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Si esercita quando il terzo compie degli atti che vanno a interferire con il proprio possesso di un
bene immobile/diritto reale su un bene immobile
Condizioni e presupposti:
• turbativa o molestia:
→ di fatto = due persone, stesso diritto, una impedisce all'altra di esercitarlo (ad es. tagliando gli
alberi al confine)
→ di diritto = una persona senza averne titolo/diritto chiede all'affittuario altrui di pagare a lui il
canone come se fosse lui il proprietario
• esercitata entro 1 anno dall'inizio della turbativa
• possesso deve durare da almeno 1 anno
• possesso continuo e non interrotto = senza atti interruttivi/momenti di sospensione
• possesso non violento e clandestino = può esercitare l'azione a 1 anno da quando è finita la
violenza
• anche chi ha subìto lo spoglio non violento: ipotesi secondaria di reintegrazione (dottrina
maggioritaria)
3. Denuncia di nuova opera (1171)
1171: [Denunzia di nuova opera] Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore il
quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo,
Diritti reali e trascrizione
sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso
un anno dal suo inizio. | L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la
continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il
risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni del suo proseguimento
risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e
per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole,
nonostante la permessa continuazione.
= Si teme che possa derivare un danno al proprio bene
• pregiudizio derivante da una nuova attività
• entro 1 anno dal momento in cui si manifesta il pericolo
• l'opera non deve essere terminata
4. Denuncia di danno temuto (1172)
1172: [Denunzia di danno temuto] Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore,
il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno
grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto
all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (cpc 688
ss.). | L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali (1179).
• pericolo derivante da una cosa già esistente
• danno grave e imminente
• non c'è un termine per agire
Modi di acquisto della proprietà
922: [Modi di acquisto] La proprietà si acquista per occupazione (923 ss.), per invenzione (927 ss.), per
accessione (821, 934 ss.), per specificazione (940), per unione o commistione (939), per usucapione (1158
ss.), per effetto di contratti (1321, 1376 ss.), per successione a causa di morte (456 ss., 470 ss., 649) e
5
negli altri modi stabiliti dalla legge (855, 953, 1153 ss., 236, 240).
1. A titolo originario = diritto acquistato non dipende dalla situazione che riguardava il precedente
proprietario → libero da pesi/oneri/diritti altrui
• Occupazione (923) → si richiede l'apprensione fisica della cosa
923: [Cose suscettibili di occupazione] Le cose mobili (812) che non sono proprietà di alcuno si acquistano
con l'occupazione. | Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
• Invenzione (927/929/932) → cose (ri)trovate
927: [Cose ritrovate] Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve
consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
929: [Acquisto di proprietà della cosa ritrovata] Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione
senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la
vendita, appartiene a chi l'ha trovata. | Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o
ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
932: [Tesoro] Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare
d'essere proprietario. | Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel
fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e
5 Acquisto a non domino Diritti reali e trascrizione
per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. |
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico,
si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
! = diritto di superficie disgiunge la proprietà del terreno dalla proprietà di cosa vi è sopra
• Accessione (934)
934: [Opere fatte sopra o sotto il suolo] Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o
sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938
e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge (952, 959, 975, 986, 1150, 1593, 2811, 2873).
• Specificazione (940)
940: [Specificazione] Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova
cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al
proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della
mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il
prezzo della mano d'opera.
• Unione (939, co 1)
• Commistione (939, co 2)
939: [Unione e commistione] Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o
mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno
conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne
diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. | Quando però una delle cose si
può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il
proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore
della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad
opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra
l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria (936). | È inoltre dovuto il
risarcimento (2043) dei danni in caso di colpa grave.
• Usucapione
2. A titolo derivativo = necessario che il dante causa sia titolare del diritto
→ con limitazioni/diritti altrui che caratterizzano il diritto del precedente proprietario
Tutela dell'affidamento = per favorire la circolazione dei beni giuridici l'acquirente deve sapere
cosa sta acquistando → bisogna tutelare l'affidamente che l'acquirente fa sulla situazione che
appare, per evitare il rischio che altri facciano valere i propri diritti
→ è possibile diventare proprietario anche se si è acquistato da chi appare esserlo, ma non lo è
• Beni mobili = possesso vale titolo
• Beni immobili = regole sulla trascrizione: quello che è trascritto può essere opposto all'acquirente
• ! = salvo casi particolari, non opponibili anche senza trascrizione
Usucapione
Modo di acquisto della proprietà o di altri diritti reali a titolo originario
Finalità = certezza del diritto (per consolidare le situazioni) + tutela degli acquisti
! = non si possono usucapire i beni pubblici → però possesso ab immemorabile
A) Proprietà di immobili Diritti reali e trascrizione
• Beni immobili
1158: [Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari] La proprietà dei beni immobili e gli altri
diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni
(1166; att. 252).
Attraverso il possesso si può acquistare il diritto corrispondente all'uso che una persona sta
facendo di una cosa → solo il decorso del tempo sana una situazione difettosa 5 ottobre
• Proprietà e altri diritti reali
• Possesso continuato
• Possesso non interrotto (1167)
1167: [Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso] L'usucapione è interrotta quando il possessore
è stato privato del possesso per oltre un anno. | L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta
l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato.
• Possesso non violento o clandestino (1163)
1163: [Vizi del possesso] Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione
se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
• 20 anni
B) Decennale di immobili (cd. usucapione abbreviata) (1159)
1159: [Usucapione decennale] Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in
forza di un titolo che sia idoneo a traferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. | La stessa disposizione si
applica nel caso di un acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
• Acquisto in buona fede dal non proprietario
• Titolo astrattamente idoneo
• Trascritto
• 10 anni dalla trascrizione
C) Universalità di mobili (1160)
Possesso + 20 anni = 1160, co 1
Possesso + 10 anni = 1160, co 2
1160: [Usucapione sull'universalità di mobili] L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di
godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni. | Nel caso di
acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il
decorso di dieci anni.
D) Beni mobili (1161)
1161: [Usucapione dei beni mobili] In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti
reali di godimento sui beni medesimi si