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CONCETTO DI PERSONA GIURIDICA
Non considerato solo come singolo ma anche come entità collettiva, dove il singolo
annullando se stesso pone a quella entità le sue capacità per il raggiungimento di uno
scopo comune. Previsto dal legislatore nel codice civile, riconoscendo gli enti.
Distinzione enti privati – pubblici. Enti del primo libro codice civile non perseguono finalità
di lucro. Nel libro quinto perseguono fini di lucro.
Enti primo libro (associativo, scolastico, di arte, beneficenza, volontariato…) che si
distinguono dagli enti pubblici (interessi pubblici) istituiti da legge pubblica.
Art 39 cost possibilità di creare enti riconosciuti o non.
ENTI PRIVATI
Modello terzo settore modello da seguire quando vuole associarsi.
Questi enti vanno visti come una realtà più complessa del singolo, dove la personalità
singola resta nella ratio che ha spinto il legislatore a fare queste norme.
La proiezione della persona dentro queste realtà diverse arriva al punto tale che il diritto le
considera “altro da se” ente nasce come proiezione\manifestazione di un soggetto e
finisce con l’essere considerato dalle norme come un’altra cosa.
Nel primo libro il cc distingue enti pubblici dai privati per indicare che non è materia
nostra. Quelli che interessano sono enti di due tipologie:
• Associativa : viene scelta dove il soggetto pensa che la propria personalità venga
meglio. L’ente è un prolungamento della propria personalità, viene condivisa la
finalità di un gruppo di persone. Aderendo all’associazione ci si sottopone anche
alle stesse regole. L’interesse di uno diventa di tutti così nasce l’ente. Dal singolo
viene creato un soggetto ex novo.
Caratterizzati dalla pluralità di persone che condividono regole di convivenza,
raggiungimento di uno scopo (non lucrativo), volontariato. Volontà di destinare un
patrimonio per il proseguimento di un determinato scopo. Prevalente elemento
personale.
• Unipersonale : ente a struttura uni-soggettiva, caratterizzato da un soggetto che
decide di donare parte del suo patrimonio per il raggiungimento di uno scopo. Si
crea un ente diverso, senza il soggetto (solitamente sono le fondazioni), l’elemento
centrale è il patrimonio, che crea l’ente. Prevalente elemento patrimoniale.
Sono i più diffusi: sono snelli da gestire, si può perseguire qualsiasi obiettivo…
Bisogna formalizzarlo davanti a un notaio, bisogna redigere un regolamento, stilare il
patrimonio (costituito dalle quote solitamente) …
Il momento costitutivo è importante ed è regolamentato dal cc, se non viene seguito
lo schema ordinario dell’art 16 cc l’atto è invalido. Importante perché da persone
singolo diventano collettività.
Se l’associazione non viene registrata non è riconosciuta può vivere ed operare anche
senza ottenere il riconoscimento dall’ordinamento giuridico.
Grande espressione sono i sindacati e i partiti politici. Le associazioni non devono
essere contro il buon costume e le leggi imperative.
Per essere riconosciuti bisogna andare negli uffici dove la pubblica autorità (prefettura)
riconosce l’ente e compie un esercizio di omologazione, e viene inserito l’ente nel
registro.
Associazioni:
Non riconosciute: sono soggetti di diritto ma non hanno personalità giuridica.
Riconosciuta: hanno personalità giuridica. Sottoposta a un esercizio di
omologazione della pubblica autorità (verifica scopo, beni), ottiene il
riconoscimento con cui può iscriversi con cui acquista la personalità giuridica.
Norma fino al 2000
Divieto alle associazioni di acquisti di beni immobili (la cosiddetta mano morta, ossia presi
e lasciati lì) per le associazioni non riconosciute. Le attività di importanza relativa
amministrativa era sempre controllata, sempre assistita dall’autorità giudiziaria.
Ora abrogata
Già 1985 permise di stipulare atti per beni immobili. Nel 2000 abrogazione art 12 legge
Bassanini, ha modificato tipologia e modo di agire di questi enti. Tutte le attività di controllo
per le associazioni non riconosciute appesantiva troppo la burocrazie e il compimento di
amministrazione. Così eliminati tutti questi orpelli e autorizzazioni, e abrogate alcune
norme.
La differenza resta nei cardini della disciplina. Lo stato interviene e compie atti giuridici,
come finanziamenti.
Esempio:
Associazione A: ha 2000 euro, per raggiungere lo scopo si rivolge a terzi per un totale di
2300 euro. Andiamo in passivo, scendiamo di 300 euro del patrimonio di cui disponiamo. Il
principio vuole che l’associazione risponde ai suoi doveri con i creditori. Che fine fanno
300 €?
Se l’associazione è riconosciuta?
Principio di responsabilità dell’ente vale per riconosciute e non, per le situazioni fiscale
risponde solo l’associazione. Se l’associazione non è riconosciuta l’autonomia
patrimoniale è imperfetta rispondono coloro che hanno compiuto l’atto per nome
dell’ente, dunque gli amministratori.
