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SEZIONE I - LA PERSONA FISICA

La Nozione di Soggetto di Diritto (Approfondimento)

Il soggetto di diritto è colui che, nell'esperienza economico-sociale, può essere

titolare di situazioni giuridiche soggettive (diritti, doveri, obblighi, ecc.). Questo

significa che una persona, sia essa fisica o giuridica, è un centro di riferimento

per il diritto, capace di acquisire e detenere diritti e doveri.

La Capacità Giuridica

La capacità giuridica è uno dei concetti fondamentali del diritto privato.

* Definizione: La capacità giuridica è l'idoneità di una persona ad essere

titolare di diritti e di doveri. In altre parole, è la capacità astratta di essere

destinatario delle norme giuridiche e di poter avere un patrimonio (beni, crediti,

debiti).

Acquisto della Capacità Giuridica: Il nostro ordinamento giuridico stabilisce

che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

* Nascita: Per "nascita" si intende il distacco del feto dal corpo materno,

purché il nato sia vivo, anche se per pochi istanti. Non è richiesta la vitalità

(cioè l'idoneità a sopravvivere a lungo). Basta che respiri, anche per un attimo,

per acquisire la capacità giuridica e, ad esempio, trasmettere diritti per

successione.

* Acquisto Condizionato: Anche il concepito (cioè il feto ancora nel grembo

materno) può, in alcuni casi specifici, essere considerato un soggetto di diritto,

ma solo in modo condizionato. Ad esempio, può ricevere per donazione o per

successione, ma l'acquisto di tali diritti diventerà definitivo solo se e quando

avverrà la nascita. Se non nasce vivo, i diritti non si consolidano. La legge

tutela il concepito anche in altri ambiti, come quello della salute.

Perdita della Capacità Giuridica: La capacità giuridica si perde solo con la

morte.

* Morte: Si intende la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo

(morte cerebrale). In caso di incertezza sulla morte, la legge prevede procedure

per l'accertamento.

* Scomparsa, Assenza e Morte Presunta: In situazioni in cui una persona

scompare e non si hanno più notizie, la legge prevede degli istituti per gestire il

suo patrimonio e le sue relazioni giuridiche, in attesa di un eventuale

ritrovamento o della dichiarazione di morte.

* Scomparsa (art. 48 c.c.): Si ha quando una persona si allontana dal suo

ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie. Chiunque abbia

interesse può chiedere al tribunale la nomina di un curatore per gestire il

patrimonio dello scomparso o compiere atti urgenti. Non vi sono scadenze

temporali precise per la scomparsa; è una situazione di fatto.

* Assenza (art. 49 c.c.): Se la scomparsa si protrae per due anni, il

Tribunale può dichiarare l'assenza. Gli eredi legittimi (o chi avrebbe avuto

diritto a legati o donazioni) possono chiedere di essere immessi nel possesso

temporaneo dei beni dell'assente e amministrarli, facendo propri i frutti, ma

senza poterli vendere o ipotecare (salvo autorizzazione del Tribunale e in casi di

necessità evidente). Devono prestare una garanzia e fare un inventario dei

beni. Se l'assente ritorna, ha diritto alla restituzione dei suoi beni.

* Dichiarazione di Morte Presunta (artt. 58 ss. c.c.): Se l'assenza si

prolunga per dieci anni (o in casi particolari, come guerre o disastri, anche

meno), il Tribunale può dichiarare la morte presunta. Gli effetti sono simili a

quelli della morte accertata: si apre la successione, i beni passano agli eredi, il

coniuge può contrarre nuove nozze, ecc. Tuttavia, la dichiarazione è "presunta":

se il "morto presunto" dovesse tornare, ha diritto alla restituzione dei suoi beni

nello stato in cui si trovano e riacquista la piena titolarità dei suoi diritti. Il

matrimonio contratto dal coniuge è dichiarato nullo, salvo che il coniuge del

presunto morto abbia contratto nuove nozze (in questo caso, il nuovo

matrimonio resta valido, il primo è sciolto).

La Capacità d'Agire

Mentre la capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, la

capacità d'agire è l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che

producono effetti sulla propria sfera giuridica. In altre parole, è la capacità di

disporre dei propri diritti e di assumere autonomamente obblighi.

* Acquisto della Capacità d'Agire: Si acquista, di regola, al raggiungimento

della maggiore età (18 anni). Si presume che a quest'età la persona abbia la

maturità psico-fisica necessaria per curare i propri interessi.

* Limitazioni della Capacità d'Agire: Non tutte le persone raggiunta la

maggiore età sono in grado di provvedere ai propri interessi a causa di

infermità mentali o altre condizioni. Per questo, il codice civile prevede istituti

per proteggere queste persone, limitando (o escludendo) la loro capacità di

agire. Gli atti compiuti da chi non ha la capacità di agire (o da chi la ha limitata)

sono generalmente annullabili.

Le principali fi gure di limitazione sono:

* Minore Età: I minori (sotto i 18 anni) non hanno la capacità di agire. Gli atti

di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione vengono compiuti

in loro vece dai genitori (o da un tutore).

