Le obligationes consensu contractae: La compravendita
Origine e sviluppo delle obligationes consensu contractae
Fra i quattuor genera delle obligationes ex contractu di Gaio, le più recenti sono quelle consensu contractae, la cui origine dà luogo a problemi assai dibattuti. Possiamo dire che i contratti consensuali sarebbero sorti nell'ambito del commercio internazionale e della iurisdictio peregrina, per esser estesi, poi ai cives romani. Tale schema può adattarsi alla compravendita e parzialmente alla società, ma non al mandato ed alla locazione.
Un problema è quello dell'origine dei iudicia bonae fidei che tutelano i rapporti del ius gentium, come i contratti consensuali o le obligationes re contractae del ius gentium; sia rapporti di ius civile, come accade con l'actio tutelae e l'actio fiduciae: è stato osservato in dottrina che già il più antico diritto conosce la fides quale momento giuridicamente rilevante.
Un punto è certo: l'oportere ex fide bona non poteva trovare tutela nelle legis actiones; per gli sviluppi successivi, la specificazione ex fide bona impediva di vedere un'obbligazione civile: l'oportere era protetto qui dal pretore peregrino e da quello urbano sulla base del proprio imperium. Soltanto in un periodo successivo l'oportere ex fide bona fu omologato all'oportere delle c.d. actiones stricti iuris, e le obbligazioni tutelate dai iudicia bonae fidei furono fatte rientrare nel ius civile: è in tal modo che nascono le obligationes consensu contractae della quadripartizione gaiana.
Natura delle obligationes consensu contractae
Gaio descrive la natura delle obligationes consensu contractae, sottolineando che per il sorgere delle stesse è sufficiente l'espressione del consenso, non essendo necessaria "l'impiego di specifiche parole o la redazione di uno specifico scritto". Viene ribadita la libertà di forma.
Nelle Institutiones si afferma che "non c'è bisogno né della redazione di uno scritto né della presenza delle parti, né è necessario il trasferimento di qualcosa": si adatta così la caratterizzazione gaiana alla diversa struttura della stipulatio/instrumentum, e si aggiunge la notazione sulla datio rei, per contrapporre le obbligazioni consensuali anche a quelle re contractae.
Nei contratti reali, il trasferimento della cosa non è soltanto un requisito formale, ma il presupposto sostanziale della nascita dell'obbligazione di restituzione. Gaio si limita ad opporre alla libertà di forma la forma vincolata. Gaio espone le principali caratteristiche dei contratti consensuali: la possibilità che vengano conclusi inter absentes (mentre la verborum obligatio richiede la presenza delle parti), onde possono esser conclusi per lettera e tramite un nuncius.
Funzione socio-economica della compravendita
La funzione socio-economica della compravendita è lo scambio tra la definitiva disponibilità della cosa ed il suo valore espresso in denaro. A questa funzione economico-sociale possono corrispondere formalizzazioni giuridiche diverse: la compravendita consensuale romana, alla quale come fonte di obbligazione Gaio si riferisce, è un fenomeno isolato nell'antichità.
L'emptio-venditio di Gaio è un contratto consensuale bilaterale, in forza del quale una parte, il venditore, si obbliga a trasferire la pacifica e definitiva disponibilità di una cosa (detta, se mobile, merx), e l'altra, il compratore, la proprietà di una somma di denaro (detta prezzo).
La consensualità e l'obbligatorietà sono caratteristiche peculiari dell'esperienza romana rispetto agli altri ordinamenti dell'antichità e del periodo classico rispetto a quello arcaico ed al tardo-antico. La compravendita consensuale e obbligatoria risale al III sec. a.C., e trova la sua origine nella iurisdictio peregrina nella disciplina dei rapporti del traffico internazionale fra romani e stranieri.
Evoluzione storica della compravendita
Nel periodo arcaico, la funzione economico-sociale della vendita era regolata come scambio contestuale fra la cosa ed il prezzo, la c.d. vendita a contanti. Lo stesso Paolo trova l'origine della vendita stessa nel baratto di cosa contro cosa. Per formalizzare tale scambio si creò la mancipatio, dove, nel gestum per aes et libram, sono solenizzati l'apprensione della cosa da parte del compratore ed il pagamento del prezzo: lo scambio avveniva informalmente per le res nec mancipi.
In questo periodo l'accordo non era idoneo a creare obbligazioni aventi ad oggetto la trasmissione della cosa o del prezzo. Solo in casi particolari, come quello della vendita a credito dell'animale destinato ad essere vittima di un sacrificio, era prevista per il venditore l'esperibilità della legis actio per pignoris capionem, il che esclude l'oportere civilistico.
A partire dagli inizi del II sec. a.C., il contratto consensuale di compravendita venne protetto, iure honorario, anche nei rapporti fra cives, mantenendo alcune caratteristiche collegate con tale origine.
Effetti della compravendita nel periodo classico
Per tutto il periodo classico, la compravendita rimase un contratto che nel sistema romano del trasferimento della proprietà, creava soltanto l'obbligazione a trasferire la cosa: il conseguimento della disponibilità della cosa stessa richiedeva un ulteriore atto, la traditio. Questa configurazione degli effetti dell'accordo sulla funzione economico-sociale della vendita rappresenta un unicum nell'area mediterranea.
Gaio rileva che tale pagamento è irrilevante per la produzione degli effetti dell'emptio-venditio. La polemica è estesa alla configurazione dell'arra, la nostra attuale caparra. Nel mondo ellenistico, per vincolarsi rispetto allo scambio futuro della cosa e del prezzo, le parti procedevano al contratto arrale: il futuro compratore versava una somma di denaro al futuro venditore, con la pattuizione che, se quest'ultimo non voleva più trasferire la cosa, restava obbligato alla restituzione del doppio di qua.