Cose
Per cosa in senso giuridico si intende oggi una porzione limitata del mondo esterno suscettibile di appropriazione. In secondo luogo, il concetto stesso di cosa, intesa come porzione del mondo esterno, ne implica la corporeità.
Classificazione delle cose
Innanzitutto distiguiamo tra res in commercio ed extra commercium, cioè cose che possono e non possono essere oggetto di scambio. La distinzione fondamentale, secondo Gaio, si pone tra le res divini iuris e le res humani iuris.
Res divini iuris
Le res divini iuris, non sono suscettibili di essere oggetto di rapporti giuridici patrimoniali privati e sono: sacrae, religiosae e sanctae.
- Le res sacrae sono le cose consacrate agli dèi superiori;
- Le res religiosae sono le cose appartenenti agli dèi inferi;
- Le res sanctae sono le cose non appartenenti alle divinità ma poste sotto la loro protezione;
Res humani iuris
Le res humani iuris, individuate in base alla comune caratteristica di essere al servizio degli interessi dei singoli o delle collettività:
- Sono publicae, le cose appartenenti allo stato, e privatae il contrario;
- Le res communes omnium, sono le cose destinate secondo il ius naturale all’uso comune di tutti gli uomini: aria, acqua corrente, mare, il lido del mare.
Res mancipi e nec mancipi
Sono res mancipi le cose trasferibili mediante negozio solenne di mancipatio, detta in antico mancipium. L’elenco delle res mancipi è tassativo e comprende: i fondi situati in suolo Italico o in suolo provinciale che godano del privilegio del ius Italicum.
La distinzione risale in antico, quando le res mancipi costituivano realmente, come dice Gaio, le cose di maggiore importanza in relazione alle condizioni economico-sociali del tempo: di qui l’esigenza di richiedere per il loro trasferimento anziché la traditio, la mancipatio che assicura una più adeguata protezione in ordine alla circolazione giuridica delle cose. Negozio comune di trasferimento tanto delle res mancipi quanto delle res nec mancipi è l’in iure in cessio. Il pretore è intervenuto a tutelare l’acquisto di res mancipi avvenuto per semplice traditio.
Classificazione delle cose fondate sulle loro caratteristiche
Cose consumabili e inconsumabili. Sono cose consumabili per i classici quelle che, sono suscettibili, da parte del soggetto che se ne serve, di una sola utilizzazione, sia in quanto essa importi distruzione dell’essenza economica della cosa sia in quanto essa importi alienazione; inconsumabili sono quelle suscettibili di un uso ripetuto, anche se con questo si deteriorano sino a risultare alla fine distrutte.
Cose fungibili e infungibili
Si dicono fungibili, le cose che vengono normalmente prese in considerazione negli usi del commercio non per loro individuali caratteristiche ma per l’appartenenza a un genus, nell’ambito del quale sono intercambiabili con altre e risultano individuate puramente in base al numero, al peso o alla misura: ciò non toglie che anche una certa quantità di cose fungibili possa nel caso particolare essere presa in considerazione nella sua individualità quale species: il mutuo ha per oggetto cose fungibili, il deposito di regola cose infungibili.
Cose divisibili ed indivisibili
Sono cose divisibili quelle suscettibili di essere divise materialmente in modo che le singole parti conservino la funzione economico-sociale del tutto, indivisibili le altre: alle cose indivisibili sembrano equiparate dai giustizianti le cose che, divise in parte, pur conservando queste la destinazione economico-sociale del tutto, subiscono una rilevante diminuzione del valore.
