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CONTRATTO VERBALE

Il contratto verbale è quel contratto (ha effetti obbligatori ed è fondato sul consenso in quanto contratto) in cui però il consenso deve essere rivestito da una forma che consiste nella pronuncia di parole solenni. Es. sponsio, poi diventata stipulatio, con determinate parole solenni (promitto) che si apre anche agli stranieri diventando un negozio di ius gentium. Il contenuto è assolutamente variabile come quindi la causa, purché vi sia sempre lo scambio di parole solenni e la presenza delle parti.

Problema: 1) se ti faccio una domanda in latino e tu mi rispondi in aramaico? La stipulatio avviene lo stesso, l'importante è che ci sia solennità delle parole. 2) se io ti dico "mi dai 100?" e rispondi "quid ni", vale la stipulatio? Secondo il giurista Paolo SI, l'importante è il consenso anche se la simmetria verbale viene meno. Addirittura per Nerone la stipulatio si può fare con qualunque tipo di parola.

Arriviamo quindi con il passare del tempo ad una nozione di stipulazione più vasta rispetto al nostro ordinamento odierno! Per i romani alla fine basta che un soggetto faccia una domanda e che l'altro risponda = questa ha gli effetti del contratto, a prescindere dalla forma e dalla causa, purché le parti siano presenti. C'è quindi una perdita della forma della stipulazione, questo fenomeno viene chiamato dagli studiosi moderni deformalizzazione della stipulazione. Nella stipulatio classica ogni contenuto poteva essere presente: es. 1) mi prometti di dare 100. prometto. L'intentio della formula del pretore sarà certa o incerta? CERTA, perché c'era la somma di denaro o il bene specifico. 2) mi prometti di imbiancare la mia casa. Prometto. Oppure mi prometti di non aprire un negozio. Prometto. Oppure mi prometti di non aprire un'industria vicino a casa mia. Prometto. ==> questi tipi sono obbligazioni che hanno a contenuto un facere o

un non facere ==>l'intentio sarà quindi INCERTA.

Stipulatio poenae ( stipulazione penale): l'odierna penale ==> colui che è inadempiente a qualcosa deve pagare una somma di denaro. es. imprenditore che deve costruire una strada entro il 10 dicembre. Se non la costruisce entro il 10 dicembre scatta la stipulatio poenae( penale) e dovrà pagare una somma di denaro indipendentemente da dolo o colpa. È un sistema per rafforzare e spingere il debitore a eseguire il titolo contrattuale sottoscritto. Il debitore da una garanzia aggiuntiva al creditore.

27/11 CONTRATTI CONSENSUALI

Contratti consensuali perché basta il mero consenso. Nel diritto arcaico l'unico modo che conosciamo per trasferire la proprietà era la mancipatio o in iure cessio, specie nel rito della mancipatio che costituiva un vero e proprio negozio di compravendita ad effetti reali ( pesare il pezzettino di bronzo orame non era un rito fine a se stesso, ma aveva una funzione

effettiva di pesatura di un prezzo). Nel periodo post-arcaico la mancipatio divenne un negozio idoneo a trasferire la proprietà della cosa mancipi tra vivi al di là della compravendita. I romani, che sono conservatori, perché hanno cambiato? La compravendita è un contratto tipico di una economia di scambio soprattutto tra cittadini romani e peregrini, la compravendita è un contratto fondamentale del diritto commerciale. Poiché il peregrinus non può fare una mancipatio, allora i romani creano un altro sistema per il contratto di compravendita: il nuovo negozio si chiama emptio venditio (compravendita) => negozio ad effetti obbligatori con scambio di merce contro prezzo e si fonda sull'accordo. I romani non vogliono l'effetto reale, ma l'effetto obbligatorio. Se il compratore è cittadino romano, allora posso fare la mancipatio se trattasi di cose mancipi. Altrimenti devo utilizzare la formula della compravendita.

aspettare 1 anno per far si che si attivi l'usucapione ( traditio). Il contratto di compravendita obbliga il venditore o a fare una mancipatio o una traditio ==> nasce l'obbligo di trasferire il bene. Questo sistema resta in vigore in alcuni stati europei ad eccezione dell'Italia e dell'Inghilterra. Fondamentale della compravendita è il prezzo: esso può anche essere stimato da un buoni viri. L'oggetto è la merce: essa può essere non solo l'oggetto che esiste, ma anche quello che si presume venga ad esistere. E' ammessa anche la compravendita di oggetti futuri con determinazione di prezzo ( certo - merce incerta). Questa si chiama emptio spei ( vendita della speranza), contratto aleatorio con effetti obbligatori. ==> ad. es. ti vendo a 10 tutti il pesce che pescherai ( potresti pescare 1 tonno come 100) ==> contratto aleatorio. Altro caso è il seguente: ti vendo a 100 ciò che nascerà dalla

vendemmia del 2013. Non si sa né la quantità né la qualità del vino, ma tu ti sei impegnato ad acquistarle. NON è un contratto aleatorio, è un contratto a rischio, si chiama emptio rei speratae. Altra questione è il rapporto merce/prezzo: Diocleziano vieta le compravendite quando il prezzo del bene che è in vendita è minore alla metà del giusto prezzo del bene ==> Rescissione ulta dimidium (rescissione per lesione = prezzo è sotto la metà del valore di mercato). Intervento che tende a riequilibrare il valore di mercato con il valore reale del bene venduto. Obbligazioni venditori: - consegnare il bene in capo al compratore ovvero trasferire il pacifico godimento della cosa. - obblighi relativi all'integrità e alla qualità della merce venduta ==> nasce un problema: distinguere i vizi occulti (vizi che vengono nascosti, che non si possono comprendere fin dall'inizio) e i vizi