* Interdizione Giudiziale: Riguarda le persone maggiorenni (o i minori

nell'ultimo anno di età) che si trovano in uno stato di abituale infermità di

mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi.

L'interdizione viene pronunciata con sentenza dal giudice e comporta la

nomina di un tutore. L'interdetto non può compiere alcun atto giuridico

significativo (ad es. sposarsi, fare testamento, concludere contratti). Gli atti

compiuti dall'interdetto sono annullabili.

* Inabilitazione Giudiziale: Riguarda le persone che si trovano in uno stato

di infermità di mente non così grave da giustificare l'interdizione, oppure chi

abusa abitualmente di alcool o stupefacenti, o chi è affetto da grave prodigalità

(ossia la tendenza a spendere senza controllo, mettendo a rischio il proprio

patrimonio e quello della famiglia), o il cieco o il sordo dalla nascita che non

hanno ricevuto un'educazione sufficiente. L'inabilitato può compiere gli atti di

ordinaria amministrazione, ma per gli atti di straordinaria amministrazione

necessita dell'assistenza di un curatore. Gli atti compiuti dall'inabilitato senza

l'assistenza del curatore sono annullabili.

* Amministrazione di Sostegno (ADS): Introdotta nel 2004, è lo

strumento più flessibile e individualizzato per tutelare le persone con

menomazioni fisiche o psichiche che le rendono, anche temporaneamente o

parzialmente, incapaci di provvedere ai propri interessi. A differenza

dell'interdizione e dell'inabilitazione, che sono "misure estreme" che incidono

pesantemente sulla capacità della persona, l'ADS è modellata sulle esigenze

specifiche dell'individuo. Il giudice tutelare nomina un amministratore di

sostegno e stabilisce nel decreto quali atti la persona può compiere

autonomamente e quali invece richiedono l'intervento dell'amministratore.

L'obiettivo è quello di sacrificare il meno possibile l'autonomia della persona.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del decreto sono annullabili.

* Incapacità Naturale (art. 428 c.c.): Si verifica quando una persona, pur

legalmente capace di agire (ad esempio, un maggiorenne non interdetto o

inabilitato), si trova, per qualsiasi causa (es. ubriachezza, shock, malattia

transitoria, forte stato emotivo), in una situazione di fatto che la rende

incapace di intendere o di volere nel momento in cui compie un atto giuridico.

* Effetti: Se l'atto è un atto unilaterale (es. promessa), è annullabile solo se

ne deriva un grave pregiudizio per l'incapace. Se l'atto è un contratto, è

annullabile solo se risulta la malafede dell'altro contraente (cioè, l'altro sapeva

o avrebbe dovuto sapere dello stato di incapacità della persona). L'onere della

prova dell'incapacità spetta a chi la invoca.

Sezione 2la persona giuridica e gli enti di fatto

Le organizzazioni collettive e l'idea di personalità giuridica:

Storicamente, la disciplina degli enti collettivi senza scopo di lucro è stata

caratterizzata da un atteggiamento di diffidenza da parte del legislatore.

Questo approccio è influenzato da due correnti autoritarie: il pensiero

napoleonico (che ispirò il Code Napoléon) e il pensiero fascista (che ispirò il

codice civile del 1942).

Entrambe le correnti vedevano con sospetto i gruppi sociali intermedi,

considerandoli un ostacolo tra l'individuo e lo Stato. Nonostante questo quadro,

l'assetto contenuto nella Costituzione del 1948 (art. 2 Cost.) è rimasto

inalterato per lungo tempo.

Negli ultimi anni, si è assistito a una parziale inversione di tendenza, con

alcuni ritocchi alla disciplina codicistica (v. n. 5) e un'ampia regolamentazione

della vasta area dell'associazionismo a scopi solidaristici (gli enti non profit, o

ONLUS), con l'introduzione del "Codice del Terzo Settore".

L'attribuzione della personalità giuridica ed i suoi eff etti. Il

regime degli acquisti:

* L'attribuzione della personalità giuridica comporta la creazione di un

soggetto di diritto distinto dagli associati, con autonomia patrimoniale perfetta.

* Si distingue tra:

* Associazioni riconosciute (art. 12 c.c. e ss.): acquisiscono personalità

giuridica attraverso l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Questo

implica una serie di controlli da parte dell'autorità competente (Prefetto o

Regione) sulla liceità e sulla congruità del patrimonio. L'autonomia patrimoniale

è perfetta, significa che i creditori dell'associazione possono rivalersi solo sul

patrimonio dell'ente e non su quello personale degli associati o amministratori.

* Fondazioni (art. 14 c.c. e ss.): nascono da un atto di autonomia che

destina un patrimonio a uno scopo determinato. Acquisiscono personalità

giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

* Vengono menzionati i requisiti per il riconoscimento, tra cui la

previsione statutaria delle finalità, la sede, il patrimonio, e le norme

sull'ordinamento interno e sull'amministrazione.

* Un aspetto rilevante è il regime degli acquisti: le persone giuridiche

(associazioni riconosciute e fondazioni) e gli enti di fatto (associazioni non

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giadadeidda6 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cristiani Francesca.
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