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Con effetto cumulativo —> il nuovo debitore si aggiunge al vecchio debitore.
Con effetto liberatorio —> il nuovo debitore sostituisce il debitore originario, che viene liberato e cessa di essere parte del
rapporto. Si tratta di una novazione soggettiva.
1) Successione nel credito:
● Cessione del credito: il creditore (cedente) può trasferire a un terzo (cessionario) il suo credito verso il debitore
(ceduto). La cessione è esclusa (art. 1260, c. 1 c.c.) per i crediti strettamente personali e per i crediti che la legge
dichiara incedibili. La cessione può essere fatta a titolo oneroso o gratuito.
1. Rapporto cessionario e debitore ceduto: la cessione si realizza anche senza il consenso del debitore ceduto (art.
1260, c. 1 c.c.). Affinché la cessione produca i suoi effetti, è sufficiente l’accordo fra cedente e cessionario. Il debitore
deve essere messo a conoscenza della cessione, attraverso l’accettazione della cessione da parte del debitore o la
notificazione della cessione al debitore stesso. Solo a seguito di questo, la cessione ha effetto nei confronti del debitore
ceduto (art. 1264, c. 1 c.c.). Se il debitore paga al cedente, anziché al cessionario, egli non è liberato. Se invece il
debitore paga al cedente in mancanza di accettazione o notificazione, egli è liberato, tranne che in un caso: il caso di sua
mala fede; se il cessionario prova che egli era comunque a conoscenza dell’avvenuta cessione, il debitore non è liberato
(art. 1264, c. 2 c.c.). Il cessionario acquista il credito a titolo derivativo. Il credito rimane qual era, con tutte le garanzie ed
eccezioni a suo favore/sfavore.
2. Rapporto cedente e cessionario: il cessionario paga al cedente un po’ meno del valore del credito.
- Cessione pro soluto: il cedente è tenuto a garantire semplicemente l’esistenza del credito. Se il debitore risulta
insolvente, e non paga il cessionario, quest’ultimo si tiene il danno perché il cedente non ne risponde nei suoi confronti
(art. 1266, c. 1 c.c.). Questo schema è quello che si applica normalmente: regola i rapporti fra cedente e cessionario,
tutte le volte che questi non hanno previsto diversamente.
- Cessione pro solvendo: è più sicuro e vantaggioso per il cessionario. In questo caso il cedente garantisce la solvenza
del debitore. Se il debitore risulta insolvente, il cessionario può rivolgersi contro il cedente e ottenere da lui il pagamento
(nei limiti di quanto il cedente ha incassato come corrispettivo della cessione). La garanzia viene meno, quando la
mancata realizzazione del credito dipende dal cessionario, che è stato negligente nell’agire contro il debitore ceduto (art.
1267, c. 2 c.c.).
2) Successione nel debito:
● Delegazione di debito: atto con cui il debitore (delegante) chiede a un terzo (delegato) di assumere su di sé il debito
che il debitore ha verso il creditore (delegatario).
- Rapporto di valuta: debito del delegante verso il delegatario.
- Rapporto di provvista: credito del delegante verso il delegato. La delegazione realizza una semplificazione dei
rapporti: il rapporti di valuta e il rapporto di provvista cessano di esistere. Si instaura un nuovo rapporto di obbligazione fra
il delegato e il delegatario.
1. Rapporto delegatario e delegato: varia in base al riferimento o meno del rapporto di valuta e del rapporto di provvista.
- Delegazione titolata: quando il delegato, nell’assumere l’obbligazione verso il delegatario, fa riferimento ai sottostanti
rapporti di provvista e di valuta. Si chiama anche causale, perché indica la causa, cioè la ragione giustificativa che dà
fondamento e senso all’operazione. Se uno dei due rapporti base risulta poi mancante o difettoso, il delegato può opporre
al delegatario la relativa eccezione, e rifiutare di adempiere l’obbligazione assunta verso di lui con la delegazione (art.
1271, c. 3 c.c.).
- Delegazione pura: quando l’assunzione del debito da parte del delegato verso il delegatario non menziona né il
rapporto di provvista né il rapporto di valuta. Si chiama anche astratta, perché astrae da tali rapporti. Nel solo caso di
nullità della doppia causa, cioè quando difettano sia il rapporto di valuta sia il rapporto di provvista, il delegato può
eccepire il doppio difetto, e rifiutare il pagamento.
2. Rapporto delegante e delegatario: riguarda la posizione del debitore originario all’interno dell’obbligazione.
- Delegazione cumulativa: il delegante resta obbligato verso il delegatario. Il delegato si aggiunge, come nuovo debitore,
al debitore originario. Il delegante ha il beneficio di escussione: il creditore deve chiedere l’adempimento prima al
delegato, e solo se non riceve soddisfazione da questo può rivolgersi contro il delegante (art. 1268, c. 2 c.c.).
- Delegazione liberatoria: quando interviene un’espressa dichiarazione del delegatario, diretta a liberare il delegante. Il
delegato diventa l’unico obbligato, subentrando in modo esclusivo al delegante. Si tratta di una novazione soggettiva (art.
1268, c. 1 c.c.).
● Delegazione di pagamento: il delegato, su invito del delegante, fa direttamente un pagamento al delegatario (art. 1269
c.c.). Il delegato non diventa debitore del delegatario, ma è un adempimento del terzo. Semplicemente il delegante si
serve del delegato come mezzo per adempiere il proprio debito verso il delegatario.
