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ADIUDICATIO

Il giudice per effetto della adiudicatio inserita nella formula, ha il potere di attribuire ai litiganti la proprietà delle parti risultanti dalla divisione. Tale proprietà deve considerarsi come un diritto nuovo rispetto al condominio, prima esistente nei medesimi soggetti per quote ideali ed indivisibili della cosa comune. La adiudicatio si verifica nei tre giudizi divisori: - actio communi dividundo (fra condomini) - actio familiae erciscundae (tra coeredi) - actio finium regundorum (per il regolamento dei confini tra proprietario di fondi limitrofi)

ACQUISTO DEI FRUTTI

Finché il frutto è attaccato alla cosa madre, esso non ha esistenza autonoma. Al momento della separazione, i frutti saranno di proprietà del dominus della cosa fruttifera, per effetto della proiezione di quel diritto di proprietà su tutto ciò che della cosa costituisce reddito. Se esiste un particolare diritto alla percezione dei frutti in

titolare diverso dal proprietario dellacosa madre

La proprietà dei frutti si acquista con l'esercizio di tale diritto da parte del relativo titolare, cioè con l'effettiva percezione. L'acquisto dei frutti mediante percezione può considerarsi a titolo originario, (solo se collegato ad un diritto reale) e a titolo derivativo (l'acquisto da parte del conduttore, che avviene quasi in forza di una traditio del locatore che ha consentito, con la consegna del bene, anche la percezione dei frutti).

A TITOLO DERIVATIVO: MANCIPATIO

Consiste in una forma solenne del ius civile. In epoca risalente, essa servì a realizzare anche un espediente sostitutivo del testamento. Esso si svolgeva dinanzi ad almeno 5 testimoni, cittadini romani e puri, e con l'intervento di un libripens, l'acquirente pronunciava determinate parole solenni e compiva, contestualmente, alcuni gesti rituali: nella mancipatio finalizzata all'acquisto della proprietà.

afferrava la cosa e gettava sulla bilancia un pezzo di dirame grezzo. La controparte taceva e quindi approvava: in virtù di questo suo assenso, egli restava esposto, in caso di evizione ad un'actio auctoritatis, che comportava una responsabilità nei confronti dell'acquirente per il doppio del valore della cosa. Per eliminare di fatto questa conseguenza, il valore dell'oggetto veniva simbolicamente stimato, al momento dell'atto, ad un solo nummus. Con la decadenza delle forme, la mancipatio andò gratamente perdendo di rilevanza. Il pretore tutelò l'acquisto di res mancipi anche per semplice traditio e introdusse più in generale il riconoscimento di diritti patrimoniali pervenuti al soggetto senza il rispetto della forma librale. Per tutta l'età classica, la mancipatio fu importantissima per il conseguimento di risultanti giuridici altrimenti impossibili. In età postclassica, la mancipatio si svuotò di contenuti e

veniva applicata come clausola di stile. Nel diritto Giustinianea fu abolita.

IN IURE CESSIO consiste in un negozio di origine processuale, che si presenta nella forma come una fintelite, che si inizia in iure ma non prosegue in iudicio. L'acquirente è l'alienante sostanzialmente d'accordo, si presentano al magistrato e quivi il primo finge di rivendicare la cosa come sua, con la forma della rei vindicatio della legis actio sacramenti in rem. Contemporaneamente tocca la cosa, che deve essere presente in iure, con una festuca. L'alienante non si oppone e consente o tace. Con ciò finge di riconoscere vera l'affermazione dell'attore e perciò perde la lite e si ritira. La in iure cessio non attua un passaggio di proprietà, ma il riconoscimento giudiziale di una preesistente proprietà dell'acquirente. Con la decadenza del formalismo civile, la in iure cessio diviene semplicemente cessio, cioè la cessione di una cosa o di

un diritto.

TRADITIO consiste nella materiale consegna della cosa dall'alienante all'acquirente, accompagnata da una iusta causa traditionis abile a trasferire la proprietà. Originariamente essa aveva effetto traslativo solo per le res nec mancipi; ma con la scomparsa della contrapposizione tra res mancipi e res nec mancipi e la scomparsa della in iure cessio, divenne sostanzialmente l'unico modo del trasferimento della proprietà. Nella traditio il passaggio della proprietà richiede la trasmissione del possesso della cosa, questa trasmissione in età più antica era concepita in modo del tutto materialistico. Occorre ancora perché passi la proprietà che il tradens e l'accipiens intendano rispettivamente trasferire e acquistare tale diritto, e che tale intenzione sia fondata su una iusta causa traditionis, e cioè su un titolo che il diritto riconosce idoneo a trasferire la proprietà.

