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MODI DI INADEMPIMENTO E MORA DEL CREDITORE
L’adempimento dell’obbligazione consistente nel ritardo, imputabile al debitore, a eseguire
la prestazione dovuta, configura, in senso tecnico ipotesi di mora del debitore.
Per avvenire vi devono essere tre elementi:
In primo luogo un credito valido; in secondo luogo un credito esigibile , in terzo luogo la
mancata esecuzione della prestazione. La mora viene meno quando il debitore
successivamente offre di eseguire la prestazione dovuta, che il creditore è pur sempre
tenuto a ricevere salvo incorrere a sua volta in mora.
La mora del debitore importa altresì l’obbligo di corrispondere i frutti prodotti nel frattempo
dalla cosa dovuta nonché gli interessi della medesima.
RISARCIMENTO DEL DANNO E PENA CONVENZIONALE
La responsabilità del debitore importa per il creditore la facoltà di ottenere dal debitore, il
risarcimento del danno derivantegli dal mancato adempimento.
Nell’ambito della procedura formulare la condanna del debitore è sempre in una somma di danaro.
Se si tratta di un debito pecunario, il debitore dovrà pagare la somma dovuta con i relativi
interessi.
Se si tratta di un inadempimento a contenuto diverso, serve fare una stima in danaro del danno.
Per evitare al creditore l’ardua prova dell’ammontare del danno subito, le parti possono ricorrere a
una clausola di pena convenzionale consistente per lo più in una somma di danaro che il debitore
si impegna a pagare nel caso di mancato adempimento.
OBBLIGAZIONE NATURALI
La nozione di obligationes naturales fu enucleata dalla giurisprudenza classica per i debiti
vincolanti solo dalla comune coscienza sociale, come tali sfornite di tutela giuridica.
L’obligatio naturalis, era sfornita di azioni e di mezzi per costringere il debitore
all’adempimento e non poteva essere identificata con i doveri morali.
L’elemento positiva dell’obligatio naturalis è che non era obbligatorio il pagamento di un
debito.
L’elemento negativo dell’obligatio naturalis è che se avveniva il pagamento di un debito
non era possibile richiedere la restituzione.
OBBLIGAZIONI
Per obbligazione s’intende il rapporto giuridico per cui un soggetto(debitore) è tenuto verso
altro soggetto(creditore) a eseguire una determinata prestazione, del cui mancato
adempimento egli risponde col suo patrimonio. Sogliono due elementi:
-il debito, dal lato passivo, consiste nella situazione di pressione psicologica in cui si trova
il debitore;
-la responsabilità, dal lato attivo, consiste nell’azione esecutiva che il creditore potrà
effettuare in caso di mancato adempimento della prestazione che gli deve il debitore;
Dunque la funzione a cui adempie l’obligatio è di assicurare ad un soggetto (creditore) la
cooperazione di altro soggetto da lui indipendente(debitore) per la soddisfazione di un
proprio interesse.
L’obligatio si presenta prima come vincolo di garanzia e poi come impegno di
cooperazione.
La natura dell’obligatio si riflette nella struttura dell’actio in personam, in antitesi con l’actio
in rem che sta a tutela del diritto reale.
L’obbligatio trova la sua fonte in un atto illecito o in un atto lecito.
Si ha un atto illecito quando vi è la violazione di un interesse privato, poi vedremo che il
delitto è riconosciuto con l’affermarsi della composizione legale come la fonte di
un’obligatio.
Quando sorse la civitas, l’istituto del nexum, consistente in un mancipatio, lo stesso
debitore sottoponeva totalmente e fisicamente se stesso al potere del creditore, finché la
prestazione non fosse stata eseguita, solo allora il debitore otteneva il suo riscatto.
La decadenza del nexum fu dovuta anche alla diffusione della sponsio. La sponsio fu il più
importante contratto verbale e consisteva in uno scambio di domanda e risposta tra futuro
creditore e futuro debitore, nel caso di inadempimento il creditore poteva ridurre in
schiavitù il debitore che però non perdeva libertà.
La lex Poetelia Papiria, stabiliva che la possibilità di soddisfazione dei crediti poteva
avvenire solo sul patrimonio non più sulla persona.
Quanto alle obbligazioni da atto lecito, sa da un lato scompare il nexum, d’altro lato si
vanno moltiplicando le nuove figure di situazioni obbligatorie.
Particolare importanza rivestono i rapporti tra Romani e stranieri come campo di
applicazione dell’idea della fides.
Per derivazione della sponsio, si riconosce la stipulatio(accessibile anche ai peregrini), in
sostituzione del nexum vi è il mutuo non formale(accessibile anche ai non peregrini), si
affida al rispetto della parola data per ottenere la restituzione.
Scarse invece sono le innovazione apportate alle obbligazione in età del Principato.
L’età postclassica porta notevoli modifiche al sistema delle obbligazioni. Cade l’antico
formalismo e con esso la tipicità negoziale. Viene meno il nesso tra singole figure e azioni
edittali tipiche. Si affermano il divieto di illecito arricchimento e l’obbligo di risarcìre ogni
danno arrecato alle cose;
Da tutto ciò deriva nel complesso un risultato, che semplifica il sistema romano delle
obbligazioni, ponendo fine alla caratteristica della molteplicità ancora dominante in età
classica e dando a esso quei caratteri di universalità che gli permisero di sopravvivere oltre
i confini ambientali e cronologici della realtà politica romana.
