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CONCETTO DI PERSONA GIURIDICA

Non considerato solo come singolo ma anche come entità collettiva, dove il singolo

annullando se stesso pone a quella entità le sue capacità per il raggiungimento di uno

scopo comune. Previsto dal legislatore nel codice civile, riconoscendo gli enti.

Distinzione enti privati – pubblici. Enti del primo libro codice civile non perseguono finalità

di lucro. Nel libro quinto perseguono fini di lucro.

Enti primo libro (associativo, scolastico, di arte, beneficenza, volontariato…) che si

distinguono dagli enti pubblici (interessi pubblici) istituiti da legge pubblica.

Art 39 cost possibilità di creare enti riconosciuti o non.

ENTI PRIVATI

Modello terzo settore modello da seguire quando vuole associarsi.

Questi enti vanno visti come una realtà più complessa del singolo, dove la personalità

singola resta nella ratio che ha spinto il legislatore a fare queste norme.

La proiezione della persona dentro queste realtà diverse arriva al punto tale che il diritto le

considera “altro da se” ente nasce come proiezione\manifestazione di un soggetto e

finisce con l’essere considerato dalle norme come un’altra cosa.

Nel primo libro il cc distingue enti pubblici dai privati per indicare che non è materia

nostra. Quelli che interessano sono enti di due tipologie:

• Associativa : viene scelta dove il soggetto pensa che la propria personalità venga

meglio. L’ente è un prolungamento della propria personalità, viene condivisa la

finalità di un gruppo di persone. Aderendo all’associazione ci si sottopone anche

alle stesse regole. L’interesse di uno diventa di tutti così nasce l’ente. Dal singolo

viene creato un soggetto ex novo.

Caratterizzati dalla pluralità di persone che condividono regole di convivenza,

raggiungimento di uno scopo (non lucrativo), volontariato. Volontà di destinare un

patrimonio per il proseguimento di un determinato scopo. Prevalente elemento

personale.

• Unipersonale : ente a struttura uni-soggettiva, caratterizzato da un soggetto che

decide di donare parte del suo patrimonio per il raggiungimento di uno scopo. Si

crea un ente diverso, senza il soggetto (solitamente sono le fondazioni), l’elemento

centrale è il patrimonio, che crea l’ente. Prevalente elemento patrimoniale.

Sono i più diffusi: sono snelli da gestire, si può perseguire qualsiasi obiettivo…

Bisogna formalizzarlo davanti a un notaio, bisogna redigere un regolamento, stilare il

patrimonio (costituito dalle quote solitamente) …

Il momento costitutivo è importante ed è regolamentato dal cc, se non viene seguito

lo schema ordinario dell’art 16 cc l’atto è invalido. Importante perché da persone

singolo diventano collettività.

Se l’associazione non viene registrata non è riconosciuta può vivere ed operare anche

senza ottenere il riconoscimento dall’ordinamento giuridico.

Grande espressione sono i sindacati e i partiti politici. Le associazioni non devono

essere contro il buon costume e le leggi imperative.

Per essere riconosciuti bisogna andare negli uffici dove la pubblica autorità (prefettura)

riconosce l’ente e compie un esercizio di omologazione, e viene inserito l’ente nel

registro.

Associazioni:

Non riconosciute: sono soggetti di diritto ma non hanno personalità giuridica.

 Riconosciuta: hanno personalità giuridica. Sottoposta a un esercizio di

 omologazione della pubblica autorità (verifica scopo, beni), ottiene il

riconoscimento con cui può iscriversi con cui acquista la personalità giuridica.

Norma fino al 2000

Divieto alle associazioni di acquisti di beni immobili (la cosiddetta mano morta, ossia presi

e lasciati lì) per le associazioni non riconosciute. Le attività di importanza relativa

amministrativa era sempre controllata, sempre assistita dall’autorità giudiziaria.

Ora abrogata

Già 1985 permise di stipulare atti per beni immobili. Nel 2000 abrogazione art 12 legge

Bassanini, ha modificato tipologia e modo di agire di questi enti. Tutte le attività di controllo

per le associazioni non riconosciute appesantiva troppo la burocrazie e il compimento di

amministrazione. Così eliminati tutti questi orpelli e autorizzazioni, e abrogate alcune

norme.

La differenza resta nei cardini della disciplina. Lo stato interviene e compie atti giuridici,

come finanziamenti.

Esempio:

Associazione A: ha 2000 euro, per raggiungere lo scopo si rivolge a terzi per un totale di

2300 euro. Andiamo in passivo, scendiamo di 300 euro del patrimonio di cui disponiamo. Il

principio vuole che l’associazione risponde ai suoi doveri con i creditori. Che fine fanno

300 €?

Se l’associazione è riconosciuta?

Principio di responsabilità dell’ente vale per riconosciute e non, per le situazioni fiscale

risponde solo l’associazione. Se l’associazione non è riconosciuta l’autonomia

patrimoniale è imperfetta rispondono coloro che hanno compiuto l’atto per nome

dell’ente, dunque gli amministratori.

