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Estratto del documento

PERSONE:

 era un atto proprio dei cives;

 vi erano ammessi anche gli stranieri muniti di ius commercii (ma il diritto riconosciuto a loro non poteva

qualificarsi come dominium);

 i soggetti in potestà acquistavano per gli aventi potestà.

b. In iure cessio

L'accipiente cessionario rivendicava come propria la cosa recitando la solita formula di appartenenza e tenendo stretta la

cosa con la mano. Il magistrato interrogava il trasmittente cedente per sapere se controrivendicava; se il cedente diceva di

no o taceva, il magistrato assegnava la cosa al primo.

 i sottoposti non potevano acquistare per gli aventi potestà;

 se l'oggetto della in iure cessio era un immobile era inessenziale il trasferimento del possesso;

 serviva per applicazioni esclusive come: la costituzione di usufrutto e la cessione dell'eredità.

c. Traditio

Quando decadono mancipatio e in iure cessio la traditio è impiegata per il trasferimento di tutte le cose, mancipi e nec

mancipi, mobili ed immobii.

Quando si concludeva un contratto come una vendita o un accordo, l'accipiente non acquistava la proprietà della cosa in

forza del semplice accordo ma solo a seguito della trasmissione della cosa stessa.

PERSONE:

 persone sui iuris;

 i figli o gli schiavi possono sia acquistare per l'avente potestà; e se autorizzati e titolari di un peculio di cui abbiano

la libera amministrazione possono alienare cose del pater familias.

ELEMENTI ESSENZIALI:

 il tradente deve essere il dominus;

 deve avere ad oggetto solo res nec mancipi;

 chi trade deve avere l'intenzione di trasferire la proprietà e l'accipiente di riceverla;

 deve essere corporale;

 deve accompagnarsi ad una cosa giusta.

d. Donatio

L'atto di donazione non costituisce la proprietà del bene donato ma è necessaria la tradizio. Le donazioni sono di due tipi:

 le donazioni a causa di morte si fanno in vista di un pericolo di morte;

 le donazioni non a causa di morte vengono fatte senza pensare alla morte e sono chiamate "tra vivi".

Produce obbligo alla consegna.

La donazione può essere revocata per indegnità o rivendicata per inadempimento di una condizione o di un modo oppure

per lo scadere di un termine.

3. Usucapione

L'usucapione è l'acquisto del dominio attraverso il possesso continuato di un anno o di due, a che seconda che si tratti di cose mobili o

immobili.

I principali difetti nell'atto d'acquisto sono che il trasmittente è un non dominus e l'accipiente acquista il possesso mentre la proprietà

resta al trasmittente.

Quali sono i requisiti senza i quali il possessore non può usucapire?

a. Res habilis = la cosa deve essere adatta all'usucapione (esistono cose che non possono essere usucapite: le cose rubate; e le

cose sottratte con la violenza).

NB. Le cose rubate e ottenute con la violenza non sono usucapibili perche manca la buona fede; i successivi acquirenti di

buona fede non potranno usucapire perchè il marchio del furto si potrà cancellare solo con il ritorno della cosa al proprietario.

Se occupo un fondo altrui per sua morte o sua negligenza io non posso usucapirlo perche sono in mala fede (so che il fondo

è di altri), ma l'accipiente potrà usucapirlo perchè ha ricevuto un fondo nè furtivo nè ottenuto con la violenza.

b. Bona fides, il possessore usucapiente deve essere in buona fede. Se successivamente alla presa di possesso, l'usucapiente

apprende che la cosa è di un altro, ciò non gli impedisce di usucapire.

c. Possessio, il possesso deve essere ininterrotto. La perdita del possesso è causa di interruzione.

d. Tempus, non si usucapisce prima del trascorrere di due anni o di uno, dal momento in cui si è cominciato a possedere.

Questo tempo serve al proprietario per rendersi conto che qualcuno stava possedendo ad usucapione una cosa sua e, se

fosse il caso di agire in rivendica. Giustiniano allunga i tempi: tre anni per le cose mobili e dieci o venti per gli immobili.

e. Iusta causa o titulus, a partire da una certa epoca si esige che quando qualcuno riceve un possesso è per una giusta causa,

cioè una causa che giustifica l'acquisto della proprietà:

 vendita;

 donazione;

 costituzione di dote;

 adempimento di una obbligazione di dare;

 il provvedimento magistratuale o giudiziale con cui viene a taluno assegnato il possesso di una cosa di altri.

Vi furono delle discussioni tra i giuristi:

 il titolo deve essere efficace, valido e reale

 il titolo può essere creduto vero e valido per un errore scusabile (ex. ho comprato da un malato di mente ma non

lo sapevo - la vendita non vale ma posso usucapire).

4. "Usucapio" e "longi temporis praescriptio"

L'usucapione era un istituto proprio dei cittadini romani, questi potevano usucapire fondi (solo se situati in suolo italico) e cose diverse

dai fondi (sia in Italia che in provincia).

La prassi ha elaborato per le province un istituto simile alla usucapio (che a causa dell'allargamento della cittadinanza romana) ha finito

con il confondersi con essa: la longi temporis praescriptio: era una eccezione che colui che possedeva un bene, mobile o immobile,

poteva opporre vittoriosamente alla rivendica del proprietario.

 il possessore provinciale di lungo periodo non acquistava la proprietà come l'usucapiente cittadino romano, ma restava

perpetuamente possessore ma perpetuamente in grado di respingere la pretesa del proprietario se convenuto in giudizio

per la restituzione;

 il possesso non si distingueva tra cose mobili e immobili (10 anni tra presenti e 20 tra assenti);

 erano ammesse le successio e la accessio possessionis;

 si sospendeva il decorso del tempo se il proprietario era soggetto impubere, minore o assente per un motivo pubblico;

 si interrompeva il possesso se era esercitata l'azione di rivendica.

