Seminario di istituzioni di diritto privato
Università degli Studi di Roma Tre
Assistenti Prof. Zoppini
Capacità giuridica
La capacità giuridica è l'attitudine di un soggetto del diritto di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti (diritto di proprietà, diritto assoluto, diritto reale) o di rapporti giuridici. Quando un soggetto ha la capacità giuridica, ad esempio, può essere proprietario di qualcosa ed essere potenzialmente tutelato dall'ordinamento.
La prima grande categoria di soggetti del diritto è la persona fisica. L'art. 1, comma 1, C.C. dice che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita (cfr. art. 22, Cost.). Nel diritto romano lo schiavo è un uomo, ma non può essere titolare di alcuna situazione giuridica, non può detenere un bene; al contrario, è lui oggetto di detenzione o proprietà del dominus.
Accanto all'uomo vi è un'ulteriore categoria di soggetti, gli enti. Un esempio di ente è una società per azioni. Un'altra categoria sono le persone giuridiche, i c.d. enti no profit, enti senza scopo di lucro.
Condizione del soggetto concepito
Applicando alla lettera la norma di cui all'art. 1, comma 1, C.C., non sarebbe ricompreso nella categoria delle persone capaci di detenere situazioni giuridiche rilevanti il soggetto concepito. Il secondo comma del medesimo articolo recita "i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita." La norma ci dice che una qualche forma di tutela il soggetto concepito la ha (cfr. art. 784 in materia di donazioni).
Art. 4, C.C. - Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. Ad esempio, A ha due figli, B e C, i quali hanno a loro volta, rispettivamente, due figli E e F. Se muoiono A e B contemporaneamente, alla morte del soggetto A devono essere devoluti a C. Se invece B è morto anche pochi istanti dopo A, B è stato titolare del patrimonio di A e quindi l'eredità viene divisa equamente tra B e C, e i beni vanno poi a E e F. Quindi questo articolo entra a disciplinare situazioni come questa e determina una presunzione a favore del principio della commorienza.
Capacità giuridica riferita agli enti
I due modelli fondamentali di enti del libro Primo del C.C. trattano delle fondazioni e associazioni.
- Associazione: un gruppo di persone che si mettono insieme e si danno delle regole comuni al fine di perseguire uno scopo che è tendenzialmente non lucrativo. Una organizzazione meta-individuale attraverso la quale si persegue uno scopo non lucrativo.
- Fondazione: un patrimonio destinato ad uno scopo. Un complesso patrimoniale (un insieme di beni) che viene, dal fondatore, destinato al perseguimento di uno scopo tendenzialmente non lucrativo. Nella fondazione prevale l'elemento patrimoniale a differenza dell'associazione che preserva l'elemento dello scopo comune.
Quando queste organizzazioni possono essere considerate soggetti per il diritto? Le fondazioni diventano soggetti del diritto solo dopo un procedimento di rilievo pubblico che parte dalla richiesta di riconoscimento e passano un procedimento amministrativo che le riconosce e le iscrive nel registro delle persone giuridiche, così che solo dopo l'iscrizione possono essere riconosciute come persone giuridiche. Prima di questo momento la fondazione non è nulla; senza aver ottenuto il riconoscimento non vi sarà un soggetto giuridico di riconoscimento della fondazione pubblica, ma solo una persona mera detentrice di beni.
Le associazioni invece possono tranquillamente operare come soggetto rilevante per il diritto prima di essere riconosciute e iscritte nel registro delle persone giuridiche (cfr. art. 36 e seguenti C.C. in materia di associazioni non riconosciute). Hanno una capacità di essere astrattamente titolari di situazioni giuridicamente rilevanti ancor prima di essere riconosciute. La personalità giuridica è un attributo che si attribuisce solo con il riconoscimento, che comporta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e fa acquistare la capacità giuridica. Un'associazione non riconosciuta può essere detentrice di alcune situazioni giuridiche soggettive, ma non ha personalità giuridica.
Quali sono gli effetti del riconoscimento della capacità giuridica nel caso delle associazioni? Dato che anche l'associazione non riconosciuta detiene capacità giuridica, perché deve farsi iscrivere un'associazione per ottenere la personalità giuridica? In primis, per ottenere l'autonomia patrimoniale perfetta - il patrimonio del soggetto del diritto è completamente autonomo rispetto al patrimonio di qualunque altro soggetto dell'ordinamento. Nel caso di un'associazione riconosciuta il patrimonio di questa non è in alcun modo confondibile con i soci dell'associazione, è esclusivamente riferito all'associazione come persona giuridica (cfr. art. 37 e 38, C.C. in materia di fondo comune delle associazioni non riconosciute). L'art. 38, C.C. recita che delle obbligazioni risponde oltre che il fondo comune dell'associazione anche il singolo soggetto che si è obbligato con un terzo; non rispondono tutti i soci ma solo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere l'atto. Le associazioni non riconosciute non hanno la piena autonomia patrimoniale, ma hanno autonomia patrimoniale imperfetta, perché appunto risponde il fondo comune e quello di chi ha agito rispetto all'associazione, solitamente gli amministratori dell'associazione non riconosciuta (e non il patrimonio singolo dei soci collettivamente).
Lezione n.2
Art. 2: la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno di età.
Capacità di agire
La capacità di agire è l'idoneità di compiere degli atti che impegnino patrimonialmente e personalmente il soggetto che li compie, idoneità di compiere atti i cui effetti giuridici ricadono sul soggetto che li ha compiuti. L'art. 1425 dice che l'atto compiuto da un minore è annullabile. Non è esclusa completamente al minore di compiere degli atti (può comprare un biglietti dell'autobus, pagare un caffè, ecc.). L'art. 320 attribuisce ai genitori un potere di rappresentanza e di amministrazione del patrimonio del minore.
