITTO PROCESSUALE, il quale studia il processo nelle corti
5. DIRITTO PENALE, il quale si occupa del trattamento degli illeciti (L'ILLECITO VA CHIAMATO SOLO REATO NON REATO PENALE)
ISTITUZIONI DI PRIVATO 3
IL DIRITTO PRIVATO E I SUOI RAMI:
1. DIRITTO CIVILE, il quale deriva da CILES cioè dei cittadini, esso infatti si occupa di tutto ciò che concerne con la vita del cittadino.
2. DIRITTO COMMERCIALE, che si occupa della sfera imprenditoriale e delle società
3. DIRITTO DEL LAVORO
4. DIRITTO AGRARIO
ISTITUZIONI DEL DIRITTO PRIVATO: esso comprende i rapporti studiati dal DIRITTO CIVILE, solo a livello didattico.
UN ALTRO CRITERIO PIÙ EMPIRICO PER LA DISTINZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO è il ricorso del diritto privato a NORME DEROGABILI e meno frequentemente a NORME INDEROGABILI.
Differentemente da quanto disposto, il DIRITTO PUBBLICO per sua natura utilizza in larghissima parte NORME INDEROGABILI
DISTINZIONE TRA NORME DEROGABILI E NON
DEROGABILI:
NORMA DEROGABILE: una norma che consente ai suoi destinatari di disporre e di comportarsi diversamente
NORMA INDEROGABILE: una norma inderogabile non consente in alcun modo un cambiamento, al suo interno però ha un'altra classificazione:
NORMA INDEROGABILE DISPOSITIVA: devi fare A ma se preferisci puoi fare B. Dispone nella misura in cui non venga dettata regola diversa es: 957
NORMA INDEROGABILE SUPPLETIVA: se non dici tu ciò che devi fare lo dico io. Essa appunto fa supplenza alla mancata volontà tra le parti es: 1183
All'interno delle norme inderogabili troviamo varie sfaccettature. Per l'appunto una norma inderogabile dispone un comportamento a cui i consociati devono adeguarsi pena:
PRIVATO: se violi quanto disposto da una norma la sanzione viene applicata SU INIZIATIVA DI UN PRIVATO, successivamente ad una denuncia ad esempio.
PUBBLICO: le norme che rientrano nel pubblico sono caratterizzate dal fatto che la sanzione per la loro violazione
è applicata immediatamente dalla pubblica autorità senza alcuna iniziativa dei privati.
LE NORME INDEROGABILI INOLTRE DEVONO ESSERE SUDDIVISE IN ALTRE 2 CATEGORIE:
IMPERATIVE: essa riguarda i limiti del contenuto di un atto o il contenuto stesso. Norme imperative o inderogabili sono quelle che contengono un comando a cui bisogna obbligatoriamente conformarsi; Sono imperative le norme di diritto penale, le quali contengono precetti come non uccidere, non rubare, non truffare e così via. Ma lo sono anche molte di diritto civile, come quelle contenute negli artt. 85, 108, 979, 1418 e altri ES: norma che prevede che il contenuto di un contratto deve essere LECITO, DETERMINATO O DETERMINABILE. Limperativa inoltre puo entrare anche all’interno del contenuto ES: se vuoi vendere una merce ti IMPONGO IL PREZZO
NON DEROGABILI IN SENSO STRETTO: pongono un COMANDO che riguarda la modalità secondo cui i consociati devono compiere un CERTO ATTO ES: la forma del contratto per
essere valida deve essere per ISCRITTO, non importa il contenuto ma il modo secondo cui una COMPRAVENDITA VENGA FATTA.
ISTITUZIONI DI PRIVATO 4LE FONTI DEL DIRITTO
Con fonti del diritto intendiamo tutti quegli strumenti che ci permettono di produrre delle NORME.
Vi sono diversi tipi di fonti:
- le fonti di produzione sono quegli atti esito di un procedimento da cui nascono le norme GIURIDICHE, un esempio è l'attività legislativa del parlamento in tutto il suo iter.
- le fonti di cognizione: sono quelle fonti che ci permettono di conoscere le norme giuridiche.
le leggi intese come ATTI sono suddivise in una gerarchia, anche chiamata piramide delle fonti del diritto, il criterio gerarchico che sta alla base di questa classificazione permette sempre ad una legge di livello superiore di prevalere su quella inferiore.