Parti della formula
- Le singole fasi processuali - la demonstratio, si innestava nel giudizio chiarendo la questione di fatto oggetto della controversia;
- L’intentio, con la quale l’attore riassumeva la sua pretesa e il rapporto giuridico da lui indicato;
- L’adiudicatio, clausola tipica dei processi divisori, con la quale si permetteva al giudice di assegnare l’oggetto della controversia ad una delle due parti;
- La condemnatio, con la quale si dava al iudex privatus il potere di condannare o di assolvere;
Exceptio
L’exceptio costituiva un mezzo di difesa del convenuto, il quale poteva difendersi non solo negando semplicemente i fatti esposti dall’attore, ma anche contestandoli mediante altri fatti o situazioni di diritto che, se veri, potevano escludere la sua condanna. In tal caso il convenuto chiedeva al magistrato che nella formula fosse inserita, tra l’intentio e la condemnatio, una riserva che prende appunto il nome di exceptio, che se accertata portava all’assoluzione del convenuto. Se l’attore avesse da opporre altri fatti all’eccezione sollevata dal convenuto, in tal caso dopo l’exceptio era inserita una replicatio che si poneva come condizione negativa dell’exceptio. Il convenuto a sua volta poteva opporsi alla replicatio attraverso la duplicatio, che si poneva come condizione negativa della replicatio: la serie delle controeccezioni era, in teoria, illimitata.
Obbligazioni: nozioni generali
Soggetti dell'obbligazione
Nell’ambito contrattuale i soggetti del rapporto obbligatorio devono essere le parti contraenti. Si afferma altresì la regola della nullità della promessa e della stipulazione avente a oggetto il fatto del terzo. Fuori dall’ambito contrattuale si danno casi di rapporti obbligatori in cui la qualifica di debitore o creditore non si ricollega a una persona determinata, si parla in tali casi di obbligazione ambulatorie o con soggetto variabile.
Cessione dell'obbligazione
La normale incredibilità di debiti e crediti non è all’origine conosciuta dal diritto romano, salvo la sostituzione del precedente rapporto obbligatorio, che ne risulta estinto, con altro rapporto, a contenuto identico, in cui figuri un diverso soggetto. Per ottenere in via indiretta la cessione del debito, il debitore può ricorrere a designare un terzo come suo rappresentante processuale, se il creditore accettare di contestare la lite con il rappresentante verso quest’ultimo si indirizzeranno condanna ed esecuzione; ma il creditore può sempre rifiutarsi di stare in giudizio con il rappresentante, pretendendo che ci debba essere il debitore. La stessa identica cosa, per la cessione indiretta del credito senza procedere alla sua novazione, il creditore può designare un terzo come suo rappresentante processuale, autorizzandolo in giudizio a richiedere il proprio credito al debitore; il creditore può sempre revocare l’autorizzazione, richiedendolo direttamente al debitore, salvo che non vi era già un impegno verso il rappresentante. La cessione così disposta è inefficiente, così tende ad ovviare la legislazione imperiale con un’actio utilitis.
Obbligazioni con pluralità di soggetti
L’obbligazione può sorgere anche tra più creditori e più debitori o tra un creditore e più debitori o tra più creditori e un debitore. Questa è detta obbligazione con pluralità di soggetti e può essere:
- Parziaria, è quando l’obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo ed indipendente da quello degli altri, in particolare:
- Se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte;
- Se vi sono più debitori, ciascuno di essi è obbligato a pagare solo la sua parte;
- Solidale, è l’obbligazione con più soggetti, nella quale ogni creditore ha il diritto di pretendere la prestazione per intero (solidarietà attiva), oppure ogni debitore ha l’obbligo di eseguire l’intera prestazione (solidarietà passiva). In caso di pluralità di debitori e in caso di pluralità dei creditori, l’adempimento integrale effettuato da uno dei debitori a uno dei creditori, non fa venir meno l’obbligo degli altri debitori o la pretesa degli altri creditori e si tratta di Obbligazioni solidali comulative. In caso di pluralità di debitori e in caso di pluralità dei creditori, l’adempimento integrale effettuato da uno dei debitori o a uno solo dei creditori, estingue il rapporto obbligatorio nei confronti di tutti i soggetti.
Obbligazioni di garanzia
Garanzie reali
Al fine di meglio garantire al creditore il soddisfacimento del suo credito sono predisposti gli istituti che vanno oggi sotto il nome di garanzie reali e rispettivamente personali dell’obbligazione. Sono garanzie reali il pegno e l’ipoteca.
Differenza tra pegno e ipoteca
- Il pegno si costituisce per contratto (che deve risultare per atto scritto, tra debitore e creditore o terzo) e si perfeziona con la consegna della cosa;
- L’ipoteca non si perfeziona con la consegna della cosa, ma per la sua costituzione richiede una specifica formalità: ovvero l’iscrizione in pubblici registri.
