vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
A partire dagli inizi del II sec. a.C., il contratto consensuale di compravendita venne protetto,
iure honorario, anche nei rapporti fra cives, mantenendo alcune caratteristiche collegate con
tale origine.
e) Per tutto il periodo classico, la compravendita rimase un contratto che nel sistema romano
del trasferimento della proprietà, creava soltanto l'obbligazione a trasferire la cosa: il
conseguimento della disponibilità della cosa stessa richiedeva un ulteriore atto, la traditio.
Questa configurazione degli effetti dell'accordo sulla funzione economico- sociale della
vendita rappresenta un unicum nell'area mediterranea. Gaio rileva che tale pagamento è
irrilevante per la produzione degli effetti dell'emptio- venditio. La polemica è estesa alla
configurazione dell'arra, la nostra attuale caparra. Nel mondo ellenistico, per vincolarsi
rispetto allo scambio futuro della cosa e del prezzo, le parti procedevano al contratto arrale: il
futuro compratore versava una somma di denaro al futuro venditore, con la pattuizione che,
se quest'ultimo non voleva più trasferire la cosa, restava obbligato alla restituzione del
doppio di quanto ricevuto, mentre, se non voleva più acquistare, il futuro compratore
perdeva l'arra. Per Gaio, l'arra, che, nell'esperienza romana, consiste normalmente in un
oggetto, serve a provare l'accordo che integra, da solo, la compravendita in base a le parti
possono agire con l'azione di adempimentoper l'id quod interest. La concezione romana della
compravendita e dell'arra è abbandonata con Costantito. Nel tardoantico, la compravendita è
configurata come atto traslativo della proprietà fondato sull'accordo delle parti e sul
pagamento del prezzo.
Nel 528 d.C., le concezioni che sottendevano la prassi provinciale vengono accolte da
Giustiniano e regola la forma del documento. Il contratto scritto di vendita è un atto
traslativo fondato sul pagamento del prezzo: dall'accordo delle parti non può scaturire
alcuna obbligazione circa lo scambio fra cosa e prezzo. Accanto alla vendita traslativa per
iscritto, si prevede, come figura a sé stante, anche il contractus dationis arrarum, distinto dalla
compravendita. La stessa disciplina è recepita dove la necessità di inquadrare le figure
ellenistiche, e soprattutto il contratto arrale, nelle categorie romane porta ad una confusione
che ha fornito il punto di partenza per discussioni non ancora sopite.
- Nelle Institutiones, nella categoria della venditio rientrano tre distinte figure: l'emptio-
venditio consensuale del diritto classico, con effetti esclusivamente obbligatori; la vendita
arrale; la vendita traslativa, il contratto scritto che ha effetti esclusivamente reali.
f) L'oggetto della compravendita, detto merx per le cose mobili, può esser qualsiasi cosa
corporale, passibile di rapporti giuridici privati: ma anche un insieme di cose o un diritto
(nella vendita di un credito e di un diritto reale parziario di godimento).
- In questi casi la disciplina della vendita subiva qualche modificazione. Nella vendita
dell'eredità, il venditore doveva garantire al compratore soltanto il c.d. verum nomen
heredis, non il bonum nomen rispondendo dell'esistenza del ius successionis, non della
consistenza del patrimonio ereditario; l'esecuzione del contratto comportava che le parti
fossero poste nella stessa situazione in cui si sarebbero trovate se l'acquirente fosse stato
l'erede, ed a ciò si provvedeva con le stipulationes emptae et venditae hereditatis. Per quanto
riguarda i diritti reali parziari, i prudentes identificavano due diverse funzioni della
vendita: in primo luogo, l'accordo diretto a costituire una servitù od un usufrutto; in secondo
luogo, quello volto a far conseguire ad altro soggetto la disponibilità di fatto di un usufrutto
già costituito.
Figure particolari si trovano nella vendita di cosa futura. I romani distinguevano la c.d.
emptio rei speratae e la c.d. emptio spei. Nell'ambito della prima, le parti si accordano sul
prezzo di una cosa futura; le obbligazioni delle parti sorgono in funzione del venir in essere
della cosa futura: la vendita era configurata come condizionale. Nella seconda, oggetto della
vendita è, come dice Pomponio, la spes o l'alea (il rischio): il presso è determinato senza tener
conto della quantità della cosa che verrà in essere ed è dovuto indipendentemente
dall'esistenza della cosa stessa: si tratta di un contratto aleatorio.
- La configurazione del contratto in una delle due forme, avviene esclusivamente in base
alla volontà delle parti, e si manifesta nel modo in cui viene determinato il prezzo.
Quando la vendita è nulla per inidoneità dell'oggetto venduto, ad es. res extra commercium,
non produce effetti. Si ammette l'esperibilità dell'actio empti da parte del compratore di
buona fede per ottenere, solo in caso di dolo del venditore, il risarcimento del danno, nella
misura dell'interesse negativo. L'actio empti è esperibile per l'interesse positivo, nel caso di
vendita dell'uomo libero, sempre da parte del compratore di buona fede contro il venditore
in dolo.
g) Il prezzo deve esser espresso in una somma di denaro. Su questo punto vi fu una disputa
fra proculiani e sabiniani, in quanto, i primi richiedevano che il prezzo fosse espresso in
pecunia numerata ed i secondi sostenevano che qualsiasi cosa potesse fungere da prezzo:
l'opinione proculiana prevalse. Il prezzo doveva esser determinato o mediante l'indicazione
di una precisa somma di denaro o per relationem. Nella compravendita era escluso
l'arbitraggio della parte, e discusso quello del terzo: ripresada Giustiniano, il quale risolse in
senso positivo, i dubbi se fosse ammesso l'arbitraggio del terzo, stabilendo che, se la persona
prescelta per determinare il prezzo non poteva o non voleva esercitare l'incarici affidatogli, la
vendita non sortiva alcun effetto.
