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Istituzioni di diritto privato II

Introduzione

Il programma è incentrato su quarto e sesto libro del Codice Civile.

Quarto libro Codice Civile → obbligazioni e contratti → collegato ad un settore del libro sesto circa la tutela giurisdizionale dei diritti. Faremo delle incursioni nel libro sesto mano a mano per vedere quale tutela dà il sistema ad una determinata pretesa. Il libro sesto è dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti.

Nel quarto libro la scelta del legislatore del 42 è stata quella di dedicare alla materia una serie indefinita di norme partendo da un complesso di norme di carattere generale dedicate al rapporto obbligatorio in generale, come categoria generalizzata dei rapporti tra privati aventi contenuto patrimoniale, e via via calandosi sempre più nello specifico, cioè passando alla disciplina del contratto in generale, poi dei contratti tipici e chiudendo con la disciplina dedicata alla responsabilità civile di natura extracontrattuale.

Questa disciplina nella prassi costituisce il buon 70% delle occasioni di applicazioni delle norme civilistiche nei rapporti tra privati. Ogni forma di relazione tra privati avente contenuto patrimoniale è riconducibile a questo genere di rapporto. Va colto prima nella sua generalità, poi nella sua specificità, essendo esso il fondamento di ogni tipo di relazione privata giuridicamente rilevante.

Parte I – Il rapporto obbligatorio

Si trova nella gamma delle situazioni giuridiche soggettive. Quindi è necessario pensare alle situazioni giuridiche soggettive attive relative. I diritti di credito sono opponibili contro un soggetto ben determinato. A fronte di un diritto di credito sta un obbligo.

Il rapporto obbligatorio è una relazione tra privati, tra due parti, una attiva ed una passiva, giuridicamente rilevante ed a contenuto prevalentemente patrimoniale. Il contenuto patrimoniale del rapporto caratterizza anche con il suo elemento della patrimonialità il rapporto obbligatorio.

Questa relazione inter partes vede da un lato la parte attiva (colui che può vantare una pretesa, il creditore diritto di credito caratterizza la pretesa della parte attiva), ed una parte passiva (colui che è obbligato, che ha un obbligo).

Il contenuto dell’obbligo, che si distingue dal dovere e dalla soggezione, si caratterizza perché l’obbligato non è solo un soggetto passivo ed inerte; l’obbligato deve tenere un certo comportamento, che è un comportamento di cooperazione e di partecipazione affinché la parte attiva realizzi la sua pretesa. Non è dunque un soggetto che deve o può restare inerte; senza la sua collaborazione il diritto di credito non sarebbe soddisfatto.

E.g.: Tizio è creditore di Caio per 1000. Il diritto di credito di Tizio non ha senso se Caio non gli paga 1000. Se Caio non si attiva per portare i 1000 al domicilio del creditore, che se ne fa Tizio del suo diritto di credito? La sua soddisfazione concreta senza la cooperazione del debitore non ha ragione di essere.

L’obbligo, diversamente dal dovere, che implica solo un’astensione, o dalla soggezione, che implica solo un’inerzia, è invece un comportamento che implica azione, implica l’azione del debitore il quale è tenuto a cooperare affinché la pretesa creditoria venga soddisfatta. Senza il suo comportamento cooperativo il diritto di credito del creditore rimarrebbe vuoto, rimarrebbe una mera titolarità e non invece un diritto pieno.

La rilevanza delle posizioni soggettive nel rapporto obbligatorio è data dal profilo attivo o passivo della posizione occupata ma in entrambi i casi i due soggetti devono agire: da un lato il creditore deve agire per la sua pretesa, quindi attivarsi per chiedere la soddisfazione del suo diritto; il soggetto passivo che sia corretto deve attivarsi per realizzare la pretesa del suo creditore.

Struttura IV libro CC

Il libro quarto all’esordio contiene delle norme che riguardano il rapporto obbligatorio in generale. Incontreremo le norme dedicate alla struttura del rapporto obbligatorio; le norme dedicate agli obblighi comportamentali che gravano sui soggetti del rapporto obbligatorio; le norme dedicate alla modificazione del lato soggettivo, sia attivo che passivo, del rapporto; ai modi di estinzione dell’obbligazione. Il rapporto obbligatorio infatti se funziona fisiologicamente, è destinato ad estinguersi e deve essere destinato ad estinguersi nel minor tempo possibile, perché altrimenti il creditore rimarrebbe solo con la titolarità di un diritto e non con la sua realizzazione concreta.

