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IL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES:
Il processo piu’antico fu il processo per legis actiones;
Il processo per azioni di legge: definito così perché introdotto dalla legge, e piu’
precisamente dalle leggi, perché le espressioni che i litiganti dovevano pronunciare erano
previste dalla legge, e perché la minima deviazione rispetto alla terminologia prevista dalla
norma riconduceva alla perdita della causa;
Le legis actiones erano 5:
-legis actio sacremento;
-legis actio per iudicis arbitrative postulationem;
-legis actio per conditionem;
-legis actio per manus iniectionem;
-legis action per pignoris capionem;
Le prime tre azioni sono di accertamento: idonee a dare impulso al processo, diviso in fase
in iure e in fase apud iudicem;
Caratteristiche comuni di tutte le azioni di legge erano: il formalismo orale, che rendeva
rigido tutto il procedimento, perché occorreva rispettare alla lettera tutti i formulari delle
azioni; la tipicità delle azioni, perché ognuna azione era volta a tutelare situazioni
giuridiche;
Le legis actiones piu’antiche furono la sacramentum in rem, e la manus iniectio;
Per le prime tre azioni di legge la procedura prevedeva: l’introduzione del procedimento in
iure, mediante quella che si è definita “chiamata in giudizio del convenuto”, lo svolgimento
della fase in iure del processo, presieduta dal magistrato, il quale procedeva anche alla
nomina del giudice privato che doveva decidere la lite ed emanare la sentenza; ed infine lo
svolgimento della fase apud iudicem;
Nella fase in iure il giudice doveva impostare la controversia e le parti dovevano inscenare
gesti solenni, e pronunciare certa verba. Era inoltre necessario che si costiuissero le parti
come parte attiva del processo.
L’introduzione della lite prendeva il nome di in ius vocatio del reus. Ricevuta l’intimazione
dell’attore il convenuto, doveva recarsi al cospetto del magistrato. Qualora il convenuto non
ottemperava alla chiamata in giudizio, alla presenza di testimoni l’attore doveva effettuare
la manus iniectio stragiudiziale, cioè doveva afferrare fisicamente il reus, e trascinarlo in
giudizio con la forza, soltanto in caso di malattia del convenuto l’attore era tenuto a fornirgli
un cavallo.
L’attore poteva sottrarsi alla manus iniectio stragiudiziale, presentando un vindex ossia un
garante solvibile, quale garantisse la sua comparizione in giudizio in un dato giorno.
Una volta comparso in iure, se il convenuto rifiutava di collaborare e cioè di pronunciare
certa verba, si passava nei confronti di questo alla manus iniectio esecutiva;
Nella fase in iure il giudice aveva un ruolo poco attivo, egli doveva controllare unicamente
che i litiganti pronunciassero in sua presenza le frasi previste dalle norme delle XII tavole.
Ad essere ammessi in giudizio nel ruolo di attore o convenuto erano soltanto i cittadini
romani liberi e sui iuris. La donna, il prodigo, l’interdetto, l’infans dovevano essere sostituiti
dal tutor o dal curator. Non erano ammesse sostituzioni a meno che non ci fosse, un vindex;
L’iniziativa processuale era presa con la citazione in giudizio ovvero l’in ius vocatio, da chi
aveva l’interesse all’accertamento di una data situazione giuridica. Toccava all’attore
effettuare la dichiarazione del diritto di cui chiedeva il riconoscimento nei confronti del
convenuto. Il convenuto poteva anche affermare il contrario.
Il magistrato in tal caso procedeva alla nomina del giudice privato e si apriva la seconda
fase del processo ovvero la fase apud iudicem, alla fine della quale veniva emanata la
sentenza, se il convenuto non ribatteva all’attore allora, il magistrato dichiarava costui
titolare del diritto vantato.
La fase apud iudicem era affidata ad un giudice privato o arbitro, o ad un collegio
giudicante costituito o: dai decemviri legibus iudicandis: 10 giudici che decidevano su
processi di libertà, o dai centumviri, collegio nominato quando il processo verteva sulle
questioni di massima importanza, e in particolare sulle questioni relative all’eredità.