LITIS AESTIMATIO nella rei

Questo modo di acquisto della proprietà appartiene al diritto ereditario. Esso è un negozio mortis causa, consiste nella solenne disposizione del testatore, il quale ordina che un singolo bene o un complesso di beni, che gli appartengono.ex iure quirintium, siano detratti dopo la sua morte, dall'asse ereditario e passino alla persona da lui indicata (legatario). L'ACQUISTO DELLA PROPRIETA' PER USUCAPIONE L'usucapione fu introdotta per pubblica utilità, affinché, di alcune cose non restasse a lungo e quasi sempre incerta la proprietà, essendo sufficiente al proprietario per richiedere le proprie cose il decorso di un tempo stabilito. L'usucapione si applicava in origine anche all'acquisto di diritti diversi dalla proprietà. Con riferimento alla proprietà, i requisiti perché l'usucapione erano, al tempo delle XII tavole, il godimento di fatto della cosa o possesso e la durata del possesso medesimo, che era fissata in due anni per i fondi e in un anno per tutte le altre cose. Ma ben presto si richiese che l'oggetto dell'usucapione non fosse una cosa rubata o acquistata con violenza, ed in seguito da questo requisito obbiettivo lagiurisprudenza.istituto per effetto dell'abolizione delladistinzione tra cives e peregrinis e tra suolo Italico e provinciale. Ne deriva la disciplinagiustinianea della usucapione o prescrizione acquistata che richiede i seguenti requisiti:
  • res habilis: idoneità dell'oggetto ad essere usucapito. Sono escluse le cose fuori commercio
  • titulus: la causa dell'acquisto non viziata. Tale causa continua ad essere indicata con la particella pro.
  • Bona fides: il convincimento del possessore di non ledere l'altrui diritto
  • possessio: materiale detenzione della cosa, accompagnata dall'intenzione di tenerla a sé
  • tempus: durata interotta del possesso, che è fissata 3 anni per le cose mobili e immobili, 10 anni per inter praesentes (residenti nella stessa provincia) e 20 per inter absentes.
L'erede può sommare il tempo del suo possesso con quello del suo dante causa (successiopossessionis). Si ammette anche che l'acquirente a

Titolo particolare possa sommare il tempo del suo possesso con quello del suo attore (accessio possessionis).

Il decorso del tempo può essere interrotto non solo da una causa che materialmente interrompa il possesso (interuzione naturale) ma anche da un'azione giudiziaria esperita contro il possessore (interuzione civile). Dopo l'interruzione comincerà a decorrere un nuovo termine.

PERDITA DELLA PROPRIETÀ

Tutti i modi di acquisto a titolo derivativo della proprietà costituiscono, rispetto all'alienante, altrettanti casi di perdita del suo diritto. La proprietà può estinguersi per altre cause, relative all'oggetto o al soggetto del diritto.

È causa oggettiva di estinzione della proprietà il perimento totale della cosa. Può trattarsi di distruzione materiale dell'oggetto o di una sopravvenuta inidoneità giuridica a formare oggetto di dominio.

Le cause soggettive di estinzione della proprietà

possono essere volontarie (abbandono dellacosa) o involontarie (incapacità del soggetto di essere titolare di diritto). TUTELA DELLA PROPRIETÀ - REI VINDICATIO Serve a tutelare il proprietario contro la violazione più grave del suo diritto e cioè contro il fatto di un altro soggetto che illegittimamente detenga la cosa. Nella più antica procedura la rei vindicatio si svolgeva con la legis actio sacrameto in rem; nella procedura formulare per mezzo di una formula detta petitoria. La differenza stava che mentre nel primo procedimento, sia l'attore che il convenuto avevano una posizione di parità processuale, perché entrambi proclamavano il proprio diritto sulla cosa, nel secondo procedimento, invece, conservava la posizione di possessore colui che lo era al momento in cui era insorta la lite con conseguenze onere della prova a carico dell'attore. In entrambi i procedimenti vigeva il principio della peculiarità della condanna, per cui,qualora il convenuto avesse resistito, l'attore non avrebbe potuto ottenere la restituzione della cosa. Il per
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Publisher
A.A. 2012-2013
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof La Rosa Renato.