I modi di estinzione dei rapporti obbligatori sono tanti. Il modo più fisiologico di tutti è l’adempimento, quello che soddisfa maggiormente la prestazione del creditore. Questa parte della disciplina dedicata al rapporto in generale è richiamabile in ogni tipo di rapporto in cui noi ci imbattiamo. Queste norme sono richiamabili sempre, sono di aiuto per l’interprete perché laddove un rapporto non sia disciplinato dalla legge possano soccorrere in aiuto, attraverso l’interpretazione o analogica o per principi (analogia legis e analogia iuris), queste e risolvere la questione, colmare la lacuna. È una introduzione del quarto libro necessaria, indispensabile.

Queste norme quindi hanno la funzione di soccorso, di richiamo come principi generali a tutta la disciplina delle obbligazioni. Il quarto libro poi si articola in modo più specifico e tratta, dopo questa parte generale, anche della disciplina dedicata al contratto, una delle fonti principali delle obbligazioni.

(2) La disciplina generale del contratto occupa dal 1321 al 1469 cc. Ogni disciplina specifica è riconducibile alla disciplina generale. C’è poi una parte dedicata ad alcuni contratti tipici del codice civile. In realtà sono più disciplinati questi (3) contratti tipici da leggi speciali, nel Codice troviamo le forme principali. Infine tratteremo anche dell’altro grande tema che appartiene al libro quarto, il tema della (4) responsabilità per fatto illecito, ossia quella forma di responsabilità che colpisce tutti coloro i quali, ledendo un diritto o un interesse altrui giuridicamente rilevante, sono poi chiamati a rispondere con il risarcimento del danno.

La responsabilità per fatto illecito, o la responsabilità per violazione del principio del neminem laedere (vecchia Lex Aquilia del diritto romano) è contenuta nella parte finale: artt. 2043 ss sono dedicati proprio alla disciplina del fatto illecito. Poche norme ma per una disciplina che ha visto nel corso dei secoli scrivere interi trattati, sia per l’elaborazione giurisprudenziale che l’ha caratterizzata, sia per l’evoluzione del fatto illecito nella dottrina e nella giurisprudenza, sia per l’ampiezza dell’ambito oggettivo di applicazione: ogni lesione di diritto soggettivo (sia assoluto che relativo) può essere risarcita.

Libro sesto

Del libro sesto tratteremo degli istituti connessi alla tutela giurisdizionale del rapporto obbligatorio, quindi alla tutela della garanzia patrimoniale del debitore; poi tratteremo anche dei problemi connessi alla prova dei diritti; tutti i mezzi di prova attraverso cui una pretesa può essere fatta valere in giudizio. Nel libro sesto ci sono anche i diritti reali di garanzia, ossia il pegno e l’ipoteca.

Art. 1173 Codice Civile: Fonti delle obbligazioni

Recita testualmente che sono fonti delle obbligazioni il contratto, il fatto illecito e poi si apre la locuzione più interessante: qualunque atto o fatto idoneo a produrre. Le fonti delle obbligazioni sono contenute in un sistema atipico, o meglio in un sistema definibile come misto: tipizzato ma poi anche atipico. Le grandi figure tipiche da cui originano i rapporti obbligatori sono il contratto e il fatto illecito. Abbiamo già detto essere presenti queste figure nel libro quarto. Poi il legislatore del ‘42 ha aperto la clausola, la norma a struttura aperta.

L’articolo in questione è una norma a struttura aperta perché le fonti atipiche del rapporto obbligatorio consentono agli interpreti di guardarsi attorno e di vedere che nel mondo delle relazioni tra privati altre figure, diverse dal contratto e dal fatto illecito, potrebbero originare dei rapporti obbligatori. Alcune di queste figure atipiche le ha volute inserire lo stesso legislatore del ‘42, che ha dato qualche segnale. Troviamo le figure di antica tradizione che non rientrano nel fatto illecito e nemmeno nel contratto. Costituiscono però ragione di obblighi:

  • Indebito
  • Ingiustificato arricchimento
  • La negotiorium gestio

Tre figure atipiche che danno origine a rapporti obbligatori pur non essendo né contratti né fatti illeciti. In diritto romano si chiamavano “quasi contratti”. Queste rientrano nella zona atipica delle fonti delle obbligazioni e sono solo alcuni esempi.

