DIRITTI REALI
85. Le cose.
a) La parte relativa alla proprietà ed ai diritti reali è preceduta da una trattazione sulle
cose. Nel linguaggio giuridico moderno “cosa” è qualsiasi proporzione del mondo
reale, idonea ad esser oggetto di un diritto patrimoniale: i romani adoperavano nello
stesso significato il termine res.
- Attualmente cosa si contrappone a bene, espressione che ricomprende anche i beni
immateriali, come il diritto d’autore o quello di sfruttare le invenzioni industriali.
Oggetto di diritti assoluti non patrimoniali, sono le persone umane diverse dagli
schiavi, sulle quali sussista una potestà familiare, in quanto il diritto così esercitato
non ha portato patrimoniale.
b) Tra le classificazioni delle cose alcune risalgono ai romani, altre elaborate sulla base
dei dati offerti dal Corpus Iuris. Le classificazioni romane variano da giurista a
giurista; ed anche le singole categorie che le compongono possono assumere un
significato diverso; neppure nelle Institutiones di Gaio queste classificazioni formano
un unico sistema, nonostante la nota tripartizione del ius che vel ad personas
pertinet vel ad res vel ad actiones. In Gaio, la trattazione del ius quod ad res pertinet
si apre con la distinzione fra res in nostro patrimonio ed extra nostrum
patrimonium. In base a ciò la dottrina procede ad una duplice classificazione: la
prima fra res in patrimonio ed extra patrimonium, la seconda fra res in commercio
ed extra commercium. Una cosa è in commercio, quando sia idonea ad esser oggetto
di rapporti giuridici privati (mentre è extra commercium quando su di essa tali
rapporti non siano possibili). Le res in patrimonio, sono quelle su cui v’è attualmente
un diritto di proprietà; mentre res extra patrimonium sono quelle cose su cui non v’è
in atto un diritto di proprietà, o perché non idonee ad essere oggetto di diritti
soggettivi sul piano dell’ordinamento privatistico, o perché, pur essendo res in
commercio, non hanno attualmente un proprietario, sono cioè res nullius. La
divisione fra res in patrimonio ed extra patrimonium non risulta in Gaio.
c) Secondo Gaio la prima classificazione sulle cose, la summa divisio, è fra res divini e
res humani iuris. Le res divini iuris, inidonee ad esser oggetto di rapporti giuridici
privati, rientrerebbero tutte nelle res extra commercium: alcune volte, però, i giuristi
romani le contrappongono a quelle extra commercium.
Le res divini iuris sono sottoposte ad un’ulteriore divisione fra res sacrae e
religiosae, a cui si aggiungono poi le sanctae. Le res sacrae sono consacrate agli dei
superi, mentre res religiosae sono, come dice Gaio, quelle lasciate agli dei Mani, e
vengono identificate con il sepolcro come luogo in cui è seppellito il cadavere. Le cose
dedicate ad una divinità quale Plutone o Persefone sono res sacrae e non religiosae.
Fra le cose connesse col culto dei Mani è il sepolcro a costituire, da solo, la categoria
delle res religiosae. Le res sacrae, dedicate al culto divino, sono anzitutto cose
immobili, i templi; ma anche cose mobili, come quelle destinate al culto. Rientrano in
questa categoria soltanto le cose destinate al culto pubblico e consacrate ex
auctoritate populi Romani: con l’assenso del proprietario anche le res privatae
possono esser destinate al culto pubblico e divenire sacrae; mentre le are ed i sacelli
impiegati nel culto privato non divengono tali. Due atti sono necessari perché la cosa
diventi sacra: la destinazione della cosa al culto (dedicatio), la quale avviene per i
beni appartenenti al populus mediante lex o senatusconsultum, e la consecratio,
cerimonia la competenza per la quale spetta all’autorità religiosa. In epoca classica,
non si trovano precise affermazioni di come si configurasse una proprietà degli dei
sulle res sacrae; in ogni caso, l’amministrazione e la difesa di tali cose spettavano ai
pontifices ed agli altri collegi sacerdotali. Nel tardo- antico, l’assurgere del
cristianesimo a religione di stato, provoca un netto sfavore verso i luoghi del culto
pagano, che si manifesta con la proibizione della consacrazione di nuovi templi.
Nell’organizzazione ecclesiastica, le cose destinate al culto dal vescovo, appartengono
alle singole chiese: nel patrimonio di quest’ultime, per tali cose non è ammissibile
alcun atto di disposizione. Res religiosae diventava il fondo, e in generale il luogo
destinato a sepolcro, in quanto vi fosse seppellito un cadavere da parte di chi,
legittimato a provvedere al funerale, aveva il diritto di farlo: il ius mortuum inferendi
spettava al proprietario del fondo od al titolare del ius sepulchri. La res religiosa,
sottratta ai rapporti giuridici privati, viene protetta dal ius sacrum, in base al quale si
determina chi abbia il diritto di procedere all’inumazione in un sepolcreto già
esistente. Il titolare dei fondi provinciali non è dominus, in quanto tali fondi si
considerano proprietà dello stato. L’incommerciabilità dei sepolcri continua in epoca
cristiana. Le res sanctae, Gaio affermava che esse vi rientravano solo in un certo
senso: si tratta delle mura e delle porte della città che, poste sotto la diretta
protezione degli dei, non servivano al culto divino. Esse sono res pubblicae poste
sotto una specifica protezione dal punto di vista sacrale. Con l’avvento del
cristianesimo, le res sanctae sono quelle per la cui violazione è prevista una
particolare sanzione criminale.
