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Unilaterale (se è previsto da una clausola, tuttavia ne consegue il pagamento di una caparra penitenziaria alla
controparte, in quelli ad esecuzione periodica o continua si può recedere in qualunque momento, negli altri si può
recedere prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione), Legali (potere di recedere unilateralmente
attribuito dalla legge, chi recede deve dare un preavviso, es. licenziamento o dimissioni). Oltre al recesso, una parte
può modificare unilateralmente l’oggetto del contratto (ius variandi), può essere previsto dalla legge o da una
clausola. Il contratto è relativo: non produce effetti rispetto a terzi, come ad esempio nel caso della promessa del fatto
del terzo (es. A contratta con B, promettendo che X farà qualcosa per lui, X non è obbligato a fare). Il contratto a
favore di un terzo si ha quando una parte (promittente) si obbliga con un’altra parte (stipulante) a fare una
prestazione in favore di un terzo (beneficiario), in questo caso il terzo diventa il debitore del promittente, l’adesione
del terzo rende definitivo il contratto. Invece la cessione del contratto a un terzo necessita che sia a prestazioni
corrispettive e che ci sia il consenso di tutti.
_ EFFETTI DEL CONTRATTO: alcuni strumenti per conformare il regolamento contrattuale sono: condizione (clausola
che subordina gli effetti contrattuali al verificarsi di un evento incerto, può essere sospensiva o risolutiva; inoltre è
potestativa se tale fatto dipende da una parte, casuale se è causato da un fatto esterno). Il termine (clausola che
disloca gli effetti nel tempo, è certa)
_ CONTRATTO INVALIDO: il contratto può presentare difetti, la legge offre quindi dei rimedi: nullità (reagisce contro
contratti il cui difetto pregiudica valori sociali fondamentali preesistenti), annullamento, rescissione e risoluzione
(mirano tutte a tutelare interessi particolari, nell’ultimo i difetti sono sopravvenuti dopo la creazione del contratto),
ricapitolando: nullità, annullamento e rescissione presentano difetti originari, questo provoca l’invalidità del contratto,
i difetti che portano invalidità si chiamano vizi. L’inefficacia del contratto invece si ha quando il contratto non produce
effetti che ha forza di produrre (l’obiettivo dell’invalidità è l’inefficacia). Le ragioni della nullità possono essere
Strutturali (vizi dell’elemento essenziale del contratto: assenza di capacità d’agire, assenza di causa, oggetto
impossibile, indeterminato o difetto di forma) o Politiche (l’oggetto, causa o condizione è illecita es. droga). Un
contratto è nullo anche se non rispetta una norma imperativa (nullità virtuale). I vizi che portano all’annullabilità del
contratto sono: L’Incapacità d’agire e i Vizi di volontà (fattori che disturbano la formazione del contratto: errore, dolo
e violenza), il contratto è annullabile se la legge lo prevede (es. conflitto d’interesse tra rappresentante e
rappresentato). L’Errore: è l’ignoranza o falsa conoscenza di elementi rilevanti, questo è rilevante se è sia essenziale e
conoscibile, è essenziale se riguarda natura e oggetto del contratto e l’altro contraente; per determinare l’annullabilità
occorre che l’errore, oltre ad essere essenziale deve essere riconoscibile dall’altro contraente (se una parte non
capisce che il contraente sta trattando sulla base di un suo errore non è giusto che subisca le conseguenze); l’errore
ostativo invece tocca la comunicazione della volontà: è manifestata male. Il Dolo è l’inganno nella formazione del
contratto, la tutela consiste nell’annullabilità del contratto e si attua quando il dolo è determinante: l’inganno è
decisivo per la conclusione del contratto; il dolo può presentarsi anche come Reticenza: l’inganno consiste nel
nascondere elementi decisivi. Ci sono anche altri tipi di inganno meno gravi: “dolus bonus”: l’esaltazione iperbolica del
bene offerto (non ha conseguenze) e “dolo incidentale”: inganno non così grave da risultare decisivo, ma ad indurlo ad
accettare (le conseguenze sono il risarcimento). La violenza psichica (minaccia) causa l’annullabilità se è inerente al
contratto, è ragionevolmente grave (il male riguarda beni economici o della personalità della vittima) e prospetta un
male ingiusto. Non è annullabile il timore reverenziale: lo stato di soggezione psicologica generata da sé stesso. La
rescissione del contratto si ha per contratti conclusi in circostanze anomale tali da costringere un soggetto ad
accettare condizioni molto sfavorevoli, scatta in presenza di 2 requisiti: uno interno (squilibrio economico del
contratto) e uno esterno (circostanze anomale in cui viene fatto, es. stato di bisogno o pericolo). Il contratto concluso
in stato di pericolo è rescindibile quando: una parte fa il contratto solo perché è costretta per salvarsi e se tale
necessità è notta a controparte; mentre, per rescindere il contratto concluso in stato di bisogno occorre che una parte
sia in stato di bisogno, la controparte ne approfitta e si ha uno squilibrio economico a sfavore della vittima.
