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Interpretazione del negozio giuridico

Consiste nell'accertamento del significato della manifestazione della volontà. Tale accertamento avviene tramite un'operazione logica avente la funzione di individuare il contenuto concreto (regolato da interessi) del negozio giuridico.

Possiamo individuare alcuni punti essenziali di tale procedimento ideologico:

  1. La giurisprudenza classica seguiva una interpretazione tipica che si desumeva dal normale significato dell'atto nella valutazione sociale secondo le comuni massime di esperienza.
  2. L'interpretazione giustinianea secondo alcuni sarebbe piuttosto di carattere individuale nel senso che intenderebbe ad attribuire alla manifestazione di volontà il significato più consono all'effettiva intenzione individuale delle parti.
  3. Secondo Scapini però i prodromi di tale metodo erano già presenti nella giurisprudenza classica.
fineperseguito è il medesimo, ad essere diverse sono le vie per giungere all'effettivo significato della manifestazione di volontà. Per cui appare poco corretto parlare di una contrapposizione tra la teoria della manifestazione e teoria della volontà, in quanto manifestazione e volontà sono due entità inscindibili. b) I criteri di interpretazione divergono a seconda che si tratti di negozi inter vivos, in cui abbiamo normalmente due parti in conflitto di interessi tra di loro, o negozi mortis causa, in cui ciò non avviene. Per cui nel primo caso si tiene conto sia di come la manifestazione è stata intesa dal dichiarante sia da come la stessa è stata intesa dal destinatario, mentre nel secondo caso, non essendoci conflitto di interessi, è sufficiente l'intenzione del disponente. Nei negozi inter vivos è decisivo il significato oggettivo della manifestazione mentre nei negozi mortis causa è decisivo l'intento.del disponente. c) Nel caso la dichiarazione sia ambigua o lacunosa si ricorre a differenti criteri: 1) Qualora si tratti di negozi inter vivos si fa ricorso al criterio dell'auto responsabilità privata per cui la parte che assume l'iniziativa del negozio assume l'onere di controllare la chiarezza delle espressioni usate. 2) Se si tratta di negozi mortis causa si fa ricorso per ricostruire il vero pensiero del disponente, a quello che sembra secondo le comuni massime di esperienza, il pensiero di una persona ragionevole che si fosse trovata a disporre nelle diverse circostanze. Se in tale modo nulla fosse possibile di costruire in ordine alla volontà del disponente, la disposizione sarebbe nulla. 7 INEFFICACIA E INVALIDITÀ DEI NEGOZI GIURIDICI: PRINCIPI GENERALI. Inefficace in senso lato è il negozio che per qualsiasi causa non è idoneo a produrre in modo durevole tutti gli effetti che l'ordinamento giuridico ricollega al tipo cui

Il testo fornito riguarda l'inefficacia e l'invalidità dei negozi giuridici. L'inefficacia può essere di due tipi: invalidità (quando il negozio non può produrre gli effetti propri a causa di una causa intrinseca) o inefficacia in senso stretto (quando il negozio sarebbe idoneo a produrre gli effetti propri ma non può a causa di una circostanza estrinseca). Ci sono otto cause di invalidità dei negozi giuridici:

  1. Invalidità riguardanti i presupposti del negozio
    1. Mancata capacità d'agire - es. negozi compiuti da un infante, pazzo, incosciente (capacità generica)
    2. ...
  2. ...

di ius civile oppure una stipulatio compiuta da un sordo. (capacità specifica).

Mancata idoneità dell'oggetto del negozio -es. vendita o stipulazione di res extra commercium (inidoneità generale). -es. mutuo di cose infungibili o deposito di cosa immobile (inidoneità specifica).

Manca o è deficiente la legittimazione delle parti-es. il marito non è legittimato ad alienare il fondo dotale senza il consenso della moglie, oppure obbligazioni tra padre e figlio.

Invalidità riguardanti gli elementi essenziali del negozio giuridico.

Anormalità riguardanti la causa:

  1. illiceità della causa - si persegue uno scopo pratico riprovato dal diritto in quanto contrario a norme proibitive: ad esempio donazioni tra coniugi.
  2. immoralità della causa - quando lo scopo perseguito dalle parti è contrario al buon costume: ad esempio dare cento a tizio per commettere un furto.
  3. mancanza di causa - inesistenza o venir meno
di proprietà: manifestazione di volontà che contiene una condizione o una limitazione che rende il negozio inefficace fino a quando la condizione non si verifica o la limitazione non viene rimossa. c) errore di fatto: manifestazione di volontà basata su una falsa rappresentazione della realtà. Se l'errore è essenziale e non può essere attribuito a negligenza dell'altra parte, il negozio può essere annullato. d) errore di diritto: manifestazione di volontà basata su una falsa interpretazione della legge. In generale, l'errore di diritto non è considerato un motivo valido per annullare un negozio. e) violenza: manifestazione di volontà ottenuta attraverso minacce o coercizione. Se la violenza è tale da privare la parte di libertà di scelta, il negozio può essere annullato. f) dolo: manifestazione di volontà ottenuta attraverso l'inganno o la frode. Se il dolo è tale da influenzare la volontà della parte, il negozio può essere annullato.mentale: manifestazione di volontà consapevolmente difforme dalla volontà effettiva e con la volontà che resti ignota alla controparte. Gli effetti del negozio non vengono modificati. c) simulazione: accordo tra due persone per dar vita a un negozio che è voluto per raggiungere scopi diversi dal suo scopo tipico. Può essere simulazione totale se le parti manifestano di volere un negozio, ma non ne vogliono nessuno. Simulazione parziale, se le parti vogliono un negozio diverso da quello dichiarato; si parla quindi di negozio dissimulato che è quello il cui scopo è realmente perseguito dalle parti, e negozio simulato che è quello compiuto solo apparentemente. Per il diritto giustinianeo il negozio simulato è nullo, quello dissimulato è valido. Le fonti ci rivelano che se ad essere simulato fosse stato un negozio nel quale la volontà non poteva mancare (contratti consensuali), la nullità era.