LA PIRAMIDE DELLE FONTI
LA CARTA COSTITUZIONALE E LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
La costituzione detta anche carta costituzionale è un corpus organico
contenente 139 articoli, i quali vengono classificati e costituiscono LA LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. A TAL PROPOSITO ESSA STATUISCE: LA COSTITUZIONE DOVRA' ESSERE FEDELMENTE OSSERVATA COME LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA DA TUTTI I CITTADINI ED AGLI ORGANI DELLO STATO. Essa fu promulgata nel 1948 successivamente alla costituzione di un'assemblea detta costituente, per l'appunto colei che costituisce. Essa è un testo normativo breve poiché, in confronto agli altri testi normativi vigenti al momento in Italia, presenta un corpus più ridotto, di soli 139 ARTICOLI, più altre disposizioni d'attuazione, che in sostanza sono delle piccole regolette. Essa nella PRIMA PARTE è formata dai PRINCIPI FONDAMENTALI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI, in cui sono tracciate le linee ispiratrici dell'ordinamento giuridico REPUBBLICANO. Con la parola principio si intende la massiva realizzazione di un valore, esempio ilprincipioDEMOCRATICO.ISTITUZIONI DI PRIVATO 5I PRINICIPI PERO’ SONO DA DIFFERENZIARE DALLE REGOLE;
PRINCIPIO: NORMA DI TAGLIO GENERALE, ESPRIMONO LA REALIZZAZIONE DI UNVALORE. tutti i principi costituzionali sono NORME PRECETTIVE, cioè che impongonoimmediatamente un precetto. In passato le norme che rientrano nei principi fondamentali venivanoconsiderate PROGRAMMATICHE norme che servono a delineare soltanto un comportamento ouno stile da seguire, e norme che ad oggi rivestono un fondamentale ruolo, venivanocompletamente svuotate di senso, come ad esempio il principio di EGUAGLIANZA. Dicondeguenza si pensava che esse non fossero immediatamente applicabili se non vi fosse asupporto una norma ORDINARIA che ne giustificasse l’azione.
REGOLA: Norma di taglio piu specifico dei principi, che attuano un principio o ne fannoeccezzione: ESE: tutti hanno il diritto di voto (applica il principio DEMOCRATICO), tranne ledonne (caso particolare di eccezzione)
LA PRIMA PARTE DELLA
COSTITUZIONE DOPO I PRINCIPI FONDAMENTALI, è la parte che si occupa principalmente dei DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI, in cui si contemplano non solo i rapporti tra cittadini e stato, ma anche i rapporti intersoggetivi che costituiscono lo STUDIO DEL DIRITTO PRIVATO.
LA SECONDA PARTE DELINEA L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA. Essa delineal'organizzazione dello stato, delle regioni, degli enti territoriali. Essa inoltre dispone quelli che sono gli organi dello stato come: PARLAMENTO, GOVERNO, MAGISTRATURA ECC..
LA TERZA PARTE: PARLA DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI: essa contiene tutte le norme che servono per garantire l'ordine costituzionale.
NORME DI REVISIONE COSTITUZIONALE: Ossia il procedimento tramite il quale si può procedere alla modifica della CARTA, cioè possibile solo tramite un procedimento specifico. L'unico aspetto della costituzione che non può essere modificato è la FORMA REPUBBLICANA di conseguenza non si possono modificare.
NEMMENO I PRINCIPI SUPREMI.NORME CHE REGOLANO LA CORTE COSTITUZIONALE: Essa è anche chiamata CONSULTA, o volgarmente GIUDICE DELLE LEGGI. Il suo compito principale è quello di delineare se le leggi si attengono a quanto disposto dalla COSTITUZIONE, e ne controlla l'effettivo rispetto.
LEGGI COSTITUZIONALI: Leggi successive alla costituzione prodotte con un procedimento peculiare, hanno lo stesso valore giuridico della costituzione. Esse modificano la costituzione, approvate con una specifica procedura, e aventi lo stesso valore della costituzione.
FONTI INTERNAZIONALI ED EUROPEE
LEGGI ORDINARIE DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
LA LEGGE ORDINARIA, DELLO STATO: è la fonte più comune di natura giuridica che viene approvata in parlamento secondo la regola della MAGGIORANZA. VIENE PROMULGATA dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e viene pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.
Il ruolo del parlamento è quello di votare la legge che
andrà successivamente nelle mani del presidente della repubblica, il quale ne controllerà l'effettiva legittimità e conformità nei confronti della costituzione.
ISTITUZIONI DI PRIVATO 6se l'esito della valutazione è positivo IL PDR, promulga la legge in questione. In caso contrario viene rimandata al parlamento che deve effettuare un'opera di revisione. Tuttavia il parlamento potrebbe riconfermare la stessa legge e a questo punto il PDR deve promulgare. In due casi il PDR può opporsi nuovamente al volere del parlamento, qualora valuti quella specifica norma EVERSIVA O INCOSTITUZIONALE.
Il processo secondo il quale in Italia viene approvata una legge è il seguente:
PROPOSTA DI LEGGE ——> APPROVAZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO ——> APPROVAZIONE DEL PDR, E PROMULGAZIONE ——> PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA.
LEGGI REGIONALI: sono leggi ordinarie appartenenti alle regioni approvate dal consiglio.