Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DC
→ 100 a T
→ 120 a C (40), S (40), M (40) = senza M, 40+20 a C e S
Art 522 (successione legittima) → solo se il chiamato rinuncia
522: [Devoluzione nelle successioni legittime] Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si
accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il
disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali
Le successioni
spetterebbe nel caso che egli mancasse.
DC
→ coniuge 1/3
→ figlio 1 e figlio 2 2/3
Differenza tra legato obbligatorio e onere
Legato può essere di specie o obbligatorio: "Istituisco mio erede universale Francesco. A Luigi
lascio il quadro del Canaletto, con l'obbligo di donarlo a Giovanni."
→ contiene obbligo per il legatario di effettuare la prestazione
Onere: "Nomino Francesco erede del mio intero patrimonio affinché lo utilizzi per aiutare i poveri"
! = testatore ha grande libertà, ma non può vincolare la volontà testamentaria dell'erede
Differenza tra condizione e onere
"Ti lascio in legato la proprietà della mia villa settecentesca a condizione che tu la adibisca a
ricovero per anziani" (= condizione sospensiva)
→ effetti traslativi non si verificano immediatamente → sono differenti
"Ti lascio la villa settecentesca in legato e tu la dovrai adibire a ricovero per anziani" (= onere)
→ effetti traslativi si verificano immediatamente → legato = attribuzione della proprietà della villa
≠ legato obbligatorio = obbligo di effettuare la prestazione insita del legato → ciò che viene in
rilievo è il comportamento che deve tenere il legatario.
Legittimari (536-564)
• eredi legittimari o necessari
• successione necessaria → insieme delle disposizioni che riguardano erede necessario
• riserva (o quota indisponibile) → quota sulla quale il testatore non può disporre liberamente
• disponibile (o quota disponibile)
536: [Legittimari] Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella
successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. | Ai figli sono equiparati gli adottivi. | A favore dei
discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che
sono riservati ai figli.
• figli (non discendenti) + coniuge → concorrono tra di loro
se non ci sono figli,
• ascendenti + coniuge → concorrono tra loro
♦ Quote (537 ss) Le successioni
537: [Riserva a favore dei figli] Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a
questi e' riservata la meta' del patrimonio. | Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da
dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Quote del patrimonio = relictum (asse ereditario, vanno sottratti i debiti) + donatum, non dell'eredità
→ ciò che rimane alla morte del de cuius e tutto ciò che ha donato in vita
• Coniuge da solo = ½
• Figlio unico (senza coniuge) = ½
• 2 o + figli = 2/3
• Figlio + coniuge = 1/3 + 1/3
• 2 o + figli + coniuge = ½ + ¼
• Coniuge + ascendenti = ½ + ¼
• Solo ascendenti = 1/3
! = le quote di legittima (cine eredi legittimari) sono inferiori alle quote come eredi legittimi
• Riunione fittizia (556) = relictum (attivo - debiti) + donatum
→ calcolare la quota in termini numerici
556: [Determinazione della porzione disponibile] Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto
poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte,
detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione,
secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così
formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
• Poi si calcolano le quote spettanti ai legittimario
→ eventuale lesione dei diritti dei legittimari anche senza testamento
• Azione di riduzione (prescrizione ordinaria di 10 anni) = va a ridurre i lasciti testamentari / le quote
ereditarie degli altri eredi e se non bastano, le donazioni fatte in vita
- Legittimari lesi nel loro diritti → legittimario pretermesso (pretermissione totale o parziale)
- Loro eredi o aventi causa (1542) → terzi acquirenti; colui che acquista l'eredità
1542: [Garanzia] Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria
qualità di erede.
- Creditori (?) (577)
577: [Successione del figlio all'ascendente legittimo immediato del suo genitore] Il figlio succede
all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se
l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né
altri parenti legittimi entro il terzo grado.
Attraverso l'azione surrogatoria (2900) → giurisprudenza: sì, perché non fa parte dei diritti alla
persona
→ finalità ed efficacia reali: azione a carattere prevalentemente patrimoniale
→ presupposto per l'esperibilità: inerzia Le successioni
! = Se il legittimario preferisce non esporre l'azione, non è inerte
! = Se c'è la volontà di nuocere al creditore, criteri diversi
2900: [Condizioni, modalità ed effetti] Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue
ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura
di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che,
per loro natura o per disposizioni di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. | Il
creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
• Azione di restituzione = diritto ad ottenere la quota
→ richiesta rivolta alla persona che vorrà restituire
♦ Calcolo del valore dei beni donati (ai fini della verifica dell'eventuale lesione)
Art 556 – riferimento a 747-750 per le modalità
556: [Determinazione della porzione disponibile] Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto
poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte,
detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione,
secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così
formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
• valore all'apertura della successione
• si detraggono le spese che il donatario ha sostenuto per il miglioramento del bene (per migliorie)
• si detraggono le spese straordinarie
• Legato in sostituzione di legittima (551)
551: [Legato in sostituzione di legittima] Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della
legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. | Se preferisce di conseguire il legato, perde il
diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e
non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente
attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. | Il legato in sostituzione della legittima grava
sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al
legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
• Legato o donazione in conto di legittima (552)
→ erede legittimario ottiene il legato in acconto e dovrà scalare questo valore da quello
dell'eredità; bene imputato a ciò che ha ricevuto come erede
552: [Donazioni e legati in conto di legittima] Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha
rappresentazion, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non
vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario
ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla
disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le
donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
Azione di riduzione (553 ss) Le successioni
553: [Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari] Quando sui beni lasciati dal
defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le
porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per
integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564,
quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
A) Disposizioni testamentarie (554) → proporzionalmente
554: [Riduzione delle disposizioni testamentarie] Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il
defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
• senza distinzioni tra eredi e legatari (558)
• debito nei confronti dell'erede pretermesso
558: [Modo di ridurre le disposizioni testamentarie] La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene
proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. | Se il testatore ha dichiarato che una sua
disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto
il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Se insufficiente, si passa alle
B) Donazioni, a partire dall'ultima (559; 555; 555, co 2)
559: [Modo di ridurre le donazioni] Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle
anteriori.
555: [Riduzione delle donazioni] Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva
disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. | Le donazioni non si riducono se non dopo
esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
• Imputazione ex se (564, co 2) → dai propri beni, da ciò che si ha ricevuto in vita dal de cuius
564: [Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione] Il legittimario che non ha accettato l'eredità col
beneficio d'inventario no