DIRITTI REALI
-proprietà
-diritti reali di godimento
-diritti reali di garanzia
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
USUFRUTTO
Definizione generica in gaio,in Giustiniano( tratto da Paolo e Celso nel Digesto) “usus fructus
est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum sub stanzia” ovvero l’usufrutto è il diritto di
utilizzare beni altrui preservandone l’integrità.
Tale diritto era usato spesso nel matrimonio sine manu alla morte del marito alla vedova
andavano in usufrutto la casa e il mobilio; alla morte della donna il diritto si estingueva: NO
DIRITTO DI SEQUELA
Captio usufrctuaria:
• Per iure cesso
• Legato per vindicationem
Oggetto di una vetus quaestio dei tres qui fundaverunt ius civile(giunio bruto,manio
manlio,publio mucio scevola): parto della serva
Ci si chiese se il parto di una serva data in usufrutto fosse di proprietà dell’usufruttuario o del
padrone originario della serva.
- Analogia con usufrutto di greggi: l’usufrutt.rio diviene proprietario dei cuccioli a patto di
integrare quelli morti
- Ma Gaio aveva annoverato tra le persone anche i servi
- vigeva il principio per cui “l’uomo non può mai essere frutto per l’altro uomo
- La dominica potestas era un diritto superiore rispetto al diritto rivendicabile
dall’usufruttuario
Per queste ragioni la proprietà doveva spettare al padrone originario.
TUTELA DELL’USUFRUTTUARIO:
- Vindicatio
- Interdictum quem usufructus:interdetto di restituzione
- Actio confessoria:praticabile dall’usufuttuario contro il proprietario del bene o contro
terzi
Nel diritto moderno art.978 cc “l’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà
dell’uomo(contratto,usucapione,eredità);può anche acquistarsi per usucapione”
Durata:
- Tempo determinato dal contratto
- Vita dell’usufruttuario
- 100 anni per la persona giuridica
Si estingue:
per rinuncia
per abuso del diritto
per non uso dopo 20 anni
per consolidamento
per deperimento del bene
per espropriazione a fini di utilità pubblica
art.995 cc QUASI USUFRUTTO ovvero usifrutto di beni consumabili
art.1000 cc USUFRUTTO DI CREDITO: un soggetto a che ha un credito con b lascia a c
l’usufrutto del credito: c guadagna sugli interessi percepiti grazie alla riscossione del capitale
USO E ABITAZIONE
Per Gaio nudus usus della cosa tutelato da actionem in rem,si costituiva e veniva meno negli
stessi modi dell’usufrutto. Tali dirittti non erano cedibili.
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Istituzioni di diritto romano
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