CLASSIFICAZIONI DELLE FONTI DI OBBLIGAZIONE
Tra le classificazione delle fonti di obbligazione prospettate nei testi è la bipartizione
secondo la quale l’obbligazione nasce da contratto o da delitto.
Le categorie di contratto e delitto appaiono prospettate da Gaio con riferimento alle fonti di
obbligazione riconosciute dal ius civile;
Secondo le Istituzioni giustinianee vi è la partizione delle obbligazioni a seconda che esse
derivino da contratto, quasi contratto, da delitto o quasi da delitto.
Le obbligazione per delitto sono:
-Furtum;
-Rapina;
-Iniuria;
;damnum iniuria datum;
Le obbligazione per contratto sono:
Contratti reali, contratti verbali, contratti letterali, contratti consensuali.
OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO
Per contratto si intende oggi, ogni accordo tra due o più parti diretto a costituire,
modificare, o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.
Il termine contractus non viene utilizzato se non prima della fine della Repubblica.
La res, i verba, le litterae, il consensus rappresentano in origine il riconoscimento giuridico
dell’efficacia di differenti tipi di negozi obbligatori.
-Obligatio re contracta(contratti reali) : è l’obbligazione che sorge dalla consegna di cose,
che implichi e giustifichi l’obbligo della restituzione. Sono riconosciuti come contratti reali:
inizialmente solo il mutuo, successivamente il comodato, il deposito ed il pegno, infine
anche la fiducia.
-Obligatio verbis contracta(contratti verbali) : è l’obbligazione che sorge dalla pronuncia di
parole solenni. Tipico contratto verbale è la stipulatio, che si conclude nella forma bilaterale
di domanda e risposta, a questa si aggiungono la dotis dictio e la promissio iurata liberti.
-Obligatio litteris contracta(contratti letterali) : è l’obbligazione che sorge da una
documentazione scritta. Tipico contratto letterale romano è il nomen trascripticium.
-Obligatio consensu contractae(contratti consensuali) : è l’obbligazione che sorge sulla
base del mero consenso tra le parti, e sono la compravendita, la locazione-conduzione, la
società e il mandato.
Questa quadripartizione contrattuale è sorta con riferimento allo ius civile(accessibile solo
ai romani) come la stipulatio, e con riferimento allo ius gentium(accessibile anche agli
stranieri) come il mutuo.
I contratti unilaterali sono:il mutuo, i contratti verbali e letterali.
I contratti bilaterali sono i contratti consensuali.
I contratti di buona fede sono: la fiducia, il deposito, il comodato ed il pegno.
Fuoriuscenti dalla quadripartizione vi sono i contratti innominati.
CONTRATTI REALI: MUTUO,DEPISITO,COMODATO,FIDUCIA,PEGNO.
In tutti questi contratti era presente la DATIO REI: ossia la consegna
materiale della cosa.
MUTUO
Il mutuo era un contratto reale, che si concludeva mediante il trasferimento della proprietà
di una somma di denaro o di una quantità di altre cose fungibili da un soggetto (mutuante)
ad altro soggetto (mutuatario), che si obbligava a restituire al mutuante una quantità uguale
di cose dello stesso genere e qualità.
Il mutuo presentava seguenti caratteristiche: poteva avere per oggetto solo cose
fungibili o una somma di denaro, era un contratto unilaterale ed essenzialmente
gratuito.
Pur essendo gratuito, il mutuatario in alcuni casi avrebbe dovuto pagare gli
interessi, ossia quando si trattava di stipulato usurarum.
Il fenus nauticum era un mutuo avente ad oggetto una somma di danaro che il
mutuatario avrebbe dovuto trasportare per mare ed utilizzare per l’acquisto di merci
nel luogo di arrivo, il mutuatario era tenuto alla restituzione solo se il danaro o le
merci pervenivano a destinazione.
FIDUCIA
I contratti fiduciari producevano il trasferimento del dominium di una res da un fiduciante
ad un fiduciario, con l’obbligo del fiduciario di restituire la cosa al fiduciante. L’obbligo
deriva dal pactum fiduciae. Si distinguevano :
-la fiducia cum creditore: quando la proprietà di una cosa era trasmessa a garanzia di un
credito.
-la fiducia cum amico: con questa si poteva perseguire le finalità del deposito o del
comodato.
IL DEPOSITO
Il deposito consisteva nella consegna di una cosa mobile da parte di uno dei due contraenti
(depositante) all’altro (depositario) che a sua volta assumeva due obbligazioni, ossia quella
di custodirla gratuitamente e restuirla.
IL COMODATO
Il comodato era un contratto reale e gratuito, che consisteva nella consegna di una cosa da
un soggetto (comodante) ad un altro (comodatario), affinché quest’ultimo la usasse per poi
restituirla al comodante. La cosa doveva essere corporale ed inconsumabile.
Era un contratto reale poiché nessuna obbligazione nasceva a carico del comodante.
IL PEGNO
Era uno strumento per raggiungere le finalità del fiducia cum creditore. Veniva trasferita
una cosa dal debitore al creditore come garanzia dell’adempimento di un suo credito , con
l’obbligo d restituirla da parte del creditore in caso di adempimento, e con la possibilità di
venderla da parte del creditore in caso di inadempimento.
CONTRATTI VERBALI: STIPULATIO, DOTIS DICTIO E PROMISSIO
IURATA LIBERTI
STIPULATIO
Era un contratto verbale, concluso attraverso uno scambio