Diritti reali
Le cose
a) La parte relativa alla proprietà ed ai diritti reali è preceduta da una trattazione sulle cose. Nel linguaggio giuridico moderno, "cosa" è qualsiasi proporzione del mondo reale, idonea ad esser oggetto di un diritto patrimoniale: i romani adoperavano nello stesso significato il termine res. Attualmente, cosa si contrappone a bene, espressione che ricomprende anche i beni immateriali, come il diritto d'autore o quello di sfruttare le invenzioni industriali. Oggetto di diritti assoluti non patrimoniali, sono le persone umane diverse dagli schiavi, sulle quali sussista una potestà familiare, in quanto il diritto così esercitato non ha portato patrimoniale.
b) Tra le classificazioni delle cose alcune risalgono ai romani, altre elaborate sulla base dei dati offerti dal Corpus Iuris. Le classificazioni romane variano da giurista a giurista; ed anche le singole categorie che le compongono possono assumere un significato diverso; neppure nelle Institutiones di Gaio queste classificazioni formano un unico sistema, nonostante la nota tripartizione del ius che vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. In Gaio, la trattazione del ius quod ad res pertinet si apre con la distinzione fra res in nostro patrimonio ed extra nostrum patrimonium. In base a ciò la dottrina procede ad una duplice classificazione: la prima fra res in patrimonio ed extra patrimonium, la seconda fra res in commercio ed extra commercium. Una cosa è in commercio, quando sia idonea ad esser oggetto di rapporti giuridici privati (mentre è extra commercium quando su di essa tali rapporti non siano possibili). Le res in patrimonio, sono quelle su cui v'è attualmente un diritto di proprietà; mentre res extra patrimonium sono quelle cose su cui non v'è in atto un diritto di proprietà, o perché non idonee ad essere oggetto di diritti soggettivi sul piano dell'ordinamento privatistico, o perché, pur essendo res in commercio, non hanno attualmente un proprietario, sono cioè res nullius. La divisione fra res in patrimonio ed extra patrimonium non risulta in Gaio.
c) Secondo Gaio la prima classificazione sulle cose, la summa divisio, è fra res divini e res humani iuris. Le res divini iuris, inidonee ad esser oggetto di rapporti giuridici privati, rientrerebbero tutte nelle res extra commercium: alcune volte, però, i giuristi romani le contrappongono a quelle extra commercium. Le res divini iuris sono sottoposte ad un'ulteriore divisione fra res sacrae e religiosae, a cui si aggiungono poi le sanctae. Le res sacrae sono consacrate agli dei superi, mentre res religiosae sono, come dice Gaio, quelle lasciate agli dei Mani, e vengono identificate con il sepolcro come luogo in cui è seppellito il cadavere. Le cose dedicate ad una divinità quale Plutone o Persefone sono res sacrae e non religiosae. Fra le cose connesse col culto dei Mani è il sepolcro a costituire, da solo, la categoria delle res religiosae. Le res sacrae, dedicate al culto divino, sono anzitutto cose immobili, i templi; ma anche cose mobili, come quelle destinate al culto. Rientrano in questa categoria soltanto le cose destinate al culto pubblico e consacrate ex auctoritate populi Romani: con l'assenso del proprietario anche le res privatae possono esser destinate al culto pubblico e divenire sacrae; mentre le are ed i sacelli impiegati nel culto privato non divengono tali. Due atti sono necessari perché la cosa diventi sacra: la destinazione della cosa al culto (dedicatio), la quale avviene per i beni appartenenti al populus mediante lex o senatusconsultum, e la consecratio, cerimonia la competenza per la quale spetta all'autorità religiosa. In epoca classica, non si trovano precise affermazioni di come si configurasse una proprietà degli dei sulle res sacrae; in ogni caso, l'amministrazione e la difesa di tali cose spettavano ai pontifices ed agli altri collegi sacerdotali. Nel tardo-antico, l'assurgere del cristianesimo a religione di stato, provoca