L'art. 316 comma 4 stabilisce che, se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Questo si contrappone all'art. 22, Cost. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente dagli esercenti la patria potestà. Per gli atti di straordinaria amministrazione serve che gli esercenti la patria potestà esercitino tali atti congiuntamente previa autorizzazione del giudice.
- Atto di ordinaria amministrazione: atto di conservazione del reddito.
- Atto di straordinaria amministrazione: atto di disposizione dei capitali.
Nel caso in cui mancano i genitori o gli è interdetta la patria potestà, il minore sarà protetto da un tutore nominato dal giudice.
Amministrazione di sostegno
Legge 6/2004
- Art. 409: riconoscimento della generale capacità di agire del soggetto tutelato.
- Art. 404: nomina dell'amministratore di sostegno è essenziale l'esaminazione del soggetto sottoposto.
- Art. 408: la scelta dell'amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo all'interesse del sottoposto. Sarà lo stesso soggetto ad indicare l'amministratore al giudice che, se ritenuta congrua la richiesta del sottoposto, la accorderà, altrimenti troverà un nuovo tutore.
L'atto della nomina avviene mediante decreto motivato. L'interdizione e l'inabilitazione avvengono invece mediante una sentenza. L'amministrazione di sostegno è una figura duttile (flessibile), questa duttilità sta nell'art. 405 e 409, il decreto motivato prevede gli atti che il soggetto amministrato potrà compiere autonomamente e quelli che invece dovrà compiere con l'interposizione del tutore.
Interdizione giudiziale
Art. 414: qui c'è un'infermità di mente abituale e permanente.
Inabilitazione
Art. 415: quando un soggetto si trova in uno stato di infermità non talmente grave da subire una interdizione. Nel caso di prodigalità, per uso di sostanze stupefacenti, sordo e cieco dalla nascita nel caso in cui non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente per provvedere ai propri interessi. Il soggetto inabilitato ha piena capacità di agire, potrà compiere ogni atto di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione servirà il consenso del curatore, che si affianca al soggetto e non vi si sostituisce come nel caso del tutore.
Incapacità legale
La legge riconosce al soggetto la presenza di alcuni momenti d'incapacità fisica e psichica; cause d'incapacità legale sono l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.
Incapacità naturale
Incapacità de facto, malgrado un soggetto sia capace legalmente nel momento in cui si compie l'atto e sia ad esempio ubriaco, l'ordinamento consente l'annullabilità dell'atto previa prova che il soggetto fosse incapace di intendere e volere in quel momento, questo per quanto riguarda atti negoziali e unilaterali (donazione, testamento, ecc.). L'art. 428. Nel caso di contratto, in questo caso c'è una dichiarazione sinallagmatica, ovvero comporta una congiunta manifestazione di volontà e una congiunta responsabilizzazione delle parti. In questo caso si parla di mala fede del contraente che vede palesemente che la controparte era in un caso di infermità momentanea, si può esperire quindi un'azione di annullabilità del contratto.
Scomparsa, assenza e morte presunta
Domanda frequente.
Art. 43: domicilio – art. 14 Cost. sede principale di affari e d'interessi.
Residenza – luogo in cui la persona ha abituale dimora.
La scomparsa prevede che, secondo l'ordinaria logicità, dal momento in cui non si hanno più notizie di un soggetto, il tribunale su istanza degli interessati può chiedere la proposizione di istanza di scomparsa con cui viene nominato un curatore che avrà dei poteri amministrativi e non gestori, poteri di rappresentanza, figura di tutela delle situazioni giuridiche esistenti dello scomparso; solo in rari casi il giudice può autorizzare a compiere atti necessari per conservare il patrimonio.
Assenza – non si hanno più notizie di un soggetto da due anni, possono gli interessati chiedere l'istanza di assenza. Il matrimonio non si scioglie ma si scioglie la comunione legale. I rapporti lavorativi permangono e chi potenzialmente dovrebbe succedere al momento della morte del soggetto viene immesso nel possesso temporaneo dei beni, è un'immissione parziale e provvisoria perché gli effetti dell'assenza cesseranno al momento del ritorno dell'assente.
Morte presunta – dopo 10 anni dall'ultima notizia dell'assente, il tribunale può dichiarare la morte presunta di un soggetto che equivale alla dichiarazione di morte, comporta l'apertura della successione e lo scioglimento del matrimonio e quindi la piena e non più temporanea immissione del possesso. Nel caso di guerre bastano solo 2 anni e non 10, così come nel caso in cui si è caduti in prigionia. Queste tre sono accumulate dalla tutela della circolazione dei beni. Tutte devono essere precedute dall'inventario di beni.
Persone giuridiche
Il nostro sistema giuridico è incentrato sul concetto di persona, questo concetto è dipartito in persona fisica e persona giuridica. La persona fisica è il soggetto di diritto caratterizzato dalla corporeità cui l'ordinamento attribuisce diritti e doveri. La persona giuridica è caratterizzata dalla non corporeità che però viene equiparata perfettamente alla persona fisica. Il sistema giuridico conosce, oltre a queste due, una terza tipologia di soggetto di diritto che assume però una portata minore rispetto alla persona fisica e giuridica. Il sistema della soggettività è un sistema di tipo tripartito: persona fisica e persona giuridica (poste sullo stesso livello) e, ad un livello inferiore, tutti quei soggetti di diritto che, pur costituendo soggetti cui l'ordinamento attribuisce diritti e doveri, tuttavia non hanno la stessa soggettività giuridica delle persone fisiche e giuridiche.