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PRFILO PATRIMONIALE

Sotto questo profilo abbiamo analogie e differenze.

La fondazione è un ente a base reale caratterizzato dal vincolo di destinazione

del patrimonio. Quindi il fondatore, al momento della fondazione, trasferisce

tutto o parte del proprio patrimonio alla fondazione e quel patrimonio è

destinato al perseguimento della funzione della fondazione, quindi l’atto

costitutivo della fondazione è anche un atto traslativo della proprietà della

fondazione, vi è un trasferimento della titolarità del patrimonio. Quindi si ha un

PATRIMONIO AUTONOMO della fondazione, diverso quindi dal patrimonio

del fondatore (AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA TRA FONDATORE

E FONDAZIONE, perfetta distinzione tra i due patrimoni). I creditori della

fondazione possono soddisfarsi solo sul patrimonio della fondazione e non su

quello del fondatore. Allo stesso modo il creditore del fondatore non può

soddisfarsi sul patrimonio della fondazione.

Se l’associazione è riconosciuta è una persona giuridica quindi tra associati e

associazione c’è AUTONOMIA PATRIMONIALE (o soggettiva) PERFETTA.

Quindi c’è un’analogia con la fondazione sotto il profilo della richieste dei

creditori.

Se l’associazione NON è riconosciuta essa NON è una persona giuridica

quindi tra gli associati e l’associazione non riconosciuta NON c’è un’autonomia

soggettiva perfetta, c’è un’AUTONOMIA SOGGETTIVA IMPEFRFETTA, tra il

patrimonio degli associati e patrimonio dell’associazione non riconosciuta c’è

un autonomia, ma imperfetta: questo significa che i creditori dell’associazione

possono soddisfarsi oltre che sul patrimonio di essa anche su quello dei

consociati che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

LE OBBLIGAZIONI (libro IV)

Il diritto contenuto nell’obbligazione è un diritto relativo (e non realeè un

diritto immediato esercitabile erga omnes) qui c’è una posizione di

correlatività, il creditore per essere soddisfatto ha necessità che il debitore vi

adempia che vi cooperi. Nel diritto obbligazionario al creditore incombono dei

doveri egli dovrà attuare una serie di comportamenti che pongano il debitore

nella condizione di adempiere.

Art.1173 – Fonti delle obbligazioni

Obbligazioni da contratto, da fatto illecito, da ogni atto o fatto idoneo a

produrre in conformità con l’ordinamento giuridico. Un titolo di credito, un

assegno, una cambiale è un atto idoneo a produrre un’obbligazione è un atto

unilaterale. Una promessa unilaterale è un atto da cui discende una

obbligazione. Un fatto da cui discende un rapporto obbligatorio è la gestione

degli affari altrui, se un soggetto si gerisce in un’attività altrui. Pagamento

dell’indebito art.2033 “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a

ripetere l’indebito”.

Art. 1174 definisce l’oggetto e la pretesa della prestazione. La prestazione che

forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione

economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del

debitore. Lo stesso diritto si ammanta del requisito della specificità-espressa

rispondenza di all’interesse del creditore- e della giuridicità- dinnanzi ad un

eventuale inadempimento il creditore ha una serie di possibilità per arrivare

all’esecuzione coatta dell’adempimento. Art 2034 c.c. obbligazione naturale

che a differenza dell’obbligazione civile risponde all’adempimento di doveri di

solidarietà, morali, civici. Essa si contraddistingue per tre elementi: assenza di

costrizione, proporzionalità tra quanto prestato e le reali capacità del soggetto

che ha prestato,…

Oggetto dell’obbligazione è la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio

che deve essere suscettibile di valutazione economica. L’elemento che

accomuna l’obbligazione e quella naturale è l’assenza in difetto della

patrimonialità (voglio andare a vedere una partita di calcio non ho un interesse

patrimoniale, l’elemento economico è a monte: pagamento del biglietto).

L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione stessa. Vi sono obbligazioni di

mezzi, importano sul debitore un obbligo di assolvere ad un determinato dato

comportamentale, e di risultato. Vi sono poi obbligazioni fungibili, se per il

debitore è irrilevante tanto il movente soggettivo quanto l’oggettivo (è

irrilevante se al creditore venga corrisposto 100€ o 100$) e non fungibili.

Obbligazioni generiche, quando ci si obbliga a corrispondere una cosa non

determinata nel genere e si deve quindi adempiere con la cosa corrisposta

risponda ad un livello qualitativamente non inferiore alla media; e generiche.

Art.1175 c.c. regola di correttezza sia nella fase precontrattuale che

contrattuale. Significa rispondere a quel principio di correlatività.

Art. 1176 c.c. estinzione satisfattiva del rapporto obbligatorio: esatto

adempimento.

Diligenza nell’obbligazione: diligenza del buon padre di famiglia, va

relativizzata non può essere posta in termini oggettivi e rigorosi, va

contestualizzata rispetto al soggetto.

Elementi che garantiscono l’esatto adempimento: tempo e luogo.

