Parte I: Il diritto
Capitolo 1: Il diritto privato nel sistema giuridico
Il diritto è un insieme di regole che hanno la finalità di risolvere conflitti umani che possono manifestarsi in oggettivo. Inteso come diritto soggettivo, il diritto è il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro (ad es. la proprietà è il potere del proprietario di usare liberamente le sue cose). Diritto oggettivo e soggettivo sono collegati: è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi.
Alla base del diritto oggettivo ci sono le norme giuridiche, usate dal diritto per influire sui comportamenti umani. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di due elementi: la regola, per orientare i comportamenti, e la sanzione, cioè la conseguenza che scaturisce dalla violazione della regola. La sanzione può avere varie funzioni:
- Soddisfattiva: prodotto dalla violazione della regola (es. sanzione per il mancato pagamento dei debiti).
- Compensativa: sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente (es. risarcimento in denaro per quadro distrutto).
- Punitiva: vuole colpire un comportamento riprovevole.
- Deterrente o preventiva: la paura di subire la sanzione induce a non violare la regola.
Caratteristica fondamentale della norma giuridica è la coercizione: la capacità di fare osservare la norma giuridica. La capacità di creare norme giuridiche, in quanto siamo in un sistema di civil law, non vale il principio del precedente vincolante. Applicare una norma giuridica implica formulare un giudizio e quindi incrociare il dato empirico con quello giuridico.
Le norme giuridiche sono generali (indirizzate a una moltitudine indeterminata di destinatari) e astratte (applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete). La fattispecie è il fatto e distinguiamo:
- Fattispecie astratta
- Fattispecie concreta
La qualificazione della fattispecie concreta è l'operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una astratta.
Oltre alle regole giuridiche, esistono quelle morali, religiose, del costume sociale. Generalmente i contenuti coincidono, ma ci possono essere differenze: ad es., il matrimonio è indissolubile per la religione ma non per una determinata società; è importante il fenomeno della vita sociale (es. istituto del matrimonio).
Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui si occupa corrisponde alla fattispecie astratta. Il problema è che le norme a volte sono ambigue, cioè possono esprimere significati diversi. L'interpretazione può essere restrittiva se si dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili o estensiva se individua un significato più ampio. Ne consegue che dobbiamo distinguere la disposizione (formulazione letterale) dalla norma (significato del testo). Quindi a una stessa disposizione possono corrispondere diverse norme.
Criteri interpretativi
- Criterio letterale: si guarda il significato delle parole.
- Criterio logico: si sceglie il significato più vicino alle intenzioni del legislatore. Questo concetto può essere inteso in due modi:
- In senso soggettivo, come criterio psicologico: si guardano opinioni e intenti concretamente manifestati dal legislatore.
- In senso oggettivo, come criterio teleologico: si guarda lo scopo che la norma vuole realizzare.
- Criterio sistematico: tiene conto delle norme giuridiche collegate a quella da interpretare.
- Criterio storico: confronta la norma con quella che prima regolava la stessa materia.
A questi discorsi si lega il tema della certezza del diritto: bisogna poter prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno da un certo comportamento. Parliamo di lacuna quando si constata che nessuna norma è applicabile.
L'analogia è il criterio per applicare una norma a un caso simile o una materia analoga (non si può applicare per le norme penali e per le norme speciali). Distinguiamo:
- Analogia legis: guardo le altre leggi.
- Analogia iuris: si riferisce ai principi generali del diritto.
Distinguiamo infine vari tipi di interpretazione:
- Autentica: fornita dagli stessi interpreti della norma.
- Giudiziale: è fatta dal giudice.
- Amministrativa: è fatta dalla pubblica amministrazione.
- Dottrinale: è fatta dagli studiosi del diritto.
Capitolo 2: Diritto pubblico e privato
Definizioni
Il diritto pubblico incide sulle posizioni delle persone, anche senza o contro la loro volontà; il diritto privato riguarda le posizioni delle persone che lascia libera di scegliere e agire nel proprio interesse, ponendole su un piano di uguaglianza reciproca. Il diritto privato ruota attorno al concetto di autonomia privata, cioè il fenomeno in forza del quale i privati perseguono i propri interessi attraverso attività come matrimonio, contratto e testamento. Il diritto privato può intendersi come diritto comune, perché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici (es. espropriazione); inoltre si applica in generale a tutte le situazioni, esclusi solo i rapporti in cui le norme particolari stabiliscono una cosa diversa.