_ TRATTAMENTO INVALIDI: La nullità protegge un interesse generale, l’annullabilità uno particolare, per questo hanno
un trattamento giuridico diverso sotto quattro aspetti: legittimazione (a far valere l’invalidità: per la Nullità il rimedio
può essere invocato da chiunque abbia interesse e applicato dal giudice; per l’Annullabilità, il rimedio, può essere
invocato da chi lo prevede la legge: l’incapace, il minacciato ecc.), prescrizione (del diritto per invocare l’invalidità, per
la nullità è imprescrittibile: non ci sono limiti di tempo, invece l’Annullabilità si prescrive in 5 anni), il recupero (dei
contratti invalidi: il contratto viziato da nullità non può diventare valido, eccetto per la donazione nulla; nei casi di
Annullabilità il contratto può essere convalidato e recuperare i poteri, può compiere quest’azione solo la parte
legittimata nel momento in cui è venuta meno la causa di annullabilità, manifestando la volontà di convalidare) e
conseguenze (dell’invalidità fra le parti: i due rimedi hanno un trattamento omogeneo: operano retroattivamente, il
contratto invalido si considera tale sin dall’inizio.
_ RISOLUZIONE: con la risoluzione il contratto si scioglie e riguarda quei contratti che nascono senza vizi (si differenzia
dall’impugnazione: nullità e annullabilità), ma sopravvengono successivamente, lo stesso risultato si ottiene col mutuo
dissenso, il recesso unilaterale e con la condizione risolutiva; serve a proteggere gli interessi particolari di una parte. Le
cause di risoluzione sono: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta. Un
contratto a prestazioni corrispettive svolge bene la sua funzione se entrambi eseguono correttamente la prestazione,
esistono strumenti per rafforzare l’attuazione del contratto: Caparra confirmatoria (una somma che una parte da
all’altra alla conclusione del contratto per incentivare l’adempimento e penalizzare l’inadempimento: se adempiono la
caparra viene restituita); chi subisce una minaccia è protetto con rimedi che sospendono temporaneamente il
contratto: Eccezioni d’inadempimento (l’inadempimento di una parte giustifica l’inadempimento dell’altra) o a seguito
di mutamenti delle condizioni patrimoniali che mettono in pericolo l’esecuzione, l’altro può sospendere la propria
prestazione. Sempre in un contratto a prestazioni corrispettive, a seguito dell’inadempimento di controparte, o si
conserva la speranza di ottenere la prestazione (si propone una domanda di adempimento) o si perde la speranza e si
vuole distruggere il contratto (domanda di risoluzione), in entrambi i casi l’adempiente può chiedere il risarcimento. La
risoluzione per inadempimento viene pronunciata dal giudice dopo aver verificato l’esistenza dell’inadempimento e
della sua gravità; questa regola presenta 3 eccezioni: è espressa la clausola risolutiva (richiede l’iniziativa della
vittima), il termine essenziale (è il termine stabilito nel contratto) e diffida ad adempiere (se il termine lasciato scadere
è inesatto o la prestazione fatta in modo inesatto, la vittima fissa un nuovo termine); risoluzione per impossibilità
sopravvenuta (estingue l’obbligazione, salvo che l’impossibilità si sia verificata durante la mora del creditore, o che il
bene certo, oggetto del contratto, venga distrutto per cause non imputabili all’alienante). Risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta (opera per i contratti di durata, per la risoluzione devono sussistere dei requisiti:
sopravvenienze alla conclusione del contratto e anteriore all’esecuzione del contratto (prima che le prestazioni siano
eseguite), inoltre le sopravvenienze devono dipendere da eventi esterni ed imprevedibili). Con la risoluzione, gli effetti
del contratto vengono meno, quindi le parti si liberano (eccetto i contratti ad esecuzione continuata). Se si
manifestano difficoltà che turbano il rapporto contrattuale, il rimedio tipico è la risoluzione, tuttavia non è l’unico
modo: l’autonomia privata può introdurre delle clausole per assicurare il mantenimento del contratto es. clausola di
completamento successivo, o di rinegoziazione.
“VII” parte: I contratti
I contratti possono raggrupparsi in diverse categorie: quelli che _ trasferiscono titolarità di beni, _ traferiscono un
godimento, _ hanno come oggetto servizi e creazione di beni, _ e altre tipologie. La vendita è un contratto oneroso e
reale: che prevede il trasferimento della proprietà in cambio del prezzo (bene contro denaro), tale trasferimento può
riguardare: beni mobili, immobili, diritti reali minori, diritti non materiali (vendita di credito) e universalità di beni
(vendita dell’azienda); ci sono casi in cui l’effetto traslativo non è immediato: vendita con effetti obbligatori (la
proprietà si trasferisce dopo la conclusione del contratto, si ha in casi di vendita alternativa: l’oggetto è scelto dopo la
vendita; vendita di cose generiche: avviene con l’individuazione; vendita di cosa futura: es. acquisto del prossimo
raccolto (aleatorio); vendita di cosa altrui: es. dropshipping; e vendita a rate con riserva della proprietà).
L’obbligazione principale del compratore è pagare il prezzo, questo può essere determinato dalle parti o da un terzo
arbitratore, esso va pagato nel tempo e nel luogo stabilito; se il compratore non