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Le costituzioni dei principi età imperiale

Erano dei provvedimenti normativi che derivano direttamente dal principe.

I magistrati a Roma erano organi elettivi, eletti dall'Assemblea a annuali. Editti dei magistrati tanti magistrati quante erano le funzioni previste, i più importanti erano i consoli. A Roma c'erano

Responsi dei giuristi I giuristi che interpretavano le XII tavole creavano il responso. Quindi l'ordinamento repubblicano vedeva le leggi rogate, i mores dei patres, le leggi delle dodici tavole e anche la prima giurisprudenza, in una struttura non gerarchica, Ius civile, ius honorario e ius gentium. I giuristi del II e III secolo d.C. dettero una ripartizione del diritto romano fra ius civile, ius honorario e ius gentium. Quindi vedevano un sistema pluralistico fondato su tre sistemi. Essi parlavano di un diritto non scritto che si aggiornava in risposta ai bisogni della

. Quell'insieme di formule che il pretore prometteva all'inizio. Il diritto del pretore era di adottare un anno; all'inizio del suo governo, il pretore rendeva noto il suo programma della sua carica che durava. A Roma vi era una cittadinanza aperta, in quanto bastava trasferirsi a Roma per avere la cittadinanza. Se però ci si allontanava, la cittadinanza si perdeva. Il fenomeno odierno della cittadinanza romana è la residenza. Lo ius gentium era il diritto delle genti, ma la nozione cambiò nel corso del tempo: - Nel periodo repubblicano lo ius gentium era quella parte di regole processuali che potevano essere usate anche da chi era straniero, ma si trovava a Roma. Questo perché il fatto di stare nella città, dava una serie di diritti. - Nel II e III secolo lo ius gentium assunse una funzione universale, divenendo un diritto di regole valide per tutti in tutto il mondo. naturale, quindi un'insieme. La giurisdizione era il potere di.fare giustizia. Il diritto romano era un diritto che si creava nel processo.

DIRITTO ONORARIO / PRETORIO

Il diritto onorario era il complesso normativo che trovava le sue fonti negli editti dei magistrati giusdicenti, in possesso dello ius dicere.

I magistrati a Roma sottostavano a un ordine gerarchico: il vertice era rappresentato dal console e il basso era rappresentato dalla carica dell'edile. La soglia immediatamente sotto quella del console era quella del pretore.

Il diritto onorario o pretorio emerse quando Roma espanse i propri confini e si affermò dinnanzi al tribunale del pretore peregrino sulla base dello ius gentium e delle sue norme fondate sulla bonafides. Esse furono anche recepite e applicate dal pretore urbano.

Roma incontrò altre realtà che avevano altre prassi sociali. Il diritto delle origini conciliava lo ius con il fas, ma quando si entrò in contatto con società che non riconoscevano il fas, andava cambiato il diritto.

Il diritto onorario nacque con la prima guerra punica (264 a.C - 241 a.C), quando si ebbe la guerra tra Roma e Cartagine. Con la conquista della Sicilia i romani entrarono in contatto con una realtà diversa. Dunque, con l'espansionismo romano, lo ius civile venne affiancato da una fonte diversa che era il diritto onorario o pretorio.

Nel 242 a.C. sorse una magistratura con il pretore peregrino che doveva esercitare la iurisdictio fra romani e peregrini, doveva essere una sorta di mediatore linguistico fra romani e greci. Il pretore peregrino non era il primo pretore.

Nel 367 a.C. le leggi Licinie Sestie prevedevano che fra due consoli, uno fosse plebeo. I patrizi rivendicavano però il potere della iurisdictio e lo ottennero nella figura del pretore urbano, che doveva praticare la iurisdictio solo a Roma.

Il pretore urbano doveva regolare il processo con strumenti processuali derivanti dalle XII tavole, questi strumenti si chiamavano legis actiones e erano 5. Quindi

dopo il 367 a.C. attore e convenuto andavano dal pretore urbano che concedeva la legisactio. Il giudice che era un privato cittadino decideva la controversia. Le legis actio quindi derivavano dalle XII tavole ed avevano la caratteristica della sacralità. Nel caso in cui c'era una discordia fra civis e straniero si andava dal pretore peregrino, perché quello urbano non tutelava più. Papiniano infatti dice che lo ius honorarium era stato reato per integrare e correggere lo ius civile. Pomponio dice che lo ius honorarium era il diritto che proveniva dalla magistratura pretoria. Nell'editto del pretore peregrino non usava più le legis actiones, ma le formulae che si esplicavano pretore. L'editto era un atto unilaterale del magistrato, un documento scritto che doveva essere emanato dal pretore eletto entro 10 giorni dalla sua elezione. Questo perché si trattava di un programma di governo. L'editto veniva inciso in caratteri rossi su tavole.