(Cap. 4) - LA PERDITA DELLA PROPRIETA'

Le cause di estinzione della proprietà:

 quando lo trasferiamo ad altri;

 quando altri lo acquistano per accessione o specificazione o usucapione o in altri modi;

 quando il bene si distrugge (ex. lo schiavo muore);

 l'abbandono della cosa (immediata perdita della proprietà - SABINIANI);

 per revoca: quando il trasmittente inserisce nell'atto traslativo della proprietà una clausola per cui la proprietà debba

ritornare al trasmittente (è un ritorno ipso iure, cioè, automatico, senza che ci sia un atto di trasmissione compiuto

dall'accipiente). (Cap. 5) - LA DIFESA DELLA PROPRIETA'

1. "Rei vindicatio"

La rei vindicatio è l'azione che spetta al proprietario contro colui che possiede indebitamente la cosa.

Le forme processuali sono: le azioni di legge; le formule e la cognizione straordinaria.

a. Legis a. sacramento in rem

E' l'azione di legge utilizzata per la rivendica. I due che si contendono la cosa si recavano in tribunale con la cosa e si sfidano

al sacramentum (scommessa).

Il magistrato affida a uno dei due il possesso provvisorio e impone garanti per la restituzione della cosa e il pagamento della

scommessa.

Il giudice decide chi vince la scommessa (cioè chi è il proprietario).

Chi risulta vittorioso: se ha già il possesso trattiene il bene; altrimenti (forse) può recuperarlo con la forza o può agire contro

i garanti.

b. Agere per sponsionem

L'agere per sponsionem è fatto per evitare di pagare il sacramentum ed è basato su due elementi:

 una sponsio: con cui chi si proclamava proprietario si faceva promettere dal possessore di pagare una somma di

25 sesterzi qualora riuscisse a provare il suo diritto;

 una cautio: il possessore prometteva di restituire la cosa e i frutti maturati.

c. Agere per formulam petitoriam

E' un processo formulare in cui vi è:

 il legittimato attivo che si afferma proprietario civile;

 il legittimato passivo che possiede il bene ingiustificatamente alla litis contestatio (chi ha abbandonato

dolosamente il possesso; chi ha finito di possedere; allargamento al detentore).

Ha due fasi:

 la fase in iure: il convenuto o accetta di difendersi (cautio iudicatum solvi) o rifiuta la difesa e deve consegnare il

possesso della cosa (in questo caso si invertono i ruoli);

 la fase apud iudicem: il giudice si convince che l'attore ha ragione e gli attribuisce il potere di chiedere al convenuto

di restituire. (la mancata restituzione porta alla condanna pecuniaria) Se il convenuto restituisce il procedimento

si chiude. Vi sono degli oneri a carico del convenuto:

 i danni subiti dalla cosa (dopo la contestazione della lite): il possessore di buona fede deve rendere i

frutti percepiti e quelli che avrebbe dovuto percepire se la cosa fosse stata adeguatamente fruttata; il

possessore di mala fede deve restituire tutti i frutti.

 ai frutti si sottraggono le spese per produrli:

 spese ordinarie: se sostenute per la produzione dei frutti;

 spese straordinarie se impiegate per la conservazione della cosa.

il possessore di buona fede ha diritto al rimborso delle spese necessarie; per le spese utili vi è un criterio di

equità che tenga conto delle condizioni per proprietario; per le spese voluttuarie (abbellimento) è ammesso

il permesso di staccare e portare via.

il possessore di mala fede ha il rimborso solo delle spese necessarie e il diritto di togliere gli abbellimenti.

d. Cognitio extra ordinem

Nella cognitio vi è l'intervento del giudice-funzionario, il quale diventa il vero signore del processo.

Costui il processo, scegliendo e valutando i vari, mezzi di prova e emana egli stesso la sentenza o la rimette ad un giudice che

è comunque un suo delegato (index pedaneus). La condanna è eseguibile con la forza (manu militari)' e è impugnabile in

sede di 'appello' davanti al funzionario di grado più alto e, tranne alcuni casi, persino davanti all'imperatore. Diviene inoltre

possibile con la cognitio anche il processo "contumaciale", svolto cioè nell'assenza di una delle parti.

2. "Actio finium regundorum"

L'a. finium regundorum è un'azione divisoria con formula contenente l'adiiudicatio e la condemnatio.

Serve inizialmente per la ridefinizione dei confini tra i fondi e successivamente anche quando qualcuno si è impossessato di porzioni di

terre di confine.

3. "Actiones negatoriae"

Sono azioni negatorie di servitù e di usufrutto: il proprietario respinge gli atti di chi reclama sul suo bene una servitù o un usufrutto.

Sono azioni in rem. Ha la clausula restitutoria: il convenuto che restituisce evita la condanna.

Davanti al giudice, il proprierario deve dare priva del suo diritto di proprietà. L'avversario dovrà provare l'esistenza de

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A.A. 2014-2015
105 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annaaffannato92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Schiavo Silvia.