Garanzie personali
I praedes assumono in forma di domanda e risposta, garanzia per il pagamento di debiti di privati o di pubblici funzionari verso l’ente pubblico, nell’ambito del processo per legis actio sacramento. I vades garantiscono la comparizione del convenuto in iure. Il vindex garantisce per il convenuto. Meno facile da stabilirsi è se anche la sponsio sia stata originariamente riconosciuta, all’inizio essa si configura come negozio di obbligazione per il fatto proprio, sul presupposto della riunione nella stessa persona di garante e di debitore. Le forme di garanzia personale sono anche la fideiussio, la fidepromissio e la stipulatio. La sponsio e la fidepromissio possono garantire solo obbligazioni verbali e sono intrasmissibili agli eredi; la fideiussio può garantire qualsiasi obbligazione, civile pretoria o anche solo naturale ed è trasmissibile agli eredi.
Contenuto e requisiti della prestazione
Per prestazione s’intende il comportamento che il debitore deve tenere nei confronti del creditore. Nelle fonti romane, il contenuto di qualsiasi prestazione è ricompreso, nel trinomio dare (indica il trasferimento di proprietà) facere (indica ogni altro comportamento) praestare (indica la responsabilità del debitore).
Requisiti della prestazione:
- La prestazione innanzitutto deve essere possibile. Esempio di impossibilità fisica quando la prestazione ha per oggetto una cosa che non esiste in rerum natura. Esempi di impossibilità giuridica si ha quando la prestazione ha per oggetto una cosa extra commercium.
- La prestazione deve presentare la possibilità di adempimento.
- La prestazione deve essere lecita, non contraria alle norme del diritto o della morale sociale.
- La prestazione deve essere determinata o per lo meno determinabile.
- La prestazione deve avere una valutabilità pecuniaria.
Obbligazioni alternative e generiche
Un’obbligazione veniva definita alternativa nel caso in cui erano dedotte come oggetto dell’obbligazione due o più prestazioni, ma il debitore doveva eseguirne una sola, e il diritto di scegliere quale prestazione effettuare spettava al debitore, a meno che il titolo dell’obbligazione non l’attribuisse al creditore. Il pagamento dell’obbligazione alternativa comportava l’estinzione di essa.
La concentrazione dell’obbligazione alternativa può aversi infine a seguito della sopravvenuta impossibilità: se la scelta spettava al debitore e la cosa periva per lui, l’obbligazione si concentrava sulle altre obbligazioni. Invece se la scelta spettava al creditore la concentrazione operava in assenza di colpa del debitore. Se la colpa del debitore aveva prodotto l’impossibilità sopravvenuta, il giudice imponeva al debitore di risarcire il creditore. Erano generiche le obbligazioni aventi per oggetto una categoria più o meno vasta di cose. L’obbligazione generica è suscettibile di una costruzione autonoma rispetto all’obbligazione alternativa in quanto si ritenga che sia dedotto in obbligazione il genius, e non le singole species.
Obbligazioni divisibili ed indivisibili
Nel diritto romano l’obbligazione era indivisibile se la prestazione era indivisibile vale a dire non suscettibile di adempimento parziale. La distinzione assumeva importanza in presenza della pluralità di creditori o debitori: ciascun debitore doveva rispondere per la sua quota se l’obbligazione era divisibile e doveva rispondere per l’intero se l’obbligazione era indivisibile, così anche il credito nel richiedere la prestazione. Le obbligazioni divisibili erano quelle del dare, quelle indivisibili quelle del fare e del non fare.
Obbligo di pagare gli interessi
Gli interessi rappresentano il corrispettivo per il godimento di un capitale altrui, il capitale è costituito da denaro o cose fungibili, gli interessi sono determinati dall’ammontare del capitale ed alla durata del suo godimento.
Categorie di interessi:
- In cui la prestazione è contemplata in apposito negozio formale;
- Interessi con mero patto aggiunto a negozio di buona fede.
Vi sono dei limiti agli interessi, prima stabiliti dalle XII tavole successivamente da diverse percentuali.
Estinzione dell'obbligazione
L’estinzione avveniva per adempimento e a diversi modi di rimessione del debito e sono riconosciute altre cause di estinzione del rapporto obbligatorio e dipendono dalla distinzione tra cause ius civilis e ius gentium.
