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Quando si iniziano a porre queste questioni e sempre più quando la bonorum
possessio si stabilizza, alla tutela dell’erede e legatario, si affiancano una serie
di soggetti che sono tutelati dal pretore. In un primo momento la posizione
giuridica dell’erede era inesorabilmente più forte, rispetto anche all’iniziale
posizione giuridica dei soggetti tutelati dalla bonorum possessio. Con il passare
del tempo la figura del bonorum possessor si rafforza a tal punto da
considerare paritarie le figure del bonorum possessor e dell’erede. La posizione
del bonorum possessor sarà garantita anche nei confronti dell’erede.
La bonorum possessio può essere definita bonorum possessio edictalis,
edittale, e la bonorum possessio decretale. La distinzione ha a che fare con il
fondamento giuridico delle due bonorum possessiones: la bonorum possessio
edittale ha il suo fondamento nell’editto del pretore, il pretore nell’editto dice
che tutelerà una determinata categoria di soggetti. Se un soggetto
opportunamente consigliato riteneva di far parte di quella categoria tutelata
dal pretore, andava dal pretore e richiedeva l’azione prevista dall’editto. Il
pretore concedeva subito l’azione riservandosi di accertare poi se il soggetto
fosse realmente meritevole o meno della concessione di quella tutela. Poteva
però verificarsi anche il caso in cui quella forma di bonorum possessio in cui la
parte riteneva di poter richiedere la tutela non rientrasse nei casi previsti
dall’editto, ma sulla base della consulenza che la parte aveva avuto questa
bonorum possessio meritasse, sulla base dell’ingiustizia, di essere tutelata.
Allora la parte andava dal pretore, che doveva in questo caso fare una
valutazione preliminare delle ragioni della parte e valutava se effettivamente
era una forma di tutela che poteva essere concessa anche in quello specifico
caso. In questo caso la bonorum possessio si chiama decretale, perché veniva
concessa tramite un decreto.
Le forme di bonorum possessio.
La prima forma si chiama bonorum possessio sine tabulis o ab intestato,
ossia la tutela che il pretore concedeva quando non vi era testamento e si era
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aperta una successione ab intestato. Lo scopo di questa tutela era quello di
estendere, anche a persone non contemplate tra i successibili dallo ius civile, il
titolo di successore ab intestato.
Le altre due forme correggono delle storture che si verificano in caso di
testamento esistente.
La seconda forma si chiama bonorum possessio secundum tabulas, cioè
secondo le tavole testamentarie. In questo caso si vogliono tutelare dei
soggetti che sono effettivamente stati nominati eredi nel testamento, ma che
rischiano di non ereditare perché il testamento non è stato confezionato con le
forme rituali e pertanto decadrebbe.
La terza forma è la bonorum possessio contra tabulas. In questo caso vi era un
testamento in cui non sono stati compresi come eredi dei soggetti che invece
meritano di essere inclusi. La funzione di questa bonorum possessio è quella di
ricomprendere come se fossero nominati all’interno del testamento alcuni
soggetti, e quindi procedere a una redistribuzione del patrimonio ereditario.
Il rapporto tra l’hereditas, intesa come eredità civilistica, e la bonorum
possessio sta nel fatto che coloro che sono chiamati all’eredità dal pretore non
divengono eredi di diritto, poiché il pretore non può fare eredi, ma si può
diventare tali solo in forza di una legge o di una disposizione equivalente.
Quando il pretore concede loro la bonorum possessio, essi vengono a trovarsi
in una posizione simile a quella di eredi.
Bonorum possessio sine tabulis (o ab intestato).
In base alla legge delle 12 tavole i figli emancipati perdono, all’atto stesso
dell’emancipazione, ogni diritto sull’eredità del padre avendo cessato di essere
heredes sui. Allo stesso modo sono escluse dalla successione tutte le donne
agnate che non siano consanguinee del defunto. Simultaneamente sono esclusi
i cognati imparentati col defunto per via di donne, così che non esiste neppure
successione reciproca tra madre e figlio o figlia a meno che non sia stabilito tra
loro un vincolo di consanguineità per effetto della sottoposizione della madre
alla manus.
Le iniquità di tale regime, dice Gaio, che sono corrette dall’editto del pretore, il
quale chiama all’eredità tutti i discendenti che non vi hanno diritto in base alla
legge, considerandoli come se al tempo della morte del padre si fossero trovati
sotto la sua potestà. Ciò tanto nel caso che vi siano essi soli, quanto nel caso
che concorrano degli heredes sui, cioè discendenti che si trovavano nella
potestà del padre.
Succederanno in una prima classe i figli emancipati. Un figlio veniva
emancipato molto spesso anche per interessi familiari ed era sommamente
iniquo che questi figli non potessero poi partecipare alla spartizione del
patrimonio familiare. Il fatto di costituire i figli emancipati eredi insieme ai figli
che sono rimasti sotto la potestà del padre porterebbe ad un’ulteriore stortura
e questa volta a svantaggio dei figli rimasti sotto la potestà. La stortura sta nel
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fatto che i figli rimasti sotto la potestà non hanno avuto la possibilità di
accumulare un patrimonio proprio perché non hanno capacità giuridica, mentre
i figli emancipati si. Quindi bisogna riequilibrare la posizione dei figli sottoposti
alla potestas con quella dei figli emancipati. Allora, la regola è che i figli
emancipati vengono chiamati insieme ai sui, con il correttivo che i figli
emancipati per poter chiedere la tutela al pretore devono fare la collatio
bonorum, ossia devolvere nel patrimonio ereditario il patrimonio che hanno
accumulato dal momento dell’emancipazione.