L'inevitabile conseguenza. Mentre se era un negozio voluta dall'agente, solenne dello ius civile, il negozio sarebbe stato valido per lo iure civili ma poi invalidato dallo iure pretori.

Manifestazione ma essa è inconsapevolmente divergente dalla volontà effettiva. Errore ostativo o errore sulla dichiarazione, ricordo che esso esclude la volontà. Per essere rilevante l'errore deve essere essenziale, nei negozi inter vivos l'errore è irrilevante, a meno che esso sia esternamente riconoscibile; e provoca nullità. Gli errori essenziali sono tre: 1) error in persona: cade sull'identità o sulla qualità di una nei mortis causa è sempre rilevante delle parti del negozio, nei negozi mortis causa è sempre rilevante, in altri dipende dai casi. 2) error in corpore: cade sull'identità della cosa oggetto del negozio, sia sulla designazione materiale che intellettuale. Sempre rilevante. Non è

Rilevante l'errore in nomine.

3) Error in negotio: errore sul negozio nel suo complesso, cade sull'identità del negozio da compiere. Sempre rilevante.

III) Anormalità riguardanti il rapporto tramanifestazioni di volontà reciproche. (dei contratti !)

a) Dissenso sulla causa del negozio quando faccia venire meno l'accordo delle parti circa la di negozio causale.

b) Dissenso sull'identità dell'oggetto accordo mancato a causa in causa tipica del negozio. Per essere rilevante si deve trattare ordine all'identificazione dell'oggetto del negozio. Se il dissenso verte solo sulla denominazione dell'oggetto, non è rilevante.

c) Dissenso sulla misura delle prestazioni reciproche il negozio non è sempre invalido, è valido per la quantità minore se su questa si può ritenere formato l'accordo, diversamente è invalido.

d) Dissenso su modalità essenziali del regolamento di

interessi prescritto con il negozio è invalido per esempio se una parte subordina il suo impegno ad una condizione per cui la controparte, qualora l'avesse conosciuta, non avrebbe manifestato la sua accettazione. IV) Anormalità riguardanti il processo di formazione della volontà. I vizi della volontà, sono anormalità relative al processo di formazione della determinazione della volontà. Errore vizio: non esclude la volontà, ma la vizia. a) Errore spontaneo è un erroneo apprezzamento della situazione di fatto dovuto a ignoranza o falsa conoscenza, ed è rilevante in casi di: abnorme portata dell'errore > error in substantia ed errore sui motivi nelle disposizioni di ultima volontà. b) Errore provocato da dolo altrui: è il raggiro tendente a trarre altri in inganno. Vi è il dolus bonus che è invece considerato tollerabile e comprende le malizie usuali di commercio. Il pretore

Considerò il dolo come atto illecito e concesse:

  1. actio doli (azione penale e infamante, non poteva essere esperita oltre l'anno e ha carattere sussidiario. Se ci si trova fuori dai iudicia bonaefidei il negozio non viene invalidato, ma si ottiene una condanna dell'autore tramite una riparazione pecuniaria);
  2. exceptio doli (concessa allavittima convenuta in giudizio dall'autore del dolo per ottenere l'esecuzione del negozio, è un'azione che paralizza rendendo improduttivo dieffetti il negozio. Il negozio è annullabile nell'ambito dello ius civile praetorio. È concessa sia per dolo preterito che per dolo presente).

Violenza morale, il metus, o timore. È la minaccia ingiusta di un male notevole fatta a taluno così da indurlo a compiere un negozio giuridico incutendo timore ossia metus. Nel diritto classico la protezione della vittima avviene tramite:

  1. actio quod metus causa (esperibile quando laal negozio.

È un'azione penale esprimibile in quadruplum, e dopo l'anno in simplum. Non è infamante e non è vittima aveva già dato esecuzione sussidiaria. Contiene la clausola arbitraria che permette al convenuto di evitare la pena al quadruplum se restituisce quanto ha estorto con la violenza); 2) exceptio metus (si ha quando la vittima della violenza, che non aveva dato esecuzione al negozio, era citata in giudizio per l'adempimento. È opponibile anche se l'

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A.A. 2007-2008
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Solidoro Laura.