Compito del giudice era l’emanazione della sentenza, che poteva qualificarsi come:
meramente dichiarativa, di assoluzione, o di condanna;
La sentenza di condanna poteva essere concepita in “forma specifica” (comdenatio in ipsa
rem), nel senso mediante essa si obbligava il soccombente a restituire la res litigiosa, o a
compiere la prestazione spettante all’attore;
La condanna divenne solo pecuniaria (condemnatio pecuniaria) e consistette nell’ordine
impartito dal giudice al soccombente, di pagare una somma di denaro corrispondente al
valore
Del bene in contestazione;
Conclusosi il processo, con la sentenza del giudice non poteva aver luogo una legis actio
sulla medesima lite; Se il soccombente non ottemperava ai suoi obblighi allora, l’attore
poteva esercitare l’azione esecutiva;
1-LEGIS ACTIO SACRAMENTO:
Si qualifica come la piu’antica azione di accertamento, e qualificava una procedura versatile
idonea a far valere diritti soggettivi di ogni specie;
La legis actio per sacramentum si caratterizzava per: le affermazioni solenni e formali ossia
certa verba che le parti dovevano effettuare attenendosi ai formulari senza commettere
alcun errore dinanzi il magistrato;
Il sacramentum ossia il giuramento in nome delle divinità che le parti dovevano prestare; Il
sacramentum doveva essere prestato dalle parti nella fase in iure, e in forza di esso chi
usciva perdente dalla lite doveva versare all’erario una somma di denaro a titolo di pena
per aver giurato il falso;
Nel caso in cui a giurare il falso fosse stato l’attore: il convenuto andava assolto e l’attore
doveva pagare all’erario la summa sacramenti, se invece era stato il convenuto toccava a
questo pagare all’attore la summa comdemnationis, e all’erario la summa sacramenti;
Una volta effettuato il sacramentum, occorreva stabilire chi dei contendenti giurando il
falso, avesse turbato la pax deorum. L’antica procedura per sacramentum si svolgeva
diversamente a seconda che si trattasse di : legis actio sacramentum in rem, legis actio
sacramentum in personam ;
La legis actio sacramentum in rem aveva per oggetto l’affermazione di un diritto reale sulla
cosa controversa; La legis actio sacramentum in personam aveva per oggetto
l’affermazione solenne di un diritto di un obbligazione nei confronti del convenuto;
La piu’ antica è proprio la legis actio sacramentum in rem. Questa consisteva nella fase in
iure, in una vendicatio effettuata dalle parti in causa, le quali pretendevano entrambe di
essere proprietarie di una cosa o di una persona sottoposta;
I due litiganti si recavano dinanzi il magistrato nella fase in iure, portando la res litigiosa. Le
parti in causa dovevano affermare il proprio diritto sulla cosa. Entrambi i litiganti dovevano
procedere con l’affermazione solenne, ma uno dei due poteva anche tacere, e in tal caso
l’affermazione del primo veniva considerata determinante dal magistrato: in tal caso il
diritto di proprietà dell’unico rivendicante si dava per accertato;
Se invece anche la controparte effettuava la sua rivendica, dinanzi a due dichiarazioni
uguali il processo doveva continuare;
Il pretore doveva poi assegnare ad uno dei due contendenti la res litigiosa. Erano tenuti i
litiganti a presentare garanti per il pagamento della summa sacramenti. Successivamente
passava alla nomina del giudice che avrebbe portato a termine il processo;
In età repubblicana la scelta del giudice spettava alle parti, la nomina invece al magistrato,
il quale disponeva di una lista di privati cittadini (album iudicium) da proporre ai litiganti.
Il magistrato nella fase in iure conclusiva sollecitava le parti alla pronuncia dei certa verba,
e che questi riferissero gli esatti termini della controversia (litis contestatio)
La fase apud iudicem iniziava da quel che sappiamo con l’intimazione a comparire dinanzi il
giudice (denuntiatio) effettuata da una qualunque delle parti in causa nei confronti
dell’altra.
Una volta comparsi dinanzi al giudice privato, i litiganti procedevano ad un esposizione dei
termini della controversia, cui faceva seguito la “peroratio” con la quale le parti peroravano
e supportavano la lite. Se una delle parti era assente, il giudice emanava sentenza a favore
della parte presente;
Se i litiganti presentavano prove il giudice doveva effettuarle e valutare queste.
La pronuncia del giudice si chiamava sententia e in essa doveva affermare quale
sacramentum tra i due fosse iustum;
La parte assente perdeva la lite.
-Legis actio sacramentum in personam era piu’ semplice rispetto la precedente.
Colui che dava impulso al procedimento prendeva il nome di creditore, mentre il convenuto
prendeva il nome di debitore.
2- LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRATIVE POSTULATIONEM:
Tale azione di legge per la quale non era prescritta la necessità di sacramentum;
La lite verteva sulla sponsio, forma piu’antica della stipulatio; si doveva procedere alla
divisione di un patrimonio fra i coeredi, con l’actio familiae eresicundae; in forza della lex
licinnia si chiedeva lo scioglimento di una comunione;
La legis actio per arbitrative postulationem, prevedeva quindi l’intorduzione di una
procedura semplificata.
In caso di lite sorta in seguito a sponsio, nella fase in iure l’attore dichiarava dinanzi al
magistrato che il convenuto era tenuto nei suoi confronti a una determinata prestazione; e
chiedeva così al convenuto di ammettere o negare;
In caso di negazione, senza che si addivenisse al sacramentum l’attore richiedeva
direttamente al magistrato la nomina del giudice privato.
Se bisognava dividere giudizialmente un patrimonio si procedeva all’actio familiae
eresicundae.
Il magistrato doveva provvedere alla nomina dello iudex o dell’arbiter entro 30 giorni.
Tale azione di legge permise così alla giurisprudenza di elaborare un nuovo meccanismo
che prese il nome di agere per sponsionem: con cui l’attore si faceva promettere al
convenuto mediante sponsio, ossia il pagamento di una somma di denaro, nell’eventualità
che la pretesa vantata dall’attore risultasse fondata.
La somma promessa prendeva il nome di summa sponsionis, inizialmente qualificata come
poenalis, ossia una somma penale e quindi poteva essere reciprocamente promessa dai
entrambi i litiganti; solo successivamente fu intesa anche come summa praeiudicalis ossia
pregiudiziale, e si ammise soltanto il convenuto a promettere l’eventuale pagamento;
Si ricorreva difatti invece di procedere all’utilizzo del sacramentum, all’utilizzo dell’agere
per sponsionem;
LEGIS ACTIO PER CONDITIONEM:
Terza e ultima azione di accertamento, fu la legis actio per conditionem. Di fatti l’esigenza
di una nuova