La nozione e la storia dell'obligatio romana
Le obbligazioni rappresentano, fra i diritti relativi, quelli a contenuto patrimoniale: i prudentes non hanno mai sviluppato la nozione di diritto soggettivo e le classificazioni all'interno di questa categoria; e come la contrapposizione fra diritti reali ed obbligazioni venga sostituita da quella fra actiones in rem ed in personam.
Caratteristiche dei diritti di obbligazione
I diritti di obbligazione si distinguono per il fatto che il creditore (soggetto attivo del rapporto) può ottenere la soddisfazione dell’interesse protetto soltanto attraverso la collaborazione del debitore (soggetto passivo), su cui grava un dovere di comportamento. Secondo la configurazione classica, nel rapporto obbligatorio vi è un’aspettativa del creditore da soddisfarsi mediante la cooperazione del debitore, che risponde, nei confronti del primo, nel caso di inadempimento. Sono due i momenti essenziali nel rapporto obbligatorio: l'obbligo di comportamento del debitore nei confronti del creditore e la responsabilità del debitore stesso per il caso che la prestazione non venga adempiuta, in una contrapposizione che risale alla giusgermanistica, la quale distingueva la “Schuld” (debito) e la “Haftung” (responsabilità). Questi due elementi sono necessari perché si abbia un rapporto obbligatorio: solo nell’obbligazione naturale si ha un dovere di prestazione senza responsabilità, una Schuld senza Haftung. Di regola, questi elementi si riscontrano a carico della medesima persona, che deve il comportamento e risponde dell’inadempimento dello stesso.
Obligatio in epoca classica
In epoca classica, nell’obligatio, il debitore deve eseguire una prestazione e risponde nei confronti del creditore con l’actio in personam, in caso di inadempimento imputabile. Tale responsabilità presenta caratteristiche particolari: se ha, ad esempio, perso parte la natura personale che aveva nel periodo più antico, nel processo formulare il giudice può pronunciare una condanna soltanto a pagare la litis aestimatio, cioè la valutazione in termini pecuniari dell’interesse del creditore all’adempimento dell’obbligazione. Ciò accentua il carattere essenziale della cooperazione del debitore perché il creditore consegua la prestazione dovuta, dato che non potrà mai ottenere nel processo la condanna del debitore stesso ad eseguirla.
Definizioni dell'obligatio nelle fonti
Nelle fonti si trovano due definizioni dell’obligatio. La più famosa è riportata da un manuale istituzionale diverso da quello gaiano: “l’obbligazione è un rapporto giuridico vincolante in base al quale siamo tenuti a prestare una cosa in base al diritto della nostra città”: in essa si evidenziano il dovere di prestazione e la responsabilità del debitore. L’altra definizione, di Paolo, è contenuta nel Digesto: “con una traduzione non letterale – l’essenza delle obbligazioni non si trova nella circostanza che ci rendano titolari di un diritto di proprietà o di servitù, bensì che vincolino taluno ad eseguire nei nostri confronti una prestazione in dando, in faciendo, in prestando”. Ritornano il dovere di prestazione e la responsabilità del debitore.
Evoluzione dell'obligatio
L’obligatio ha raggiunto la configurazione che si rispecchia nelle definizioni anzidette fra il II ed il I sec. a.C.: nell’epoca precedente, i rapporti obbligatori si strutturavano in modo diverso per quanto riguarda alcuni aspetti essenziali. Il problema dell’origine dell’obligatio ha sempre affascinato la dottrina ed è stato discusso in relazione al problema di quale sia stata la più antica fonte di obbligazione. Dato che la giurisprudenza classica propone una classificazione di tali fonti che distingue l’atto lecito (il contractus) e l’atto illecito (il delictum), il problema si è polarizzato nello stabilire se la primitiva fonte di obbligazione debba trovarsi nel contratto o nel delitto. La querelle se la più antica fonte di obbligazione sia il delitto o il contratto non va confusa con la diversa questione se sia più risalente l’atto lecito o quello illecito. Bisogna tener presente che, nell’esperienza romana, la sanzione dell’illecito privato non è sempre stata una pena pecuniaria: come si riscontra ancora nelle XII Tavole, la sanzione poteva essere meramente afflittiva e restare privata: la talio per il membrum ruptum, l’addictio per il fur manifestus. Una tale sanzione non crea un rapporto obbligatorio, in quanto non vi è un’aspettativa del creditore garantita dalla responsabilità del debitore, bensì la semplice soggezione dell’offensore alla pena afflittiva disposta dall’ordinamento. Stabilire che il delitto è più risalente del contratto non prova che la più antica fonte dell’obbligazione sia il delitto stesso.
