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Nozioni generali

Capitolo I: La norma giuridica

Il diritto privato è il diritto che regola le relazioni tra privati, i rapporti tra privati. Il diritto privato è soprattutto contenuto in quello che è il codice civile, poi ci sono delle norme speciali fuori dal codice civile però sono sempre norme di carattere privatistico che regolano i rapporti tra privati.

Esempio di norme speciali: il contratto di locazione è un contratto tipico poiché disciplinato dal codice civile, questo rapporto di locazione però è disciplinato anche da una legge speciale, ad esempio la legge di equo canone, legge 392 del 1978, che disciplina le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo e ad uso non abitativo. Questa è una disciplina speciale ma è una disciplina di diritto privato.

Quindi abbiamo il corpo fondamentale dal codice civile e poi ci sono le leggi speciali del diritto privato fuori dal codice civile che però regolano sempre i rapporti tra privati a differenza del diritto pubblico che è il diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario. Qual è la differenza tra i due ordinamenti?

La locazione o il mandato o la rappresentanza sono istituti che disciplinano i rapporti tra privati; il diritto amministrativo, il diritto penale e il diritto tributario cosa disciplinano? Contengono sempre norme dirette al privato ma con carattere autoritativo, il diritto penale contiene dei precetti quindi sono norme di comportamento nell’interesse generale che comportano delle funzioni, il diritto amministrativo regola invece il comportamento che devono avere le pubbliche amministrazioni, il diritto tributario detta norme di carattere tributario ovvero quali sono gli obblighi che hanno i cittadini nei confronti del fisco quindi norme che contengono delle disposizioni che dettano delle sanzioni ma che vedono la persona soggetta ad un comando che viene posto dalla pubblica autorità nell’interesse della generalità.

Ci sono dei comportamenti che possono essere rilevati sotto tutte e due i profili, esempio: una persona viene investita da una macchina e riporta delle lesioni molto gravi, questa fattispecie rileva per il diritto privato e per il diritto pubblico, ovvero se una persona provoca delle lesioni personali ad un’altra persona investendola, questo comportamento rileva anche sotto il profilo del diritto pubblico perché c’è un reato che è un reato di lesioni che possono essere dolose o colpose.

Se una persona malmena qualcuno viola una norma di diritto pubblico cioè di carattere penale, questo comportamento rilevante sotto il profilo penale (pubblico) rileva anche sotto il profilo civilistico (privato) perché si possono fare due cose: la denuncia penale al giudice penale e si ottiene la condanna del picchiatore alla reclusione e poi si può citare il picchiatore davanti al giudice civile innanzi al quale ci si può rivolgere per ottenere la condanna al risarcimento del danno.

Però c’è la possibilità che il malmenato non si rivolga al giudice civile per chiedere il risarcimento del danno; questo stesso fatto rileva per i due diversi diritti, però se si subiscono lesioni di una certa gravità non ci si deve neanche rivolgere al giudice: andando all’ospedale c’è un agente della pubblica sicurezza che, vedendo la persona con delle lesioni gravi e quest’ultima gli riferisce che è stata investita o malmenata, lì si mette in moto automaticamente il diritto pubblico, cioè non ci vuole una mia iniziativa.

Lo stato tutela la comunità con le norme di diritto penale e quindi c’è un potere autoritativo che può anche essere non sollecitato, il pubblico ministero e le procure se vengono a conoscenza di un reato agiscono autoritativamente e danno inizio ad un giudizio penale, quindi qui è l’autorità che interviene perché c’è un interesse generale della comunità.

Capitolo VI: Le situazioni giuridiche soggettive

Nel diritto privato invece c’è una facultas agendi che significa che ci sono rapporti personali e io posso o non posso far valere un mio diritto: sono stato investito, sono stato malmenato e sotto il profilo privatistico sono io che ho subito il danno che ho la scelta di far valere questo mio diritto al risarcimento del danno. Sono stato investito, io posso anche tenermi i danni fisici e non chiedere alcun risarcimento quindi vedete la differenza tra i due ordinamenti.

