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Il Testamento Militare
Per quanto riguarda i testamenti speciali, viene per primo il testamento militare. Il principio di base è che i soldati arruolati potevano dettare le loro ultime volontà, senza alcuna esigenza di forma, neanche almeno agli inizi, per quel che concerne la presenza e il numero dei testimoni. L'assenza totale di testimoni era ammessa quando il soldato avesse affidato alla scrittura le sue ultime volontà. La giustificazione ufficiale di questo privilegio era indicata nella imperitia, nella loro ignoranza negli affari civili. Prova ne sia che il privilegio valeva per il tempo dell'arruolamento fino ad un anno dopo il congedo. Durante il congedo si applicava il diritto comune.
Il Testamento in Tempo di Peste
Tra gli altri testamenti così detti privilegianti possiamo ricordare quello fatto in tempo di pestilenze ove, per evitare un possibile contagio, si ammetteva che i testimoni potessero partecipare alla redazione del testamento alla spicciolata.
con la rinuncia al requisito dell'unitas actus.IL TESTAMENTO DEI RUSTICI
Giustinianeo si è preoccupato dei rustici, ai quali, dice l'imperatore, sempre sarebbe stata rimessa l'osservanza stretta delle leggi piene di subtilitates, proprio in ragione della loro incultura. L'imperatore ha concesso forza di legge alle loro antiche consuetudini testamentarie, limitandosi a richiamare la necessità di almeno 5 testimoni.
IL TESTAMENTO DEI CECHI E DEI SORDOMUTI
Fu Giustino zio di Giustiniano a dettare legge sul primo. Per i clienti era affermata la necessità che il testamento fosse redatto per iscritto. Quindi si trattava di un testamento nuncupativo. Dei sordomuti si occupò Giustinianeo, stabilendo che per chi si trovava in tale condizione fin dalla nascita, nulla c'era da fare; se lo erano diventati per causa di malattia, potevano fare testamento in quanto letterati.
UNO SGUARDO INSIEME
Uno sguardo d'insieme gettato sulle forme dei testamenti.
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ci rende tangibile la volontà crescente di permettere a tutti di fare testamento. Il favor testamenti doveva consigliare di non abbassare troppo la guardia sul punto delle forme esterne e ella testatio, proprio per evitare che la mens del testatore fosse ingannata.
CHI POTEVA FARE TESTAMENTO E CHI NO
Perché un testamento fosse valido, doveva rispettare scrupolosamente le forme esterne di cui si è trattato. Se si voleva che il testamento producesse i suoi effetti, bisogna avvertire che altrettanto rilevante per la validità del testamento era la capacità di farlo.
LIBERI CITTADINI "SUI IURIS"
Fondamentalmente, era riconosciuto il diritto di fare testamento ai soli liberi, cittadini, sui iuris. Il legato, invalido al momento della redazione del testamento, si manteneva tale anche se alla morte del testatore la causa di invalidità era cessata. Questa regola è detta regola Catoniana. Erano anzitutto esclusi i soggetti, liberi o schiavi.
sottoposti al potere altrui. CASO DI INCAPACITÀ Ancorché liberi cittadini e di proprio diritto, per ragioni di incapacità o scarsa maturità mentale non potevano fare testamento gli impuberi, i furiosi, tranne che nei lucidi intervalli. IL TESTAMENTO DEI SUICIDI Ci soffermiamo sulla disciplina che è stata recepita in una costituzione di Diocleziano del 290, e che è poi diventata legge anche per Giustiniano: se il suicida, nel momento in cui aveva fatto testamento, era sano di mente e se poi si era dato la morte non perché tormentato dalla coscienza di avere commesso qualche crimine ma perché impatiens doloris o spinto da qualche ragione di delirio. LE DONNE Discorso a parte va fatto per le donne, nel caso in cui non si trovassero più sotto la potestà paterna o maritale e fossero puberi. Inizialmente era riconosciuto loro il diritto di fare testamento, ma solo con l'autorizzazione del tutore. L'INCAPACITÀ PERCAUSA DI PENAL'incapacità, oltre che a ricevere, anche fare testamento poteva essere sancita a titolo di pena, come pareche già le XII tavole facessero sanzionando quale improbus, e intestabilis.
IL PRIGIONIERO DI GUERRAInfine va ricordata la incapacità di fare testamento del cittadino divenuto prigioniero di guerra. Anche iltestamento fatto in patria, se egli fosse morte in cattività, sarebbe stato invalido.
LA DISEREDAZIONE DEI DISCENDENTIIL FORMALISMO INTERO E IL DIEVIETO DI PRAETERIRE I DISCENDENTIPerché un testamento valesse, esso non doveva ignorare certe persone legate al testatore da un vincolopotestativo. La originaria illimitatezza della potestà dell'ascendente la massima libertà, favorendo deglistranieri. Con l'introduzione della diseredazione obbligatoria per quei discendenti che non venivano istituitieredi, si è evidentemente voluto introdurre una guarentigia formale a favore degli eredi di sangue.
ocomunque di famiglia, contro gli eredi estranei.QUALI DISCENDENTI NON POTEVANO ESSERE PRETERITI
Anzitutto i nati che con la morte del testatore, sarebbero diventati sui iuris. I sui heredes. Come si è detto, potevano non essere istituiti eredi, ma non potevano però essere passati sotto silenzio e perciò dovevano venire diseredati. Non solo i nati di cui si è detto, ma anche i postumi, i figli nati dopo la morte del padre o dopo la redazione del testamento.