● Espromissione: atto del terzo (espromittente) che, rivolgendosi al creditore, assume su di sé l’obbligazione che il
debitore (espromesso) ha verso il creditore (espromissario). L’assunzione del debito avviene per iniziativa spontanea
del terzo che si obbliga, e non su invito del debitore originario.
- Espromissione cumulativa: il debitore (espromesso) rimane coobbligato in solido con l’espromittente.
- Espromissione liberatoria: quando il creditore (espromittente) dichiara espressamente di liberare il debitore originario.
In tal caso resta obbligato solo l’espromittente (art. 1272, c. 1 c.c.).
● Accollo: accordo fra il debitore e un terzo, per effetto del quale il terzo (accollante) si assume un debito che il debitore
(accollato) ha verso il creditore (accollatario).
1. Atteggiamento dell’accollatario: riguarda l’atteggiamento che il creditore assume rispetto all’accordo di accollo.
- Accollo interno: il creditore resta estraneo, non aderisce. L’impegno assunto dall’accollante può essere revocato.
- Accollo esterno: il creditore aderisce. L’impegno assunto dall’accollante non può essere revocato. L’accollante diventa
definitivamente debitore dell’accollatario (art. 1273, c. 1 c.c.).
2. Rapporto accollato e accollatario: riguarda la posizione del debitore originario.
- Accollo cumulativo: il debitore originario non viene liberato, ma resta obbligato in solido con l’accollante, che si
aggiunge a lui come nuovo debitore (art. 1273, c. 3 c.c.).
- Accollo liberatorio: il debitore originario viene liberato, e unico obbligato rimane l’accollante. Si verifica quando il
creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario, oppure se la liberazione del debitore originario è una
previsione espressa dell’accordo di accollo, cui il creditore ha aderito (art. 1273, c. 2 c.c.).
● Inadempimento: quando il debitore non esegue esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta.
1. Inadempimento radicale e definitivo: quando il debitore non esegue per nulla la prestazione.
2. Adempimento inesatto: sul piano qualitativo, quando il debitore esegue la prestazione, ma secondo standard qualitativi
inadeguati. Sul piano quantitativo, quando il debitore esegue la prestazione in misura inferiore al dovuto.
3. Ritardo nell’adempimento: quando il debitore esegue la prestazione oltre il termine fissato per il suo adempimento.
Rimedi per l’inadempimento: in primis, la mora del debitore ed il risarcimento del danno.
● Risarcimento del danno (art. 1218 c.c.): vale per ogni forma di inadempimento. Il debitore inadempiente, che sia
riconosciuto responsabile dell’inadempimento, è tenuto a risarcire il danno in favore del creditore.
● Mora del debitore: è la situazione giuridica che può determinarsi quando il debitore non esegue la prestazione nel
termine stabilito per l’adempimento, ed è in ritardo. La mora può scattare soltanto nei casi in cui il ritardo del debitore è
ingiustificato. Inoltre, la mora del debitore non viene applicata quando il ritardo nell’adempimento si identifica con un
inadempimento definitivo, o quando si tratta di obbligazioni di non fare.
- Costituzione in mora: consiste nell’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta per iscritto dal creditore al debitore
ritardatario (art. 1219, c. 1 c.c.).
Mora automatica (art. 1219, c. 2 c.c.):
1. Quando l’obbligazione deriva da fatto illecito extracontrattuale.
2. Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere.
3. Quando l’obbligazione aveva un termine, che è scaduto, e doveva essere adempiuta al domicilio del creditore (debiti
pecuniari).
Effetti della mora: interessi moratori e passaggio del rischio.
1. Interessi moratori (art. 1224, c. 1 c.c.): riguardano solamente le obbligazioni pecuniarie. Gli interessi moratori
scattano dal giorno della messa in mora fino al giorno del pagamento. Come regola, gli interessi moratori sono calcolati al
tasso legale. Se invece, prima della mora, gli interessi erano a un tasso superiore a quello legale, anche gli interessi
moratori si calcolano a questo tasso ultra-legale. Funzione risarcitoria: compensano il creditore per non avere avuto la
disponibilità della somma nel periodo per il quale è durato il ritardo del debitore. Gli interessi moratori sono dovuti anche
se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno. Quando il ritardo nel pagamento causa al creditore danni superiori
all’ammontare degli interessi moratori, se riesce a provarlo, può essere risarcito anche di questo ulteriore danno (art.
1224, c. 2 c.c.).
2. Passaggio del rischio (art. 1221, c. 1 c.c.): consiste nello spostamento sul debitore del rischio di impossibilità della
prestazione a lui non imputabile. Significa che se l’impossibilità si verifica durante la mora, il debitore non è liberato,
perché resta obbligato a risarcire il creditore per la perdita della prestazione. Il debitore può solamente provare a
dimostrare che l’oggetto della prestazione sarebbe andato ugualmente distrutto, anche se si fosse trovato presso il
creditore (art. 1221, c. 1 c.c.).
● Cessazione (o purgazione) della mora: quando viene compiuto un atto capace di cancellare o interrompere gli effetti
della mora. Ad esempio un atto del creditore, che rinuncia agli effetti creati dalla mora a suo vantaggio, oppure un atto
del debitore, in particolare l’adempimento della prestazione, oltre al pagamento di quanto maturato, fino a quel momento,
a suo carico (es. interessi mo