Se oltre a queste figure noi come interpreti (o la giurisprudenza) concepiamo ipotesi obbligatorie diverse, anche da queste tre figure atipiche già indicate dal legislatore del 42, esse possono farsi rientrare nelle fonti delle obbligazioni, che hanno il carattere dell’atipicità. L’articolo in questione è quasi una norma che contiene in sé una clausola aperta, una sorta di struttura capace di accogliere e di recepire tutte le sollecitazioni che arrivano dall’esterno per via di interpretazione e di accogliere anche tutte quelle istanze di tutela creditoria che dovessero accamparsi di fronte a figure nuove che la prassi degli affari dovesse far sorgere.

Di queste figure ne troviamo soprattutto nei tempi più recenti per effetto di discipline speciali o per effetto di applicazioni analogiche che fa la giurisprudenza di figure obbligatorie tipiche di altri ordinamenti. Ad esempio la costruzione dell’ipotesi della responsabilità da contatto sociale. Questa figura non esiste né nel Codice Civile né nelle leggi speciali; tuttavia è stata applicata dai giudici sia di merito che dai giudici della cassazione. Viene anche da pensare a tutte quelle figure di garanzie atipiche che il debitore può o in alcuni casi deve fornire al creditore per l’adempimento del suo debito.

Le garanzie debitorie sono caratterizzate nel nostro sistema dal principio della tipicità, tuttavia la giurisprudenza riconosce come ammissibili anche obblighi di garanzia come le lettere di patronage, quindi istituti provenienti da regimi diversi ma recepiti dalla giurisprudenza. La norma sulle fonti delle obbligazioni apre a fonti atipiche, purché ci sia il fondamento di un interesse giuridicamente rilevante che necessita di una forma di tutela.

I comportamenti dei giudici puntano spesso anche a creare delle figure diverse. Noi non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questa prassi, non possiamo ignorare che la giurisprudenza conosce la stagione della responsabilità da contatto sociale, o che conosce attraverso alcune sentenze le figure atipiche di garanzie del creditore quando nel nostro regime vige il principio della tipicità della garanzia de credito. Sono punti di criticità del sistema che queste norme danno e consentono.

Dobbiamo dire che attraverso questi meccanismi il diritto privato resta sempre attuabile: viene adattato alle esigenze della prassi. Si deve sempre sapere che quando il giudice sconfina dalla propria funzione e invade la sfera di competenza di un altro potere costituito, arriva sempre il legislatore a mettere un po’ di ordine. Non possiamo rinunciare alla vivacità del dibattito in nome di una certezza piuttosto paludata delle norme e degli istituti. È bene che di fronte a queste smagliature del sistema si creino questi dibattiti.

A proposito dell’illecito civile l’ultima sentenza è di luglio 2015. Questa è tutta materia destinata ad essere sempre magmatica. È bene che sia così altrimenti un codice del ‘42 non avrebbe retto fino ad oggi.

Il sistema delle fonti delle obbligazioni ha questi due pilastri certi (contratto e fatto illecito) e questa area dell’incerto, dell’atipico, di quello che è rimesso alla interpretazione e alla applicazione delle norme, o per via analogica o per principi generali. Con tutta l’incertezza che quest’ultima fonte si porta dietro.

Conclusioni

Delineata la relazione giuridica consistente nel rapporto obbligatorio, non possiamo fermarci a constatarne l’esistenza, dobbiamo prendere atto del fatto che il legislatore precisa subito alcuni connotati e tratta subito del rapporto nella sua struttura soggettiva da un lato, ed oggettiva dall’altro.

La preoccupazione principale del legislatore è quella di caratterizzare il tipo di relazione a cui si riferisce con la patrimonialità della pretesa. Il rapporto obbligatorio è una relazione intersoggettiva tra parte attiva e parte passiva, avente ad oggetto una pretesa che sia riferibile ad una prestazione suscettibile di valutazione economica. La prestazione deve avere il carattere della patrimonialità, altrimenti non può essere definita quella relazione rapporto obbligatorio.

Ad esempio il matrimonio non è dotato di carattere patrimoniale di prestazione alcuna, pur essendo giuridicamente rilevante. La patrimonialità della prestazione è un elemento essenziale, perché se non ci fosse questo renderebbe nullo l’intero contratto. La valutazione economica in cui è suscettibile la prestazione è un elemento essenziale della stessa, del rapporto obbligatorio. L’interesse del creditore può non essere un interesse di natura patrimoniale.

