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D.L. 12 settembre 2014, n. 132 → 2 nuovi modi per ottenere la separazione che semplificano la
procedura
→ D.L. rientra in un provvedimento normativo per la semplificazione delle procedure (per smaltire
l'arretrato dei tribunali, per decongestionare i tribunali); non riguarda solo la separazione tra
coniugi (anche divorzio)
Procedura di separazione e divorzio semplificata:
• Negoziazione assistita (art 6)
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio. […] | Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti. | L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere,
entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o
trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'arti 5. | [x] | [x]
- assistenza di 2 avvocati (uno per parte)
- predisposizione di un accordo
3
- trasmissione al PM
- se non figli minori/incapaci = verifica formale
- se figli minori/incapaci = verifica (sostanziale) dell'interesse del minore/incapace
- consegna al Comune di trascrizione del matrimonio
• Accordo davanti all'Ufficiale di Stato civile (art 12)
3 PM = Procuratore della Repubblica Diritto di famiglia
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello
stato civile.
I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o
del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale
ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio. | Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti. | L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione
che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento
secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto
contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di
cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvediementi giudiziali che definiscono i procedimenti
di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. | [x] | [x] | [x]
- presenza dell'avvocato è facoltativa
- non si può fare se
→ ci sono figli minori e incapacità
→ prevede trasferimenti patrimoniali (immobili, rendite, denaro, titoli ecc)
Effetti della separazione
Provvedimenti riguardo ai figli → stessi diritti che avevano in costanza di matrimonio → artt 337
bis – 337 octies
Provvedimenti riguardo all'abitazione → art 337 sexies
337 sexies: [Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza] Il godimento della casa
familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene
conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il
diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. | In
presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio
di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al
risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire
il soggetto.
Provvedimenti riguardo ai coniugi → art 156: mantenimento, alimenti, garanzia, ipoteca
156: [Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi] Il giudice, pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro
coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. | L'entità
di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. | Resta fermo
l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. | Il giudice che pronunzia la separazione
può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa
sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155. | La sentenza
costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. | In caso di inadempienza,
su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e
ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte
di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. | Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice,
su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
23 novembre
Diritto di famiglia
Separazione giudiziale
• presupposti della separazione giudiziale
- art 151
- fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
- recare grave pregiudizio all'educazione dei figli
• addebito della separazione (151, co 2)
151: [Separazione giudiziale] La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. | Il giudice,
pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei
coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio.
• riconciliazione (154, 157) = cessazione degli effetti della separazione
154: [Riconciliazione] La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione
personale già proposta.
157: [Cessazione degli effetti della separazione] I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti
della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa
dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. | La
separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti
dopo la riconciliazione.
Cassazione 2015: "carattere autoritario e dittatoriale"
Tribunale Genova ottobre 2015 → ... provvedimenti riguardo ai coniugi
156 bis: cognome → inibire l'uso del cognome
156 bis: [Cognome della moglie] Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale
uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome
stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
Divorzio
• disciplinato da L. 1/12/1970, n. 898
• presupposto fondamentale → generico → va accompagnato da altre condizioni ulteriori
"Quando non può essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i
coniugi" (art 1)
Art 1: Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza
di una delle cause previste dall'articolo 3.
• altre condizioni per ottenere una sentenza di divorzio, che si aggiungono al presupposto
fondamentale (art 3) Diritto di famiglia
Art 3: Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei
coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza
passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all'ergastolo ovvero ad una pena
superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi i reati politici e
quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il
delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del
codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione
del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento
della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario
in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un
discendente o figlio adottivo; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i delitti di cui
all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e
agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo. Nelle
ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione de