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PRFILO PATRIMONIALE
Sotto questo profilo abbiamo analogie e differenze.
La fondazione è un ente a base reale caratterizzato dal vincolo di destinazione
del patrimonio. Quindi il fondatore, al momento della fondazione, trasferisce
tutto o parte del proprio patrimonio alla fondazione e quel patrimonio è
destinato al perseguimento della funzione della fondazione, quindi l’atto
costitutivo della fondazione è anche un atto traslativo della proprietà della
fondazione, vi è un trasferimento della titolarità del patrimonio. Quindi si ha un
PATRIMONIO AUTONOMO della fondazione, diverso quindi dal patrimonio
del fondatore (AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA TRA FONDATORE
E FONDAZIONE, perfetta distinzione tra i due patrimoni). I creditori della
fondazione possono soddisfarsi solo sul patrimonio della fondazione e non su
quello del fondatore. Allo stesso modo il creditore del fondatore non può
soddisfarsi sul patrimonio della fondazione.
Se l’associazione è riconosciuta è una persona giuridica quindi tra associati e
associazione c’è AUTONOMIA PATRIMONIALE (o soggettiva) PERFETTA.
Quindi c’è un’analogia con la fondazione sotto il profilo della richieste dei
creditori.
Se l’associazione NON è riconosciuta essa NON è una persona giuridica
quindi tra gli associati e l’associazione non riconosciuta NON c’è un’autonomia
soggettiva perfetta, c’è un’AUTONOMIA SOGGETTIVA IMPEFRFETTA, tra il
patrimonio degli associati e patrimonio dell’associazione non riconosciuta c’è
un autonomia, ma imperfetta: questo significa che i creditori dell’associazione
possono soddisfarsi oltre che sul patrimonio di essa anche su quello dei
consociati che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
LE OBBLIGAZIONI (libro IV)
Il diritto contenuto nell’obbligazione è un diritto relativo (e non realeè un
diritto immediato esercitabile erga omnes) qui c’è una posizione di
correlatività, il creditore per essere soddisfatto ha necessità che il debitore vi
adempia che vi cooperi. Nel diritto obbligazionario al creditore incombono dei
doveri egli dovrà attuare una serie di comportamenti che pongano il debitore
nella condizione di adempiere.
Art.1173 – Fonti delle obbligazioni
Obbligazioni da contratto, da fatto illecito, da ogni atto o fatto idoneo a
produrre in conformità con l’ordinamento giuridico. Un titolo di credito, un
assegno, una cambiale è un atto idoneo a produrre un’obbligazione è un atto
unilaterale. Una promessa unilaterale è un atto da cui discende una
obbligazione. Un fatto da cui discende un rapporto obbligatorio è la gestione
degli affari altrui, se un soggetto si gerisce in un’attività altrui. Pagamento
dell’indebito art.2033 “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a
ripetere l’indebito”.
Art. 1174 definisce l’oggetto e la pretesa della prestazione. La prestazione che
forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione
economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del
debitore. Lo stesso diritto si ammanta del requisito della specificità-espressa
rispondenza di all’interesse del creditore- e della giuridicità- dinnanzi ad un
eventuale inadempimento il creditore ha una serie di possibilità per arrivare
all’esecuzione coatta dell’adempimento. Art 2034 c.c. obbligazione naturale
che a differenza dell’obbligazione civile risponde all’adempimento di doveri di
solidarietà, morali, civici. Essa si contraddistingue per tre elementi: assenza di
costrizione, proporzionalità tra quanto prestato e le reali capacità del soggetto
che ha prestato,…
Oggetto dell’obbligazione è la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio
che deve essere suscettibile di valutazione economica. L’elemento che
accomuna l’obbligazione e quella naturale è l’assenza in difetto della
patrimonialità (voglio andare a vedere una partita di calcio non ho un interesse
patrimoniale, l’elemento economico è a monte: pagamento del biglietto).
L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione stessa. Vi sono obbligazioni di
mezzi, importano sul debitore un obbligo di assolvere ad un determinato dato
comportamentale, e di risultato. Vi sono poi obbligazioni fungibili, se per il
debitore è irrilevante tanto il movente soggettivo quanto l’oggettivo (è
irrilevante se al creditore venga corrisposto 100€ o 100$) e non fungibili.
Obbligazioni generiche, quando ci si obbliga a corrispondere una cosa non
determinata nel genere e si deve quindi adempiere con la cosa corrisposta
risponda ad un livello qualitativamente non inferiore alla media; e generiche.
Art.1175 c.c. regola di correttezza sia nella fase precontrattuale che
contrattuale. Significa rispondere a quel principio di correlatività.
Art. 1176 c.c. estinzione satisfattiva del rapporto obbligatorio: esatto
adempimento.
Diligenza nell’obbligazione: diligenza del buon padre di famiglia, va
relativizzata non può essere posta in termini oggettivi e rigorosi, va
contestualizzata rispetto al soggetto.
Elementi che garantiscono l’esatto adempimento: tempo e luogo.
