Diritti reali
Diritti reali di godimento
Usufrutto
Definizione generica in Gaio, in Giustiniano (tratto da Paolo e Celso nel Digesto) “usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia”, ovvero l’usufrutto è il diritto di utilizzare beni altrui preservandone l’integrità. Tale diritto era usato spesso nel matrimonio sine manu: alla morte del marito, alla vedova andavano in usufrutto la casa e il mobilio; alla morte della donna il diritto si estingueva: no diritto di sequela.
Captio usufructuaria
- Per iure cesso
- Legato per vindicationem
Oggetto di una vetus quaestio dei tres qui fundaverunt ius civile (Giunio Bruto, Manio Manlio, Publio Mucio Scevola): parto della serva. Ci si chiese se il parto di una serva data in usufrutto fosse di proprietà dell’usufruttuario o del padrone originario della serva.
- Analogia con usufrutto di greggi: l’usufruttuario diviene proprietario dei cuccioli a patto di integrare quelli morti.
- Ma Gaio aveva annoverato tra le persone anche i servi.
- Vigeva il principio per cui “l’uomo non può mai essere frutto per l’altro uomo”.
- La dominica potestas era un diritto superiore rispetto al diritto rivendicabile dall’usufruttuario.
Per queste ragioni la proprietà doveva spettare al padrone originario.
Tutela dell’usufruttuario
- Vindicatio
- Interdictum quem usufructus: interdetto di restituzione
- Actio confessoria: praticabile dall’usufruttuario contro il proprietario del bene o contro terzi
Nel diritto moderno, art.978 cc “l’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo (contratto, usucapione, eredità); può anche acquistarsi per usucapione”
Durata
- Tempo determinato dal contratto
- Vita dell’usufruttuario
- 100 anni per la persona giuridica
Si estingue:
- Per rinuncia
- Per abuso del diritto
- Per non uso dopo 20 anni
- Per consolidamento
- Per deperimento del bene
- Per espropriazione a fini di utilità pubblica
Art.995 cc Quasi usufrutto ovvero usufrutto di beni consumabili
Art.1000 cc Usufrutto di credito: un soggetto A che ha un credito con B lascia a C l’usufrutto del credito: C guadagna sugli interessi percepiti grazie alla riscossione del capitale.
Uso e abitazione
Per Gaio, nudus usus della cosa era tutelato da actionem in rem, si costituiva e veniva meno negli stessi modi dell’usufrutto. Tali diritti non erano cedibili.
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Istituzioni di diritto romano
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Istituzioni di diritto romano - diritti reali
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