I diritti reali
La caratteristica della categoria dei diritti reali è la tipicità. Il numero dei diritti reali fu sempre limitato a determinate figure. Il diritto di proprietà è l'unico ad avere per oggetto una cosa che appartiene in modo esclusivo al titolare del diritto stesso. Tutti gli altri diritti reali, oltre ad avere per oggetto una cosa appartenente ad altri, conferiscono al titolare solo alcuni poteri espressamente determinati (diritti reali limitati).
Diritti reali di godimento
I diritti reali di godimento assicurano in misura più o meno ampia il godimento di una cosa altrui e sono:
- Le servitù prediali
- L'usufrutto
- L'enfiteusi
- La superficie
Diritti reali di garanzia
Altri diritti reali invece, forniscono ad un soggetto, titolare di un diritto di credito, una garanzia che maggiormente lo assicuri del soddisfacimento del credito stesso. Questi sono detti diritti reali di garanzia e sono:
- Pegno
- Ipoteca
La proprietà
La proprietà attribuisce al titolare la facoltà di godere a discrezione della cosa sua, di percepirne i frutti ed inoltre il potere di disporne come più gli piaccia, escludendo dalla cosa la intromissione di qualunque altro soggetto. La proprietà è caratterizzata da due aspetti:
- Signoria: costituito dal potere assoluto
- Pertinenza: costituito dal fatto che l'oggetto della proprietà appartiene al titolare di essa in modo completo ed esclusivo
La proprietà è un diritto indipendente, a differenza di tutti gli altri diritti reali che dipendono dall'esistenza dell'altrui proprietà, che essi presuppongono e a cui sono subordinati. La proprietà è dunque, la più indipendente e assoluta signoria, riconosciuta su una cosa dall'ordinamento giuridico.
Oggetto della proprietà
La proprietà può essere costituita da ogni cosa mobile o immobile, purché corporale. Per i beni immobili si pone il problema dei confini entro i quali si estende il diritto di proprietà, sia al suolo, sia riguardo al sottosuolo ed allo spazio aereo sovrastante.
Quanto al suolo, i confini dei campi erano spesso determinati con una cerimonia sacra, detta limitatio, che consisteva nel recingere il fondo con una striscia di terreno larga cinque piedi, che era res nullius, non occupabile però dal primo venuto. Per i fondi non limitati, invece, il confine era segnato da siepi.
Quanto al sottosuolo e allo spazio atmosferico sovrastante, c'era una massima degli interpreti medievali secondo cui il diritto del proprietario si estende fino alle stelle e gli inferi. Il proprietario del suolo aveva quindi la proprietà dello spazio atmosferico sovrastante il fondo, fin dove esso fosse suscettibile di sfruttamento economico, nonché di tutto il materiale sottostante fin dove era possibile l'utilizzazione del sottosuolo.
Specie di proprietà
Il diritto romano conosce più di un concetto di proprietà. L'antico ius civile tutela soltanto il dominium ex iure quiritum. Esso è accessibile ai soli cives e si applica, quanto agli immobili, soltanto al suolo Italico. Il dominium ha una forza di assorbimento e di attrazione di tutto ciò che è incorporato alla res o venga successivamente ad incrementarla; è esente da ogni specie di tributo fiscale.
Accanto al dominium ex iure quiritum si viene svolgendo la cosiddetta proprietà provinciale. Le terre conquistate fuori dalla Penisola, non godendo del ius italicum, non potevano formare oggetto di dominium ex iure quiritium. Si riteneva infatti che la proprietà di tali terre spettasse al populus romanus o al princeps e che i concessionari di queste terre avessero solo un godimento economico e in cambio di quel godimento erano tenuti a pagare un canone, detto stipendium per le provincie senatorie e tributum per quelle imperiali.
Il terzo tipo di proprietà è detto proprietà pretoria. Esso si svolge dall'attività del pretore intesa a tutelare il comportamento di una res mancipi che non l'avesse ricevuta con la forma solenne della mancipatio. Il pretore tutelò l'acquirente di fronte ai terzi, concedendogli un'azione reale fittizia, detta Publiciana, con la quale egli poteva pretendere da chiunque la restituzione della cosa, come se fosse sua, fingendosi trascorso il termine necessario all'usucapione. In tal modo potevano coesistere sulla medesima cosa due diritti:
- Il dominium ex iure quiritium dell'alienante che aveva però solo l'astratto titolo di proprietario
- Il godimento di fatto dell'acquirente che in virtù della proprietà pretoria, teneva la cosa in bonis suis
In epoca successiva la proprietà pretoria finì col fondersi con la quiritaria, sia per effetto della fusione del ius civile col pretorio, sia per la decadenza della categoria delle res mancipi. A partire dalla fine del III sec. d.C. cessa ogni differenziazione di regime anche tra dominium e proprietà provinciale. Con Aurelio cessa l'esenzione fiscale dei fondi Italici.
