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Linguaggio o classico o tardo antico

Criterio non molto affidabile, conoscenze giuridiche dei filologi poche e conoscenze filologiche dei giuristi altrettanto.

Ius civile e ius gentium: senso descrittivo: lo ius civile è il diritto proprio di una determinata città (o città-Stato). Ius gentium: norme comuni a tutte le città. Divisione tracciata da Gaio. Anche Ulpiano però considera anche il diritto naturale: quod natura omnia animalia docuit. Lo ius gentium racchiude gli istituti comuni a tutti gli uomini e quello civile della città. La divisione di Ulpiano non ha risvolto pratico.

Nell'ordine giuridico Romano ci sono 2 tipi di norme: applicabili solo ai cives Romani e applicabili anche ai non Romani. Se uno straniero e un romano fanno una stipulatio (contratto verbale) è ius gentium in senso normativo. Ius gentium a titolo normativo. Matrimonio istituto di ius civile, regolato in forma molto precisa da norme di ius civile. A livello

normativo è ius civile a livello reale è o ius gentium o naturale. Ius gentium a Roma era anche il diritto internazionale pubblico. Ius scriptum riguardava le forme scritte. Ius non scriptum riguarda la consuetudine. Tutto ciò che da ultimo il popolo abbia stabilito è diritto: la legge posteriore deroga la legge anteriore. Una sancito legis: per ottemperare alla legge successiva violava una precedente non è sanzionato. Ma qualora nell'approvare una legge si fosse violata una norma precedente la nuova norma non aveva valore. La legge Peteria Papiria sancisce che potevano essere eliminate norme consuetudinarie. Ius civile e honorarium: honorarium è fondato sull'editto del pretore. Contemplacasi non esaminati in modo soddisfacente dal diritto civile. Rapporto fra 2 tipi di norme che varia a seconda delle norme contenute nell'editto del pretore: funzione adiutoria consultoria o suppletiva. Adiutoria: dare maggiore efficacia sul piano

pratico a norme precedenti. Suppletiva: materie non regolate dal diritto civile disciplinate dal pretore. Concede delle azioni non previste dal diritto civile in factu concepite, azioni fittizie. Correttiva: conflitto netto e insanabile fra piano di diritto civile e piano di diritto onorario. Norme uguali e contrarie rispetto a quelle del diritto civile. Denegatio actionis. Soggetto che chiede un'azione e il pretore chiede di opporre una difesa perché viene impedita l'azione. Il pretore fissa principi eccezionali e diversi da quelli previsti dalla legge. Correzione del sistema del diritto civile può venire negata un'azione a chi la chiedesse. Diritto civile e onorario sono antitetici. Il diritto onorario serve a temprare l'asprezza del diritto civile. Viene tenuto conto del ruolo del pretore nell'ambito dell'evoluzione del diritto. Le norme del diritto onorario consistono nel dare un'azione o una difesa. Imperium del pretore

publicum riguarda gli interessi dello Stato e delle istituzioni pubbliche, mentre l'ius privatum riguarda gli interessi dei singoli individui. Alcune norme sono di interesse pubblico, altre sono di interesse privato. Il diritto privato può anche riguardare lo Stato, ma il diritto pubblico non può essere modificato da accordi privati. Ci sono norme che non possono essere modificate o derogate da privati. Queste norme regolano i rapporti individuali e non possono essere gestite in modi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ad esempio il testamento.publicum hanorme che non possono essere derogate da rapporti fra privati. Ius commune e ius singolare: singolare contro il tenore della ragione e per qualche necessità è stato introdotto. Diritto soggettivo. Il diritto oggettivo è il complesso di norme applicabili nell'Impero Romano. Il diritto soggettivo è il potere di un soggetto a pretendere da altri una determinata condotta. Per attuare la divisione fra interessi prevalente e soccombente viene attribuito un diritto soggettivo. Viene posto un potere e di riflesso un dovere. Diritto soggettivo relativo e assoluto. Categorie unificate dal fatto che vi è un soggetto che impone una condotta e un altro che la deve tenere. Quindi un potere e un dovere. Contratto che stabilisce dall'inizio debitore e creditore. Un illecito fa quindi sorgere un diritto soggettivo relativo. Il diritto relativo ha come paradigma il diritto di credito e il titolare è individuato dall'inizio. Il dirittoassoluto è più complesso e relazionato ad un bene: il suo titolare ha il diritto di ottenere una condotta omissiva da parte di tutti i soggetti dell'ordinamento. Ad esempio negli ordinamenti dove la proprietà privata è prevista ognuno è tenuto a rispettarla. Si fa riferimento quindi al diritto dell'uomo su una cosa che determina da parte degli altri un atteggiamento omissivo. Nei diritti assoluti il rapporto giuridico è potenziale e si actualizza al momento in cui uno di tutti i soggetti tenuti all'atteggiamento omissivo viola l'omissione commettendo quindi un illecito. Il diritto assoluto si basa sul diritto relativo. Il "potere" è un termine che indica una facoltà attribuita ad un soggetto tutelata da un diritto. Potere da esercitare tenendo conto di riferimenti esterni quindi potere-dovere: si deve esercitare un potere per raggiungere gli scopi previsti dalla legge. Ad esempio un tutore deve

