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TITOLO ORIGINARIO
il riconoscimento dell’ordinamento. Enti
L'ente è un organizzazione di persone e mezzi per raggiungere finalità pubbliche o private. Sia gli
TITOLO ORIGINARIO
enti pubblici che privati hanno capacità di agire e capacità giuridica. L’ente pubblico più grande è lo
Stato. TITOLO ORIGINARI
• Gli enti pubblici sono definiti come quel soggetto diverso dallo stato con capacità giuridica che
svolge la funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico.
• Gli enti privati sono persone giuridiche che perseguono uno scopo che interessa una cerchia
TITOLO ORIGINARIO
limitata di persone. Possono avere uno scopo ideale o uno scopo economico. Fanno parte delle
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persone giuridiche private le società.
Enti associativi: Persone si associano per un determinato fine (associazioni)
Enti amministrativi: È un ente dotato di personalità giuridica basato su patrimonio finalizzato ad uno
scopo lecito e di utilità sociale (fondazioni)
In Italia i partiti politici e i sindacati non sono riconosciuti dallo Stato come enti.
Società
La società è un contratto. Una società è un insieme di individui (almeno due) che, aggregandosi,
La società è il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per esercizio in
comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Nel nostro ordinamento esistono
interagiscono al fine di perseguire uno o più obiettivi comuni. Dal 2000 in Italia è ammessa la Srl
sei tipi di società: società semplice, società in nome collettivo (SNC), società in accomandita
unilaterale, unica ipotesi in cui c’è solo un soggetto contraente che costituisce la società. Le società
semplice (SAS), società responsabilità limitata (SRL), società per azioni (SPA), società in
previste dal nostro ordinamento sono:
accomandita per azioni (SAPA). Le prime tre sono società di persone e le ultime tre sono
società di capitali. Dal 2000 in Italia è messa la Srl unilaterale, unica ipotesi in cui solo un
• Società in nome collettivo (SNC).
soggetto contraente che costituisce la società.
• Società in accomandita semplice (SAS)
• Società per azioni (SPA).
• Società a responsabilità limitata (SRL).
• Società in accomandita per azioni (SAPA).
• Società cooperative
• Società di mutuo soccorso
ecc… Autonomia patrimoniale
L’autonomia patrimoniale è la distinzione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei soci, si ha
con il riconoscimento della personalità giuridica, e può essere perfetta o imperfetta. Quando
sussiste un’autonomia patrimoniale perfetta, infatti, i membri della società non rispondono dei debiti
contratti dalla stessa e, al contrario, la società non risponderà dei debiti contratti dei singoli membri
(S.r.l, S.r.l.s., S.p.a., S.a.p.a.), mentre nelle società ad autonomia patrimoniale imperfetta sono i soci
a rispondere con il proprio patrimonio (S.a.s., S.n.c., S.s.).
Associazioni e fondazioni
L’associazione è un’aggregazione di individui, i quali si uniscono per il perseguimento di uno scopo
di carattere non economico, che in forma individuale non potrebbe essere conseguito o non
potrebbe esserlo con la medesima efficacia, e che a tal fine costituiscono, tramite conferimenti, un
patrimonio necessario e strumentale allo svolgimento dell’attività comune.
• Sono dette corporazioni
• Lo schema dell'atto costitutivo è standardizzato
• Sono senza scopo di lucro
Le fondazioni consistono in patrimoni vincolati e destinati a uno scopo di carattere non economico,
se non addirittura di utilità sociale. Si tratta, dunque, di organizzazioni metaindividuali in cui prevale
l’elemento patrimoniale su quello personale.
• Sono dette istituzioni
• Lo schema dell'atto costitutivo è standardizzato
• Non hanno scopo di lucro
La differenza principale tra fondazione e associazione è che nella prima l'elemento centrale è il
patrimonio, nella seconda invece prevale la componente umana; nella fondazione non vi sono soci e
l'organo di direzione viene designato dalle modalità previste dallo statuto.
Lo schema dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni presenta quattro fasi:
1. Manifestazione di volontà, con la stipulazione per iscritto dell’atto costitutivo, che per le
fondazioni equivale all’atto di donazione o al testamento, redatti da un pubblico ufficiale
2. Controllo di legittimità e di merito da parte della prefettura, controllo di legittimità: ossia che gli
atti non devono essere contrari alla legge; controllo di merito: che l’ente deve essere
socialmente conveniente
3. Emanazione di un provvedimento da parte del prefetto
4. Iscrizione a registro delle persone giuridiche, il registro prefettizio o regionale, che comporta la
l
nascita della personalità giuridica.
