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Quando si iniziano a porre queste questioni e sempre più quando la bonorum

possessio si stabilizza, alla tutela dell’erede e legatario, si affiancano una serie

di soggetti che sono tutelati dal pretore. In un primo momento la posizione

giuridica dell’erede era inesorabilmente più forte, rispetto anche all’iniziale

posizione giuridica dei soggetti tutelati dalla bonorum possessio. Con il passare

del tempo la figura del bonorum possessor si rafforza a tal punto da

considerare paritarie le figure del bonorum possessor e dell’erede. La posizione

del bonorum possessor sarà garantita anche nei confronti dell’erede.

La bonorum possessio può essere definita bonorum possessio edictalis,

edittale, e la bonorum possessio decretale. La distinzione ha a che fare con il

fondamento giuridico delle due bonorum possessiones: la bonorum possessio

edittale ha il suo fondamento nell’editto del pretore, il pretore nell’editto dice

che tutelerà una determinata categoria di soggetti. Se un soggetto

opportunamente consigliato riteneva di far parte di quella categoria tutelata

dal pretore, andava dal pretore e richiedeva l’azione prevista dall’editto. Il

pretore concedeva subito l’azione riservandosi di accertare poi se il soggetto

fosse realmente meritevole o meno della concessione di quella tutela. Poteva

però verificarsi anche il caso in cui quella forma di bonorum possessio in cui la

parte riteneva di poter richiedere la tutela non rientrasse nei casi previsti

dall’editto, ma sulla base della consulenza che la parte aveva avuto questa

bonorum possessio meritasse, sulla base dell’ingiustizia, di essere tutelata.

Allora la parte andava dal pretore, che doveva in questo caso fare una

valutazione preliminare delle ragioni della parte e valutava se effettivamente

era una forma di tutela che poteva essere concessa anche in quello specifico

caso. In questo caso la bonorum possessio si chiama decretale, perché veniva

concessa tramite un decreto.

Le forme di bonorum possessio.

La prima forma si chiama bonorum possessio sine tabulis o ab intestato,

ossia la tutela che il pretore concedeva quando non vi era testamento e si era

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aperta una successione ab intestato. Lo scopo di questa tutela era quello di

estendere, anche a persone non contemplate tra i successibili dallo ius civile, il

titolo di successore ab intestato.

Le altre due forme correggono delle storture che si verificano in caso di

testamento esistente.

La seconda forma si chiama bonorum possessio secundum tabulas, cioè

secondo le tavole testamentarie. In questo caso si vogliono tutelare dei

soggetti che sono effettivamente stati nominati eredi nel testamento, ma che

rischiano di non ereditare perché il testamento non è stato confezionato con le

forme rituali e pertanto decadrebbe.

La terza forma è la bonorum possessio contra tabulas. In questo caso vi era un

testamento in cui non sono stati compresi come eredi dei soggetti che invece

meritano di essere inclusi. La funzione di questa bonorum possessio è quella di

ricomprendere come se fossero nominati all’interno del testamento alcuni

soggetti, e quindi procedere a una redistribuzione del patrimonio ereditario.

Il rapporto tra l’hereditas, intesa come eredità civilistica, e la bonorum

possessio sta nel fatto che coloro che sono chiamati all’eredità dal pretore non

divengono eredi di diritto, poiché il pretore non può fare eredi, ma si può

diventare tali solo in forza di una legge o di una disposizione equivalente.

Quando il pretore concede loro la bonorum possessio, essi vengono a trovarsi

in una posizione simile a quella di eredi.

Bonorum possessio sine tabulis (o ab intestato).

In base alla legge delle 12 tavole i figli emancipati perdono, all’atto stesso

dell’emancipazione, ogni diritto sull’eredità del padre avendo cessato di essere

heredes sui. Allo stesso modo sono escluse dalla successione tutte le donne

agnate che non siano consanguinee del defunto. Simultaneamente sono esclusi

i cognati imparentati col defunto per via di donne, così che non esiste neppure

successione reciproca tra madre e figlio o figlia a meno che non sia stabilito tra

loro un vincolo di consanguineità per effetto della sottoposizione della madre

alla manus.

Le iniquità di tale regime, dice Gaio, che sono corrette dall’editto del pretore, il

quale chiama all’eredità tutti i discendenti che non vi hanno diritto in base alla

legge, considerandoli come se al tempo della morte del padre si fossero trovati

sotto la sua potestà. Ciò tanto nel caso che vi siano essi soli, quanto nel caso

che concorrano degli heredes sui, cioè discendenti che si trovavano nella

potestà del padre.

Succederanno in una prima classe i figli emancipati. Un figlio veniva

emancipato molto spesso anche per interessi familiari ed era sommamente

iniquo che questi figli non potessero poi partecipare alla spartizione del

patrimonio familiare. Il fatto di costituire i figli emancipati eredi insieme ai figli

che sono rimasti sotto la potestà del padre porterebbe ad un’ulteriore stortura

e questa volta a svantaggio dei figli rimasti sotto la potestà. La stortura sta nel

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fatto che i figli rimasti sotto la potestà non hanno avuto la possibilità di

accumulare un patrimonio proprio perché non hanno capacità giuridica, mentre

i figli emancipati si. Quindi bisogna riequilibrare la posizione dei figli sottoposti

alla potestas con quella dei figli emancipati. Allora, la regola è che i figli

emancipati vengono chiamati insieme ai sui, con il correttivo che i figli

emancipati per poter chiedere la tutela al pretore devono fare la collatio

bonorum, ossia devolvere nel patrimonio ereditario il patrimonio che hanno

accumulato dal momento dell’emancipazione.