Art. 1174 Codice Civile: Carattere patrimoniale della prestazione – interesse del creditore

Ci specifica il legislatore che il creditore deve avere un interesse. La prestazione deve avere un oggetto economicamente valutabile; deve avere ad oggetto un dare, un fare o un non fare. Queste sono le tre configurazioni che può avere l’oggetto della prestazione. Eppure anche se si tratta di un fare o di un non fare, questa prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica. Ciò vale a dire che essa deve avere dall’altro lato una contropartita, deve avere un valore che tiene e costringe l’altro, cioè la parte che è obbligata, a quantificarla.

Il non fare può avere una sua valutazione di tipo economico: il non sopraelevare è il sacrificio che può costare al vicino di non realizzare un altro piano soprastante. Il mio obbligo di non fare vale 1000 euro, è il modo per attribuire una valutazione di tipo economico a quella prestazione, che è una prestazione negativa di non fare ma ha un suo valore ed è suscettibile di valutazione economica. La prestazione deve sempre essere suscettibile di una valutazione economica anche quando le parti o la entità del credito non venga già a nascere con il suo valore determinato.

Il carattere patrimoniale della prestazione richiesto da questo articolo implica una valutabilità economica della prestazione stessa anche se questa ha ad oggetto un fare o un non fare. Il creditore di per sé ha interesse alla prestazione: senza la prestazione dell’obbligato non realizza in concreto il suo credito. C’è qualche caso in cui è possibile ipotizzare che il creditore non abbia interesse ad esercitarla, a pretenderla?

Ad esempio l’ipotesi in cui il creditore è a sua volta debitore di un terzo. Questi potrebbe non avere interesse a pretendere la prestazione del suo debitore per non far arrivare nel suo patrimonio un bene che sarebbe immediatamente aggredito da terzo. Oppure nel caso in cui una persona venisse danneggiata per causa di un comportamento illecito altrui, verrebbe risarcita con un’entità talmente modesta che riscuoterla gli costerebbe più del credito stesso; in questo caso non avrebbe interesse alla prestazione pur essendo titolare del credito.

L’interesse del creditore potrebbe avere anche natura non patrimoniale. Dunque ragionando a contrario dovremmo dire che il creditore, anche quando non ci fosse l’interesse patrimoniale alla prestazione, potrebbe avere un interesse non patrimoniale ad ottenerla: ad esempio il credito a seguito di un risarcimento talmente irrisorio da non rendere conveniente la riscossione. Il creditore però potrebbe avere interessa a quella prestazione per il fatto che quel risarcimento è stato stabilito da un giudice a fronte della lesione di una pretesa che fino a quel momento era stata sempre negata, cioè per principio: ecco un interesse non patrimoniale.

Oppure il caso in cui il danneggiato patisca delle conseguenze dannose a seguito di un fatto illecito commesso dall’altra parte, avrebbe diritto al risarcimento del danno e si fa risarcire la prestazione patrimonialmente valutabile non solo perché fonte di obbligazione di origine contrattuale, ma anche perché quel danno ha leso anche altri diritti che fanno parte della sfera della sua persona: un esempio è quello che genera dall’incidente che si ha in caso di trasporto, in caso della negligenza dell’autista. Tizio avrà un doppio interesse alla prestazione risarcitoria: un primo interesse di natura patrimoniale conseguente dalla lesione patita per la violazione del contratto di trasporto. Il secondo interesse è quello della sua integrità fisica.

Dunque l’incidente occorso durante il tragitto a seguito della negligenza dell’autista, si ripercuote nella sfera dei suoi interessi non patrimoniali: interesse alla salute, all’integrità fisica, alla perdita di chance. Tutte queste ipotesi restano fuori dall’interesse patrimoniale, che è quello strettamente connesso al contratto di trasporto, e costituiscono l’espressione di un interesse non patrimoniale.

Anche quando nella pretesa creditoria ci fosse solo un interesse non patrimoniale, questo sarebbe tutelabile e risponderebbe alle esigenze esattive del credito, alle esigenze pretensive del creditore. L’art. 1174 cc tratta allo stesso modo sia l’interesse patrimoniale, che quello non patrimoniale da parte del creditore.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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