Diritto di famiglia
Leggi
- L. 1970: Divorzio
- L. 1975: Riforma del diritto di famiglia → Riscritto Libro I Codice Civile
- L. 1983: Riforma adozione e affidamento
- L. 10 dicembre 2012, n. 219
- D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: Riforma della filiazione (riconoscimento figlio e abbandono; distinzione figlio naturale/legittimo)
- L. 6 maggio 2015, n. 55: Cd. divorzio breve
- L. 19 ottobre 2015: Modifiche all'affidamento
Matrimonio
Le norme della Costituzione
Articolo 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Articolo 30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Definizione
- Manca una definizione → Definizione nel diritto romano: "Il matrimonio è l'unione di un uomo e una donna, una comunanza per tutta la vita, una comunione tra diritto divino e quello umano (= matrimonio concordatario del '29)." (Modestino, III sec. d.C.)
- Definizione indiretta nell'art 1 della Legge sul divorzio 1/12/1970, n. 898: "Comunione di vita materiale e spirituale."
- Dottrina = contratto? → Negozio bilaterale per la minore rilevanza al carattere patrimoniale del rapporto
Uomo e donna = ?
- Art 29 C
- Art 16 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, 1948)
- Art 12 CEDU (Roma, 1950)
- Art 9 Carta dei diritti fondamentali UE (Nizza, 2000)
- Codice Civile: solo diversità di sesso (implicito)
- Sentenza Corte Costituzionale, n. 138/2010 (Trento e Venezia) → In contrasto con art 3 Cost? = Duttilità propria dei principi costituzionali → Compito del legislatore/Parlamenti: non necessariamente matrimonio, ma forma di tutela con rilevanza giuridica
Matrimonio
- Atto (celebrazione, atto formale, solenne, presenza di un terzo e di testimoni, secondo forme rigide e prestabilite)
- Rapporto (diritti e doveri morale, patrimoniali, modalità di decisioni, rapporti con i figli)
Matrimonio come atto
- Matrimonio civile
- Matrimonio concordatario
- Matrimonio "altre religioni"
Requisiti per contrarre matrimonio (impedimenti)
- 18 anni (84)
- 16 anni per gravi motivi e maturità psicologica
84: [Età] I minori di età non possono contrarre matrimonio. | Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. | Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore. | Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla Corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. | La Corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. | Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto reclamo.
- Capacità mentale
- No inderdetto (85)
85: [Interdizione per infermità di mente] Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. | Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
- No incapace di intendere e di volere (120)
120: [Incapacità di intendere o di volere] Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. | L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
- Sì inabilitato
- Sì sottoposto ad amministrazione di sostegno (la legge non dice nulla, per la giurisprudenza: caso per caso)
Diritto di famiglia
- Precedente matrimonio (89) (salvo annullamento, divorzio o morte)
89: [Divieto temporaneo di nuove nozze] Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. | Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. | Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
- Parentela o affinità (87)
87: [Parentela, affinità, adozione] Non possono contrarre matrimonio fra loro:
- Gli ascendenti e i discendenti in linea retta
- I fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini
- Lo zio e la nipote, la zia e il nipote
- Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili
- Gli affini in linea collaterale in secondo grado
- L'adottante, l'adottato e i suoi discendenti
- I figli adottivi della stessa persona
- L'adottato e i figli dell'adottante
- L'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato
…
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo. | Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. | Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
Fratelli:
- Germani = stessi genitori
- Consanguinei = stesso padre
- Uterini = stessa madre
Celebrazione
- Pubblicazioni preliminari (93)
93: [Pubblicazione] La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
- Pubblicazione nel Comune di residenza di entrambi
- Affissione per almeno 8 giorni (DPR 356/2000, art. 55 → regolamento sulle modalità di pubblicazione)
- Municipio del Comune dove è stata presentata la richiesta di pubblicazione (106, 109) (derogabile)
160: [Luogo della celebrazione] Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
109: [Celebrazione in un comune diverso] Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. | La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
- Ufficiale di stato civile + 2 testimoni
- Lettura artt 143, 144 e 147 del Codice Civile
143: [Diritti e doveri reciproci dei coniugi] Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. | Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. | Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
144: [Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia] I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. | A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
147: [Doveri verso i figli] Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.
- Compilazione dell'atto di matrimonio → eventuale indicazione della scelta del regime patrimoniale → eventuale riconoscimento dei figli
- Iscrizione nel registro di stato civile
! = Matrimonio per procura (111)
111: [Celebrazione per procura] I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. | La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. | La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. | La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. | Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. | La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.
Invalidità (terminologia)
- Nullità
- Invalidità
- Impugnabilità
- Da chiunque abbia interesse (assoluta)
- Solo da determinate persone
- Entro un certo tempo
- In presenza di certe condizioni
Dottrina: nullità/annullabilità, nullità assoluta/relativa, assoluta/limitata
Nullità (o invalidità) assoluta (117)
117: [Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88] Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. | Il matrimonio contratto in violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. | La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. | Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza. | Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. | La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.
- Precedente matrimonio (86)
86: [Libertà di stato] Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
- Parentela, affinità, adozione (87)
- Delitto (88)
88: [Delitto] Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. | Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Nullità (o invalidità) limitata
- Minore di età (117, co 2; 84) = no se:
- Raggiunge la maggiore età
- Procreazione o concepimento (se minore)
- + Volontà di conservare il matrimonio
- Parentela e affinità, per i quali è ammessa la dispensa (87) → prescrizione 1 anno (117, co 4)
- Interdizione (119) → No se coabitazione per un anno dopo che il coniuge abbia recuperato la pienezza delle facoltà mentali
119: [Interdizione] Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. | L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.
- Violenza (122) → No dopo un anno dalla cessazione della violenza o timore (122, co 4)
- Errore nell'identità o errore essenziale sulle qualità (122) → No dopo 1 anno di coabitazione
122: [Violenza ed errore] Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. | Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. | L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine. | L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
- Simulazione (123) → No dopo 1 anno di coabitazione
123: [Simulazione] Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. | L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Matrimonio putativo
Matrimonio nullo, ma dal quale possono discendere determinati effetti. Regola: annullamento è retroattivo → matrimonio annullato = sentenza ha effetto retroattivo.
- Se i coniugi (o 1 dei 2) sono in buona fede:
- Annullamento opera ex nunc (sentenza) (128, co 1)
- Valido rispetto ai figli (128, co 2)
- Se entrambi in mala fede:
- Valido rispetto ai figli (128, co 4) anche se bigamia
- Se incesto, il riconoscimento è autorizzato
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