Università degli Studi di Udine
Anno Accademico 2020/2021
Appunti delle lezioni di istituzioni di diritto romano
Lorenzo Della Savia
Diritto romano nel Duemila
Il diritto romano si studia ancora nel Duemila (anche se è definitivamente scomparso come diritto vigente l'1 gennaio 1900 quando in Germania è entrato in vigore il Codice Civile che soppiantò il diritto romano) per uno studio di interesse storico. È a Roma che nasce la "iuris prudentia", la "scientia iuris", oggetto dei nostri studi.
Scientia iuris
"Scientia iuris" è la capacità di capire e interpretare le regole giuridiche. Giurista "iuris perito". Il diritto romano è indispensabile per la formazione del giurista, strumento per interpretare il diritto. Mostra il processo logico che ha portato i giuristi a giungere a certe conclusioni. Capacità di interpretare il diritto. Sistema che si presta a essere consultato a fini comparativi rispetto agli ordinamenti di oggi o anche per colmare lacune dell'ordinamento giuridico (es.: il diritto cinese ha preso molto dal diritto romano). Molti concetti di giuristi sono confluiti negli ordinamenti attuali.
Dopo Giustiniano
Dopo Giustiniano nel VI sec. d.C., opera legislativa che fa capire perché molto del diritto romano è finito nei nostri ordinamenti. Segna la fine della storia del diritto romano (durata oltre 1000 anni) e che finisce con la morte di Giustiniano nel VI sec.. Giustiniano governa la parte orientale dell'Impero Romano sopravvissuta alle invasioni barbariche del 476 che provocarono la caduta dell'Impero d'Occidente.
La sua opera legislativa ("Corpus Iuris Civilis") si compone di quattro parti. Scopo di mettere ordine nel marasma del diritto dopo alcuni secoli di sua decadenza. Raccoglie tutto e solo il materiale giuridico che doveva costituire il diritto vigente al suo tempo, eliminando il resto.
Le quattro parti del Corpus Iuris Civilis
I "Institutiones"
Manuale elementare del diritto. Scopo didattico. Ricalcano le "Istituzioni" di Gaio per ampi tratti. Quelli di Gaio sono del II secolo d.C., in piena età classica del diritto romano. Per età classica si intende il periodo dal I secolo a.C. alla metà del III secolo d.C. (detta anche aurea). Così definita perché la "iuris prudentia" romana raggiunge i suoi massimi livelli di scientificità.
II "Digesto" o "Pandette"
Parte monumentale e più importante. Raccolta di brevi tratti delle opere di giuristi di età classica (I a.C.-III d.C.). Raccolti e messi in ordine di tipo e genere. I giuristi scrivono le loro opere di diritto in quanto privati cittadini in qualità di esperti del diritto e non esclusivamente perché ricoprivano incarichi pubblici. Antologia di brani.
III "Codice" di Giustiniano
Raccolta di leggi e di costituzioni imperiali (la parola legge cambierà di significato nel corso della storia romana). Si differenzia dal "Digesto" perché è una raccolta di atti normativi promanati da un'autorità statale (l'imperatore cioè la massima autorità statale).
IV "Novellae Leges"
Cioè la mole delle leggi emanate da Giustiniano dopo l'entrata in vigore del "Codice", dunque non compaiono nel "Codice". Tutto il materiale raccolto da Giustiniano doveva costituire il diritto vigente al tempo di Giustiniano (incluso il materiale del "Digesto").
Dopo Giustiniano
Dopo Giustiniano, la terra dell'ex Impero d'Occidente si trovava sotto i barbari (Italia sotto Ostrogoti e Longobardi salvo un breve interregno di Giustiniano di 14 anni) e con l'invasione dei Longobardi non si studiò più il diritto romano. Riprende nell'XI secolo con la società post-feudale. Abbandono dei sistemi di tipo germanico e ritorno al diritto romano come diritto vigente. Questo accade a Bologna come avanguardia dove si riprende a studiare dai riscoperti libri di Giustiniano.
Precursore: Irnerio, che passò alla storia come "Lucerna Iuris". I suoi allievi aprirono scuole di diritto e il processo procedette. "Scuola dei Glossatori" quella di Irnerio (la "glossa" è l'appunto dello studente al testo che il maestro va spiegando). Spiegavano un diritto estraneo ai più ma che tutti consideravano un diritto universale. I giovani dottori poi tornavano a casa e fondavano nuove università. Da Bologna si irradia in tutta Europa.