Il condominio
Si definisce condominio la proprietà che spetta in concorrenza a due o più soggetti sulla medesima res. Il condominio può derivare dal libero accordo di due o più soggetti (comunione volontaria) o da cause estranee alla volontà dei condomini (comunione incidentale). Nel condominio che ha ad oggetto una cosa indivisa, ciascun condomino ha l'intero diritto di proprietà sull'intera cosa; ma poiché egual diritto hanno gli altri condomini, i diversi diritti di proprietà, eguali e concorrenti, si limitano reciprocamente: ne deriva una divisione in quote ideali, rapportate al valore dell'oggetto, che determina la possibilità di esprimere il diritto del condomino con una frazione avente per denominatore il numero dei condomini.
Quando concorrono i diritti di proprietà di più soggetti su cose materialmente distinte, ma funzionalmente connesse, ciascuno ha la proprietà solitaria su una parte individuata dalla cosa; la rilevanza della comunione sta solo nel fatto che possono esistere diritti accessori che spettano in comune ai proprietari dell'insieme.
A ciascun condomino spettava il potere di compiere da solo gli atti di disposizione del bene, ma attraverso un'evoluzione si passò ad un regime opposto: ciascun condomino poteva compiere atti di disposizione giuridica dell'intera res solo con il consenso di tutti gli altri condomini. Per gli atti di godimento economico si affermò il principio secondo il quale ciascun condomino poteva usare della cosa secondo quanto convenuto in un eventuale regolamento fra i condomini, e in mancanza liberamente, senza tuttavia poter mutare l'attuale destinazione economica della stessa. L'inosservanza di tali limiti legittimava ciascun condomino a interporre la propria prohibitio.
Il condominio ha diritto di accrescimento che consiste in, qualora una quota di condomino venga lasciata libera da uno dei condomini, il diritto degli altri automaticamente si riespande alla quota vacante, la quale si accresce proporzionalmente a quelle di tutti gli altri condomini. In caso di morte del condomino, il diritto sulla quota trapassa invece ai suoi eredi. I frutti spettano a tutti i condomini, invece le spese sono dovute in ragione delle quote condominiali. Se la cosa comune è utilizzata solo da alcuni, le spese di gestione gravano unicamente su tali condomini. Lo scioglimento del condominio può verificarsi volontariamente o giudizialmente.
Lo scioglimento volontario si realizza attraverso in iure cessio della quota ad uno dei condomini, ovvero attraverso alienazione a terzi della res. Lo scioglimento giudiziale si realizza attraverso una speciale azione la cui formula contiene l'adiudicatio. Nel diritto giustinianeo, l'actio communi dividundo è esperibile anche senza finalità di scioglimento della comunione, al solo scopo di regolarne la gestione.
Modi di acquisto della proprietà
Si distinguono in:
- Modi di acquisto riconosciuti dal ius civile: il diritto pubblico e quello privato (vendita del bottino di guerra – mancipatio)
- Modi di acquisto ammessi dal ius gentium (traditio)
- Modi di acquisto a titolo oneroso e gratuito
- Modi di acquisto che richiedono il materiale impossessamento della cosa (occupazione)
- Modi di acquisto che non richiedono il materiale impossessamento della cosa (legato)
- Modi di acquisto a titolo derivativo, che si fondano su una relazione giuridica col precedente proprietario, onde si verifica un trapasso di proprietà dall'uno all'altro soggetto
- Modi di acquisto a titolo originario, la proprietà si acquista in modo autonomo o indipendente
A titolo originario: occupazione
Consiste nella presa di possesso di una cosa che sia di nessuno o perché non ha mai avuto un proprietario (res nullius) o perché è stata da questo intenzionalmente abbandonata (res derelictia). Era controverso già tra i giuristi di età repubblicana se, per acquistare la proprietà della selvaggina ne fosse necessaria la materiale apprensione o fosse sufficiente il ferimento e l'inseguimento. Prevalse l'opinione secondo cui si riteneva necessaria la cattura effettiva della preda o direttamente o per mezzo di trappole.
Quanto all'occupazione delle cose abbandonate nell'età giustinianea fu accolta l'opinione della Scuola sabiniana, che le considerava res nullius fin dal momento del loro abbandono da parte del proprietario. La Scuola proculiana invece considerava l'atto della derelizione come una traditio in incertam personam, cioè fatto con l'animo di fare acquistare il dominio delle cose abbandonate all'ignoto che le avesse occupate con la ulteriore consegna che per le res mancipi il relativo acquisto di proprietà si sarebbe perfezionato con la successiva usucapione.