Contrario consenso e recesso unilaterale
Nell’ambito dei contratti consensuali si riconosce che per concorde volontà delle parti possa venir posto nel nulla l’intero rapporto obbligatorio da essi scaturente, purché non si sia ancora data esecuzione alcuna al contratto. Recesso unilaterale dai contratti consensuali, con eguale effetto invalidante l’intero rapporto obbligatorio che da essi scaturisce.
Morte e capitis deminutio
La morte di uno dei due soggetti del rapporto obbligatorio può essere causa di estinzione del medesimo. La capitis deminutio del debitore estingue il rapporto obbligatorio salvo che si tratti di obligatio ex delicto.
Confusione
L’obbligazione si estingue per confusione a causa del riunirsi nella stessa persona della qualità di debitore e creditore e nel caso di obbligazione di garanzia se si riuniscono nella stessa persona il debitore principale e il garante.
Impossibilità sopravvenuta
L’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta della prestazione quando non sia imputabile al debitore.
Concorso di cause
L’obbligazione si estingue quando il creditore di cosa di specie acquista con un altro titolo la cosa dovutagli. Si ammette l’estinzione nel caso di concorso tra due cause lucrative, e non tra una causa onerosa e una causa lucrativa.
Rimessione
È l’atto con cui il creditore, d’accordo con il debitore, rinuncia all’adempimento, di solito a scopo di liberalità ma anche per qualsiasi causa. La solutio è atto di liberazione del debitore da nexum. L’acceptilatio verbale è atto di liberazione del debitore da sponsio dotis dictio, effettuato in forma di domande e risposte e non può essere sottoposta a condizione o a termine e può anche essere parziale se il debito è divisibile.
Compensazione
La compensazione è in senso tecnico lo scomputo, dall’ammontare di un debito, di quanto il creditore deve a sua volta al debitore. Il banchiere può agire contro il proprio cliente solo chiedendo quanto residua del suo credito dedotto l’eventuale controcredito del cliente. Il compratore dei beni del fallito, agendo contro il debitore di lui, non può ottenere più di quanto residua dedotto l’attuale controcredito che il convenuto avesse verso il fallito.
Novazione
È la sostituzione di una precedente obbligazione con un’altra nuova. Si effettua tramite contratto verbale, normalmente stipulatio (deve contenere un espresso riferimento all’obbligazione preesistente, con la stessa prestazione ma nuovi elementi) ma anche dotis dictio. Con la novazione oggettiva si ha un mutamento nel contenuto del rapporto obbligatorio, mentre con la novazione soggettiva si ha un mutamento di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio.
Litis contestatio
È l’atto con cui si chiude la far in iure del processo. La litis contestatio effettuata su di una actio civilis produce l’estinzione dell’obbligo.
Adempimento
L’adempimento è l’esecuzione della prestazione dovuta. L’adempimento si presenta come il modo normale di estinzione dell’obbligazione. Soggetti legittimati a eseguire la prestazione sono oltre al debitore il suo rappresentante o anche un qualsiasi terzo. Soggetti legittimati a ricevere la prestazione sono oltre il creditore, il suo rappresentante o un terzo autorizzato però dal creditore. L’oggetto della prestazione deve essere quello dovuto. Il debitore si libera solo procurando al creditore la proprietà, piena e irrevocabile, e il possesso della cosa. In due ipotesi eccezionali il debitore non è tenuto all’adempimento totale. Anzitutto il chiamato all’eredità che abbia concluso con i creditori ereditari aventi la maggioranza dei crediti possa avvalersene, in secondo luogo è riconosciuta in taluni casi al debitore la facoltà di adempiere solo nei limiti delle sue possibilità patrimoniali. Il tempo della prestazione è determinato dal titolo costitutivo dell’obbligazione o dalle circostanze: in mancanza di siffatta determinazione, la prestazione s’intende immediatamente dovuta. La prova dell’avvenuto adempimento deve risultare da documento o da 5 testimoni se l’obbligo fu assunto per iscritto da documento sottoscritto da 3 testimoni se l’obbligo è di entità superiore alle cinquanta libbre d’oro.
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