d) Nell’ambito delle res humani iuris è fondamentale la distinzione fra res privatae e res
pubblicae. Le prime sono quelle oggetto di rapporti giuridici privati, sia che si trovino
attualmente nella disponibilità di taluno, sia che non abbiano momentaneamente un
proprietario. Res pubblicae sono le cose di cui è titolare il populus Romanus, che
esercita su di esse un diritto diverso dal dominium ex iure Quiritium, diritto di
natura pubblicistica. Le res publicae hanno funzioni differenziate: vi sono le res in
usu publico, le cose in uso comune, soggette all’immediata utilizzazione dei cives in
quanto tali; le cose sottratte all’uso immediato dei singoli membri della comunità, in
quanto servono a scopi specifici dello stato (es, armi ed ordigni bellici); e le cose che
vengono sfruttate dallo stato nella loro potenzialità economica, come l’ager publicus
ed i fondi provinciali.
e) Il giurista marciano costruisce la categoria delle res communes omnium come distinta
dalle res publicae, inserendovi le cose che spettano a tutti gli uomini,
indipendentemente dalla loro appartenenza ad una determinata comunità: l’aria, le
acque fluenti, il mare e il lido marino. In genere queste cose rientrano tra le res
publicae: e, nello stesso pensiero di Marciano, in alcuni casi il rapporto fra res
communes omnium e res publicae presenta delle tensioni, come ad es. nel caso dei
fiumi.
f) Nell’ambito delle res privatae, Gaio identifica due partizioni di grande rilievo: quella
fra res mancipi e res nec mancipi, e quella fra res corporales e res incorporales. Le res
corporales sono quelle che esistono nel mondo materiale “che si possono toccare”:
oro, argento, uno schiavo… Le res incorporales non hanno una tale esistenza “non si
possono toccare”, dice Gaio. Gli esempi di tali cose sono tutti costituiti da situazioni
giuridiche soggettive: l’eredità, l’usufrutto, le obbligazioni, intese come il diritto
dell’erede. Si tratta sempre di figure giuridiche. Al di fuori delle Institutiones gaiane,
la distinzione fra res corporales ed incorporales è raramente utilizzata, mentre in
Gaio, assolve un compito fondamentale nell’ambito della tripartizione del diritto
oggettivo nel ius che vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones, permette di
ricomprendere fra le res tutti i rapporti giuridici patrimoniali: dalla proprietà agli altri
diritti reali, alle successioni ed alle obbligazioni. Ciò può avvenire perché la res
corporalis, la cosa in senso giuridico, è intesa quale oggetto non di un qualsiasi
diritto, ma soltanto della proprietà. In contrapposto alla proprietà concepita come res
corporalis, tutti gli altri diritti sono res incorporales.
g) Non ha molta importanza la distinzione nel mondo romano fra cose mobili ed
immobili. Cose mobili sono quelle che possono essere trasportate da un luogo
all’altro, senza che ciò intacchi la loro funzione economico- sociale. Cose immobili
sono le porzioni della superficie terrestre e tutte le cose inscindibilmente inserite in
essa (ad es. gli edifici). Quindi, solo per aspetti limitati si tiene conto, nell’esperienza
romana, di questa classificazione: le XII Tavole distinguevano il fundus dalle ceterae
res in materia di usucapione, e la tutela possessoria è diversa fra mobili ed immobili.
h) Già nelle fonti romane si trova la categoria delle res quae pondere numero mensura
constant (cose che adempiono alla loro funzione socio- economica in quanto vengano
pesate, numerate, misurate): sono quelle che noi chiamiamo “cose fungibili”, in
contrapposizione alle cose infungibili. Sul piano socio- economico, le cose fungibili
hanno rilevanza in quanto appartengono ad un genere e di esse si determini la
misura: una data somma di denaro. Solo in casi particolari, un certo insieme di tali
cose può assumere una propria individualità, tenuta presente dal diritto: ad es., il
sacco di frumento lasciato in deposito od affidato per il trasporto ad una data
persona. Le cose infungibili adempiono ad una funzione economica- sociale nella loro
specifica individualità: il che accade, ad es., per un fondo , per una casa, per uno
schiavo. In particolari casi anche le cose infungibili possono essere prese in
considerazione in quanto appartenenti ad un genere.
i) Poi c’è la distinzione fra cose consumabili ed inconsumabili, la quale si basa sulla
circostanza che le cose consumabili non sono passibili di un’utilizzazione ripetuta
nell’adempiere alla loro funzione economico- sociale, esse vengono distrutte, il che
avviene per i generi alimentari, per i combustibili, per i tessuti: oppure, come accade
col denaro, l’utilizzatore ne perde la disponibilità giuridica. Le cose consumabili sono
cose fungibili.
j) Si distinguono, poi, le cose divisibili e indivisibili: le cose indivisibili non possono
esser divise in parti materiali senza esser distrutte o perdere in modo rilevante di
valore, come accade, ad ad es., per essere vivente od una pietra preziosa. Anche le
cose materialmente indivisibili sono giuridicamente divisibili, perché si può avere, su
di esse, una con titolarità per quote ideali: soltanto alcuni diritti come le servitù
prediali, sono indivisibili anche giuridicamente, in quanto possono esser e
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