Invenzione del tesoro
Consiste nella scoperta di qualsiasi cosa mobile di pregio nascosta ovunque da tempo immemorabile, sì che non se ne possa più identificare il proprietario. Il fondamento dell'acquisto sta dunque nell'irreperibilità del proprietario. Fino all'età di Adriano, il tesoro spettava al proprietario del fondo nel quale era nascosto, per il carattere assorbente del dominio. Adriano stabilì invece, che il tesoro venisse diviso in parti eguali fra i due. Erano però esclusi i casi in cui l'inventore avesse fatto le ricerche per incarico, di nascosto o contro il divieto del proprietario: in queste circostanze il tesoro spettava per intero al proprietario del luogo.
Accessione
Consiste nell'unione di una cosa, ritenuta accessoria rispetto alla principale. Il proprietario della cosa principale diviene anche proprietario di quella accessoria.
I requisiti perché l'accessione comporti acquisto della proprietà sono due: la congiunzione e l'accessorietà.
Possono ipotizzarsi due casi di congiunzione:
- Di cosa mobile a cosa mobile (scrittura in un foglio)
- Di cosa mobile a cosa immobile (costruzione con materiale edilizio altrui)
Per quanto riguarda la congiunzione di cosa mobile a cosa mobile, occorre precisare che essa sia definita e inseparabile. Se invece la congiunzione è temporanea o separabile, la proprietà della cosa accessoria non si estingue, ma rimane, fin tanto che dura la congiunzione, allo stato di quiescenza. La separazione può essere provocata dallo stesso proprietario della cosa accessoria mediante l'esperimento di un'actio ad exhibendum, preordinata alla rei vindicatio.
Quanto al requisito dell'accessorietà, è necessario stabilire quale delle sue cose mobili congiunte debba ritenersi principale e quale accessoria. La soluzione prevalente è quella che considerava principale non la cosa di maggior valore o volume, bensì quella che imprimeva al tutto la funzione economica. Nel caso della pictura, i Sabiniani consideravano principale la tavola, i Proculiani l'opera dipinta e invece Giustiniano stabilì l'apparenza del quadro al pittore. L'acquisto da parte del proprietario della cosa principale non è a titolo gratuito: egli deve indennizzare il proprietario della cosa accessoria pagandogli il valore di essa.
Incrementi fluviali
Possono verificarsi a favore dei proprietari dei fondi rivieraschi, qualora questi siano arcifinii, da qui si distinguono quattro ipotesi:
- Alluvione: quando i detriti che lentamente vengono accumulati sulle sponde dalla corrente fluviale accrescono la estensione del fondo
- Avulsione: quando l'estensione del fondo è accresciuta dalla aderenza di un blocco che l'impeto della corrente ha separato da un fondo situato più a monte
- Isola emersa tra le acque del fiume: che accede ai fondi rivieraschi e viene fra essi divisa secondo la linea mediana del fiume
- Letto del fiume rimasto asciutto: che accede e viene diviso come nel caso precedente
Confusione e commistione
Quando due masse omogenee, liquide o solide, appartenenti a proprietari diversi, vengono a mescolarsi, poiché non si può stabilire un rapporto tra cosa principale e accessoria, non può verificarsi il fenomeno dell'accessione, ma si ha una confusione (per i liquidi) o una commistione (per i solidi). Il fatto della mescolanza estingue i due originari diritti di proprietà e fa sorgere nei due soggetti un condominio sull'intera massa derivante dalla confusione, per quote proporzionali al valore delle cose mescolate. Fa eccezione la commixtio di monete. Colui che mescola denaro altrui al proprio ne diviene proprietario esclusivo, anche se sorge a suo carico l'obbligo di restituire l'equivalente.
Specificazione
Consiste nel trarre nel proprio conto da una materia prima altrui un manufatto che, nella coscienza economico-sociale, è considerato come una cosa nuova e diversa. Le due scuole della giurisprudenza romana disputavano sull'appartenenza della nova species, ritenendo i Sabiniani che essa appartenesse al proprietario della materia prima, e i Proculiani all'artefice o specificatore. Una media sententia accolta da Giustiniano, ha definito che la nova species dovesse appartenere rispettivamente al proprietario della materia o allo specificatore, secondo che, caso per caso, il prodotto della trasformazione potesse, o non, ricondursi al pristino stato. Qualora lo specificatore fosse a...
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