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Diritti reali

Diritti reali di godimento

Usufrutto

Definizione generica in Gaio, in Giustiniano (tratto da Paolo e Celso nel Digesto) “usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia”, ovvero l’usufrutto è il diritto di utilizzare beni altrui preservandone l’integrità. Tale diritto era usato spesso nel matrimonio sine manu: alla morte del marito, alla vedova andavano in usufrutto la casa e il mobilio; alla morte della donna il diritto si estingueva: no diritto di sequela.

Captio usufructuaria

  • Per iure cesso
  • Legato per vindicationem

Oggetto di una vetus quaestio dei tres qui fundaverunt ius civile (Giunio Bruto, Manio Manlio, Publio Mucio Scevola): parto della serva. Ci si chiese se il parto di una serva data in usufrutto fosse di proprietà dell’usufruttuario o del padrone originario della serva.

  • Analogia con usufrutto di greggi: l’usufruttuario diviene proprietario dei cuccioli a patto di integrare quelli morti.
  • Ma Gaio aveva annoverato tra le persone anche i servi.
  • Vigeva il principio per cui “l’uomo non può mai essere frutto per l’altro uomo”.
  • La dominica potestas era un diritto superiore rispetto al diritto rivendicabile dall’usufruttuario.

Per queste ragioni la proprietà doveva spettare al padrone originario.

Tutela dell’usufruttuario

  • Vindicatio
  • Interdictum quem usufructus: interdetto di restituzione
  • Actio confessoria: praticabile dall’usufruttuario contro il proprietario del bene o contro terzi

Nel diritto moderno, art.978 cc “l’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo (contratto, usucapione, eredità); può anche acquistarsi per usucapione”

Durata

  • Tempo determinato dal contratto
  • Vita dell’usufruttuario
  • 100 anni per la persona giuridica

Si estingue:

  • Per rinuncia
  • Per abuso del diritto
  • Per non uso dopo 20 anni
  • Per consolidamento
  • Per deperimento del bene
  • Per espropriazione a fini di utilità pubblica

Art.995 cc Quasi usufrutto ovvero usufrutto di beni consumabili

Art.1000 cc Usufrutto di credito: un soggetto A che ha un credito con B lascia a C l’usufrutto del credito: C guadagna sugli interessi percepiti grazie alla riscossione del capitale.

Uso e abitazione

Per Gaio, nudus usus della cosa era tutelato da actionem in rem, si costituiva e veniva meno negli stessi modi dell’usufrutto. Tali diritti non erano cedibili.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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