Sviluppi moderni del diritto romano
Nel 1700 vengono introdotti i primi codici moderni ma il diritto romano vi si insinua, non scompare.
Codice civile francese e tedesco
Codice Francese 1804, "Codice Napoleone". Nasce dalla fusione del diritto romano e del diritto consuetudinario di origine franca (applicato nel nord del Paese, serviva a disciplinare aspetti non coperti dall'ordinamento franco). Ripreso nel Codice Civile italiano del 1865 (era praticamente una traduzione del "Codice Napoleone") e successivi, ma influì su tutti i Paesi conquistati da Napoleone (Belgio, Lussemburgo, Algeria, Tunisia, Indonesia, Canada francofono ecc.).
Codice Tedesco
Nasce in Germania nell'Ottocento la "Scuola Storica" di Savigny. Si oppone alla codificazione del diritto civile. Ogni popolo può produrre nel corso del tempo il proprio diritto. La codificazione del diritto imbriglierebbe il diritto. Critica il "Codice Napoleone". I giuristi di quella scuola studiavano la storia del diritto tedesco per capire quale sia il diritto generico. E lo trovano nel diritto romano (specie quello del "Digesto" di età classica).
Sulla base di questo Savigny e i suoi colleghi giuristi creano un sistema legislativo che, nei contenuti, è il diritto romano ma con un nuovo ordine. Astrazione giuridica ignota al modo di ragionare dei giuristi pratici romani, i quali hanno un approccio pratico all'applicazione del diritto e non astratto (Giavoleno: "Ogni definizione nel diritto civile è pericolosa, perché è difficile che non possa essere sovvertita"). Creazione del concetto di negozio giuridico: anche i Romani parlano di "negotium" ma con un senso di scambio, specie economico. Per Savigny "negozio" viene astratto sino a comprendere fenomeni molto differenti (matrimonio, testamento, contratto).
Risultato: manuali di pandette di diritto tedesco sulla base del diritto romano contenuto nel "Digesto" (o, appunto, "Pandette"). Per redarre il Codice Civile tedesco verrà usato uno di questi manuali di pandette. Influenza sull'Italia? Poca, ha direttamente influenzato solo il Codice Civile greco, perché è entrato in vigore l'1 gennaio 1900 quando tutti gli altri Paesi avevano già un Codice Civile. Influenze su Austria, Svizzera e Turchia ma indiretta (tramite studi pandettistici).
Common law
Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada francofono. Diritto di natura essenzialmente casistica, a differenza del diritto italiano (e quelli che si basano su un Codice Civile) che è di natura sistematica. Giudici inglesi spesso rinviano al diritto romano.
Casistica
Al centro del sistema c'è la decisione delle singole controversie. Norme specifiche (rivolte a persone determinate), particolari (unico caso) e successive (a caso già verificato). Non si disciplina in anticipo ciò che avverrà in futuro, ma si aspetta che qualcosa accada per trovare la soluzione più idonea. Tipico del diritto anglosassone e romano. La singola decisione può fungere da esempio per casi futuri (il precedente). La ripetuta applicazione di una regola particolare fa sì che la richiesta specifica si trasformi in una norma.
Sistematica
Propria di chi opera con norme pre-costituite (casi futuri), generali (numero indefinito di persone) e astratte (numero indefinito di casi). Si deve andare a vedere se nel caso particolare si è verificato quanto previsto nella norma astratta.
Fonti di produzione del diritto
Quale diritto? Oggettivo o soggettivo?
Oggettivo
L'insieme delle norme giuridiche di una determinata organizzazione sociale/politica. Le norme sono regole di comportamento che in una certa società i singoli individui devono rispettare per l'interesse della società e per i fini che la società persegue (individuati dalle forze politiche che la governano). Regole giuridiche e non giuridiche si distinguono perché quelle giuridiche sono create da un'autorità cui una certa organizzazione riconosce il potere di crearle. Altro criterio: la violazione delle norme giuridiche comporta una sanzione giuridica diversa a seconda del tipo di norma che è stata infranta.
Soggettivo
Pretesa di un soggetto, garantita e tutelata dal diritto oggettivo, alla quale corrisponde un dovere di altri di soddisfare quella pretesa. Es.: diritto di proprietà (è soggettivo perché il diritto oggettivo riconosce la mia pretesa di fare dell'oggetto in mio possesso quello che voglio, e che nessuno possa impedirmelo).