Albe bianche in legno. Queste tavole erano esposte nel foro per una maggiore chiarezza. L'editto poteva essere emanato (ius edicendi) dal pretore urbano, dal pretore peregrino, dagli edili curuli (magistrati che regolavano i mercati) e dai governatori delle province. L'editto del pretore peregrino creava diverse formule a seconda dei casi e le inseriva nell'editto. Il pretore rimaneva in carica un anno, talvolta però si poteva tramandare un editto fra un pretore e un altro (editto tralaticium). La codificazione dell'editto avvenne durante il regno di Adriano intorno al 130 d.C. ad opera del giurista Giuliano. Mentre la codificazione dell'editto provinciale avvenne sotto il regno di Marco Aurelio.

doveva essere presente fin dall'inizio, mentre nel processo per formulae poteva intervenire solo in caso di controversie. - Fase in iure: l'attore presentava la sua richiesta al magistrato, che decideva se accoglierla o respingerla. Se accolta, veniva fissata una data per l'udienza. - Fase in iudicio: durante l'udienza, le parti presentavano le loro argomentazioni e prove. Il magistrato ascoltava le testimonianze e valutava le prove per prendere una decisione. - Fase di sentenza: il magistrato emetteva la sentenza, che poteva essere di condanna o di assoluzione. In caso di condanna, veniva stabilita la pena da infliggere al convenuto. - Fase di esecuzione: se il convenuto non adempiva alla sentenza, l'attore poteva richiedere l'esecuzione forzata attraverso il procedimento di manus iniectio. - Fase di appello: entrambe le parti potevano presentare appello contro la sentenza del pretore. L'appello veniva esaminato da un altro magistrato superiore, come il console o il praetor maximus. - Fase di esecuzione dell'appello: se la sentenza veniva confermata in appello, si procedeva all'esecuzione della pena. In caso di assoluzione, il convenuto veniva liberato. Questo era il processo romano secondo l'editto del pretore, che garantiva un sistema giudiziario equo e regolamentato.

concedeva la legis actio.

Nel processo per formulae pretore, attore e convenuto costruivano la formula.

Nel processo per cognitio extra ordinem il funzionario imperiale accertava i parametri della lite.

ELIANA BRUNI →- Fase apud iudicem attore, convenuto, giudice (privato cittadino). Il giudice emetteva la sentenza, si raccoglievano le prove, si istituiva la causa.

- Litis contestatio fase cerniera. Nelle legis actiones aveva una funzione attestativa: litis contestatio significava testimoniare insieme. Nelle formulae aveva un significato diverso: segnava la fine della fase in iure e non aveva più un valore attestativo. Nella fase in iure, davanti al magistrato, si istituiva la controversia e non si aveva nessuna decisione: le parti dichiaravano le loro posizioni e il magistrato compieva una ricognizione sullo stato della controversia valutando l'azione. Nella fase apud iudicem, davanti al giudice, si aveva la pronuncia della sentenza.

PROCESSI: →1) Per

Legis actio era legato al pretore urbano e a quello che si ritrova nelle XII tavole.

2) Per Formulas nacque nel 242 a.C. col pretore peregrino e finì nel 27 a.C. con la cognitio extra ordinem.

3) Per Cognitio extra ordinem

1) PROCESSO PER LEGIS ACTIONES:

Gaio parlò del processo del IV libro delle istituzioni: parlò precisamente della prima forma di processo che fu quella per legis actiones. Gaio quando parlò delle legis actiones nelle Istitutiones dice che non le conosceva, perché si trattava di un periodo a lui antecedente. Nonostante ciò le raccontò.

∙ un'eccezione tecnica perché significa Actio significa agire, fare; però aveva processo, ovvero una modalità attraverso la quale si arrivava a una sentenza. Significava anche modo di tutelare il diritto, quindi modo di difesa del diritto. Con azione si intendeva lo strumento con cui il soggetto aveva la possibilità di far valere in giudizio la propria pretesa.

relativa ad un interesse rilevante per l'ordinamento. L'attore faceva valere la propria pretesa con l'azione e il convenuto faceva valere il suo diritto di difesa con l'eccezione. Il termine "Lex" significa vincolo. Quindi, "azione di legge" significa procedimento che prevede formule solenni e vincolanti. Le "legis actiones" erano cinque: - Per giuramento consacratorio per sacramento (in rem in personam) - Per richiesta del giudice per iudicis arbitrive postulationem - Per intimazione per conditionem - Per imposizione della mano per manus iniectionem - Per presa di pegno per pignoris capionem Le prime tre erano di cognizione o accertamento, mentre le ultime due erano di esecuzione. Le prime tre servivano per accertare l'esistenza del diritto, le ultime due servivano come aiuto per eseguire la sentenza. Le "legis actiones" avevano le caratteristiche della tipicità, sacralità, exacta verba e provenivano dalle XII tavole.

LITIS CONTESTATIO NEL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES:

Fra la fase in iure e la fase apud iudicem vi era la litis contestatio. Litis significa giudizio e contestatio (cum testibus) significa portare testimoni. I testimoni erano 7.

Nel processo per legis actiones i testimoni:

  • Testimoniavano affinché i termini restassero immodificabili (si determinava l'oggetto del processo).
  • Testimoniavano sui certa verba, testimoniavano che i certa verba fossero stati rispettati.

ELIANA BRUNI – a) LEGIS ACTIO DICHIARATIVA PER SACRAMENTO in rem in personam all'VIII secolo a.C.

Le legis actio sacramento risalivano Si prevedeva un giudizio ordalico, ovvero si rinviava a un'entità (divinità) più forte il giudizio. Questo processo era generale, quindi atipico e usato per ogni natura, e dichiarativo, quindi prevedeva che si ottenesse da

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A.A. 2018-2019
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eliana.bruni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Palma Antonio.