Associazione Riconosciute patrimonio perfetto l’avere la personalità giuridica porta a un

principio di separazione dei patrimoni, dunque nemmeno coloro che hanno compito l’atto

rispondono. In questo caso i 300 euro dei creditori vanno persi. Questo perché con i

controlli effettuati viene reso conto a tutti i terzi le informazioni relative all’ente, scopi,

beni… dunque i terzi possono sapere con chi avranno a che fare. Vige un principio di

conoscenza. Essendosi iscritto al registro delle persone giuridiche decide di rendere

pubbliche tutte le proprie informazioni.

Dunque coloro che hanno affari con queste associazioni hanno l’onere di andare a

controllare la situazione finanziaria affinché arrivi all’adempimento del servizio richiesto.

Problema finanziamento ai partiti nessuno ha mai visto un bilancio e la situazione

patrimoniale. Prima aveva un senso non permettere alle associazioni non riconosciute di

non fare bilancio, perché erano sotto controllo e molto limitate nei movimenti patrimoniali.

Comitati: fa parte delle associazioni, regolamentate dall’art 39 e seguenti. Perseguono

attività culturali per periodi di tempo limitato. Solitamente non riconosciute. Principio di

indipendenza patrimoniale viene affidato a tutti i consociati. I 300 euro dovrebbero pagarli

tutti.

Fondazioni: non possono non essere riconosciute. Per il fondatore l’atto di creazione (atto

fondativo) della fondazione va accompagnato dall’atto di dotazione con cui destina la

parte di patrimonio per compiere lo scopo da lui voluto.

Non può non essere riconosciuta perché la fondazione continua a vivere anche dopo la

morte del fondatore (sono persone giuridiche, autonomia patrimoniale perfetta)

Soggetto di diritto non solo persona fisica ma anche elementi della collettività dove

l’individuo diventa ente, entità costituita.

Come operano gli enti:

All’interno dell’ente ci sono degli organi.

Attività giuridica degli enti: di quale capacità giuridica parliamo? Se fosse di persona fisica

si intende di agire. Invece l’ente, al momento della registrazione (se riconosciuto)

possiamo dire che ha la capacità giuridica. Ci possono essere così attività attive e passive.

Assunzione di diritti e obblighi.

Art 16 cc elementi essenziali atto costitutivo e regolamento.

Finzione rappresentata dagli organi

• Per persone fisiche rappresentanti legali per mancanza di capacità di agire

• Per gli enti rappresentanza organica perché venga concepita l’attività giuridica

dell’ente. Rappresentanza organica perché si riferisce agli organi significato

etimologico da organon = strumento per agire, fare qualcosa. Perché gli organi?

Perché una attività complessa che non è rappresentata da una sola persona ma da

una entità di più persone, non può materializzarsi in una persona fisica. Nell’atto

costitutivo e regolamento si creano gli organi di competenza. L’organo (strumento)

serve a far vivere l’ente nel compimento di atti giuridici.

Enti a struttura associativa: proprio per l’elemento associativo di cui sono caratterizzate ha

come organo centrale l’assemblea degli associati (In qualità di associato) con il potere di

esprimere la propria volontà con il voto. Ci sono delle materie per cui l’assemblea deve

riunirsi per forza di cose. Gli associati possono decidere competenze differenti, ed è

sovrana.

Art 21 cc. Libro primo: Principio generale della maggioranza semplice dei voti. Per alcune

materie, richieste dalla legge o per volontà dei consociati ci vogliono maggioranze più alte.

se l’assemblea non decide, si fa con la maggioranza dei partecipanti.

Approvazione del bilancio gli amministratori non si esprimono.

Assembleaè l’organo deliberativo dell’ente, ossia solo in essa si può formare la volontà

dell’ente. Le volontà di tutti diventano la volontà dell’ente nel momento di cui si vota. Il voto

diventa parte dell’atto collegiale (volontà associati) per la delibera. La decisione vincola gli

assenti e i dissenzienti, che accetteranno le regole della maggioranza.

L’eventuale dissenso o assenza può rilevare ai fini del contrasto della delibera,

l’impugnazione della decisione si può fare solo per ragioni di invalidità formali non

perché non si è d’accordo.

Una volta fatta la delibera qualcuno deve compierla in concreto. Per diventare atto

compiuto deve essere compiuta dall’altro organol’organo amministrativo organo scelto

dal legislatore che abbia funzione esecutiva, riceve la volontà dell’ente (delibera), non può

incidere su di essa, si limita ad eseguirla usando la diligenza e perizia che la sua funzione

richiede.

Se andasse oltre il mandato della sua funzione rischia di produrre atti inefficaci e

rispondere in proprio.

Presidente rappresenta l’associazione verso l’esterno, assumendo la carica di

presiederla. Prescrive gli atti per l’assemblea, è anche la carica che si presenta quando

viene chiamata in giudizio l’ente.

Organo esecutivo può essere formato da figure esterne dell’associazione, figure

professionali che hanno solo un rapporto di mandato dall’ente.

Se l’organo esecutivo è formato da una persona (amministratore delegato) si ha un unico

potere

Collegio probi viri: degli uomini più eccelsi, esperti. Sono gli associati

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Publisher
A.A. 2015-2016
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kripto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.