Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 62
Istituzioni di diritto romano Pag. 1 Istituzioni di diritto romano Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano Pag. 61
1 su 62
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

COMMODATO CONTRARIA".DEPOSITO

Contratto con cui un DEPONENTE consegna a un DEPOSITARIO una cosa mobile affinché il depositario la custodisca gratuitamente e la restituisca quando il deponente ne faccia richiesta. Anche qui conta la CONSEGNA, che comunque non comporta trasferimento né di proprietà né del possesso. Il deponente PUO' NON ESSERE il proprietario. La cosa oggetto di deposito deve essere INFUNGIBILE. Fungibili vanno bene solo se non possono essere mischiate con altre (es.: valigetta di denaro). Altrimenti è DEPOSITO IRREGOLARE, molto simile al mutuo. Ovviamente è diversa la causa dei due contratti, anche se strutturalmente sono identici.

OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO: custodire le cose e restituirle. Non deve usarla. CONTRATTO GRATUITO. Non va confuso il "CUSTODIAMPRAESTARE" del comodato. In caso di mancata restituzione, infatti, risponde solo in caso di DOLO. Questo perché IL CONTRATTO E' NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL DEPONENTE.

Il deponente ha due rimedi processuali: azione di deposito "INFACTUM" e "IN IUS" (rispettivamente pretoria e civile).

Obblighi EVENTUALI del deponente: risarcimento al depositario dei DANNI che la cosa gli ha arrecato e rimborso di TUTTE LE SPESE.

Azione per il depositario: azione di deposito "CONTRARIA".

PEGNO: Da non confondere con il pegno inteso come "iura in re aliena". Il DIRITTO REALE DI PEGNO è uno "iura" ma, diversamente da servitù e contratto, non attribuisce al suo titolare il diritto di usare e godere di una cosa altrui. Ma solo DIRITTO DI GARANZIA in presenza di un credito. Io non mi avvalgo della cosa altrui, ma la vendo in caso di inadempienza per rivalermi sul ricavato, facendo valere questo mio diritto chiunque ne sia il possessore ("erga omnes"). "ACTIO PIGNERATICIA IN REM".

Il CONTRATTO DI PEGNO, invece, viene fatto tra un debitore e un creditore a garanzia di un debito. Il debitore CONSEGNA il pegno all'altro. Debitore = PIGNORANTE.

Creditore =PIGNORATIZIO. Il pignoratizio si impegna a restituire il pegno in caso di adempimento della prestazione. Invertimento dei ruoli. Lo scopo è quello di fornire una garanzia al creditore benché non rappresenti un diritto reale di pegno poc'anzi affrontato. (Il contratto è più antico del suddetto diritto). Se però il creditore perdeva il possesso della cosa in pegno, non c'era un'azione "in rem" a disposizione del creditore per rivendicare il possesso della cosa "erga omnes". Il pignoratizio aveva quindi solo obblighi (= quello di restituzione o del bene o della differenza tra l'ammontare del debito e il ricavato dalla vendita del bene). Il pignoratizio esegue il "CUSTODIAMPRAESTARE" come il comodatario. "ACTIOPIGNERATICIA IN PERSONAM" a favore del pignorante per far valere gli obblighi restitutori del pignoratizio. Obblighi EVENTUALI del pignorante: RISARCIMENTO DANNI e RIMBORSO SPESE. Resi attuabili dalla

"ACTIO PIGNERATICIA IN PERSONAM CONTRARIA". Solo quando il pretore concede per la prima volta l'"actio in rem" per il pegno, il pegno comincia a essere identificato come diritto reale. "PIGNUS CONVENTUM": semplice patto tra debitore e creditore dove una cosa viene impegnata SENZA CONSEGNA (è praticamente un'IPOTECA). In questo caso, il creditore che non riceva la proprietà materiale della cosa, deve poterla ottenere in caso di inadempienza con un'"actio in rem" esperibile "erga omnes". In relazione alla "conventio pignoris" e non "datio pignoris". Successivamente estesa anche alla "datio pignoris" (cioè al contratto di pegno una volta che il creditore avesse perso il possesso della cosa consegnata). "Conventio pignoris" vale anche in caso di "datio pignoris". QUINDI "CONVENTIO PIGNORIS" E' FONTE DEL DIRITTO REALE DI PEGNO. "Datio pignoris", infatti, fa nascere solo obblighi.

In caso di pegno convenzionale il creditore non ha obbligo restitutorio (perché non possiede la cosa), ma deve restituire la differenza rispetto a quanto gli fosse dovuto.

