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MODI DI INADEMPIMENTO E MORA DEL CREDITORE

L’adempimento dell’obbligazione consistente nel ritardo, imputabile al debitore, a eseguire

la prestazione dovuta, configura, in senso tecnico ipotesi di mora del debitore.

Per avvenire vi devono essere tre elementi:

In primo luogo un credito valido; in secondo luogo un credito esigibile , in terzo luogo la

mancata esecuzione della prestazione. La mora viene meno quando il debitore

successivamente offre di eseguire la prestazione dovuta, che il creditore è pur sempre

tenuto a ricevere salvo incorrere a sua volta in mora.

La mora del debitore importa altresì l’obbligo di corrispondere i frutti prodotti nel frattempo

dalla cosa dovuta nonché gli interessi della medesima.

RISARCIMENTO DEL DANNO E PENA CONVENZIONALE

La responsabilità del debitore importa per il creditore la facoltà di ottenere dal debitore, il

risarcimento del danno derivantegli dal mancato adempimento.

Nell’ambito della procedura formulare la condanna del debitore è sempre in una somma di danaro.

Se si tratta di un debito pecunario, il debitore dovrà pagare la somma dovuta con i relativi

interessi.

Se si tratta di un inadempimento a contenuto diverso, serve fare una stima in danaro del danno.

Per evitare al creditore l’ardua prova dell’ammontare del danno subito, le parti possono ricorrere a

una clausola di pena convenzionale consistente per lo più in una somma di danaro che il debitore

si impegna a pagare nel caso di mancato adempimento.

OBBLIGAZIONE NATURALI

La nozione di obligationes naturales fu enucleata dalla giurisprudenza classica per i debiti

vincolanti solo dalla comune coscienza sociale, come tali sfornite di tutela giuridica.

L’obligatio naturalis, era sfornita di azioni e di mezzi per costringere il debitore

all’adempimento e non poteva essere identificata con i doveri morali.

L’elemento positiva dell’obligatio naturalis è che non era obbligatorio il pagamento di un

debito.

L’elemento negativo dell’obligatio naturalis è che se avveniva il pagamento di un debito

non era possibile richiedere la restituzione.

OBBLIGAZIONI

Per obbligazione s’intende il rapporto giuridico per cui un soggetto(debitore) è tenuto verso

altro soggetto(creditore) a eseguire una determinata prestazione, del cui mancato

adempimento egli risponde col suo patrimonio. Sogliono due elementi:

-il debito, dal lato passivo, consiste nella situazione di pressione psicologica in cui si trova

il debitore;

-la responsabilità, dal lato attivo, consiste nell’azione esecutiva che il creditore potrà

effettuare in caso di mancato adempimento della prestazione che gli deve il debitore;

Dunque la funzione a cui adempie l’obligatio è di assicurare ad un soggetto (creditore) la

cooperazione di altro soggetto da lui indipendente(debitore) per la soddisfazione di un

proprio interesse.

L’obligatio si presenta prima come vincolo di garanzia e poi come impegno di

cooperazione.

La natura dell’obligatio si riflette nella struttura dell’actio in personam, in antitesi con l’actio

in rem che sta a tutela del diritto reale.

L’obbligatio trova la sua fonte in un atto illecito o in un atto lecito.

Si ha un atto illecito quando vi è la violazione di un interesse privato, poi vedremo che il

delitto è riconosciuto con l’affermarsi della composizione legale come la fonte di

un’obligatio.

Quando sorse la civitas, l’istituto del nexum, consistente in un mancipatio, lo stesso

debitore sottoponeva totalmente e fisicamente se stesso al potere del creditore, finché la

prestazione non fosse stata eseguita, solo allora il debitore otteneva il suo riscatto.

La decadenza del nexum fu dovuta anche alla diffusione della sponsio. La sponsio fu il più

importante contratto verbale e consisteva in uno scambio di domanda e risposta tra futuro

creditore e futuro debitore, nel caso di inadempimento il creditore poteva ridurre in

schiavitù il debitore che però non perdeva libertà.

La lex Poetelia Papiria, stabiliva che la possibilità di soddisfazione dei crediti poteva

avvenire solo sul patrimonio non più sulla persona.

Quanto alle obbligazioni da atto lecito, sa da un lato scompare il nexum, d’altro lato si

vanno moltiplicando le nuove figure di situazioni obbligatorie.

Particolare importanza rivestono i rapporti tra Romani e stranieri come campo di

applicazione dell’idea della fides.

Per derivazione della sponsio, si riconosce la stipulatio(accessibile anche ai peregrini), in

sostituzione del nexum vi è il mutuo non formale(accessibile anche ai non peregrini), si

affida al rispetto della parola data per ottenere la restituzione.

Scarse invece sono le innovazione apportate alle obbligazione in età del Principato.

L’età postclassica porta notevoli modifiche al sistema delle obbligazioni. Cade l’antico

formalismo e con esso la tipicità negoziale. Viene meno il nesso tra singole figure e azioni

edittali tipiche. Si affermano il divieto di illecito arricchimento e l’obbligo di risarcìre ogni

danno arrecato alle cose;

Da tutto ciò deriva nel complesso un risultato, che semplifica il sistema romano delle

obbligazioni, ponendo fine alla caratteristica della molteplicità ancora dominante in età

classica e dando a esso quei caratteri di universalità che gli permisero di sopravvivere oltre

i confini ambientali e cronologici della realtà politica romana.