C’è un ordinamento che è contraddistinto dall’autorità dell’interesse pubblico generale, il diritto penale come il diritto tributario, nel diritto privato invece è un diritto che regola i rapporti tra privati ma lascia liberi i soggetti di azionare i diritti che hanno, quindi da un lato c’è l’aspetto autoritativo dall’altra parte c’è una libertà di far valere o meno il diritto quindi questa è la caratteristica fondamentale del diritto privato che è un diritto che regola i rapporti tra privati e il privato è libero di far valere o meno il suo diritto.

Il diritto amministrativo è il diritto che regola i comportamenti delle pubbliche amministrazioni cioè disciplina questi comportamenti quali ovviamente il privato è interessato al comportamento della pubblica amministrazione ed è interessato al fatto che la pubblica amministrazione nell’agire rispetti le regole di comportamento dettate dall’ordinamento giuridico per le pubbliche amministrazioni.

Nel privato esiste un diritto soggettivo che è il potere del soggetto di far valere un interesse a cui l’ordinamento giuridico riconosce la meritevolezza di tutela, cioè nelle relazioni tra privati disciplinate dal diritto privato ci sono situazioni che non sono diritti, esempio un mio amico invita a cena 10 amici in comune e non invita me, io ho interesse ad essere invitato a questa cena, ho un diritto? No, c’è un interesse. Io proprietario di un immobile ho interesse che il mio confinante non invada il mio fondo, ho un diritto? Sì, questo è un diritto soggettivo.

Questo spiega la posizione del soggetto privato nei confronti della pubblica amministrazione, esempio la pubblica amministrazione indice un concorso ed io partecipo al concorso allora qui qual è l’interesse che io ho? L’interesse legittimo, diverso dal diritto soggettivo, che è l’interesse del soggetto partecipante al concorso affinché il concorso si tenga rispettando le regole, quindi vedete come sono due posizioni completamente differenti, quindi il diritto amministrativo detta le regole di comportamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici a fronte delle quali sussiste da parte del privato questo tipo di interesse definito legittimo.

Domanda: Qual è la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo? Il diritto soggettivo è il potere che un soggetto ha di agire per far valere un diritto che l’ordinamento tutela, mi investono con la macchina o mi malmenano io ho il potere di agire giudizialmente per far valere il diritto alla mia integrità fisica quindi questo diritto di integrità fisica è tutelato dall’ordinamento giuridico, quindi io posso adire il giudice perché ho questo diritto leso, quindi la definizione è sempre questa che è quella classica: è il potere di agire per far valere un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico.

Non tutti gli interessi sono tutelati dall’ordinamento giuridico; l’interesse legittimo invece è qualcosa di completamente diverso attiene alla posizione del privato nei confronti della pubblica amministrazione, vi ho fatto l’esempio del concorso: io non ho diritto a vincere il concorso, prima del concorso ho interesse a che l’ente che ha bandito il concorso nello svolgimento si comporti bene, questo è l’interesse legittimo, quindi ho diritto a due cose: posso controllare che ci sia una corretta osservanza delle normative da parte dell’ente, cambiano i giudici quando io voglio far valere l’interesse legittimo vado in tribunale regionale amministrativo TAR.

Il diritto soggettivo è qualcosa di più: io ho un diritto leso, è un diritto alla persona, sono stato investito, mi hanno invaso il terreno quindi ho un potere di agire per ottenere che questo mio diritto sia riparato, cioè quello amministrativo io devo controllare che il concorso si sia regolarmente svolto. Pensate agli appalti pubblici: un ente pubblico deve fare una gara di appalto e ci sono ricorsi al TAR perché qualcuno si lamenta del fatto che l’ente che ha indetto la gara d’appalto non ha correttamente agito però il clima è completamente diverso dal diritto soggettivo che attiene al rapporto tra privati in cui io ho un interesse che è leso e mi rivolgo al giudice perché facendo giustizia questo mio diritto trova il riconoscimento ed attuazione.