un netto sfavore verso i luoghi del culto pagano, che si manifesta con la proibizione della consacrazione di nuovi templi. Nell'organizzazione ecclesiastica, le cose destinate al culto dal vescovo, appartengono alle singole chiese: nel patrimonio di quest'ultime, per tali cose non è ammissibile alcun atto di disposizione. Res religiosae diventava il fondo, e in generale il luogo destinato a sepolcro, in quanto vi fosse seppellito un cadavere da parte di chi, legittimato a provvedere al funerale, aveva il diritto di farlo: il ius mortuum inferendi spettava al proprietario del fondo od al titolare del ius sepulchri. La res religiosa, sottratta ai rapporti giuridici privati, viene protetta dal ius sacrum, in base al quale si determina chi abbia il diritto di procedere all'inumazione in un sepolcreto già esistente. Il titolare dei fondi provinciali non è dominus, in quanto tali fondi si considerano proprietà dello stato. L'incommerciabilità dei sepolcri continua in epoca cristiana. Le res sanctae, Gaio affermava che esse vi rientravano solo in un certo senso: si tratta delle mura e delle porte della città che, poste sotto la diretta protezione degli dei, non servivano al culto divino. Esse sono res publicae poste sotto una specifica protezione dal punto di vista sacrale. Con l'avvento del cristianesimo, le res sanctae sono quelle per la cui violazione è prevista una particolare sanzione criminale.
d) Nell'ambito delle res humani iuris è fondamentale la distinzione fra res privatae e res publicae. Le prime sono quelle oggetto di rapporti giuridici privati, sia che si trovino attualmente nella disponibilità di taluno, sia che non abbiano momentaneamente un proprietario. Res publicae sono le cose di cui è titolare il populus Romanus, che esercita su di esse un diritto diverso dal dominium ex iure Quiritium, diritto di natura pubblicistica. Le res publicae hanno funzioni differenziate: vi sono le res in usu publico, le cose in uso comune, soggette all'immediata utilizzazione dei cives in quanto tali; le cose sottratte all'uso immediato dei singoli membri della comunità, in quanto servono a scopi specifici dello stato (es, armi ed ordigni bellici); e le cose che vengono sfruttate dallo stato nella loro potenzialità economica, come l'ager publicus ed i fondi provinciali.
e) Il giurista Marciano costruisce la categoria delle res communes omnium come distinta dalle res publicae, inserendovi le cose che spettano a tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro appartenenza ad una determinata comunità: l'aria, le acque fluenti, il mare e il lido marino. In genere queste cose rientrano tra le res publicae: e, nello stesso pensiero di Marciano, in alcuni casi il rapporto fra res communes omnium e res publicae presenta delle tensioni, come ad esempio nel caso dei fiumi.
f) Nell'ambito delle res privatae, Gaio identifica due partizioni di grande rilievo: quella fra res mancipi e res nec mancipi, e quella fra res corporales e res incorporales. Le res corporales sono quelle che esistono nel mondo materiale "che si possono toccare": oro, argento, uno schiavo... Le res incorporales non hanno una tale esistenza "non si possono toccare", dice Gaio. Gli esempi di tali cose sono tutti costituiti da situazioni giuridiche soggettive: l'eredità, l'usufrutto, le obbligazioni, intese come il diritto dell'erede. Si tratta sempre di figure giuridiche. Al di fuori delle Institutiones gaiane, la distinzione fra res corporales ed incorporales è raramente utilizzata, mentre in Gaio, assolve un compito fondamentale nell'ambito della tripartizione del diritto oggettivo nel ius che vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones, permette di ricomprendere fra le res tutti i rapporti giuridici patrimoniali: dalla proprietà agli altri diritti reali, alle successioni ed alle obbligazioni. Ciò può avvenire perché la res corporalis, la cosa in senso giuridico, &e
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