La stessa cosa succede per le figlie che sono state maritate, senza che questo
matrimonio abbia comportato la manus. Ci si preoccupa di queste figlie perché
non essendo sottoposte alla manus del marito o dell’avente potestà, loro non
hanno un legame agnatizio con il marito o con l’avente potestà e quindi loro
non hanno diritti successori rispetto alla nuova famiglia. Tuttavia, essendo
uscite dalla famiglia originaria sono prive di tutela anche rispetto ad essa.
Allora il pretore ritiene che sia opportuno ricomprenderle e dar loro tutela come
bonorum possessores, ma anche in questo caso con un correttivo: uscendo
dalla famiglia del padre le figlie si sono portate con sé una somma di denaro o
un insieme di beni che costituiva la loro dote, allora loro dovevano fare la
collatio dotis, cioè far refluire i beni dotali nel patrimonio ereditario.
Se non vi sono sui, figli emancipati o figlie sposate senza manus, il pretore
chiama alla successione i legitimi, ossia gli eredi civilistici, eccettuati i sui e i
gentiles, nella quale stanno gli agnati.
In subordine ai liberi e ai legitimi, il pretore con le sue tutele, crea una quarta
categoria di successibili, ossia quella dei cognati. I cognati sono i parenti di
sangue e in questa categoria ci confluiscono i parenti di sangue in linea
collaterale fino al sesto grado. Altra importante categoria è quella che viene
chiamata vir et uxor, marito e moglie, nella quale vi stanno non tutte le mogli e
i mariti, perché se vi è stata la manus non vi è bisogno di questa categoria in
quanto i soggetti hanno il rapporto agnatizio, ma la vedova o il vedovo se non
vi è stata costituzione della manus. Si dà rilievo al rapporto matrimoniale.
Anche gli eredi civilistici avevano convenienza a chiedere la bonorum possessio
perché la forma di tutela di cui disponevano i bonorum possessores è una
tutela immediata e molto forte, perché questi interdetti sono degli ordini che il
pretore dà alla parte cosnentendo sulla base del suo potere di imperium in
quanto magistrato, di possedere i beni in maniera legittima. Non si passa
attraverso un processo di cognizione che ha delle tempistiche più lunghe, ma
questo interdictum quorum bonorum è un ordine che consente
immediatamente di possedere.
Bonorum possessio secundum tabulas.
Talvolta, tuttavia, il pretore promette la bonorum possessio non per correggere
o contrastare l’antico diritto, ma piuttosto per rafforzarlo. Egli, infatti, accorda
la bonorum possessio secundum tabulas anche a coloro che sono stati istituiti
eredi in un testamento posto in essere con l’osservanza di alcune delle forme
richieste, ma senza l’osservanza di altre. Abbiamo quindi un testamento con
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una serie di forme rituali che sono state osservate, che nella sostanza è un
testamento che non presenta problemi neppure dal punto di vista dei soggetti
chiamati o non chiamati all’eredità, ma presenta uno o due elementi che
mancano al testamento e che lo renderebbero per questo invalido. Succedeva
che era stato confezionato un testamento alla presenza di 7 soggetti, 5
testimoni, il libripens e l’acquirente, ma non era stata fatta correttamente la
mancipatio o la nuncupatio. Il pretore ritiene che di fronte a una mancanza
formale, esterna al rituale, si debbano tutelare le persone iscritte in quel
testamento che altrimenti si vedrebbero decadere il diritto.
Inizialmente quando la tutela viene concessa, la posizione del bonorum
possessor non era in questo caso per niente forte, perché bastava che l’erede
ab intestato si opponesse e chiedesse di essere riconosciuto erede e il bonorum
possessor doveva cedere. La posizione di questo bonorum possessor viene
rafforzata in epoca imperiale da un rescritto di Antonino Pio che consentiva al
bonorum possessor, qualora si verificasse che l’erede ab intestato chiedesse il
riconoscimento della propria posizione di erede, di opporsi a questa richiesta
opponendo un’eccezione di dolo, ossia si eccepisce il fatto che la richiesta
dell’erede ab intestato sia palesemente dolosa perché l’erede ab intestato sa
che c’è un riconoscimento dell’erede testamentario fondata sulle ragioni che
hanno dato luogo alle concessioni della bonorum possessio secundum tabulas.
Bonorum possessio contra tabulas.
Si ha quando esiste un testamento che è correttamente confezionato in ogni
sua parte, ma sono stati ingiustamente né istituiti eredi né diseredati alcuni
soggetti che il pretore ritiene debbano essere riconosciuti eredi: i figli, i figli
emancipati, le figlie che sono state maritate senza la manus. Questi soggetti,
che si classificano di fatto nella classe dei liberi della bonorum possessio ab
intestato, fanno sì che decada l’heredis istitutio così come è stata strutturata
nel testamento e gli si sostituisce la posizione di questi soggetti che chiedono
la bonorum pos