Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 60
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 1 Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti Prof. Santucci Pag. 56
1 su 60
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA LIBERTÀ

Gaio afferma che gli schiavi vadano inclusi non fra i soggetti di diritto ma fra gli oggetti;

infatti, per i Romani, gli schiavi non avevano capacità giuridica. Il diritto romano in sé non volle la

schiavitù, che è invece un’esperienza ovvia di tutta l'età antica, tollerata anche nel pensiero

filosofico, eccetto il pensiero stoico; il pensiero cristiano, religione prima tollerata con Costantino

e poi resa di Stato da Teodosio, non negava e non condannava la schiavitù, benché i Vangeli

predicassero diversamente.

La schiavitù inoltre seguì un'evoluzione nei secoli: a seconda del periodo storico si possono

individuare schiavi in condizioni sociali migliori rispetto ai liberi; ad esempio, nel 2° secolo aC,

era presente la figura del cd. schiavo manager, ovvero soggetti di primissimo piano nell'economia,

nella società e nella cultura romana.

Lo schiavo è quindi una res; Gaio afferma che siano res mancipi, ovvero i beni più

importanti economicamente. Non possiede capacità giuridica, non è soggetto di diritto ma possiede

capacità di agire, in quanto esistono i requisiti di capacità di intendere e volere e la maggiore età:

si crea quindi una situazione anomala in quanto si configura un soggetto capace di fare atti

giuridici ma non titolare di capacità giuridica.

Il primo modo per diventare schiavo è a seguito della sconfitta in guerra: nel diritto romano

esiste il diritto di guerra che prevede nelle regole scritte e non scritte che il vincitore occupi la

preda bellica, ovvero il bottino di guerra; lo stesso tipo di occupazione riguarderà anche un modo

di acquisto della proprietà: tale concetto però contrasta con il diritto naturale.

Un ulteriore modo di diventare schiavo è per nascita: il prodotto di una donna schiava

quindi nasce in condizione servile; se un individuo viene concepito da donna schiava ma partorito

da donna libera, costui nasce libero: nella visione stoica, assorbita dai giuristi romani, l'embrione è

una porzione della donna. La nascita da uomo libero deriva dal concetto del favor libertatis,

ovvero nel diritto romano si riteneva opportuno sempre l'acquisto della libertà; quindi anche un

individuo concepito da donna libera e partorito da donna schiava, oppure da donna libera anche

solo per pochi istanti fra il concepimento e il parto, nascerà libero. Inoltre, ciò spesso poteva

favorire anche il dominus che unitosi alla schiava desiderava che il figlio nascesse libero.

Il procedimento di liberazione dello schiavo si chiamava manumissio; tale atto era

legittimo solo se eseguito dal dominus, ovvero il proprietario esclusivo dello schiavo: l'atto è

definito abdicativo, in quanto il dominus rinuncia ad una sua proprietà. Lo schiavo viene liberato

per motivazioni sociali e non giuridiche; in età Augustea, a causa di problematiche sociali, arrivò

una limitazione alle manomissioni: un'emissione non graduale ma abnorme di liberi poteva creare

problemi sociali molto importanti.

La manomissione è un atto o negozio giuridico, ossia un atto volontario di un soggetto; con

tale atto si annulla un diritto di proprietà facendo nascere lo status di soggetto di diritto.

La manomissione tipica è quella per verghetta, ossia un atto fittizio che simula un

processo; spesso addirittura i dominus liberava lo schiavo in presenza di un magistrato anche in

situazioni non processuali.

La seconda modalità è mortis causa; nell'asse ereditario rientrano anche gli schiavi

ovviamente in quanto res. Il dominus quindi può prevedere una manomissione testamentaria, cioè

15

alla morte dello stesso lo schiavo verrà liberato.

Una terza modalità riguarda l'iscrizione di uno schiavo da parte del dominus in un registro

censorio: tale modalità è definita manomissione per censo.

La manomissione è un atto giuridico di ius civile; nel caso in cui non si seguisse una delle

tre procedure sopra esposte, lo schiavo non è libero per lo ius civile in quanto non è stata rispettata

la forma. In questo caso uno schiavo liberato può essere rivendicato; se però un cittadino riconosce

che quello schiavo è stato liberato, allora il giudice può manometterlo in giudizio (manomissione

pretoria). Il pretore quindi, anche se il procedimento non si è svolto in modo giusto e legittimo,

manomette lo schiavo; tale tipo di manomissione non può essere quindi definita giusta e legittima,

perché non esegue il rito secondo un procedimento formale. In questo caso quindi si può affermare

che il diritto onorario supera il ius civile.

Riguardo il profilo patrimoniale del servo e quindi la capacità d'agire, il servo nel tempo

diventa uno strumento fondamentale nella società romana; egli infatti può eseguire atti giuridici

validi di compravendita e dismissione. L'acquisto del servo è subordinato al dominus, quindi egli

acquista solo da padrone; riguardo la dismissione, il servo aliena sue porzioni di patrimonio di

proprietà del dominus. Essendo il servo capace di agire ma non soggetto di diritto, si provoca una

problematica a livello concettuale; in caso di controversie, ad esempio, se un individuo cita in

giudizio un servo, costui non può essere chiamato a rispondere. Un servo può quindi compiere atti

giuridici che lo vincolano, ma questi sono validi solo se il servo spontaneamente adempie; se

costui invece non adempie, l'opponente non ha strumenti processuali per citarlo in giudizio: ciò è

definito obbligazione naturale; il servo è quindi obbligato a pagare spontaneamente e se ciò non

avviene controparte non ha diritto di riscuotere. Tale concezione si può ritrovare nel Codice Civile

all'articolo 2034, applicabile ad esempio nei debiti di gioco. La soluti retentio è quindi prevista, ma

la corresponsione, se non spontanea, non è richiedibile processualmente.

