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Le leggi regionali
Le leggi speciali sono le leggi statali e non quelle regionali. In linea generale, le singole Regioni non hanno competenza a fare norme di diritto privato, valide per il loro territorio. Questa preclusione è sempre stata riconosciuta da quando esistono le Regioni ordinarie (1970), pur senza essere scritta in nessuna norma. La legge cost. n. 3/2001 l'ha espressamente inserita in Costituzione. La ragione è un'esigenza di uniformità nazionale, senza la quale si avrebbero inammissibili discriminazioni fra i cittadini, in violazione del principio di uguaglianza: come accadrebbe se in Veneto ci si potesse sposare a 19 anni, in Campania a 17 e nel resto d'Italia a 18.
L'uniformazione internazionale del diritto privato
Il diritto privato moderno nasce come diritto degli Stati nazionali. Ma la "nazionalità" del diritto privato entra in contrasto con le esigenze dell'economia, nel momento in cui questa si sviluppa sempre.
più su basi transnazionali. I crescenti rapporti d’affari fra cittadini e imprese di Stati diversi sono impacciati dalla diversità dei diritti; pertanto per funzionare al meglio, hanno bisogno che alle relazioni d’affari si applichi un diritto il più possibile uniforme, a prescindere dalla nazionalità degli operatori interessati. E l’Italia partecipa a questo processo.
Lo strumento generale per realizzare l’uniformazione del diritto è rappresentato dalle convenzioni internazionali, con cui i diversi Stati aderenti si impegnano a trasferire le norme concordate con gli altri Stati e definite nella convenzione stessa. Ad esempio: l’Italia ha ratificato due importanti convenzioni di diritto privato uniforme: quella di Bruxelles (1970) sui contratti internazionali di viaggio, e quella di Vienna (1980) sulla vendita internazionale di cose mobili.
Ma esistono altri strumenti di uniformazione del diritto, che operano all’interno di
una cerchia di Stati più limitata: è il caso delle fonti europee, che realizzano tale funzione nell'ambito dei paesi membri della Ue. Si segnalano in particolare le direttive, aventi come scopo il "ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune". Ma oltre le convenzioni e le direttive, l'uniformazione internazionale del diritto privato si realizza anche con strumenti non formali: le prassi contrattuali abitualmente seguite, le consuetudini costantemente osservate nei rapporti commerciali fra operatori di paesi diversi formano un corpo di "regole" che acquistano il valore e la forza di disciplina applicabile a tutti i rapporti di quel genere. Per indicare questo "diritto" internazionalmente uniforme, di fonte non statale, si usa l'espressione: lex mercatoria. SITUAZIONI GIURIDICHE E RAPPORTI GIURIDICI Le situazioni giuridiche soggettive riassumono il modo in cui le normeregolano le possibilità dei diversi soggetti relativamente ai diversi beni, in conformità con la graduatoria che le norme stesse intendono stabilire fra gli interessi dei soggetti.
Le situazioni giuridiche possono classificarsi in due grandi categorie:
- Le situazioni giuridiche attive, che sono quelle che determinano la prevalenza dell'interesse di chi ne è titolare, sull'interesse di altri soggetti; ma le situazioni giuridiche attive non sono tutte uguali, bensì, all'interno della categoria sono possibili ulteriori classificazioni che permettono di identificare vari tipi di situazioni attive. Le principali sono: il diritto soggettivo, con la particolare sottospecie del diritto potestativo; l'aspettativa; l'interesse legittimo; e i cosiddetti interessi diffusi.
- Le situazioni giuridiche passive, che invece, sono quelle che determinano la subordinazione dell'interesse del loro titolare rispetto all'interesse di altri soggetti.
La situazione attiva che spetta ai privati i quali siano stati toccati direttamente, in un loro interesse, dall'esercizio di un potere pubblico, e precisamente della pubblica amministrazione che agisce come autorità pubblica che opera per realizzare interessi pubblici, e in nome di questi è dotata di poteri di supremazia nei confronti dei privati. Pertanto, l'interesse legittimo si può definire come la pretesa del privato alla regolarità dell'azione con cui la pubblica amministrazione incide sui suoi interessi; ovvero come la pretesa del privato ad ottenere l'annullamento degli atti della pubblica amministrazione, lesivi dei suoi interessi, quando questi atti siano illegittimi. Un esempio: chi si presenta ad un concorso per un posto in un ente pubblico, non ha un diritto soggettivo a vincerlo ed essere assunto nel posto bandito. Quello che può pretendere è che il concorso si svolga nel pieno rispetto delle norme che lo disciplinano.
Se il nostro candidato perde il concorso e questo si è svolto in modo regolare, egli non ha nessuna situazione attiva da far valere. Se invece il concorso è stato irregolare allora egli ha un interesse legittimo e può farlo valere. Inoltre, l'interesse legittimo è una tipica situazione regolata dal diritto pubblico, perché riguarda la posizione del privato di fronte alla pubblica autorità. Si definisce interesse "diffuso" o "collettivo" la situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali però nello stesso tempo danneggiano gli analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti. Gli esempi più consueti riguardano la posizione dei consumatori di fronte alla pubblicità ingannevole delle imprese; riguardano, ancora, la posizione degli abitanti di un luogo minacciato da fenomeni di inquinamento o di degradazione dell'ambiente naturale. È chiaro che il cittadino o ilgruppo di cittadini il quale chiede tutela contro questi fatti dannosi, per un verso agisce nel proprio interesse ma per altro verso, e contemporaneamente, agisce per un interesse collettivo. Tali interessi vengono fatti valere attraverso azioni di sensibilizzazione, petizioni e manifestazioni pubbliche. Il gruppo si impegna a promuovere la consapevolezza e a difendere i diritti dei cittadini, cercando di ottenere un cambiamento positivo nella società.