Fonti primitive di obbligazione
Per lo sviluppo corrispondente alla comunità primitiva, dove prevalgono forme di produzione su base collettiva, si può pensare ad un sistema normativo che regolasse l’appartenenza dei beni e punisse, come atti illeciti, le violazioni delle situazioni giuridiche così disciplinate; mentre esistono già atti illeciti da reprimere con sanzioni afflittive. Non è accertabile nell’esperienza romana in quale misura tale modello trovi riscontro. Vi è solo un punto di riscontro: il passaggio, nella repressione degli illeciti, dalle sanzioni afflittive a quelle pecuniarie che, risolvendosi in un’attribuzione patrimoniale alla persona offesa, prefigurano l’obligatio ex delicto dell’epoca classica.
Le più antiche obbligazioni da atto lecito
Le più antiche obbligazioni da atto lecito si riscontrano in alcune figure: il nexum, il mutuo, i vades, i prede, gli sponsores. Il nexum è più recente, poiché presuppone, come gestum per aes et libram, un’economia che conosce già la moneta nella forma dell’aes rude. Dall’esistenza della moneta possono prescindere le altre figure di obbligazioni (la sponsio, con i vades ed i prede): all’epoca della legislazione decemvirale, vades e prede funzionano ancora come forme di etero garanzia, in cui della frustrazione dell’aspettativa del creditore non risponde il soggetto su cui grava il dovere di comportamento, ma un terzo garante, e ciò dipende dalla circostanza che vades e praedes erano degli ostaggi. Lo sponsor si vincola mediante un giuramento: almeno prevalentemente, è anch’egli un garante per fatto altrui. Il giuramento e gli ostaggi sono le garanzie usate sul piano dei rapporti internazionali fra comunità politiche non soggette ad un ordinamento comune. L’impiego di queste figure come mezzo per assumere una responsabilità deve risalire ad un periodo in cui, tra i patres, v’era un’analoga difficoltà a far sorgere vincoli di responsabilità. Non bastando per ciò il semplice accordo, era necessario creare un potere di fatto del creditore sulla persona del garante o ricorrere ad un vincolo sul piano religioso. L’assunzione di una responsabilità per garantire un’aspettativa del creditore poteva verificarsi nei delitti privati, quando l’offensore pattuisse una composizione volontaria per ottenere dall’offeso la rinuncia alla sanzione afflittiva, la vindicta. Se la composizione non poteva esser immediatamente pagata, l’offensore aveva interesse ad ottenere l’immediata rinuncia da parte della vittima, la quale non voleva procedervi senza un’assicurazione che la composizione stessa sarebbe stata effettivamente pagata. Dato che l’offensore doveva procurarsi i mezzi per tale pagamento, non poteva rimanere nella materiale disponibilità dell’offeso a garantirne l’aspettativa. Nasce così la figura dell’ostaggio: si lascia un altro soggetto nel potere di fatto dell’offeso, a garanzia del pagamento della composizione. È qui che si rinviene l’origine dei vades e dei prede come figure di obligati, i quali sono costretti in vincoli, in quanto la soddisfazione dell’offeso dipende dalla circostanza che egli mantenga il potere di fatto sugli ostaggi stessi.
La figura dello sponsor
La figura dello sponsor che s’impegna sul piano sacrale. Al vincolo reale sull’ostaggio se ne sostituisce uno potenziale, destinato a realizzarsi nel momento in cui sia stata frustrata l’aspettativa garantita. L’emersione di questa nuova figura non fa scomparire i vades ed i prede, ma anche per questi ultimi il vincolo diventa meramente potenziale, assunto mediante una forma verbale modellata su quella della sponsio. Già all’epoca delle XII Tavole, la sponsio è un atto con cui il debitore può assumere, contemporaneamente il dovere di comportamento e la relativa responsabilità. Lo sviluppo delle condizioni socio-economiche e culturali della comunità porta, nell’ambito degli atti illeciti, dalla vindicta e dalla correlativa composizione volontaria alla composizione legale, mentre s’instaura una netta contrapposizione fra gli illeciti privati, i delicta, e pubblici, i crimina. All’epoca delle XII Tavole, il primo processo è ancora in corso: si hanno ancora, da una parte pene private di carattere afflittivo per cui è possibile la composizione volontaria, mentre si è affermata la composizione legale, dando luogo ad una pena pecuniaria.
