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I DIRITTI DI CREDITO
Art. 1183 Tempo dell’adempimento: “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione
deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù
degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia
questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se
necessario un termine,
il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al
giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine
1 es. contratto
può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi” (comma
compravendita della merce non c’è un termine di consegna della merce e allora il creditore
della consegna può esigere che gli venga immediatamente restituita) (comma 2 ci possono
essere tipi di obbligazione in cui ci può essere discordanza ed io mi posso rivolgere al giudice
il giudice che fissa questo termine) (comma 3 nel contratto si può stabilire che sia il
ed è
debitore che stabilisce quando adempiere però che succede che il debitore non indica un
termine quindi in questo caso è sempre il giudice che può intervenire e fissare al debitore un
termine è rimesso alla volontà del creditore è il creditore che può fissare
termine, se invece il
il termine per l’adempimento, che cosa può accadere che il creditore non si attiva non chiede
l’adempimento, quindi io debitore devo consegnare una partita di merce, la merce può
quando devo consegnare ed io debitore
deteriorarsi devo aspettare che il creditore mi dica
ho interesse a liberarmi della merce mi rivolgo al giudice è faccio fissare un termine).
Art. 1184 Termine: “se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore
del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi” (es.
di merce, c’è il termine di adempimento nel contratto che implica la consegna
compravendita
della merce al 31/05 questo termine è a favore del debitore poiché il creditore non la può
chiedere prima).
Art. 1185 Pendenza del termine: “il creditore non può esigere la prestazione prima della
termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Tuttavia il debitore
scadenza, salvo che il
non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del
termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il
creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato” (comma 1 ci può essere una
clausola nel contratto in cui si scrive che il termine è a favore del creditore, il quale può
anche prima la consegna) (comma 2 c’è un termine adempio posso dire mi sono
richiedere
sbagliato c’era un termine restituiscimi l’oggetto dell’obbligazione non posso farlo, es. devo
pagare una somma di denaro al mio creditore entro il 31/05 vado lì e gliela pago il 30/04 poi
sono sbagliato restituiscimi i soldi che te li do il 31/05 non posso
posso andare a dirgli mi
perché ha già corrisposto una somma dovuta) (es. devo pagare entro il 31/05 pago il 30/04
perché ignoro il termine e per pagare la somma contraggo un mutuo oneroso il creditore trae
dal pagamento anticipato qui la norma mi
profitto per gli interessi che maturano
consentirebbe di dire il mio pagamento anticipato ti ha arricchito e quindi restituiscimi il tuo
arricchimento).
Art. 1186 Decadenza del termine: “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore,
il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente
o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che
aveva promesse” (es. io creditore devo ricevere una somma di denaro entro il 31/12 e vengo
cioè che è in
a sapere il 20/04 che il mio debitore è pieno di debiti che si sta vendendo tutto
uno stato di insolvenza, che significa che il mio debitore si trova in una situazione nella quale
non può far fronte regolarmente al pagamento dei suoi debiti, io posso esigere il debito entro
pericolo di insolvenza
il 31/12 ma se invece dimostro al giudice che c’è questa situazione di
posso pretendere un pagamento immediato nonostante ci sia un termine, questo accade
anche se c’è un problema di garanzie spesso nei contratti una delle parti si obbliga ad una
certa prestazione che può essere il pagamento di una somma di denaro ma nel contempo si
delle garanzie, io devo pagare entro il 31/12 una somma di denaro e l’altra
obbliga a fornire
parte del rapporto obbligatorio non fidandosi della mia solvibilità al momento del stipula del
contratto mi chiede delle garanzie se io mi sono impegnato ma non do la garanzia effettiva il
pagamento immediato).