Art. 1182 luogo dell’adempimento – qualora non ci sia una definizione del luogo
dell’adempimento il suddetto articolo prevede una serie di criteri suppletivi: ci
sono le cc.dd. obbligazioni di consegna di cosa mobile che rinvengono il luogo
dell’obbligazione nel posto dove si trovava la cosa quando l’obbligazione stessa
è sorta. Se devo consegnare una somma di denaro il luogo dell’adempimento
sarà il domicilio del creditore. Mel caso in cui non ci sia da consegnare cosa
determinata o somma specifica con il luogo dell’adempimento sia il domicilio
del debitore.
Art. 1183 tempo dell’adempimento – se non è specificato si presuppone che
possa essere richiesta dal creditore immediatamente, salvo che per gli usi e la
natura del rapporto obbligatorio non sia necessaria la fissazione di un termine e
allora si demanda al giudice il potere della fissazione del termine. Se vi è un
termine questo viene presunto a favore del debitore, il creditore non può
esigere l’adempimento prima della scadenza ma il debitore può nel caso
adempiere prima; salvo che il termine non sia fissato a favore del creditore.
SITUAZIONI SOGGETTIVE IN TEMA DI ADEMPIMENTO
Si può ampliare la sfera dei soggetti che vengono a prendere parte nel rapporto
obbligatorio?
Art.1180 adempimento del terzo – se il terzo adempie, il debitore originario
viene liberato.
Art.1188 destinatario del pagamento – se io pago ad un soggetto che non è
destinato a riceverlo il debitore non è liberato a meno che il creditore originario
lo ratifichi (la ratifica è un atto unilaterale e recettizio - dispiega i suoi effetti al
momento in cui viene a conoscenza della controparte).
Art.1191 l’incapacità del debitore non infirma la validità della prestazione.
Art.1992 se io adempio con cose di cui non sono proprietario, a non domino.
Art 1997 se io mi impegno a consegnare una determinata cosa posso
estinguere l’obbligazione che abbia un valore eguale o superiore. Il creditore
può comunque rifiutare di ricevere questa prestazione.
MORA CREDENDI – se il debitore ha l’obbligo di adempiere, il creditore non
vanta un diritto potestativo ma è necessario che anche il creditore cooperi alla
prestazione, se il creditore rifiuta la prestazione illegittimamente o pone in
essere una serie di atti che impediscono l’esatto adempimento della
prestazione può essere costituito in mora. La costituzione in mora può essere
reale, solenne o per intimazione: solenne-> pubblico ufficiale, reale-> quando ,
intimazione-> quando si intima al creditore di comparire. Il debitore potrà
chiedere il deposito della prestazione, quando il creditore non accetti e l’istanza
del deposito passa in giudicato viene liberato il debitore. Si fa ricadere sul
creditore gli eventuali rischi della mancata esecuzione della prestazione per
impossibilità sopravvenuta (art.1206).
Altri metodi dell’estinzione dell’obbligazione:
-adempimento
-compensazionesoluzione satisfattiva dell’estinzione del rapporto
obbligatorio. Art.1241 e ss. Essa può essere giudiziale, legale o volontaria.
-confusionesoluzione satisfattiva. Quando la persona del debitore e del
creditore convivono nello stesso soggetto, ad esempio quando il creditore
diventa erede del debitore. Il limite in cui la confusione non opera è la
possibilità che il creditore accetti l’eredita con beneficio d’inventario allora non
ci sarà confusione.
-novazionemetodo non satisfattivo. Significa la stipulazione di un nuovo
contratto che modifichi l’oggetto e il titolo della prestazione originariamente
contenuta art. 1230. Il rapporto obbligatorio antecedente di estingue e ricorre
in un nuovo rapporto.
-remissionemetodo non satisfattivo. Il creditore rimette spontaneamente il
diritto che aveva, rinuncia al diritto. La remissione è una dichiarazione
unilaterale recettizia, giunge ad effetti quando è comunicata al debitore. Può
anche essere accertata mediante la riconsegna del titolo orginale.
-impossibilità sopravvenutametodo non satisfattivo. Può essere totale o
parziale. Nel primo caso il debitore non potrà più essere chiamato a rispondere
quando provi che essa dipenda da causa a lui non imputabile. Quando per la
natura o per gli usi decorre il termine il debitore si reputa disobbligato. Se vi
era una obbligazione parziale rimane obbligato per la parte rimasta possibile.
Vedi art. 1259.
MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE
DALL’ADEMPIMENTO
NOVAZIONE OGGETTIVA
Solo la novazione oggettiva costituisce una modalità estintiva del rapporto
obbligatorio.
Nella novazione soggettiva, che non è una modalità estintiva del rapporto
obbligatorio, si applicano le regole del capo VI ai sensi dell’art. 1235.
Quando si modifica qualche elemento oggettivo del rapporto obbligatorio,
cambia il titolo, l’oggetto del rapporto obbligatorio. Dalle norme si evincono 3
elementi costitutivi della n.o.:
volontà delle parti, animus novandi; aliquid novi, qualcosa di nuovo rispetto
al rapporto obbligatorio originario; prior obligatio, deve preesistere un
rapporto obbligatorio che viene estinto e sostituito con un nuovo rapporto
obbligatorio.
Qual è la natura giuridica della novazione oggettiva? La differenza tra