Il diritto privato riguarda valori apparentemente antitetici ma complementari:
- Individuo e collettività: gli individui sono organizzati in gruppi o comunità.
- Libertà e uguaglianza: si cerca il giusto equilibrio. Oggi non si parla più solo di libertà e uguaglianza formale ma anche di libertà e uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.).
Infine, per il principio di sussidiarietà, per realizzare fini sociali si può ricorrere agli interventi del diritto pubblico solo quando quei fini non sono raggiungibili con altrettanta efficacia mediante strumenti del diritto privato.
Capitolo 3: Fonti del diritto
Le fonti del diritto e il sistema delle fonti
Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un determinato ordinamento giuridico, permettendo al diritto di rinnovarsi. Nel nostro ordinamento vige il principio della pluralità delle fonti, che include leggi, regolamenti, norme corporative (ormai tutte abrogate) e usi. Il Codice Civile però è del 1942, per cui manca la Costituzione. Oggi le fonti del diritto italiano si possono ordinare così:
- Fonti costituzionali: sono Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale.
- Fonti primarie: sono leggi ordinarie e atti con forza di legge, quali il decreto-legge (approvato in casi straordinari di necessità e urgenza) e il decreto legislativo (viene approvato dal Governo in seguito a una delega attribuita con legge dal parlamento).
- Fonti secondarie: sono regolamenti del Governo (danno specifica attuazione alle leggi già emanate) o di altre autorità amministrative.
Bisogna però coordinare tutte queste fonti per evitare che ci siano antinomie, ossia che coesistano norme create da fonti diverse in contraddizione tra loro; le antinomie si risolvono con i criteri gerarchico, cronologico e di competenza. Distinguiamo le fonti in di produzione (come nasce il diritto) e di cognizione (per conoscere il diritto).
Le fonti del diritto privato sono:
- Costituzione: la nostra Costituzione, a differenza dello Statuto Albertino, è rigida. La Corte Costituzionale controlla la legittimità costituzionale delle leggi. I principi costituzionali operano come stimolo e direttiva al legislatore, ma possono anche trovare diretta applicazione nei rapporti fra privati.
- Codice civile: un codice è un testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente la normativa vigente. La novità maggiore del codice del 1942 era l'inclusione del Codice di commercio, oggi completamente abrogati. Il Codice è preceduto dalle preleggi, relative a fonti del diritto, efficacia delle norme e criteri interpretativi. Ci sono poi sei libri:
- Delle persone e della famiglia: art 1-455
- Successioni: art 456-809
- Proprietà: art 810-1172
- Obbligazioni: art 1173-2059
- Lavoro: art 2060-2642
- Tutela dei diritti: art 2643-2969
In appendice ci sono le disposizioni di attuazione e transitorie, che precisano le modalità applicative di alcune norme del codice.
Legislazione speciale: con carattere qualitativo, regolano interi settori. Si parla di decodificazione.
Per quanto riguarda le fonti sovranazionali, i trattati dettano principi fondamentali che entrano nella nostra Costituzione, salvo i principi fondamentali. Le fonti secondarie includono regolamenti (sono direttamente rivolti ai cittadini degli stati membri e hanno efficacia immediata) e direttive (sono rivolte agli stati membri, che devono recepirle con un atto con forza di legge; esse regolano una particolare materia).
Consuetudini e usi: la consuetudine è una pratica costante e uniforme di un dato comportamento ad opera della gran parte dei consociati e la convinzione di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento. Non sono ammesse consuetudini contra legem, cioè contrarie alla legge; quelle secundum legem integrano leggi e regolamenti esistenti, ma sono ammesse solo se richiamate da tali fonti; quelle praeter legem non sono richiamate da leggi e regolamenti, ma sono ammesse se riguardano materie non disciplinate da tali fonti scritte. Gli usi secundum legem sono raccolti dalle Camere di commercio nelle raccolte degli usi; in particolare, gli usi trovano applicazione nei rapporti tra operatori di stati diversi e si parla di lex mercatoria.
Parte II: I diritti
Capitolo 4: Situazioni giuridiche e rapporti giuridici
Le situazioni giuridiche soggettive
Nel risolvere conflitti umani, le norme giuridiche stabiliscono una graduatoria fra i diversi interessi, cioè attribuiscono alle persone coinvolte determinate situazioni giuridiche soggettive, che esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro interessi. Le situazioni giuridiche si distinguono in:
- Attive: come la proprietà.
