SEZIONE I - LA PERSONA FISICA
La Nozione di Soggetto di Diritto (Approfondimento)
Il soggetto di diritto è colui che, nell'esperienza economico-sociale, può essere
titolare di situazioni giuridiche soggettive (diritti, doveri, obblighi, ecc.). Questo
significa che una persona, sia essa fisica o giuridica, è un centro di riferimento
per il diritto, capace di acquisire e detenere diritti e doveri.
La Capacità Giuridica
La capacità giuridica è uno dei concetti fondamentali del diritto privato.
* Definizione: La capacità giuridica è l'idoneità di una persona ad essere
titolare di diritti e di doveri. In altre parole, è la capacità astratta di essere
destinatario delle norme giuridiche e di poter avere un patrimonio (beni, crediti,
debiti).
Acquisto della Capacità Giuridica: Il nostro ordinamento giuridico stabilisce
che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
* Nascita: Per "nascita" si intende il distacco del feto dal corpo materno,
purché il nato sia vivo, anche se per pochi istanti. Non è richiesta la vitalità
(cioè l'idoneità a sopravvivere a lungo). Basta che respiri, anche per un attimo,
per acquisire la capacità giuridica e, ad esempio, trasmettere diritti per
successione.
* Acquisto Condizionato: Anche il concepito (cioè il feto ancora nel grembo
materno) può, in alcuni casi specifici, essere considerato un soggetto di diritto,
ma solo in modo condizionato. Ad esempio, può ricevere per donazione o per
successione, ma l'acquisto di tali diritti diventerà definitivo solo se e quando
avverrà la nascita. Se non nasce vivo, i diritti non si consolidano. La legge
tutela il concepito anche in altri ambiti, come quello della salute.
Perdita della Capacità Giuridica: La capacità giuridica si perde solo con la
morte.
* Morte: Si intende la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo
(morte cerebrale). In caso di incertezza sulla morte, la legge prevede procedure
per l'accertamento.
* Scomparsa, Assenza e Morte Presunta: In situazioni in cui una persona
scompare e non si hanno più notizie, la legge prevede degli istituti per gestire il
suo patrimonio e le sue relazioni giuridiche, in attesa di un eventuale
ritrovamento o della dichiarazione di morte.
* Scomparsa (art. 48 c.c.): Si ha quando una persona si allontana dal suo
ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie. Chiunque abbia
interesse può chiedere al tribunale la nomina di un curatore per gestire il
patrimonio dello scomparso o compiere atti urgenti. Non vi sono scadenze
temporali precise per la scomparsa; è una situazione di fatto.
* Assenza (art. 49 c.c.): Se la scomparsa si protrae per due anni, il
Tribunale può dichiarare l'assenza. Gli eredi legittimi (o chi avrebbe avuto
diritto a legati o donazioni) possono chiedere di essere immessi nel possesso
temporaneo dei beni dell'assente e amministrarli, facendo propri i frutti, ma
senza poterli vendere o ipotecare (salvo autorizzazione del Tribunale e in casi di
necessità evidente). Devono prestare una garanzia e fare un inventario dei
beni. Se l'assente ritorna, ha diritto alla restituzione dei suoi beni.
* Dichiarazione di Morte Presunta (artt. 58 ss. c.c.): Se l'assenza si
prolunga per dieci anni (o in casi particolari, come guerre o disastri, anche
meno), il Tribunale può dichiarare la morte presunta. Gli effetti sono simili a
quelli della morte accertata: si apre la successione, i beni passano agli eredi, il
coniuge può contrarre nuove nozze, ecc. Tuttavia, la dichiarazione è "presunta":
se il "morto presunto" dovesse tornare, ha diritto alla restituzione dei suoi beni
nello stato in cui si trovano e riacquista la piena titolarità dei suoi diritti. Il
matrimonio contratto dal coniuge è dichiarato nullo, salvo che il coniuge del
presunto morto abbia contratto nuove nozze (in questo caso, il nuovo
matrimonio resta valido, il primo è sciolto).
La Capacità d'Agire
Mentre la capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, la
capacità d'agire è l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che
producono effetti sulla propria sfera giuridica. In altre parole, è la capacità di
disporre dei propri diritti e di assumere autonomamente obblighi.
* Acquisto della Capacità d'Agire: Si acquista, di regola, al raggiungimento
della maggiore età (18 anni). Si presume che a quest'età la persona abbia la
maturità psico-fisica necessaria per curare i propri interessi.
* Limitazioni della Capacità d'Agire: Non tutte le persone raggiunta la
maggiore età sono in grado di provvedere ai propri interessi a causa di
infermità mentali o altre condizioni. Per questo, il codice civile prevede istituti
per proteggere queste persone, limitando (o escludendo) la loro capacità di
agire. Gli atti compiuti da chi non ha la capacità di agire (o da chi la ha limitata)
sono generalmente annullabili.
Le principali fi gure di limitazione sono:
* Minore Età: I minori (sotto i 18 anni) non hanno la capacità di agire. Gli atti
di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione vengono compiuti
in loro vece dai genitori (o da un tutore).