L’ordinamento giuridico è il complesso delle norme che lo Stato detta per regolare i rapporti tra privati, questo è per il diritto privato, poi lo Stato detta anche diritto amministrativo, diritto penale e diritto tributario per il diritto pubblico. Quindi è lo Stato che produce la normativa ma si pensi che anche le piccole comunità che si associano si danno delle regole quindi regolano i rapporti tra privati, anche la società fatta a fini commerciali ha un atto costitutivo che detta le regole di convivenza tra i soci o tra gli associati, quindi ci sono queste regole di comportamento.

Esempio quante volte l’università (ente pubblico) viene interpellata dalle case cinematografiche che vogliono fare un film dentro l’università, quindi l’università affitta le aule, quindi gli enti pubblici possono comportarsi come privati e quindi stipulare dei contratti, in questo caso il contratto di locazione, quindi non sempre l’ente pubblico agisce sulla base di norme di diritto amministrativo ma può avvalersi anche dell’ordinamento che disciplina i rapporti tra privati.

Veniamo al diritto privato, le norme del diritto privato, che cos’è la norma, qual è la struttura della norma? La norma prevede una fattispecie (una specie di fatto) alla quale ricollega degli effetti. Il codice penale alla fattispecie ricollega delle punizioni, la norma penale dice chi si appropria indebitamente di beni altrui viene condannato alla galera da 2 a 5 anni, quindi nel diritto privato alla fattispecie vengono ricollegati degli effetti, quindi la struttura è che le norme prevedono un fatto e a quel fatto ricollegano degli effetti.

Esempio: se io possiedo per 20 anni un fondo, un terreno, che succede? L’effetto qual è? Divento proprietario, questa è la struttura della norma, cioè viene prevista l’usucapione, in questo caso c’è il possesso continuato e pacifico per 20 anni al quale la norma ricollega un effetto, l’effetto è che divento proprietario addirittura a titolo originario, possesso è il fatto l’effetto è l’acquisto della proprietà.

Ancora il contratto sottoposto ad una condizione: la legge prevede che le parti possono dire stipuliamo un contratto con libertà di concordare quello che si vuole e le parti possono mettersi d’accordo però l’effetto è condizionato ad un certo evento: io lascio mille euro a tizio però li prende quando si laurea, allora questa fattispecie è disciplinata dal codice che ti dice che si può fare l’atto e poi ricollega a questa fattispecie gli effetti, quali sono gli effetti? Dice la norma che diventerò proprietario di quei mille euro quando mi laureo, cioè le norme del codice prevedono queste fattispecie ricollegando degli effetti, allora l’obbligazione è un rapporto tra due parti in virtù del quale una parte è obbligata ad eseguire una determinata prestazione in favore dell’altra.

Io mi obbligo a darti cento euro, sono tutti i rapporti tra privati disciplinati allora il codice qual è la fattispecie che prevede art. 1218? Se io non adempio a quella obbligazione, cioè io sono obbligato ad una certa prestazione e non la eseguo, allora c’è una norma del codice che dice quali sono le conseguenze di questa inosservanza, cioè le norme prevedono un caso e dicono quali sono gli effetti che si produrranno quando quel caso si verifica.

Nel caso in cui io non rispetto l’obbligo di eseguire la prestazione dice il codice: devi risarcire il danno oppure l’altra parte si può rivolgere al giudice chiedere il danno. Questa è la struttura della norma del codice, c’è la previsione di un comportamento al quale è ricollegabile l’effetto; le parti sono libere di fare quello che vogliono, ci sono interessi non disciplinati dal codice e quindi dalla fattispecie vengono ricollegati certi effetti.

Vedremo anche che queste norme del sistema del codice civile e delle norme speciali sono soggette ad un’altra distinzione, la prima distinzione delle norme sono le norme derogabili o norme inderogabili oppure dispositive o cogenti, qual è la differenza? Il codice civile detta la disciplina della compravendita e dice come deve essere stipulato il contratto di compravendita, cosa deve prevedere cosa non deve prevedere, in questa serie di norme ce ne sono alcune che sono anche derogabili e altre sono inderogabili.

