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I DIRITTI DI CREDITO

Art. 1183 Tempo dell’adempimento: “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione

deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù

degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia

questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se

necessario un termine,

il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al

giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine

1 es. contratto

può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi” (comma

compravendita della merce non c’è un termine di consegna della merce e allora il creditore

della consegna può esigere che gli venga immediatamente restituita) (comma 2 ci possono

essere tipi di obbligazione in cui ci può essere discordanza ed io mi posso rivolgere al giudice

il giudice che fissa questo termine) (comma 3 nel contratto si può stabilire che sia il

ed è

debitore che stabilisce quando adempiere però che succede che il debitore non indica un

termine quindi in questo caso è sempre il giudice che può intervenire e fissare al debitore un

termine è rimesso alla volontà del creditore è il creditore che può fissare

termine, se invece il

il termine per l’adempimento, che cosa può accadere che il creditore non si attiva non chiede

l’adempimento, quindi io debitore devo consegnare una partita di merce, la merce può

quando devo consegnare ed io debitore

deteriorarsi devo aspettare che il creditore mi dica

ho interesse a liberarmi della merce mi rivolgo al giudice è faccio fissare un termine).

Art. 1184 Termine: “se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore

del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi” (es.

di merce, c’è il termine di adempimento nel contratto che implica la consegna

compravendita

della merce al 31/05 questo termine è a favore del debitore poiché il creditore non la può

chiedere prima).

Art. 1185 Pendenza del termine: “il creditore non può esigere la prestazione prima della

termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Tuttavia il debitore

scadenza, salvo che il

non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del

termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il

creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato” (comma 1 ci può essere una

clausola nel contratto in cui si scrive che il termine è a favore del creditore, il quale può

anche prima la consegna) (comma 2 c’è un termine adempio posso dire mi sono

richiedere

sbagliato c’era un termine restituiscimi l’oggetto dell’obbligazione non posso farlo, es. devo

pagare una somma di denaro al mio creditore entro il 31/05 vado lì e gliela pago il 30/04 poi

sono sbagliato restituiscimi i soldi che te li do il 31/05 non posso

posso andare a dirgli mi

perché ha già corrisposto una somma dovuta) (es. devo pagare entro il 31/05 pago il 30/04

perché ignoro il termine e per pagare la somma contraggo un mutuo oneroso il creditore trae

dal pagamento anticipato qui la norma mi

profitto per gli interessi che maturano

consentirebbe di dire il mio pagamento anticipato ti ha arricchito e quindi restituiscimi il tuo

arricchimento).

Art. 1186 Decadenza del termine: “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore,

il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente

o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che

aveva promesse” (es. io creditore devo ricevere una somma di denaro entro il 31/12 e vengo

cioè che è in

a sapere il 20/04 che il mio debitore è pieno di debiti che si sta vendendo tutto

uno stato di insolvenza, che significa che il mio debitore si trova in una situazione nella quale

non può far fronte regolarmente al pagamento dei suoi debiti, io posso esigere il debito entro

pericolo di insolvenza

il 31/12 ma se invece dimostro al giudice che c’è questa situazione di

posso pretendere un pagamento immediato nonostante ci sia un termine, questo accade

anche se c’è un problema di garanzie spesso nei contratti una delle parti si obbliga ad una

certa prestazione che può essere il pagamento di una somma di denaro ma nel contempo si

delle garanzie, io devo pagare entro il 31/12 una somma di denaro e l’altra

obbliga a fornire

parte del rapporto obbligatorio non fidandosi della mia solvibilità al momento del stipula del

contratto mi chiede delle garanzie se io mi sono impegnato ma non do la garanzia effettiva il

pagamento immediato).