Si parla di fonti di produzione del diritto oggettivo per i motivi appena visti. S'intendono i modi in cui una norma giuridica è posta in essere (atti e fatti che in un certo ordinamento giuridico vengono considerati produttivi di norme giuridiche). Nel diritto romano: "mos maiorum", leggi, plebisciti (leggi approvate dalle assemblee della plebe), costituzioni dei principi, editti dei magistrati giusdicenti, i responsi dei giuristi (in qualità di privati). Non tutte cose esistenti immediatamente.
Storia costituzionale romana
Quattro periodi: monarchia, repubblica, principato, dominato
1. Monarchia
Dalla fondazione di Roma (754 a.C.) al 509 a.C. Roma, secondo la tradizione, è una città-Stato, organizzata costituzionalmente attorno a tre elementi: il re, il Senato e l'assemblea del popolo (comizio curiato). Re detiene potere politico, militare e religioso. Nel Senato siedono i "patres" (ossia i capi politici delle genti che governavano i villaggi che hanno fondato Roma). L'assemblea del popolo (comizio curiato = 30 curie in cui Roma era suddivisa a fini militari). Re prima latini e poi etruschi (re etruschi più dispotici di quelli latini). Re etruschi conducono politica di accentramento del potere nelle proprie mani (risulta dalle loro riforme istituzionali su Senato ed esercito), ciò che favorì la classe sociale emergente di commercianti e artigiani (= tanta immigrazione da parte di chi andava a cercare fortuna a Roma).
Tarquino Prisco riforma il Senato (lo aumenta drasticamente inserendovi personaggi di sua fiducia). Servio Tullio riforma l'esercito (nuova suddivisione della popolazione in funzione militare, non più curie ma centurie in base al censo). Cinque classi, ciascuna con le sue centurie (più centurie più sono ricche le classi). Una centuria è un'unità di popolazione che deve fornire un certo contingente fisso di uomini armati. Comizio centuriato assume funzioni politiche con l'avvento della repubblica. Diventa quindi unità di voto. Una centuria = un voto. Servio Tullio riforma la divisione della popolazione in tribù che porta a una nuova assemblea popolare, il comizio tributo (anche qui il peso politico dipende dalla ricchezza).
2. Repubblica
509 a.C.-27/23 a.C. Viene indebolita la figura del capo supremo della città limitandone la durata della carica (non più monarca vitalizio ma capo supremo che governa un anno e che risponde del suo operato). Figura del console come capo supremo.
Poteri: separazione delle funzioni religiose da quelle politico/militari. "Imperium" = discrezionalità con cui i consoli esercitano i loro poteri militari e giurisdizionali (= dirimere le controversie, "dire il diritto"). Anche secondo criteri personali nell'interesse della comunità e della "res publica".
Funzioni: per circa 150 anni vengono via via attribuite ai magistrati di nuova creazione funzioni un tempo addebitate al console (questori, censori, pretori, edili). Pretori e in parte edili svolgono un'importante funzione nel creare il diritto privato romano.
Limiti: principio di collegialità (perché governavano due consoli contemporaneamente e non si spartiscono i compiti, ognuno può esercitare tutti i poteri della sua carica, potere di "intercessio" di un console sull'altro = diritto di veto).
Serrata del patriziato impediscono che nuove persone che non fossero i "patres" possano entrare nel Senato. I plebei allora si coalizzano e si danno un proprio ordinamento (tribuni/edili della plebe) e una propria assemblea (tributi della plebe) e minacciano la secessione. 367 a.C.: "Compromesso Licinio-Sestio", plebei ammessi al consolato. Nuova classe dirigente, "nobilitas" patrizio-plebea.
451-450 a.C. Leggi delle Dodici Tavole. 367 a.C. Creazione della pretura col compromesso Licinio-Sestio. A questo punto l'assetto repubblicano può dirsi raggiunto.
Struttura repubblicana
- Assemblee popolari (comizi centuriati, comizi tributi, concili tributi della plebe) che hanno potere giudiziario in materia criminale, potere elettivo dei magistrati, potere legislativo. Comizio curiato ha funzioni limitate (controllo di atti di natura sacrale o che hanno come conseguenza l'alterazione di un gruppo familiare).
- Magistrati, in particolare consoli che conservano le più importanti funzioni politiche e militari, convocano il popolo e il Senato.
- Senato competenze in materia finanziaria e principalmente organo consultivo anche per i magistrati prima di prendere decisioni.