Che significa derogabili? Che le parti possono pattuire qualcosa di diverso, inderogabili? Quando le parti non le possono assolutamente cambiare, ad esempio in materia di compravendita il codice prevede che il debitore risponda dei vizi del bene, che la stipula deve essere fatta entro un anno e che i vizi devono essere denunciati alla scoperta, quindi ci sono una serie di disposizioni, per esempio il fatto che la disciplina della garanzia previsti sono tutte norme derogabili.

Nel momento in cui io vado a stipulare un contratto di compravendita posso inserire una clausola in cui dico non ti do nessuna garanzia cioè sono norme che le parti possono cambiare; se le parti nel contratto non dicono nulla quelle norme si applicano.

Norme inderogabili: esempio la legge sulla locazione degli immobili ad uso abitativo, nella sua originaria formulazione questa legge prevedeva che la durata minima nei contratti di locazione deve essere di quattro anni allora possiamo fare un contratto di due anni? No, la norma è inderogabile per cui se io avevo stipulato un contratto scrivendo due anni comunque la durata del contratto è quella prevista dalla legge di quattro anni quindi si tratta di una norma inderogabile.

Generalmente le norme del diritto privato sono prevalentemente derogabili o dispositive, dispositivo ha un significato più specifico cioè che quella regola si applica se le parti non dispongono diversamente però di solito le norme derogabili sono anche dispositive. Altro esempio di norma inderogabile è quella relativa al contratto che viene ritenuto illecito, c’è una norma di carattere generale che dice che il contratto deve essere lecito e quella è una norma chiaramente inderogabile perché non posso fare un contratto con un oggetto illecito.

C’è una norma che dice che il contratto di compravendita di beni immobili deve essere fatta in forma scritta, quindi quando nei paesi si facevano le vendite degli immobili per stretta di mano il valore è zero perché la regola è forma scritta, quella è una norma inderogabile perché se io mi metto d’accordo con tizio e gli vendo il mio immobile al prezzo di cento mila euro questo accordo verbale non ha nessun valore perché c’è la norma inderogabile che dice che il contratto di compravendita dei beni immobili deve avere la forma scritta.

Quindi norme inderogabili ce ne sono tante ma il principio generale è che nel codice civile le norme sono generalmente di carattere derogabile cioè le parti possono prendere gli accordi che vogliono.

La fattispecie viene definita semplice: possiedo un immobile per 20 anni da questo fatto segue che io divento proprietario a titolo originario. Ci sono dei casi in cui le fattispecie sono complesse cioè per regolare certi fenomeni si devono verificare una serie di circostanze di fatto ovvero i fatti possono essere plurimi diversi, cioè se ci sono diversi fatti insieme allora si verificano certi effetti.

Esempio: una persona può essere incapace di intendere e di volere e allora qui si mettono in moto una serie di meccanismi giuridici, la persona che diventa incapace di intendere e di volere è assoggettata ad un procedimento per esempio di inabilitazione quando ha uno stato di capacità menomato.

Che significa inabilitazione? Significa che non può più compiere autonomamente certi atti, certi negozi non li può porre in essere se non con l’assistenza di un soggetto che ha la funzione di pubblico ufficiale e che si chiama curatore nominato dal giudice che integra la sua volontà quindi qui ci sono fattispecie che sono più complesse perché se il soggetto è inabilitato e deve prendere un proprio bene immobile, qui non è un fatto semplice qui c’è la fattispecie complessa.

Se devo vendere devo avere la mia volontà integrata dal curatore il quale a sua volta deve chiedere l’autorizzazione a un giudice tutelare, il giudice che dichiara l’inabilitazione, e nomina il curatore cioè per arrivare ad un atto ci sono una serie di fattispecie che sono progressive e che messe tutte insieme possono portare alla conclusione di un negozio giuridico, cioè la fattispecie complessa consiste in una serie di fatti e di atti che solo se messi insieme possono portare ad un effetto.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher veronicaemirco.riboloni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bernardi Giuseppe.
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