apparenti ( il compratore ne è edotto), risolto dagli edili curuli ( compiti simili aquelli del pretore limitatamente alla sfera commerciale). Ad. es. vendo servo come fedele e probo però poi fugge. Oppure vendo schiavo come comico e poi cade in depressione e non ride più ==> vizioocculto. Il regime dei vizi occulti viene regolamentato giuridicamente all'interno dell'editto degli edilicuruli ==> 2 azioni da parte del compratore 1) azione di restituzione del bene ( redibitoria) : ilcompratore restituisce il bene e il venditore restituisce il prezzo. In alternativa 2) azione estimatoria( quanti minoris) : la compravendita è valida, ma diminuisce il prezzo del bene comprato. Il venditorequindi deve restituire una parte di denaro al compratore. Il vizio occulto però rientra negli obblighi dibuona fede del venditore. Con la formula di buona fede il contratto acquista elasticità. Altro problema: ti vendo un bene che non è mio

Nel caso dell'emptio venditio il venditore quando vende deve garantire il compratore da levizione cioè deve garantire il compratore dalla rivendica diterzi riguardo a quel determinato bene. Il venditore promette mediante stipulatio di pagare il doppio del valore del bene venduto qualora un terzo riesca a rivendicare vittoriosamente il bene venduto. Tuttavia, poiché la compravendita è un contratto di buona fede quindi poi in realtà non serve nemmeno la stipulatio perché già il giudice condannerebbe a pagare il doppio del prezzo del bene venduto in caso di rivendica vittoriosa da parte di un terzo senza che ci sia la stipulatio. Le obbligazioni del compratore: - pagare un prezzo ( dare e facere: trasporto pecunia), il pagamento può essere a rate. - il compratore oltre a pagare il prezzo, indipendentemente che la cosa sia stata consegnata o meno, egli assume il rischio del perimento della cosa venduta. Una volta che la compravenditaè stata perfezionata e la cosa perisce per cause non imputabili al venditore o al compratore, ciò ricade sul compratore. La cosa migliore per il venditore è consegnare immediatamente la cosa appena perfezionata la compravendita. Poiché a carico del venditore che deve ancora consegnare la cosa venduta esiste una responsabilità per custodia. Nella compravendita normalmente si presentano dei patti, accordi o clausole contrattuali che caratterizzano il contratto di compravendita (pacta addiecta): sono accordi che prendono validità dal contratto principale. Un esempio di pacta 1) lex (non solo legge, ma anche clausola di contratto) commissoria: consente al venditore di poter riottenere la proprietà della cosa se il compratore non versa il prezzo. Patto a favore del venditore ==> restituzione integrale della cosa. In altre parole potremmo vedere il negozio sotto condizione risolutiva perché il contratto è valido subito, ma se poi non

Pagherai il prezzo (fatto futuro ed obiettivamente incerto) allora il negozio perderà efficacia.

Altro patto 2) In diem addictio: ti vendo un bene adesso, però se trovo qualche altro compratore che me lo acquista a condizioni migliori (ad esempio il prezzo) allora a questo punto il contratto si risolve e il bene viene venduto ad un altro compratore. In altre parole il venditore si riserva di vendere ad altre condizioni migliori -> interessi economico-sociali della società. Altro esempio di negozio sottocondizione risolutiva, perché quando si presenta un altro compratore con condizioni migliori, il negozio perde efficacia.

3) Patto con riserva di gradimento: a favore del compratore. Egli può recedere dal contratto entro un tot di tempo se il bene non è di suo gradimento.

Contratto di locazione (locatio rei)

Differenza tra compravendita e locatio: la compravendita è un contratto istantaneo che porta il trasferimento di proprietà di

Un bene da un soggetto ad un altro. Nella locatio invece non c'è un trasferimento definitivo della proprietà, il locatore infatti riconosce l'altrui proprietà ed è un contratto di durata (non istantaneo). Ci sono forti analogie con la compravendita: classico esempio è il leasing, durante l'esecuzione del contratto tu sei il locatario poi quando finisce il periodo da contratto puoi scegliere se riscattare o meno il bene e quindi trasferire definitivamente la proprietà. L'idea di locare: collocare una cosa presso un altro. Altra forma di collocare è ad esempio: ho un oggetto d'oro, lo porto dal gioielliere e gli dico di realizzare da quell'oggetto due anelli d'oro. Il gioielliere può farlo con la sua perizia e abilità. Come si chiama ciò? Modernamente è un contratto di lavoro autonomo, nell'ordinamento romano si chiama locatio operis: il compratore ti consegna una cosa e

Contemporaneamente pago un prezzo per la tua prestazione di lavoro su quell'oggetto. Altra forma di locatio è la locatio operarum: modernamente potrebbe essere l'odierno contratto di lavoro subordinato, cioè ad esempio dipendiamo dallo Stato.

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A.A. 2012-2013
52 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Santucci Gianni.