- Passive: come il dovere di rispettare i diritti soggettivi degli altri soggetti.
Le situazioni giuridiche attive sono:
- Diritto soggettivo: il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcun altro agisca o non agisca.
- Diritto potestativo: il potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il titolare della situazione incisa possa impedirlo, ad es. il dipendente che si licenzia.
- Facoltà: la possibilità di tenere un certo comportamento, che è solo una parte del suo diritto; ad es., il proprietario ha facoltà di vendere, prestare, usare, ecc. il bene.
- Aspettativa: la posizione di chi non ha attualmente una situazione attiva, ma ha la prospettiva di acquisirla.
- Interesse legittimo: il potere di pretendere il rispetto delle norme giuridiche da parte della pubblica amministrazione; il privato può pretendere che la pubblica amministrazione rispetti le norme giuridiche che regolano la sua azione.
- Interesse collettivo o diffuso: la situazione di un soggetto danneggiato da un comportamento altrui, che nello stesso tempo ledono analoghi interessi di molti altri soggetti, ad es. la pubblicità ingannevole. Sono previsti dei procedimenti collettivi, che consentono di agire a tutela di una classe.
Le situazioni giuridiche passive sono:
- Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui e in particolare quelli assoluti. Ha carattere generale perché grava su tutti i soggetti diversi dal titolare del diritto e negativo perché impone al titolare di non fare qualcosa.
- Obbligo: il vincolo che grava su un soggetto come corrispondenza di un diritto soggettivo relativo, cioè rivolto solo verso di lui. Ha quindi carattere individuale e sia negativo che positivo.
- Soggezione: la situazione passiva corrispondente al diritto potestativo.
- Responsabilità: la situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze svantaggiose previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento o posizione. Si manifesta in vari modi, ad es. chi commette un atto illecito deve subire la conseguente sanzione.
- Potestà: la posizione di chi può esercitare diritti su certi soggetti, ad es. i genitori rispetto ai figli. È collegato al diritto potestativo, ma nella potestà le scelte sono vincolate dall'interesse del soggetto su cui esercita la potestà.
- Onere: la situazione di chi deve tenere un certo comportamento se vuole avere la possibilità di usare qualche sua posizione attiva; ad es., chi compra una cosa può fare il reso per difetto entro 8 giorni. Ha doppia natura: partecipa alle situazioni attive perché mira a realizzare un interesse del soggetto e alle situazioni passive perché è un vincolo posto alla sua azione.
- Status: un complesso di situazioni giuridiche attive e passive che spettano al soggetto in virtù di qualche sua qualità o collocazione sociale, es. status di cittadino o di genitore.
Il rapporto giuridico: le parti
Il rapporto giuridico è la relazione tra il titolare della situazione attiva e il titolare della situazione passiva. I due soggetti si dicono parte e controparte. Il rapporto è semplice se collega una situazione attiva e una passiva, mentre è complesso se a ciascuna parte fa capo un insieme di diverse situazioni, attive e passive, collegate tra loro. Il rapporto poi è bilaterale se ci sono due sole parti, plurilaterale se ci sono più di due parti.
Il terzo è chiunque non sia parte di un determinato rapporto giuridico.
Capitolo 5: Fatti, atti ed effetti giuridici
Situazioni giuridiche, effetti giuridici e fattispecie giuridiche
Gli effetti giuridici sono i mutamenti nelle situazioni giuridiche dei soggetti: creazione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche. La fattispecie giuridica è la causa che determina gli effetti giuridici. Possiamo dire che la fattispecie concreta produce gli effetti giuridici che la norma prevede, in relazione alla fattispecie astratta descritta dalla norma. Quando la fattispecie concreta produce effetti giuridici si dice che ha rilevanza giuridica. La fattispecie può essere semplice (es. il diritto di proprietà) o complessa (comprende vari elementi collegati, es. erede testamentario).
I fatti giuridici
Sono gli eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e consapevolezza umane:
- Sono gli eventi che si determinano nella sfera fisica e biologica, ad es. terremoto che distrugge.
- Sono eventi riconducibili ad attività umane se questa origine però è irrilevante per il prodursi degli effetti, ad esempio, il tempo che scorre.