In epoca classica, il prezzo era determinato in base alla libera contrattazione delle parti, col
solo limite del rispetto della buona fede. Nella compilazione giustinianea, per la
compravendita di immobili, esiste l'istituto della c.d. laesio enormis, per cui la vendita è nulla,
ove non sia effettuata al iustum pretium (il che si verifica quando il prezzo pagato è inferiore
alla metà di quello di mercato): il compratore può effettuare la reductio ad aequitatem, offrendo
d'integrare la somma versata fino alla concorrenza di tale prezzo. L'istituto è stato
generalizzato con Giustiniano.
h) Il compratore deve trasferire al venditore la proprietà del prezzo, ma dato che l'actio
venditi ha un'intentio al quidquid dare facere oportet ex fide bona, era tenuto a risarcire il
venditore stesso dell'ulteriore danno sofferto, a partire dagli interessi compensativi (ove
avesse ottenuto la disponibilità della cosa prima del pagamento). Più complessa la posizione
del venditore. Paolo ne descrive così le obbligazione: ob evictionem se obligare,
possessionem tradere, purgari dolo (assumersi la garanzia per l'evizione, trasferire il
possesso della cosa, astenersi da qualsiasi comportamento doloso). Il purgari dolo malo è un'
obbligazione residuale fondata sull'oportere ex fide bona: in base ad essa il venditore è
tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento scorretto; l'ob evictionem se obligare,
comporta che egli debba assumersi, mediante una stipulatio, la responsabilità per l'evizione
della cosa venduta. Discussa è la portata del possessionem tradere, relativo alla consegna
della cosa. Molte fonti confermano la notizia data dal passo di Paolo nel senso che il
venditore non era tenuto a trasferire la proprietà ma solo il possesso, la pacifica disponibilità
della cosa: da un famoso passo di Celso risulta che almeno questo giurista escludeva la
compravendita, quando un soggetto si fosse assunto l'obbligazione di dare rem, di trasferire
la proprietà della cosa.
In base all'obbligazione di possessionem tradere, il compratore non può agire contro il
venditore per il solo fatto che quest'ultimo non gli avesse trasferito la proprietà della cosa, ma
doveva attendere l'evizione della cosa stessa e convenire il venditore in base alla relativa
garanzia.
i) E' stato discusso in dottrina il problema relativo al momento del passaggio della proprietà,
quando la consegna della cosa avvenga con un atto astrattamente idoneo ad attuare tale
trasferimento. Sarebbe già esistita nelle XII Tab. una regole per cui nella traditio emptionis
causa, era necessario il pagamento del prezzo (o la dazione di una garanzia), perchè la
proprietà della cosa passasse al compratore. La soluzione che ritiene un'innovazione
postclassica o giustinianea la necessità del pagamento del prezzo come requisito per il
trasferimento della proprietà della cosa venduta appare nettamente preferibile: dalle fonti
risultano dati concordanti nel senso che tale proprietà passasse senza la necessità del
pagamento del prezzo, sia nella traditio che nella mancipatio. Anche in questo caso,
l'imperatore recepisce la configurazione che aveva la vendita nella prassi provinciale, dove il
pagamento del prezzo era necessario e sufficiente per produrre l'acquisto della proprietà a
favore del compratore.
- E' significativo che, dopo la Costitutio Antoniniana, e per tutto il III sec. d.C., la
cancelleria imperiale ribadisca che, se la cosa è stata consegnata senza il pagamento del
prezzo, il venditore non può esercitare la rei vindicatio, ma può agire con l'actio venditi, in
personam, per ottenere tale pagamento.
j) Il venditore risponde, nell'inadempimento delle sue obbligazioni per dolo e colpa. Per
quanto concerne il problema del rischio contrattuale, nella compilazione giustinianea appare
generalizzato il principio in base a cui - dal momento dell'emptio perfecta (quella in cui sono
determinati la cosa ed il prezzo, e non esistono condizioni che debbano anche verificarsi - il
rischio del perimento fortuito passa al compratore, tenuto a pagare il prezzo nonostante non
consegua la materiale disponibilità della cosa stessa (periculum est emptoris): per corregere le
conseguenze, sul venditore grava il custodiam praestare: è responsabile nel caso in cui non
possa consegnare la cosa, in quanto gli sia stata rubata.
La dottrina ritiene che sia classico il periculum emptoris dal momento dell'emptio perfecta:
nelle fonti esistono passi in cui è attestato il contrario. E' difficile capovolgere totalmente il
principio, ed affermare che, sino alla traditio, il rischio grava sul venditore (piaculum
venditoris). La responsabilità per custodia è un effetto naturale del contratt