La stessa cosa succede per le figlie che sono state maritate, senza che questo

matrimonio abbia comportato la manus. Ci si preoccupa di queste figlie perché

non essendo sottoposte alla manus del marito o dell’avente potestà, loro non

hanno un legame agnatizio con il marito o con l’avente potestà e quindi loro

non hanno diritti successori rispetto alla nuova famiglia. Tuttavia, essendo

uscite dalla famiglia originaria sono prive di tutela anche rispetto ad essa.

Allora il pretore ritiene che sia opportuno ricomprenderle e dar loro tutela come

bonorum possessores, ma anche in questo caso con un correttivo: uscendo

dalla famiglia del padre le figlie si sono portate con sé una somma di denaro o

un insieme di beni che costituiva la loro dote, allora loro dovevano fare la

collatio dotis, cioè far refluire i beni dotali nel patrimonio ereditario.

Se non vi sono sui, figli emancipati o figlie sposate senza manus, il pretore

chiama alla successione i legitimi, ossia gli eredi civilistici, eccettuati i sui e i

gentiles, nella quale stanno gli agnati.

In subordine ai liberi e ai legitimi, il pretore con le sue tutele, crea una quarta

categoria di successibili, ossia quella dei cognati. I cognati sono i parenti di

sangue e in questa categoria ci confluiscono i parenti di sangue in linea

collaterale fino al sesto grado. Altra importante categoria è quella che viene

chiamata vir et uxor, marito e moglie, nella quale vi stanno non tutte le mogli e

i mariti, perché se vi è stata la manus non vi è bisogno di questa categoria in

quanto i soggetti hanno il rapporto agnatizio, ma la vedova o il vedovo se non

vi è stata costituzione della manus. Si dà rilievo al rapporto matrimoniale.

Anche gli eredi civilistici avevano convenienza a chiedere la bonorum possessio

perché la forma di tutela di cui disponevano i bonorum possessores è una

tutela immediata e molto forte, perché questi interdetti sono degli ordini che il

pretore dà alla parte cosnentendo sulla base del suo potere di imperium in

quanto magistrato, di possedere i beni in maniera legittima. Non si passa

attraverso un processo di cognizione che ha delle tempistiche più lunghe, ma

questo interdictum quorum bonorum è un ordine che consente

immediatamente di possedere.

Bonorum possessio secundum tabulas.

Talvolta, tuttavia, il pretore promette la bonorum possessio non per correggere

o contrastare l’antico diritto, ma piuttosto per rafforzarlo. Egli, infatti, accorda

la bonorum possessio secundum tabulas anche a coloro che sono stati istituiti

eredi in un testamento posto in essere con l’osservanza di alcune delle forme

richieste, ma senza l’osservanza di altre. Abbiamo quindi un testamento con

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una serie di forme rituali che sono state osservate, che nella sostanza è un

testamento che non presenta problemi neppure dal punto di vista dei soggetti

chiamati o non chiamati all’eredità, ma presenta uno o due elementi che

mancano al testamento e che lo renderebbero per questo invalido. Succedeva

che era stato confezionato un testamento alla presenza di 7 soggetti, 5

testimoni, il libripens e l’acquirente, ma non era stata fatta correttamente la

mancipatio o la nuncupatio. Il pretore ritiene che di fronte a una mancanza

formale, esterna al rituale, si debbano tutelare le persone iscritte in quel

testamento che altrimenti si vedrebbero decadere il diritto.

Inizialmente quando la tutela viene concessa, la posizione del bonorum

possessor non era in questo caso per niente forte, perché bastava che l’erede

ab intestato si opponesse e chiedesse di essere riconosciuto erede e il bonorum

possessor doveva cedere. La posizione di questo bonorum possessor viene

rafforzata in epoca imperiale da un rescritto di Antonino Pio che consentiva al

bonorum possessor, qualora si verificasse che l’erede ab intestato chiedesse il

riconoscimento della propria posizione di erede, di opporsi a questa richiesta

opponendo un’eccezione di dolo, ossia si eccepisce il fatto che la richiesta

dell’erede ab intestato sia palesemente dolosa perché l’erede ab intestato sa

che c’è un riconoscimento dell’erede testamentario fondata sulle ragioni che

hanno dato luogo alle concessioni della bonorum possessio secundum tabulas.

Bonorum possessio contra tabulas.

Si ha quando esiste un testamento che è correttamente confezionato in ogni

sua parte, ma sono stati ingiustamente né istituiti eredi né diseredati alcuni

soggetti che il pretore ritiene debbano essere riconosciuti eredi: i figli, i figli

emancipati, le figlie che sono state maritate senza la manus. Questi soggetti,

che si classificano di fatto nella classe dei liberi della bonorum possessio ab

intestato, fanno sì che decada l’heredis istitutio così come è stata strutturata

nel testamento e gli si sostituisce la posizione di questi soggetti che chiedono

la bonorum pos

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A.A. 2021-2022
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilariapieragnoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Sordi Bernardo.