Non propriamente democratica perché il popolo non può auto-convocarsi ma deve essere convocato da un magistrato. Può solo approvare/respingere una norma e non modificarla. I consoli non detengono il potere perché durano solo un anno prima di finire nel Senato (a meno che ne venissero esclusi nel caso in cui non ne seguissero le indicazioni durante la loro carica, per provvedimento della censura). Oligarchia e non democrazia.
Espansione territoriale
A questa fase segue quella dell'espansione territoriale. Mira su Cartagine (occidentale) e Siria/Egitto/Macedonia (Oriente). Cominciano così le guerre puniche contro Cartagine (264 a.C.-146 a.C.), in seguito alle quali Roma prende Sicilia, Sardegna, Corsica, Spagna meridionale, parte della Gallia meridionale più, a Occidente, Illiria, Macedonia e Grecia.
Organizzazione delle terre conquistate
Come Roma organizza le terre conquistate: territori italici ≠ territori extra-italici.
- Italici Roma non riunì mai le terre conquistate in uno Stato unitario. Federazione e/o annessione due strade seguite da Roma.
- Federazione Trattati accomunati dal fatto che Roma si riserva ogni decisione in materia di politica estera. Obbligo militare di fornire, a proprie spese, contingenti armati all'esercito romano. Per il resto restavano autonome (cittadinanza inclusa).
- Annessione Cittadinanza romana ma hanno una propria autonomia amministrativa secondo schemi stabiliti da Roma (municipi).
- Extra-italici (o province) Niente cittadinanza romana. Governo affidato a ex magistrati romani muniti di "imperium" (consoli e pretori), pro-consoli e pro-pretori. Potere assoluto sulle funzioni di governo e giurisdizionali. In teoria erano controllati dal Senato, ma in pratica il controllo fu molto blando. Chi governava province lo faceva anche per arricchirsi. Politica economica di sfruttamento delle province visto che il loro terreno apparteneva allo Stato romano (dunque no proprietà privata). Imposte fondiarie per i privati che usufruiscano di porzioni di terreno.
Stravolgimento nell'economia di Roma, che diventa di tipo commerciale che richiede un massiccio rinnovamento del diritto privato. Espansione provoca anche una crisi della repubblica romana per via delle necessarie trasformazioni sociali.
- Scompara la classe media (piccoli proprietari) per la concorrenza di prodotti cerealicoli da oltremare.
- Nasce una classe di imprenditori, banchieri, navali, ricchissimi che però è esclusa dal governo della città se non indirettamente = cavalieri ("equites").
Nascono conflitti d'interesse che diventano conflitti di natura politica. Senato macchiato dai comportamenti dei pro-consoli e il popolo perdeva senso dello Stato in favore di interessi personali (e non della "res publica") a getto immediato. Conflitti con i federati (obbligati a contribuire alla guerra ma non hanno nessun vantaggio) → guerra sociale vinta da Roma nell'88 a.C. ma è costretta a concedere la cittadinanza. Ultimo secolo di Repubblica grande caos. Si cercano nuove soluzioni di governo, ma tutti falliscono, incluso Cesare, perché le istituzioni romane erano molto radicate nella tradizione romana. Ottaviano capisce questo e crea un'organizzazione nuova senza però cambiare nulla.
3. Principato
27/23 a.C.-235 d.C. (morte di Alessandro Severo). S'impernia sulla figura del "Princeps". Augusto:
- Lascia sopravvivere tutte le istituzioni romane ma si fa attribuire i poteri dei proconsoli e dei tribuni della plebe ma ha una posizione di superiorità rispetto agli ex governatori delle province.
- Crea nuovi organi per amministrare la "res publica" da affiancare ai magistrati che già esistevano. Ma devono rispondere al principe. Augusto crea il primo apparato burocratico.
Lascia anche sopravvivere la differenza tra ceto popolare/equestre/senatorio e cittadini romani e sudditi delle province ma riesce ad appianare gli scontri tra loro. Senato perde funzioni ma ne acquista altre in materia di soppressione criminale. Cavalieri trovano spazio nella nuova burocrazia, e il popolo è soddisfatto perché c'è pace e trattamenti di favore (grano e nuove leggi). Nelle province migliora molto le condizioni dei provinciali.
Province senatorie guidate dai governatori romani ex magistrati ma Augusto ne può controllare le attività. Province imperiali affidate direttamente ai membri dell'apparato burocratico romano controllato da Augusto. Questa nuova forma di governo rimane inalterata sino alla crisi del III secolo.
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