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Accordo tra coniugi + omologazione da parte del giudice
D.L. 12 settembre 2014, n. 132 → 2 nuovi modi per ottenere la separazione che semplificano la procedura
→ D.L. rientra in un provvedimento normativo per la semplificazione delle procedure (per smaltire
l'arretrato dei tribunali, per decongestionare i tribunali); non riguarda solo la separazione tra coniugi (anche
divorzio)
Procedura di separazione e divorzio semplificata:
• Negoziazione assistita (art 6)
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio. […] | Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. | L'accordo
raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei
casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è
obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio
fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'arti 5. | [x] | [x]
- assistenza di 2 avvocati (uno per parte)
- predisposizione di un accordo Diritto di famiglia
3
- trasmissione al PM
- se non figli minori/incapaci = verifica formale
- se figli minori/incapaci = verifica (sostanziale) dell'interesse del minore/incapace
- consegna al Comune di trascrizione del matrimonio
• Accordo davanti all'Ufficiale di Stato civile (art 12)
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.
I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune
presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. | Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. | L'ufficiale dello stato civile riceve da
ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del
matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento
patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle
dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvediementi giudiziali che definiscono i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. | [x] | [x] | [x]
- presenza dell'avvocato è facoltativa
- non si può fare se
→ ci sono figli minori e incapacità
→ prevede trasferimenti patrimoniali (immobili, rendite, denaro, titoli ecc)
Effetti della separazione
Provvedimenti riguardo ai figli → stessi diritti che avevano in costanza di matrimonio → artt 337 bis – 337
octies
Provvedimenti riguardo all'abitazione → art 337 sexies
337 sexies: [Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza] Il godimento della casa familiare e'
attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento
della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa
familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca
sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. | In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e'
obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di
domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del
coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire il soggetto.
Provvedimenti riguardo ai coniugi → art 156: mantenimento, alimenti, garanzia, ipoteca
156: [Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi] Il giudice, pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. | L'entità di tale
somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. | Resta fermo l'obbligo di
prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. | Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al
coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
3 PM = Procuratore della Repubblica Diritto di famiglia
degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155. | La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. | In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice
può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. |
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei
provvedimenti di cui ai commi precedenti. 23 novembre
Separazione giudiziale
• presupposti della separazione giudiziale
- art 151
- fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
- recare grave pregiudizio all'educazione dei figli
• addebito della separazione (151, co 2)
151: [Separazione giudiziale] La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della prole. | Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
• riconciliazione (154, 157) = cessazione degli effetti della separazione
154: [Riconciliazione] La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale
già proposta.
157: [Cessazione degli effetti della separazione] I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un
comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. | La separazione può essere
pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Cassazione 2015: "carattere autoritario e dittatoriale"
Tribunale Genova ottobre 2015 → ... provvedimenti riguardo ai coniugi
156 bis: cognome → inibire l'uso del cognome
156 bis: [Cognome della moglie] Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a
lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso
possa derivarle grave pregiudizio.
Divorzio
• disciplinato da L. 1/12/1970, n. 898
• presupposto fondamentale → generico → va accompagnato da altre condizioni ulteriori
"Quando non può essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi" (art 1)
Art 1: Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito
Diritto di famiglia
inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e
materiale tra i coniugi non puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'articolo 3.
• altre condizioni per ottenere una sentenza di divorzio, che si aggiungono al presupposto fondamentale
(art 3)
Art 3: Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 1)
quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in
giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici,
anche con più sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di
particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice
penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un
discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla
prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio
adottivo; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato
omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu'
condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma
dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio accerta, anche in considerazione