mio creditore può esigere il
Art. 1188 Destinatario del pagamento: “il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo
rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal
giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore,
se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato” (comma 1 io devo pagare al creditore o ad
un rappresentante del creditore ma a quest’ultima gli chiedete la procura, che è un
il quale una soggetto conferisce ad un altro soggetto che è il rappresentante
documento con
il potere di agire per suo conto, oppure ci può essere una indicazione io indico al mio debitore
tizio a cui puoi effettuare legittimamente il pagamento che si chiama appunto l’indicato, e poi
che sono autorizzati per legge a riceve il pagamento es. il tutore oppure
ci sono dei soggetti
sono indicati dal giudice) (comma 2 il giudice stabilisce che il padre deve corrispondere alla
madre il pagamento di € 2000 per il figlio, questo figlio diventa maggiorenne se ne va a
fede dà direttamente al figlio i soldi in accordo con lui, la
lavorare all’estero il padre in buona
madre dopo due anni dice no c’è un provvedimento del giudice che dice tu i soldi li dovevi
li ho
dare a me e fa al marito un atto di precetto dicendo mi devi pagare il marito dice ma io
dati al figlio, il giudice dice dovevi dare i soldi alla madre per il mantenimento del figlio quindi
i € 2000 erano per il mantenimento del figlio applicando questa norma il ragionamento è che
avresti dovuti dare a tuo
tu ne hai approfittato perché è vero che dovevo darli a te ma tu li
figlio quindi tu madre da questo pagamento hai approfittato).
Art. 1189 Pagamento al creditore apparente: “Il debitore che esegue il pagamento a chi
appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere
il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero
stato in buona fede. Chi ha ricevuto
creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito” (es. tizio è titolare di una
licenza commerciale e quindi di un negozio io mi rifornisco presso questo negozio e pago a
licenza è stata volturata che questo tizio
lui la fornitura di merce vengo poi a scoprire che la
riscuoteva abusivamente e che il vero creditore è un cessionario dell’attività commerciale,
quindi io ho pagato in buona fede ad un soggetto che appariva mio creditore, io sono liberato
creditore
se dimostro che sono in buona fede e che c’era un’apparenza della qualità di
fondata su presupposti univoci ma chi ha preso il pagamento illegittimamente deve girare
quei soldi al vero creditore).
Art. 1190 Pagamento al creditore incapace: “il pagamento fatto al creditore incapace di
riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a
vantaggio dell'incapace”.
Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace: “il debitore che ha eseguito la prestazione
il pagamento a causa della propria incapacità” (es. devo € 1000 a
dovuta non può impugnare
tizio mi ubriaco e vado da tizio e pago non posso impugnare il pagamento perché glieli
dovevo).
Art. 1193 Imputazione del pagamento: “chi ha più debiti della medesima specie verso la
debito intende soddisfare. In mancanza di
stessa persona può dichiarare, quando paga, quale
tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti
scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il
debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
proporzionalmente ai vari debiti” (comma 1 es. devo pagare diverse
l'imputazione è fatta
forniture di merce accumulo diversi debiti poi ad un certo punto comincio a pagare le somme
quando pago io posso dire a quale debito voglio imputare il pagamento quindi conta
debitore sta zitto se c’è un debito
l’indicazione da parte del debitore) (comma 2 quindi se il
scaduto il pagamento che effettuo estingue il debito scaduto e tra i più debiti scaduti quello
meno garantito e tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso e tra più debiti
ugualmente onerosi al più antico). pagamento sono a carico del debitore” (es. il
Art. 1196 Spese del pagamento: “le spese del
costo del bonifico sono a carico del debitore).
Art. 1197 Prestazione in luogo dell’adempimento: “il debitore non può liberarsi eseguendo
una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il
si estingue quando la diversa prestazione è
creditore consenta. In questo caso l'obbligazione
eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il
debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della
risarcimento del
vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il
danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi” (comma 1 es. io devo dare una
certa merce ma non c’è l’ho mi posso liberare dando una merce anche di valore superiore?
No, ma se c’è l’accordo si) (comma 2 quindi in accordo con il credito la mia prestazione è
eseguita).
Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento: “quando in luogo
credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del
dell'adempimento è ceduto un
credito, se non risulta una diversa volontà delle parti” (es. io devo dare € 100 a tiz