esercitare il suo potere sull'incapace. Il caso della tutela è un caso di ufficio di diritto privato. Il potere si può anche collocare fuori dal diritto soggettivo, ad esempio il diritto di matrimonio, di vendere la cosa di proprietà, di libera impresa: non sono soggettivi poiché non vi è un soggetto tenuto ad un determinato comportamento. Diritti potestativi: potere di imporre ad altri una condotta alla quale non vi si può opporre. Ad esempio le azioni di annullamento dei negozi giuridici. On si parlava a Roma di diritto soggettivo (non era stato teorizzato), anche se di fatto era applicato. I Romani parlano di ius in re aliena, quindi su cosa altrui (Es. usufrutto), accezione di ius molto vicina a quella nostra di diritto soggettivo. I romani facevano una distinzione fra actiones in personam e actionem in rem. Questa distinzione è corrispondente alla distinzione fra diritti soggettivi relativi e assoluti, i Romani valorizzavano

però il diritto processuale e le differenze in questi 2 casi. Diritto delle successioni: ciò che il pater familias avesse disposto in merito alle proprie cose fosse diritto (norma contenuta nelle XII tavole): la volontà privata dispiega degli effetti ritenuti vincolanti per il diritto. Il diritto è fatto dall'uomo per l'uomo. L'uomo si identifica col concetto di persona fisica. I destinatari delle norme giuridiche non sono solo persone fisiche ma anche persone giuridiche. La persona fisica è la tematica più importante ed essa viene ad essere con la nascita. Per alcuni ordinamenti il soggetto deve essere dotato di vitalità, per altri devono non ancora essere nati ma concepiti. Per il diritto Romano il soggetto deve essere nato e basta (non vitale). La nascita si ha quando il feto viene distaccato dalla madre. La prova era data o con esame autoptico: per la scuola Proculiana si chiedeva che il neonato avesse emesso un vagito. Per

la scuola Sabiniana bastavatrovare con l'esame autoptico aria nei polmoni. Per i romani un soggetto che avesse avuto inprevalenza tratti ferini non si riteneva persona giuridica. La questione era fondamentale per leaspettative ereditarie. La nascita di un figlio in potestà faceva perdere d'efficacia un testamento giàfatto. La donna romana se partoriva almeno 3 figli raggiungeva una posizione superiore dal punto divista giuridico e quindi era anche importante per questo. Problema che si poneva se il nato eramolto differente dalla persona fisica. Problema della gestazione di una donna: feto tutelato daldiritto che prevedeva punizioni per l'aborto. Caso dell'eventuale eredità del soggetto concepito enon ancora nato: per la donna veniva nominato un curator ventris per 9 mesi che avrebbe dovutocurare o amministrare il patrimonio del futuro erede. Coloro che sono nell'utero sono già soggetti didiritto. Il concepito si intende pergià nato. In realtà queste enunciazioni erano legate più che altro alla soluzione di un determinato caso pratico. Il concepito è equiparato a già nato solo dal punto di vista ereditario. (C'è chi antistoricamente dice che lo è non solo da quel punto di vista). La morte poteva essere accertata in ogni modo: il momento in cui la persona fosse morta era rilevante dal punto di vista ereditario. Il più delle volte non è possibile determinare l'ordine della morte di eredi fra loro: commorienza. Ci si basò sulla statistica "id quod plerumque accidit" per evidenziare una regola per la quale morivano prima i soggetti più deboli: prima muore il bambino, poi l'anziano e poi la persona matura: questo fu accertato da un provvedimento imperiale. Nell'epoca giustinianea questo integra una presunzione di premorienza. Regola che vale solo se non venga fornita una prova in senso contrario. Lacapacità giuridica è l'idoneità di una persona ad essere titolare di diritti e doveri. La capacità di agire è un concetto dinamico: idoneità a porre in essere atti giuridicamente rilevanti (concetti moderni). I Romani non avevano elaborato tali concetti. Concetto ricondotto alla teoria degli status che si basa sulla regola per la quale per avere la capacità giuridica il soggetto doveva godere dello status libertatis, civitatis e familiae. Lo status libertatis implica che il soggetto non sia schiavo (che non ha capacità giuridica ma ha alcuni diritti e doveri), lo status civitatis è la cittadinanza (all'inizio era richiesto essere cittadini romani epoca arcaica), lo status familiare vuole dire essere di sui iuris, e cioè non essere assoggettato alla patria potestà. Questo sopportò delle deroghe soprattutto per lo status civitatis: norme dell'ordinamento applicate tanto ai cittadini quanto ai non cittadini.(ius gentium) e norme dello ius honorarium. Quindi in seguito lo status civitatis non venne più richiesto per godere di capacità giuridica. Il figlio sotto patria potestà si può assumere degli obblighi e quindi anche lo status venne in parte meno. Problema degli status appl
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Sitzia Francesco.