Lo statuto è il documento la cui funzione è quella di specificare gli elementi fondamentali, come il
nome e la sede legale, le finalità, ecc. Comitati
I comitati sono enti collettivi di carattere congiunturale, perché costituiti al fine di raccogliere presso
SERVENTE Dominante
la popolazione i fondi necessari per lo svolgimento di un’attività che si presenta circoscritta nel
saluterà il Proprietario
tempo e che riveste natura non economica. All’interno del comitato si distinguono tre figure: quella
dei promotori, quella dei gestori e quella dei sottoscrittori.
(libro terzo: della proprietà) I beni
I beni (art.810): sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto.
• Beni immobili (art.812): Tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo in modo
irreversibile
• Beni mobili (art.812): Sono tutti quei beni che non sono immobili (che non ricadono nella
definizione di immobili)
• Beni mobili iscritti in pubblici registri (art.815): Sono soggetti alle disposizioni specifiche che le
riguardano (es. auto-P.R.A)
• Demanio pubblico (art.822): È il complesso di beni immobili pertinenti alla pubblica
amministrazione, destinati all'uso dei cittadini. Fanno parte del demanio pubblico anche strade,
musei e biblioteche
• Beni consumabili: Sono quelli che si consumano con un singolo atto di fruizione (es. carburante)
• Beni inconsumabili: sono suscettibili di ripetuti atti di fruizione (es. automobile)
• Beni fungibili (o genere) e beni infungibili (o di specie): i beni fungibili sono presi in considerazione
per la loro quantità, peso, numero o misura (es.100 litri d’olio), mentre i beni infungibili sono presi
in considerazione per la loro individualità (es. bicicletta usata di Tizio)
• Beni divisibili e beni indivisibili: idoneità ad essere scomposti in parti omogenee, tutte idonee
all’uso cui era destinata la cosa intera; i beni indivisibili sono ad es. un quadro
• Frutti naturali e frutti civili (art.820): I frutti naturali provengono direttamente dalla cosa, vi concorre
o no l’opera dell’uomo (es. prodotti agricoli), mentre i frutti civili sono quelli che si traggono dalla
cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Così come se coltivo direttamente un
campo ne ricavo i frutti naturali, se lo concede in affitto ne ricavo i frutti civili (cioè il canone).
La proprietà
La proprietà (art.832): È il principe dei diritti reali, secondo cui il proprietario ha la facoltà di godere e
disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e gli obblighi stabiliti dall'ordinamento
giuridico. La facoltà di godere permette di trarre utilità dal bene; la facoltà di disporre permette di
alienare la proprietà del bene a terzi (trasferimento di proprietà).
Decadenza
Prescrizione
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
D DIRITTO
penale CIVILE
2190
godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La costituzione prevede la possibilità di espropriazione (art. 42 comma 3 cost.) (art.834 c.c) per
pubblico interesse della proprietà privata. Può avvenire solo nei casi previsti dalla legge e il
proprietario dovrà ricevere un indennizzo pari al valore della proprietà stessa.
Modi di acquisto della proprietà
La proprietà può essere acquistata a titolo:
• Originario: sorge un nuovo diritto di proprietà, del tutto indipendente da qualsiasi rapporto con il
precedente titolare (che potrebbe addirittura non esistere)
• Derivativo: avviene una successione nello stesso diritto che prima faceva capo ad un diverso
titolare (successione a causa di morte, compravendita)
Art. 922: La proprietà si acquista per occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione,
usucapione, effetto di contratti, successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
• Occupazione (art.923 e ss): Le cose mobili che non sono di proprietà di nessuno si acquistano
con l'occupazione. (Titolo originario)
• Invenzione (art.927 e ss): Riguarda cose mobili smarrite dal proprietario; chi trova una cosa
smarrita non ne diventa proprietario, anzi ha l’obbligo di restituirla al proprietario. Se il proprietario
richiede la restituzione della cosa, al ritrovatore sarà dovuto un premio in denaro. Se invece
trascorre un anno senza che si presenta il proprietario, il ritrovatore della cosa ne acquista la
proprietà. (Titolo originario)
• Accessione (art. 934 e ss): Comporta che, quando due cose sono unite e si può individuare una
cosa principale, il proprietario della cosa principale diviene proprietario del tutto. (Titolo originario)
• Specificazione (art.940): Quando taluno adopera una materia che non gli appartiene per formare
una nuova cosa. L’art. 940 del c.c. prevede che chi ha realizzato la trasformazione diventi
proprietario della cosa, a meno che il valore della materia sorpassi notevolmente il valore della
manodopera, nel qual caso il bene appartiene al proprietario della materia. In qualsiasi caso, chi
acquista la proprietà deve pagare all’altro soggetto una somma di denaro, rispettivamente pari al
prezzo della materia o a quello della manodopera. (Titolo originario)
• Usucapione (art.1158 e ss): Si compie in virtù del possesso continuato per 20 anni. (Titolo
originario) Vedere p.14 Le azioni a difesa della proprietà
Il codice civi