Associazione Riconosciute patrimonio perfetto l’avere la personalità giuridica porta a un
principio di separazione dei patrimoni, dunque nemmeno coloro che hanno compito l’atto
rispondono. In questo caso i 300 euro dei creditori vanno persi. Questo perché con i
controlli effettuati viene reso conto a tutti i terzi le informazioni relative all’ente, scopi,
beni… dunque i terzi possono sapere con chi avranno a che fare. Vige un principio di
conoscenza. Essendosi iscritto al registro delle persone giuridiche decide di rendere
pubbliche tutte le proprie informazioni.
Dunque coloro che hanno affari con queste associazioni hanno l’onere di andare a
controllare la situazione finanziaria affinché arrivi all’adempimento del servizio richiesto.
Problema finanziamento ai partiti nessuno ha mai visto un bilancio e la situazione
patrimoniale. Prima aveva un senso non permettere alle associazioni non riconosciute di
non fare bilancio, perché erano sotto controllo e molto limitate nei movimenti patrimoniali.
Comitati: fa parte delle associazioni, regolamentate dall’art 39 e seguenti. Perseguono
attività culturali per periodi di tempo limitato. Solitamente non riconosciute. Principio di
indipendenza patrimoniale viene affidato a tutti i consociati. I 300 euro dovrebbero pagarli
tutti.
Fondazioni: non possono non essere riconosciute. Per il fondatore l’atto di creazione (atto
fondativo) della fondazione va accompagnato dall’atto di dotazione con cui destina la
parte di patrimonio per compiere lo scopo da lui voluto.
Non può non essere riconosciuta perché la fondazione continua a vivere anche dopo la
morte del fondatore (sono persone giuridiche, autonomia patrimoniale perfetta)
Soggetto di diritto non solo persona fisica ma anche elementi della collettività dove
l’individuo diventa ente, entità costituita.
Come operano gli enti:
All’interno dell’ente ci sono degli organi.
Attività giuridica degli enti: di quale capacità giuridica parliamo? Se fosse di persona fisica
si intende di agire. Invece l’ente, al momento della registrazione (se riconosciuto)
possiamo dire che ha la capacità giuridica. Ci possono essere così attività attive e passive.
Assunzione di diritti e obblighi.
Art 16 cc elementi essenziali atto costitutivo e regolamento.
Finzione rappresentata dagli organi
• Per persone fisiche rappresentanti legali per mancanza di capacità di agire
• Per gli enti rappresentanza organica perché venga concepita l’attività giuridica
dell’ente. Rappresentanza organica perché si riferisce agli organi significato
etimologico da organon = strumento per agire, fare qualcosa. Perché gli organi?
Perché una attività complessa che non è rappresentata da una sola persona ma da
una entità di più persone, non può materializzarsi in una persona fisica. Nell’atto
costitutivo e regolamento si creano gli organi di competenza. L’organo (strumento)
serve a far vivere l’ente nel compimento di atti giuridici.
Enti a struttura associativa: proprio per l’elemento associativo di cui sono caratterizzate ha
come organo centrale l’assemblea degli associati (In qualità di associato) con il potere di
esprimere la propria volontà con il voto. Ci sono delle materie per cui l’assemblea deve
riunirsi per forza di cose. Gli associati possono decidere competenze differenti, ed è
sovrana.
Art 21 cc. Libro primo: Principio generale della maggioranza semplice dei voti. Per alcune
materie, richieste dalla legge o per volontà dei consociati ci vogliono maggioranze più alte.
se l’assemblea non decide, si fa con la maggioranza dei partecipanti.
Approvazione del bilancio gli amministratori non si esprimono.
Assembleaè l’organo deliberativo dell’ente, ossia solo in essa si può formare la volontà
dell’ente. Le volontà di tutti diventano la volontà dell’ente nel momento di cui si vota. Il voto
diventa parte dell’atto collegiale (volontà associati) per la delibera. La decisione vincola gli
assenti e i dissenzienti, che accetteranno le regole della maggioranza.
L’eventuale dissenso o assenza può rilevare ai fini del contrasto della delibera,
l’impugnazione della decisione si può fare solo per ragioni di invalidità formali non
perché non si è d’accordo.
Una volta fatta la delibera qualcuno deve compierla in concreto. Per diventare atto
compiuto deve essere compiuta dall’altro organol’organo amministrativo organo scelto
dal legislatore che abbia funzione esecutiva, riceve la volontà dell’ente (delibera), non può
incidere su di essa, si limita ad eseguirla usando la diligenza e perizia che la sua funzione
richiede.
Se andasse oltre il mandato della sua funzione rischia di produrre atti inefficaci e
rispondere in proprio.
Presidente rappresenta l’associazione verso l’esterno, assumendo la carica di
presiederla. Prescrive gli atti per l’assemblea, è anche la carica che si presenta quando
viene chiamata in giudizio l’ente.
Organo esecutivo può essere formato da figure esterne dell’associazione, figure
professionali che hanno solo un rapporto di mandato dall’ente.
Se l’organo esecutivo è formato da una persona (amministratore delegato) si ha un unico
potere
Collegio probi viri: degli uomini più eccelsi, esperti. Sono gli associati