L'obligatio all'epoca decemvirale
All’epoca decemvirale, l’obligatio ha assunto un carattere unitario e non si articola più in funzione delle fonti del vincolo. La tendenza di maggior rilievo nel processo che avrebbe portato all’obligatio classica è quella che porta la prestazione ad esser il momento centrale del rapporto obbligatorio. A partire dalla fine del III sec a.C., prende avvio lo sviluppo del sistema contrattuale. Per gli illeciti si porta a termine la vicenda che cancella le residue pene afflittive, sostituite da azioni pretorie che fissano una sanzione pecuniaria: nel membrum ruptum, al posto della talio l’actio iniuriarum aestimatoria e, nel furtum manifestum l’actio furti manifesti, al quadruplum, in luogo dell’addictio.
Intervento del pretore
Negli ultimi due secoli della repubblica, l’intervento del pretore crea nuovi rapporti obbligatori, sia sul piano degli atti leciti che di quelli illeciti: tra i primi, molte delle figure protette, in un primo momento mediante un’azione pretoria vennero recepite nel ius civile, cosa che non si verifica per gli atti illeciti. I giuristi romani utilizzavano i termini obligare e obligatio in riferimento a rapporti obbligatori del ius civili.
Le fonti dell'obbligazione
Classificazioni delle fonti dell'obbligazione
Il problema delle fonti dell’obbligazione riguarda le classificazioni fatte al proposito dai giuristi romani. A parte un passo di Modestino, le altre classificazioni ricordate nelle fonti sono tutte connesse a Gaio. Nelle Institutiones, la trattazione delle obligationes inizia con una summa divisio: << delle quali – e cioè delle obbligazioni – la prima classificazione prevede due specie: ogni obbligazione nasce, infatti da contratto o da delitto>>. Questa bipartizione diventa una tripartizione nelle Res cottidianae (una nuova stesura del manuale istituzionale apprestata dallo stesso giurista), dove si afferma: << le obbligazioni nascono o da contratto o da delitto, o in modo a sé stante da una serie di singole fattispecie>>. Questa tripartizione si trasforma, nelle Institutiones imperiali, in una quadripartizione dove le obbligazioni nascono << da contratto o quasi da contratto o da delitto o quasi da delitto >>.
Problemi delle classificazioni
Questi dati testuali hanno dato luogo a vari problemi, che si sono estesi soprattutto all’individuazione della figura del contractus. Nel corso degli ultimi due secoli della repubblica, emerge la categoria dell’obligatio, le figure che vi rientrano si raggruppano intorno al contractus e al delictum. Il termine delictum è più risalente, mentre contractus è usato in un significato tecnico-giuridico. Già fra il I sec a.C. ed il I sec d.C. sorge la contrapposizione fra obligationes ex contractu ed ex delicto che aveva una portata per determinare, nell’ambito delle fattispecie protette da actiones in personam, quelle in cui l’azione stessa fosse reipersecutorie o penale. Una classificazione delle fonti dell’obbligazione differente da quella di Gaio si ha nel citato passo di Modestino, dove con sviluppi molto confusi sono poste sullo stesso piano: le obbligazioni che nascono ex peccato (e, cioè da delitto); singoli genera contractum, come le obligationes verbis, re, consensu contractae; le obbligazioni che nascono lege, iure honorario, e necessitate. Ulpiano procede ad una classificazione delle actiones in personam, che coincide con quella delle fonti dell’obbligazioni: Ulpiano sembra rifarsi alla summa divisio gaiana, contrapponendo le actiones ex contractu a quelle ex facto.
La classificazione gaiana
La classificazione gaiana fondata sulla contrapposizione fra contractus e delictum crea problemi. Gaio intende in contractus come l’atto lecito bilaterale produttivo di obbligazioni e, nell’ambito di questa opinione, si mette in crisi la bipartizione stessa, subito dopo averla proposta. Gaio discute dell’inquadramento nelle obligationes re contractae della solutio indebiti (il pagamento dell’indebito che obbliga l’accipiente alla restituzione di quanto percepito: il giurista ricorda al proposito la posizione di alcuni giuristi, sicuramente di scuola sabiniana, che ritenendo in base a tale inquadramento che la solutio indebiti fosse un contratto, ne traevano la conseguenza che, se l’accipiente fosse una donna od un impubere, poteva restare obbligato solo se il tutore avesse prestato la sua auctoritas al pagamento che si sarebbe manifestato come non dovuto, in quanto questi incapaci non potevano assumere, per il ius civile, obbligazioni senza tale auctoritas. Gaio respinge questa illazione sul piano della disciplina del rapporto, ma per far ciò deve negare che il pagamento dell’indebito sia un’obligatio ex contractu, e motiva tale soluzione osservando che in esso la volontà delle parti non era rivolta all’assunzione, bensì all’estinzione del vincolo obbligatorio: << questa figura di obbligazione non sembra nascere da contratto, poiché chi trasmette la proprietà di una cosa per adempiere ad un’obbligazione vuol liberarsi da un vincolo più che crearne uno nuovo.