Gli atti giuridici
Sono le azioni umane sostenute da un certo grado di consapevolezza e intenzionalità, la cui rilevanza giuridica dipende proprio dalla presenza di questo fattore umano. Distinguiamo gli atti in:
- Negoziali: si basano sulla volontà delle parti, ad es. matrimonio, testamento.
- Non negoziali: non dipendono dalla volontà delle parti per produrre effetti giuridici, ad es. la confessione di fatti a sé sfavorevoli.
Normalmente, gli atti hanno funzione rappresentativa o comunicativa, per cui sono accompagnati da dichiarazioni, che nel caso degli atti negoziali sono di volontà, mentre negli atti non negoziali sono di scienza (descrivono una realtà).
Gli atti si possono ulteriormente distinguere in:
- Patrimoniali: incidono su situazioni economiche, ad es. contratti e promesse.
- Non patrimoniali: riguardano situazioni giuridiche di tipo non economico, es. matrimonio.
- Fra vivi: per produrre effetti non presuppongono la morte dell'atto di chi li compie.
- A causa di morte: come nel caso del testamento, che è un atto patrimoniale, ma può avere anche effetti non patrimoniali.
Gli atti patrimoniali a loro volta si distinguono in:
- Onerosi: tutte le parti coinvolte sostengono un sacrificio economico e ricevono un vantaggio economico, ad es. nella compravendita.
- Gratuiti: solo una parte sostiene il sacrificio economico, ad es. donazione.
In base alla struttura:
- Unilaterali: sono formati dalla dichiarazione di una sola parte, ad es. le dimissioni del dipendente.
- Bilaterali: ci sono dichiarazioni di entrambe le parti, ad es. contratto.
- Plurilaterali: ci sono dichiarazioni di 3 o più parti, ad es. soci della società.
Capitolo 6: Diritti soggettivi
Diritti soggettivi
Si distinguono in:
- Pubblici: attribuiscono al titolare poteri che gli sono conferiti dall'ordinamento per la tutela della società, ad es. diritto di voto.
- Privati: attribuiscono al titolare poteri per la tutela dei suoi propri interessi, ad es. la proprietà.
- Patrimoniali: procurano al titolare utilità economica, ad es. proprietà e credito.
- Non patrimoniali: tutelano interessi che non hanno valore economico, ad es. diritto al nome.
- Assoluti: il titolare può farli valere verso tutti gli altri soggetti, che hanno una corrispondente situazione passiva di dovere, ad es. proprietà.
- Relativi: il titolare può farli valere solo verso alcuni soggetti determinati, su cui grava la situazione passiva di obbligo, ad es. diritto di credito.
- Disponibili: sono quelli che il titolare può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare, ad es. i diritti patrimoniali.
- Indisponibili: sono quelli che il titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare, ad es. i diritti non patrimoniali, per proteggere valori preziosi per la persona umana.
Capitolo 7: Beni e patrimonio
I beni come oggetto del diritto
I beni sono le cose che possono formare oggetto del diritto, ossia ciò su cui sia immaginabile un legame giuridico suscettibile di aprire conflitti di interessi regolabili dal diritto. I beni possono essere tangibili, come oggetti fisici, o intangibili, come i crediti.
Beni mobili e immobili (art. 812)
I beni immobili si distinguono in beni mobili:
- Presenti in natura: come terreni e fabbricati.
- Per destinazione, quali mulini, bagni ed edifici galleggianti.
I beni immobili hanno valore economico e sociale e sono statici (fisicamente controllabili).
I beni mobili sono quelli che possono essere trasportati da un luogo all'altro senza perdere la loro essenza. Hanno una diversa rilevanza sociale e non sono statici. Ci sono differenze di trattamento giuridico:
- La circolazione degli immobili richiede pubblicità.
- Gli immobili non possono non avere un proprietario.
I beni mobili registrati (art. 815) sono beni mobili di grandi dimensioni, presenti in numero grande ma limitato, con valore economico e la cui circolazione è controllabile: sono autoveicoli, imbarcazioni e aeromobili. Ci sono dei meccanismi di registrazione e pubblicità.
Le universalità di mobili (art. 816) sono complessi di cose mobili che appartengono alla stessa persona e formano un insieme unitario, ad es. una collezione di libri o un'enciclopedia in 15 volumi.
Altri tipi di beni
I beni divisibili sono quelli che possono essere fisicamente suddivisi in più porzioni, ciascuna delle quali mantiene la funzione economica originaria.
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