Art. 1182 luogo dell’adempimento – qualora non ci sia una definizione del luogo

dell’adempimento il suddetto articolo prevede una serie di criteri suppletivi: ci

sono le cc.dd. obbligazioni di consegna di cosa mobile che rinvengono il luogo

dell’obbligazione nel posto dove si trovava la cosa quando l’obbligazione stessa

è sorta. Se devo consegnare una somma di denaro il luogo dell’adempimento

sarà il domicilio del creditore. Mel caso in cui non ci sia da consegnare cosa

determinata o somma specifica con il luogo dell’adempimento sia il domicilio

del debitore.

Art. 1183 tempo dell’adempimento – se non è specificato si presuppone che

possa essere richiesta dal creditore immediatamente, salvo che per gli usi e la

natura del rapporto obbligatorio non sia necessaria la fissazione di un termine e

allora si demanda al giudice il potere della fissazione del termine. Se vi è un

termine questo viene presunto a favore del debitore, il creditore non può

esigere l’adempimento prima della scadenza ma il debitore può nel caso

adempiere prima; salvo che il termine non sia fissato a favore del creditore.

SITUAZIONI SOGGETTIVE IN TEMA DI ADEMPIMENTO

Si può ampliare la sfera dei soggetti che vengono a prendere parte nel rapporto

obbligatorio?

Art.1180 adempimento del terzo – se il terzo adempie, il debitore originario

viene liberato.

Art.1188 destinatario del pagamento – se io pago ad un soggetto che non è

destinato a riceverlo il debitore non è liberato a meno che il creditore originario

lo ratifichi (la ratifica è un atto unilaterale e recettizio - dispiega i suoi effetti al

momento in cui viene a conoscenza della controparte).

Art.1191 l’incapacità del debitore non infirma la validità della prestazione.

Art.1992 se io adempio con cose di cui non sono proprietario, a non domino.

Art 1997 se io mi impegno a consegnare una determinata cosa posso

estinguere l’obbligazione che abbia un valore eguale o superiore. Il creditore

può comunque rifiutare di ricevere questa prestazione.

MORA CREDENDI – se il debitore ha l’obbligo di adempiere, il creditore non

vanta un diritto potestativo ma è necessario che anche il creditore cooperi alla

prestazione, se il creditore rifiuta la prestazione illegittimamente o pone in

essere una serie di atti che impediscono l’esatto adempimento della

prestazione può essere costituito in mora. La costituzione in mora può essere

reale, solenne o per intimazione: solenne-> pubblico ufficiale, reale-> quando ,

intimazione-> quando si intima al creditore di comparire. Il debitore potrà

chiedere il deposito della prestazione, quando il creditore non accetti e l’istanza

del deposito passa in giudicato viene liberato il debitore. Si fa ricadere sul

creditore gli eventuali rischi della mancata esecuzione della prestazione per

impossibilità sopravvenuta (art.1206).

Altri metodi dell’estinzione dell’obbligazione:

-adempimento

-compensazionesoluzione satisfattiva dell’estinzione del rapporto

obbligatorio. Art.1241 e ss. Essa può essere giudiziale, legale o volontaria.

-confusionesoluzione satisfattiva. Quando la persona del debitore e del

creditore convivono nello stesso soggetto, ad esempio quando il creditore

diventa erede del debitore. Il limite in cui la confusione non opera è la

possibilità che il creditore accetti l’eredita con beneficio d’inventario allora non

ci sarà confusione.

-novazionemetodo non satisfattivo. Significa la stipulazione di un nuovo

contratto che modifichi l’oggetto e il titolo della prestazione originariamente

contenuta art. 1230. Il rapporto obbligatorio antecedente di estingue e ricorre

in un nuovo rapporto.

-remissionemetodo non satisfattivo. Il creditore rimette spontaneamente il

diritto che aveva, rinuncia al diritto. La remissione è una dichiarazione

unilaterale recettizia, giunge ad effetti quando è comunicata al debitore. Può

anche essere accertata mediante la riconsegna del titolo orginale.

-impossibilità sopravvenutametodo non satisfattivo. Può essere totale o

parziale. Nel primo caso il debitore non potrà più essere chiamato a rispondere

quando provi che essa dipenda da causa a lui non imputabile. Quando per la

natura o per gli usi decorre il termine il debitore si reputa disobbligato. Se vi

era una obbligazione parziale rimane obbligato per la parte rimasta possibile.

Vedi art. 1259.

MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE

DALL’ADEMPIMENTO

NOVAZIONE OGGETTIVA

Solo la novazione oggettiva costituisce una modalità estintiva del rapporto

obbligatorio.

Nella novazione soggettiva, che non è una modalità estintiva del rapporto

obbligatorio, si applicano le regole del capo VI ai sensi dell’art. 1235.

Quando si modifica qualche elemento oggettivo del rapporto obbligatorio,

cambia il titolo, l’oggetto del rapporto obbligatorio. Dalle norme si evincono 3

elementi costitutivi della n.o.:

volontà delle parti, animus novandi; aliquid novi, qualcosa di nuovo rispetto

al rapporto obbligatorio originario; prior obligatio, deve preesistere un

rapporto obbligatorio che viene estinto e sostituito con un nuovo rapporto

obbligatorio.

Qual è la natura giuridica della novazione oggettiva? La differenza tra

Dettagli
A.A. 2013-2014
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriocondemi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Zoppini Andrea.