mio creditore può esigere il

Art. 1188 Destinatario del pagamento: “il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo

rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal

giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore,

se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato” (comma 1 io devo pagare al creditore o ad

un rappresentante del creditore ma a quest’ultima gli chiedete la procura, che è un

il quale una soggetto conferisce ad un altro soggetto che è il rappresentante

documento con

il potere di agire per suo conto, oppure ci può essere una indicazione io indico al mio debitore

tizio a cui puoi effettuare legittimamente il pagamento che si chiama appunto l’indicato, e poi

che sono autorizzati per legge a riceve il pagamento es. il tutore oppure

ci sono dei soggetti

sono indicati dal giudice) (comma 2 il giudice stabilisce che il padre deve corrispondere alla

madre il pagamento di € 2000 per il figlio, questo figlio diventa maggiorenne se ne va a

fede dà direttamente al figlio i soldi in accordo con lui, la

lavorare all’estero il padre in buona

madre dopo due anni dice no c’è un provvedimento del giudice che dice tu i soldi li dovevi

li ho

dare a me e fa al marito un atto di precetto dicendo mi devi pagare il marito dice ma io

dati al figlio, il giudice dice dovevi dare i soldi alla madre per il mantenimento del figlio quindi

i € 2000 erano per il mantenimento del figlio applicando questa norma il ragionamento è che

avresti dovuti dare a tuo

tu ne hai approfittato perché è vero che dovevo darli a te ma tu li

figlio quindi tu madre da questo pagamento hai approfittato).

Art. 1189 Pagamento al creditore apparente: “Il debitore che esegue il pagamento a chi

appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere

il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero

stato in buona fede. Chi ha ricevuto

creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito” (es. tizio è titolare di una

licenza commerciale e quindi di un negozio io mi rifornisco presso questo negozio e pago a

licenza è stata volturata che questo tizio

lui la fornitura di merce vengo poi a scoprire che la

riscuoteva abusivamente e che il vero creditore è un cessionario dell’attività commerciale,

quindi io ho pagato in buona fede ad un soggetto che appariva mio creditore, io sono liberato

creditore

se dimostro che sono in buona fede e che c’era un’apparenza della qualità di

fondata su presupposti univoci ma chi ha preso il pagamento illegittimamente deve girare

quei soldi al vero creditore).

Art. 1190 Pagamento al creditore incapace: “il pagamento fatto al creditore incapace di

riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a

vantaggio dell'incapace”.

Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace: “il debitore che ha eseguito la prestazione

il pagamento a causa della propria incapacità” (es. devo € 1000 a

dovuta non può impugnare

tizio mi ubriaco e vado da tizio e pago non posso impugnare il pagamento perché glieli

dovevo).

Art. 1193 Imputazione del pagamento: “chi ha più debiti della medesima specie verso la

debito intende soddisfare. In mancanza di

stessa persona può dichiarare, quando paga, quale

tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti

scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il

debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,

proporzionalmente ai vari debiti” (comma 1 es. devo pagare diverse

l'imputazione è fatta

forniture di merce accumulo diversi debiti poi ad un certo punto comincio a pagare le somme

quando pago io posso dire a quale debito voglio imputare il pagamento quindi conta

debitore sta zitto se c’è un debito

l’indicazione da parte del debitore) (comma 2 quindi se il

scaduto il pagamento che effettuo estingue il debito scaduto e tra i più debiti scaduti quello

meno garantito e tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso e tra più debiti

ugualmente onerosi al più antico). pagamento sono a carico del debitore” (es. il

Art. 1196 Spese del pagamento: “le spese del

costo del bonifico sono a carico del debitore).

Art. 1197 Prestazione in luogo dell’adempimento: “il debitore non può liberarsi eseguendo

una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il

si estingue quando la diversa prestazione è

creditore consenta. In questo caso l'obbligazione

eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il

debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della

risarcimento del

vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il

danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi” (comma 1 es. io devo dare una

certa merce ma non c’è l’ho mi posso liberare dando una merce anche di valore superiore?

No, ma se c’è l’accordo si) (comma 2 quindi in accordo con il credito la mia prestazione è

eseguita).

Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento: “quando in luogo

credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del

dell'adempimento è ceduto un

credito, se non risulta una diversa volontà delle parti” (es. io devo dare € 100 a tiz

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A.A. 2014-2015
108 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher veronicaemirco.riboloni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bernardi Giuseppe.