"OBLIGATIO VERBIS Principale contratto di questo tipo è la CONTRACTA " "STIPULATIO", ovvero il contratto più importante del diritto romano, in quanto più utilizzato. Forma di DOMANDA E RISPOSTA. Nella risposta va usato lo stesso VERBO della domanda. Il prototipo della "stipulatio" è la "SPONSIO". "Stipulatio" è di "ius gentium", "sponsio" di "ius civile". Con "stipulatio" vanno bene anche verbi greci, basta che lo conoscano entrambi. "STIPULATOR" fa la domanda, "PROMISSOR" promette. Oggetto di "stipulatio" poteva essere qualsiasi cosa. "Stipulatio" implica passaggio di PROPRIETA' o costituzione di un DIRITTO REALE di godimento, o FARE qualcosa, o GARANTIRE qualcosa.

In generale, OBBLIGO IN CARICO AL "PROMISSOR". "Promissor" è DEBITORE, "stipulator" è CREDITORE. Non aveva un contenuto tipico, e aveva una forma molto agile. CARATTERISTICA FONDAMENTALE: non aveva nemmeno una causa tipica. Questo perché ha una forma che fa emergere solo gli obblighi del promittente ma non la causa. Ecco perché fu il contratto in assoluto più utilizzato del mondo romano. Ulteriore particolarità è che per il diritto civile la "stipulatio" vale anche se la promessa non ha una causa (es.: nel caso delle doti. Se i due poi non si sposano la "stipulatio" rimane priva di causa ma è comunque valida per lo "ius civile" in contrapposizione allo "ius honorarium". L'ex fidanzato può citare in giudizio il mancato suocero e pretendere la dote. Questione successivamente corretta dal pretore con uno strumento processuale: ECCEZIONE DI DOLO). Molti concettidell'attuale diritto privato sulle obbligazioni prendono le mosse proprio dalle interpretazioni dei giuristi romani circa l'istituto della "stipulatio".

"OBLIGATIO CONSENSU Importantissima categoria. Per la nascita di queste CONTRACTA" obbligazioni è sufficiente il consenso dei contraenti COMUNQUE MANIFESTATO. Nella "stipulatio" si obbliga una sola parte contraente. Qui, invece, nei contratti di semplice consenso, nascono OBBLIGHI in capo a ENTRAMBE le parti contraenti, che si obbligano l'una verso l'altra a eseguire prestazioni dettate soprattutto dalla BUONA FEDE.

COMPRAVENDITA Venditore e compratore si accordano per lo scambio di una cosa contro un prezzo rappresentato da una somma di denaro. Una volta raggiunto l'ACCORDO sul prezzo, le parti risultano obbligate l'una verso l'altra. Il venditore deve far avere al compratore il PACIFICO GODIMENTO della cosa, e deve astenersi dal mettere in atto COMPORTAMENTI DOLOSI o FRAUDOLENTI. Non

c'è l'obbligo di trasferire la proprietà, anche se è ovvio che ci deve essere la "traditio". Il passaggio di proprietà è un effetto della "traditio": specie se si tratta di una cosa "nec mancipi" e il venditore è proprietario. Se una cosa è "mancipi" e il venditore è proprietario, basta la consegna ma non c'è trasferimento di proprietà civile ma solo bonitaria (che diventerà civile dopo i tempi per l'usucapione). Se il venditore non è proprietario, il compratore non acquista né proprietà civile né proprietà bonitaria ma solo possesso. Ne diventerà proprietario con l'usucapione. Se si aggiunge un patto aggiuntivo che la proprietà non passerà mai al ricevitore, è un'altra tipologia contrattuale. Nel terzo caso visto sopra, c'è il rischio che il vero proprietario esperisca "reivendita al venditore secondo le modalità concordate. Se non pagava subito (perché era previsto un termine diverso) deve pagare anche gli interessi sul prezzo a partire da quando gli viene consegnata. Dopo la conclusione del contratto e prima della consegna, il compratore deve pagare tutte le spese di quell'intervallo di tempo. Azione di COMPERA e VENDITA sono azioni civili e di buona fede. "LOCATIO" Vi rientrano "LOCATIO CONDUCTIO" CONDUCTIO REI" (una cosa), "LOCATIO CONDUCTIO OPERIS" (un lavoro), "LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM" (propria attività lavorativa). "REM" Locatore e conduttore si accordano per l'uso o SFRUT-TAMEN-TO TOTEMPO-RANEO di un CANO-NE (o mercede). Nascono
Dettagli
A.A. 2020-2021
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LorenzoDellaSavia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Ziliotto Paola.