* Interdizione Giudiziale: Riguarda le persone maggiorenni (o i minori
nell'ultimo anno di età) che si trovano in uno stato di abituale infermità di
mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi.
L'interdizione viene pronunciata con sentenza dal giudice e comporta la
nomina di un tutore. L'interdetto non può compiere alcun atto giuridico
significativo (ad es. sposarsi, fare testamento, concludere contratti). Gli atti
compiuti dall'interdetto sono annullabili.
* Inabilitazione Giudiziale: Riguarda le persone che si trovano in uno stato
di infermità di mente non così grave da giustificare l'interdizione, oppure chi
abusa abitualmente di alcool o stupefacenti, o chi è affetto da grave prodigalità
(ossia la tendenza a spendere senza controllo, mettendo a rischio il proprio
patrimonio e quello della famiglia), o il cieco o il sordo dalla nascita che non
hanno ricevuto un'educazione sufficiente. L'inabilitato può compiere gli atti di
ordinaria amministrazione, ma per gli atti di straordinaria amministrazione
necessita dell'assistenza di un curatore. Gli atti compiuti dall'inabilitato senza
l'assistenza del curatore sono annullabili.
* Amministrazione di Sostegno (ADS): Introdotta nel 2004, è lo
strumento più flessibile e individualizzato per tutelare le persone con
menomazioni fisiche o psichiche che le rendono, anche temporaneamente o
parzialmente, incapaci di provvedere ai propri interessi. A differenza
dell'interdizione e dell'inabilitazione, che sono "misure estreme" che incidono
pesantemente sulla capacità della persona, l'ADS è modellata sulle esigenze
specifiche dell'individuo. Il giudice tutelare nomina un amministratore di
sostegno e stabilisce nel decreto quali atti la persona può compiere
autonomamente e quali invece richiedono l'intervento dell'amministratore.
L'obiettivo è quello di sacrificare il meno possibile l'autonomia della persona.
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del decreto sono annullabili.
* Incapacità Naturale (art. 428 c.c.): Si verifica quando una persona, pur
legalmente capace di agire (ad esempio, un maggiorenne non interdetto o
inabilitato), si trova, per qualsiasi causa (es. ubriachezza, shock, malattia
transitoria, forte stato emotivo), in una situazione di fatto che la rende
incapace di intendere o di volere nel momento in cui compie un atto giuridico.
* Effetti: Se l'atto è un atto unilaterale (es. promessa), è annullabile solo se
ne deriva un grave pregiudizio per l'incapace. Se l'atto è un contratto, è
annullabile solo se risulta la malafede dell'altro contraente (cioè, l'altro sapeva
o avrebbe dovuto sapere dello stato di incapacità della persona). L'onere della
prova dell'incapacità spetta a chi la invoca.
Sezione 2la persona giuridica e gli enti di fatto
Le organizzazioni collettive e l'idea di personalità giuridica:
Storicamente, la disciplina degli enti collettivi senza scopo di lucro è stata
caratterizzata da un atteggiamento di diffidenza da parte del legislatore.
Questo approccio è influenzato da due correnti autoritarie: il pensiero
napoleonico (che ispirò il Code Napoléon) e il pensiero fascista (che ispirò il
codice civile del 1942).
Entrambe le correnti vedevano con sospetto i gruppi sociali intermedi,
considerandoli un ostacolo tra l'individuo e lo Stato. Nonostante questo quadro,
l'assetto contenuto nella Costituzione del 1948 (art. 2 Cost.) è rimasto
inalterato per lungo tempo.
Negli ultimi anni, si è assistito a una parziale inversione di tendenza, con
alcuni ritocchi alla disciplina codicistica (v. n. 5) e un'ampia regolamentazione
della vasta area dell'associazionismo a scopi solidaristici (gli enti non profit, o
ONLUS), con l'introduzione del "Codice del Terzo Settore".
L'attribuzione della personalità giuridica ed i suoi eff etti. Il
regime degli acquisti:
* L'attribuzione della personalità giuridica comporta la creazione di un
soggetto di diritto distinto dagli associati, con autonomia patrimoniale perfetta.
* Si distingue tra:
* Associazioni riconosciute (art. 12 c.c. e ss.): acquisiscono personalità
giuridica attraverso l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Questo
implica una serie di controlli da parte dell'autorità competente (Prefetto o
Regione) sulla liceità e sulla congruità del patrimonio. L'autonomia patrimoniale
è perfetta, significa che i creditori dell'associazione possono rivalersi solo sul
patrimonio dell'ente e non su quello personale degli associati o amministratori.
* Fondazioni (art. 14 c.c. e ss.): nascono da un atto di autonomia che
destina un patrimonio a uno scopo determinato. Acquisiscono personalità
giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
* Vengono menzionati i requisiti per il riconoscimento, tra cui la
previsione statutaria delle finalità, la sede, il patrimonio, e le norme
sull'ordinamento interno e sull'amministrazione.
* Un aspetto rilevante è il regime degli acquisti: le persone giuridiche
(associazioni riconosciute e fondazioni) e gli enti di fatto (associazioni non
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