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DIRITTI REALI

-proprietà

-diritti reali di godimento

-diritti reali di garanzia

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

USUFRUTTO

Definizione generica in gaio,in Giustiniano( tratto da Paolo e Celso nel Digesto) “usus fructus

est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum sub stanzia” ovvero l’usufrutto è il diritto di

utilizzare beni altrui preservandone l’integrità.

Tale diritto era usato spesso nel matrimonio sine manu alla morte del marito alla vedova

andavano in usufrutto la casa e il mobilio; alla morte della donna il diritto si estingueva: NO

DIRITTO DI SEQUELA

Captio usufrctuaria:

• Per iure cesso

• Legato per vindicationem

Oggetto di una vetus quaestio dei tres qui fundaverunt ius civile(giunio bruto,manio

manlio,publio mucio scevola): parto della serva

Ci si chiese se il parto di una serva data in usufrutto fosse di proprietà dell’usufruttuario o del

padrone originario della serva.

- Analogia con usufrutto di greggi: l’usufrutt.rio diviene proprietario dei cuccioli a patto di

integrare quelli morti

- Ma Gaio aveva annoverato tra le persone anche i servi

- vigeva il principio per cui “l’uomo non può mai essere frutto per l’altro uomo

- La dominica potestas era un diritto superiore rispetto al diritto rivendicabile

dall’usufruttuario

Per queste ragioni la proprietà doveva spettare al padrone originario.

TUTELA DELL’USUFRUTTUARIO:

- Vindicatio

- Interdictum quem usufructus:interdetto di restituzione

- Actio confessoria:praticabile dall’usufuttuario contro il proprietario del bene o contro

terzi

Nel diritto moderno art.978 cc “l’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà

dell’uomo(contratto,usucapione,eredità);può anche acquistarsi per usucapione”

Durata:

- Tempo determinato dal contratto

- Vita dell’usufruttuario

- 100 anni per la persona giuridica

Si estingue:

per rinuncia

per abuso del diritto

per non uso dopo 20 anni

per consolidamento

per deperimento del bene

per espropriazione a fini di utilità pubblica

art.995 cc QUASI USUFRUTTO ovvero usifrutto di beni consumabili

art.1000 cc USUFRUTTO DI CREDITO: un soggetto a che ha un credito con b lascia a c

l’usufrutto del credito: c guadagna sugli interessi percepiti grazie alla riscossione del capitale

USO E ABITAZIONE

Per Gaio nudus usus della cosa tutelato da actionem in rem,si costituiva e veniva meno negli

stessi modi dell’usufrutto. Tali dirittti non erano cedibili.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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