A livello economico però tale modello è molto debole; è nell'interesse dei domini che il

servo sia giuridicamente credibile: il pretore risolve tale problematica. Il pretore prevede una

funzione aggiuntiva, ossia si ritiene che anche il dominus vada chiamato in giudizio in caso di

controversie. Se il servo viene preposto ad un'attività commerciale si chiama institore; tale figura

era pubblicizzata alla comunità mediante l'atto della praepositio, nel quale era indicata la mansione

dello schiavo. Mediante la praepositio il pretore permette che, in caso di inadempienza, si possa

citare il dominus in giudizio per adempiere; l'azione è definita institoria/exercitoria ed il

responsabile è appunto il dominus. Tali azioni sono a responsabilità illimitata del dominus e

possono essere attivate solo se il debito del servo nasce all'interno delle mansioni previste dalla

praepositio.

Allo schiavo può essere inoltre concesso dal dominus un peculius, ovvero una porzione di

patrimonio affidata alla disponibilità materiale del servo (che non può essere titolare di proprietà in

quanto non soggetto di diritto); il servo è libero di fare ciò che vuole con questo. Il negoziante, in

caso di adempimenti, può agire solo nei limiti del peculio nei confronti del dominus (actio de

peculio); quindi la responsabilità del dominus è limitata al peculio concesso al servo. Da ciò nasce

la concezione del rischio d'impresa: il servo diventa uno strumento economico molto importante,

in quanto agisce nei limiti del peculio ed in caso di fallimento dell'impresa il dominus perde solo il

peculio investito e concesso al servo.

Esiste inoltre una terza azione di tipo aggiuntivo, ossia l'actio quod iussu; consiste

nell'ordine dato dal dominus ad un terzo di negoziare con il servo riguardo ad un determinato

affare: la responsabilità è quindi illimitata ma solo riguardo l'affare previsto.

L’editto del pretore: esempi di formule processuali (3) - Vademecum

C) Actio empti (Azione di compera): “Sia giudice C.Aquilio. Posto che A.Agerio ha venduto a N.Negidio lo schiavo di

cui si tratta con riguardo a tutto ciò che, in forza di tale rapporto, N.Negidio deve dare o fare in favore di A.Agerio

16

secondo bona fede, il giudice C.Aquilio condanni N.Negidio nei confronti di A.Agerio; se non apparirà, lo assolva.”

La demonstratio riguarda un'azione incerta: all'interno di una compravendita vi sono una

serie di eventi non prevedibili dalle parti

D) Actio empti institoria (Azione institoria di compera): “Sia giudice C.Aquilio. Poiché A.Agerio ha comprato da

L.Tizio, essendo costui preposto da N.Negidio alla impresa commerciale, dieci libbre d’olio nell’esercizio di tale

impresa - materia del contendere - con riguardo a tutto ciò che, in forza di tale rapporto, L.Tizio deve dare o fare in

favore di A.Agerio secondo buona fede, il giudice C.Aquilio condanni N.Negidio nei confronti di A.Agerio; se non

risulta lo assolva.”

Nella condanna compare il nome dello schiavo; azione con trasposizione di soggetti: nella

condanna non può comparire il nome dello schiavo in quanto non è soggetto di diritto.

E) Actio depositi de peculio et in rem verso (azione di deposito nei limiti del peculio e del versato): “Sia giudice

C.Aquilio, poiché Aulo Agerio ha depositato un tavolo d’argento presso lo schiavo Stico, che è nella potestà di

Numerio Negidio – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, lo schiavo Stico, se fosse

libero in base al diritto dei Quiriti, dovrebbe dare o fare ad Aulo Agerio secondo buona fede, Il giudice C. Aquilio

condanni Numerio Negidio nei confronti di Aulo Agerio nei limiti del peculio, ivi incluso quanto per dolo di Numerio

Negidio è stato eventualmente fatto al fine che non si trovasse nel peculio oppure nei limiti di quanto da ciò sia stato

eventualmente rivolto a profitto di Numerio Negidio, se non risulta lo assolva.”

Il dominus è responsabile nei limiti del peculio; viene quindi condannato il dominus nel

caso in cui lo schiavo non abbia adempiuto ad un contratto, ma solo nei limiti del peculio.

Se il tavolo viene consegnato al dominus insieme al peculio, Aulo Agerio non solo può

soddisfarsi nei limiti del peculio ma può anche inseguire i rapporti patrimoniali fra dominus e

schiavo atti ad evitare il pagamento da parte dello schiavo; et in rem verso significa quindi anche

nei limiti del versato dallo schiavo al dominus per occultare il reale peculio.

Dicesi taxatio il limite che il pretore impone al giudice riguardo al denaro effettivamente

prelevabile (peculio e quota versata). LA CITTADINANZA

Idea della cittadinanza è molto particolare a Roma, individuabile secondo il principio dello

Dettagli
A.A. 2015-2016
60 pagine
8 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Interdonato.Marco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Santucci Gianni.