La tripartizione nelle Res cottidianae
Nelle Res cottidianae, la bipartizione viene qui sostituita da una tripartizione: le obbligazioni nascono da contratto, da delitto, e da tutti gli altri atti che sono idonei a produrle, in sostanza la classificazione dell’art. 1173 c.c. Le variae causarum figurae sono una categoria descrittiva e classificatoria, di carattere residuale, in cui vengono collocati tutti i casi che non rientrano nei contractus e nei maleficia. Nell’ambito delle variae causarum figurae Gaio procede all’accostamento delle singole fattispecie ai contratti ed ai delitti, con una terminologia che prefigura quella che distingue, nelle Istituzioni giustinianee, le obligationes quasi ex contractu e quasi ex delicto: si tratta di un procedimento che tende a riportare le singole figure ad un contesto più preciso, in base al quale fosse più agevole individuarne la disciplina concreta. Nelle variae causarum figurae rientrano anche rapporti obbligatori tutelati dal ius honorarium: ciò avviene solo per alcuni illeciti pretori. Dalla sistematica delle Res cottidianae, restano fuori anche una serie di obbligazioni del ius civile: si pensi ad es., all’actio aquae pluviae arcendae, alla condictio ex causa furtiva ecc…
Le Institutiones di Giustiniano
Nelle Institutiones di Giustiniano cambia l’impostazione generale: la summa divisio delle obligationes diventa quella fra obligationes civiles e praetoriae. La contrapposizione sorge in un momento in cui è formalmente superata la dialettica fra ius civile ed honorarium, e nel manuale imperiale rappresenta soltanto un relitto storico. Essa è sorta quando la distinzione fra i due sistemi aveva ancora valore normativo, risalendo a qualche giurista dell’ultima età classica (si pensi alle opere istituzionali, come quelle di Fiorentino o di Marciano). Dopo la summa divisio si trova la quadri partizione fra obligationes ex contractu, quasi ex contractu, ex maleficio (o ex delicto), quasi ex maleficio (o quasi ex delicto). Nelle Institutiones imperiali, con le categorie delle obligationes quasi ex contractu e quasi ex delicto si vuole indicare l’equiparazione di certe figure di obbligazione alle obligationes ex contractu ed a quelle ex delicto, sotto il profilo funzionale, allo scopo di meglio determinarne la disciplina. L’astrazione del quasi-contratto e del quasi-delitto non esiste ancora al livello della compilazione. Tale sviluppo era, forse, già iniziato nelle scuole orientali, se Teofilo conosce già le categorie del quasi contracton e del quasi delicton. Sia il quasi-contratto che il quasi-delitto sono categorie che servono soltanto a proporre classificazioni di carattere residuale, permettendo di indicare con una sola espressione tutti gli atti leciti che non sono contratti e tutti gli illeciti che non sono delitti.
La prestazione ed i suoi requisiti
La prestazione, quale dovere di comportamento del debitore, è un elemento essenziale dell’obligatio del periodo imperiale, ma già in quello tardo-repubblicano. La struttura arcaica dell’istituto si differenzia da quella classica in due punti. Da una parte, l’aspettativa del creditore non si riferiva, alle origini, ad un comportamento del soggetto che si assumeva la responsabilità: si trattava del comportamento di un terzo; dall’altra, l’aspettativa del creditore non doveva avere carattere patrimoniale. Il primo punto era connesso con il fatto che i vades ed i prede erano ostaggi sottoposti ad una prigionia redimibile (liberarsi da ciò che arreca danno). Con l’affermarsi della sponsio (in cui il vincolo è potenziale e si concretizza solo quando l’attesa del creditore è delusa), si riconosce una dinamica più complessa e sviluppata nell'ambito delle obbligazioni romane.
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