CLASSIFICAZIONI DELLE FONTI DI OBBLIGAZIONE

Tra le classificazione delle fonti di obbligazione prospettate nei testi è la bipartizione

secondo la quale l’obbligazione nasce da contratto o da delitto.

Le categorie di contratto e delitto appaiono prospettate da Gaio con riferimento alle fonti di

obbligazione riconosciute dal ius civile;

Secondo le Istituzioni giustinianee vi è la partizione delle obbligazioni a seconda che esse

derivino da contratto, quasi contratto, da delitto o quasi da delitto.

Le obbligazione per delitto sono:

-Furtum;

-Rapina;

-Iniuria;

;damnum iniuria datum;

Le obbligazione per contratto sono:

Contratti reali, contratti verbali, contratti letterali, contratti consensuali.

OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO

Per contratto si intende oggi, ogni accordo tra due o più parti diretto a costituire,

modificare, o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.

Il termine contractus non viene utilizzato se non prima della fine della Repubblica.

La res, i verba, le litterae, il consensus rappresentano in origine il riconoscimento giuridico

dell’efficacia di differenti tipi di negozi obbligatori.

-Obligatio re contracta(contratti reali) : è l’obbligazione che sorge dalla consegna di cose,

che implichi e giustifichi l’obbligo della restituzione. Sono riconosciuti come contratti reali:

inizialmente solo il mutuo, successivamente il comodato, il deposito ed il pegno, infine

anche la fiducia.

-Obligatio verbis contracta(contratti verbali) : è l’obbligazione che sorge dalla pronuncia di

parole solenni. Tipico contratto verbale è la stipulatio, che si conclude nella forma bilaterale

di domanda e risposta, a questa si aggiungono la dotis dictio e la promissio iurata liberti.

-Obligatio litteris contracta(contratti letterali) : è l’obbligazione che sorge da una

documentazione scritta. Tipico contratto letterale romano è il nomen trascripticium.

-Obligatio consensu contractae(contratti consensuali) : è l’obbligazione che sorge sulla

base del mero consenso tra le parti, e sono la compravendita, la locazione-conduzione, la

società e il mandato.

Questa quadripartizione contrattuale è sorta con riferimento allo ius civile(accessibile solo

ai romani) come la stipulatio, e con riferimento allo ius gentium(accessibile anche agli

stranieri) come il mutuo.

I contratti unilaterali sono:il mutuo, i contratti verbali e letterali.

I contratti bilaterali sono i contratti consensuali.

I contratti di buona fede sono: la fiducia, il deposito, il comodato ed il pegno.

Fuoriuscenti dalla quadripartizione vi sono i contratti innominati.

CONTRATTI REALI: MUTUO,DEPISITO,COMODATO,FIDUCIA,PEGNO.

In tutti questi contratti era presente la DATIO REI: ossia la consegna

materiale della cosa.

MUTUO

Il mutuo era un contratto reale, che si concludeva mediante il trasferimento della proprietà

di una somma di denaro o di una quantità di altre cose fungibili da un soggetto (mutuante)

ad altro soggetto (mutuatario), che si obbligava a restituire al mutuante una quantità uguale

di cose dello stesso genere e qualità.

Il mutuo presentava seguenti caratteristiche: poteva avere per oggetto solo cose

fungibili o una somma di denaro, era un contratto unilaterale ed essenzialmente

gratuito.

Pur essendo gratuito, il mutuatario in alcuni casi avrebbe dovuto pagare gli

interessi, ossia quando si trattava di stipulato usurarum.

Il fenus nauticum era un mutuo avente ad oggetto una somma di danaro che il

mutuatario avrebbe dovuto trasportare per mare ed utilizzare per l’acquisto di merci

nel luogo di arrivo, il mutuatario era tenuto alla restituzione solo se il danaro o le

merci pervenivano a destinazione.

FIDUCIA

I contratti fiduciari producevano il trasferimento del dominium di una res da un fiduciante

ad un fiduciario, con l’obbligo del fiduciario di restituire la cosa al fiduciante. L’obbligo

deriva dal pactum fiduciae. Si distinguevano :

-la fiducia cum creditore: quando la proprietà di una cosa era trasmessa a garanzia di un

credito.

-la fiducia cum amico: con questa si poteva perseguire le finalità del deposito o del

comodato.

IL DEPOSITO

Il deposito consisteva nella consegna di una cosa mobile da parte di uno dei due contraenti

(depositante) all’altro (depositario) che a sua volta assumeva due obbligazioni, ossia quella

di custodirla gratuitamente e restuirla.

IL COMODATO

Il comodato era un contratto reale e gratuito, che consisteva nella consegna di una cosa da

un soggetto (comodante) ad un altro (comodatario), affinché quest’ultimo la usasse per poi

restituirla al comodante. La cosa doveva essere corporale ed inconsumabile.

Era un contratto reale poiché nessuna obbligazione nasceva a carico del comodante.

IL PEGNO

Era uno strumento per raggiungere le finalità del fiducia cum creditore. Veniva trasferita

una cosa dal debitore al creditore come garanzia dell’adempimento di un suo credito , con

l’obbligo d restituirla da parte del creditore in caso di adempimento, e con la possibilità di

venderla da parte del creditore in caso di inadempimento.

CONTRATTI VERBALI: STIPULATIO, DOTIS DICTIO E PROMISSIO

IURATA LIBERTI

STIPULATIO

Era un contratto verbale, concluso attraverso uno scambio

Dettagli
A.A. 2015-2016
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesco.ventura.39 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Romeo Stefania.