LA DISCIPLINA GIUSTINIANEA. FORME E CAUSE DI DISEREDAZIONE
Tutte queste differenze nella forma della diseredazione, tra già nati e postumi, tra figli maschi da una parte e figlie femmine e nipoti dall'altra, sono state abolite da Giustinianeo in nome della parità dei sessi. Il primo dei rimandi giustinianei alla natura, punto di riferimento di giustizia e eguaglianza, scaturi gine di pietà e umana comprensione. L'imperatore, dopo avere ripercorso, nella legge di cui stiamo parlando,
tutte le ingiustizie e delle mancate diseredazioni dava luogo soprattutto a danno delle donne, ha prescritto che i figli e le figlie, nati o postumi, dovessero essere o istituiti eredi o nominativamente diseredati alla stessa maniera e con gli stessi effetti per quel che concerneva una eventuale preterizioni. L'imperatore ritornò con la novella 114 del 542, sul tema della diseredazione. La diseredazione, che produceva come conseguenza anche l'esclusione dalla legittimità, era resa possibile solo per giuste cause di ingratitudine. Le giuste cause per le quali l'ascendente poteva diseredare il discendente erano quattordici. Il numero di otto erano quelle per cui un discendente poteva diseredare l'ascendente. Tranne per quelle proponibili al maschile, tutte le altre cause di diseredazione valevano tanto per maschi quanto per le femmine. LA ISTITUZIONE DI EREDE IL FORMALISMO INTERNO E LA ISTITUZIONE DI EREDE Un testamento poteva contemplare diverse disposizioni,nomina di tutori, manumissioni, legati, fedecommessi; parafrasando la celebre definizione di hereditas di Giuliano, possiamo definire l'heres come il successor in universum ius quod defunctus habuerit, attiva e passiva, del defunto. Se mancava la istituzione di erede, o se almeno uno degli eredi istituiti non avesse acquistato l'eredità sulla base di quel testamento, il testamento era invalido e cadevano tutte le altre disposizioni. Il testamento doveva iniziare con la (o le) istituzione di erede; la regola risulta formalmente abolita solo da Giustinianeo. Per lungo tempo fu obbligatoria istituire eredi solemni more, cioè con forma solenne. Bastavano tre parole Lucio sia erede. Gaio ci racconta che era pure ammessa la forma ordini che Tizio sia erede, ma non la forma voglio che Tizio sia erede. Ciò evidentemente, perché pretesa la forma imperativa. Ogni rigore formale nella istituzione di erede fu abolito da Costantino II.
EREDI CERTI. LIBERI O SCHIAVI
doveva trattare di persona certa, quindi non poteva essere erede "il primo che si recherà al mio funerale". Tuttavia personae incertae, potevano essere istituiti i postumi sui; con giustiniano anche quellialieni. A tale proposito si distingueva il caso in cui fosse istituito il servo proprio con clausola dimanumissione. A questo erede si faceva ricorso, quando si trattava di una eredità passiva e la vendita del patrimonio chiesta dai creditori dell'eredità. Con Giustiniano diventò possibile istituire uno schiavo proprio anche senza libertà. Se, invece, era istituito erede uno sciavo altrui, accettava e acquistava l'eredità il suo padrone. EREDI CAPACI ED INCAPACI. ALCUNI CASI. RINVIO Gli istituti eredi dovevano essere capaci di ricevere per testamento. Si dubitava, per l'impossibilità di accettare, che potessero essere istituiti gli dei. Attraverso svariati provvedimenti di età imperiale sièaccordata tal possibilità a divinità oggetto di speciali culti, e chi accettava era il sacerdote preposto al culto. Non potevano ricevere per testamento gli stranieri, gli apolidi, i condannati alla deportazione, i celibi se non si sposavano rapidamente. Restrizioni, successivamente abolite, erano a carico delle donne che, ai sensi di una legge abbastanza antica, la legge Voconia, non potevano essere istituite, da parte dei cittadini con il senso più elevato. Soffrivano restrizioni, tra gli altri, anche gli sposati senza figli.EREDI SOTTO CONDIZIONE
La istituzione di erede poteva essere sottoposta a condizioni sospensive, ma non a termine, né iniziale né finale, né a condizione risolutiva, per il noto principio per cui un soggetto una volta erede lo era sempre. A proposito di istituzioni di erede, è di grande interesse antropologico osservare quali comportamenti venivano imposti agli eredi. Ne vien fuori uno spaccato umanissimo. Conseguentemente siconsiderò la condizione come non apposta qualora il suo avverarsi dipendesse dalla volontà di un terzo che si rifiutava; Una condizione contro il buon costume, diversamente, se imposta a un figlio, infirmava il testamento. Del resto, il figlio non avrebbe mancato di ereditare nella successione ab intestato che si sarebbe aperta a causa della nullità del testamento.UN SOLO EREDE O PIÙ EREDI E LA DIVISIONE DELL'ASSE EREDITARIO
L'asse era diviso in dodici once o dodicesimi. L'intero asse era 12/12.
EREDI CON SENZA QUOTA
Orbene, se gli eredi erano più di uno, essi ricevevano una parte dell'asse ed erano detti eredi ex quota, ex parte. Se più eredi erano istituiti senza l'indicazione della parte, l'assegnazione avveniva sulla base del principio che con il concorso si fanno le parti, e quindi in parti uguali. Se alcuni eredi erano nominati con la quota e uno senza, quest'ultimo avrebbe ricevuto quella.
devano per raggiungere l'asse. Se gli eredi senza quota erano più di uno, tutti concordevano per raggiungere l'asse.