Estratto del documento

Istituzioni di diritto privato

Il diritto può essere definito come un insieme di regole di condotta (dette norme) generali ed astratte che riguardano le azioni umane dei soggetti che appartengono ad una determinata collettività. Lo scopo che questo insieme di regole si prefigge è quello di garantire l'ordine sociale, disciplinando i rapporti tra i membri di una collettività in un determinato momento storico.

Queste regole sono generali in quanto sono normalmente dirette a tutti i soggetti e non solo alcuni; e sono astratte, in quanto il comportamento in esse previsto è un modello teoricamente identificato. Nel diritto si cerca di dare una maggior rilevanza allo status delle persone, il che identifica una serie di diritti e doveri.

Il sistema del diritto pubblico

Il sistema del diritto pubblico è quell'insieme di norme che regola i rapporti tra cittadino e Stato, ovvero la definizione del modello organizzativo dello Stato, come ad esempio la scelta dell'ordinamento politico della repubblica (scelto nel 1948). La Costituzione è la fonte maggiore del diritto italiano e organizza il modello statale in tre diversi poteri: quello legislativo affidato al Parlamento; quello esecutivo rappresentato dal Governo (nominato dal Presidente della Repubblica); e quello giudiziario che invece viene rappresentato dall'organizzazione della giustizia che si divide nella magistratura civile, penale e amministrativa. Quella civile si occupa del contenzioso che spetta ad un cittadino privato nei confronti di un altro individuo privato (divorzi, rumori molesti dei vicinati…), contenzioso che verrà definito tramite processo, che si sviluppa in 3 gradi differenti, il primo grado è quello svolto di fronte al tribunale, il secondo grado è regolato dalla corte d'appello, e l'ultimo il terzo invece riguarda la corte di cassazione che però non entra nel merito ma dovrà analizzare se i giudici dei due precedenti gradi abbiano interpretato la norma in maniera corretta.

Questi tre gradi di giurisdizione valgono sia per la magistratura penale che amministrativa, quest'ultima riguarda i contenziosi tra i cittadini privati e lo Stato (Tar, tribunale amministrativo regionale), l'appello contro il Tar viene poi accolto dal consiglio di Stato.

Fonti del diritto

Atti o fatti dell'ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Hanno lo scopo di far capire la provenienza di una determinata regola e di delinearne la gerarchia.

  • Fonti costituzionali: Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato e definisce i principi generali dell'ordinamento, i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e l'organizzazione e le regole di funzionamento degli organi dello Stato. Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale che sono norme che vengono approvate con procedimento aggravato, ovvero si prevede una doppia lettura da parte di ciascuna Camera e il raggiungimento di maggioranze più elevate. Si tratta di leggi che possono modificare il testo della Costituzione o derogarne una disciplina. Le norme costituzionali sono in una situazione di "supremazia" rispetto alle altre, al vertice della gerarchia delle fonti. Tali norme sono direttamente applicabili nei rapporti di diritto civile, e inoltre la Costituzione è per sua natura rigida: ovvero può essere modificata soltanto con una maggioranza qualificata dal Parlamento, diversamente da quanto previsto per le leggi ordinarie.
  • Fonti comunitarie: Atti normativi dell'Unione Europea
  • Fonti internazionali: Trattati internazionali
  • Fonti primarie: Leggi ordinarie statali, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti parlamentari, referendum abrogativo di leggi ordinarie, leggi regionali, atti aventi forza di legge
  • Fonti secondarie: Regolamenti amministrativi
  • Fonti terziarie: Consuetudini

Fonti comunitarie

  • Norme del Trattato: sono le norme primarie dell'Unione Europea su cui si fonda l'Unione stessa e il suo ordinamento giuridico.
  • Regolamenti: Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ovvero non necessita di misure di recepimento nel diritto nazionale, anche nei rapporti tra cittadini.
  • Direttive: sono uguali ai regolamenti ma a differenza di quest'ultimi la direttiva deve essere recepita dagli stati membri, i singoli Stati possono adottare le forme e i mezzi ritenuti più opportuni per applicare la direttiva. Ne esistono due tipi:
    • Non direttamente applicabili (possono tuttavia valere come parametro per l'interpretazione del diritto interno): La direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma resta la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Può essere derogata dalla legislazione interna, purché non vengano messi a repentaglio i principi della direttiva (c.d. vincolatività di principio).
    • Direttamente applicabili (nei rapporti tra cittadino ed autorità statale): Condizioni per l'applicabilità:
      • Scadenza del termine concesso allo Stato membro per il recepimento;
      • Incondizionata
      • Sufficientemente precisa

Altre fonti

  • Legge (fonte primaria): atto normativo di competenza del Parlamento (legge ordinaria statale) o, in alcuni casi, della regione (leggi regionali).
  • Decreto legislativo (fonte primaria): adottato dal governo a seguito di una legge parlamentare di delega. Il governo dovrà seguire le direttive che il Parlamento gli ha imposto nell'emanazione di un determinato decreto legislativo.
  • Decreto legge (fonte primaria): adottato dal governo di propria iniziativa (senza precedente legge-delega) ma soltanto in circostanze straordinarie di necessità e di urgenza; deve essere convertito in legge entro 60 giorni (e deve essere presentato alle Camere per la sua conversione il giorno stesso), altrimenti perde efficacia.
  • Regolamenti (fonte secondaria): emanati da organi del potere esecutivo (Governo) o da altre Autorità nei limiti nei quali è loro attribuita una potestà in materia, di regola non attribuiscono particolari diritti, obblighi o facoltà ma ne regolano l'esercizio.
  • Usi o Consuetudini (fonte terziaria): fonte non statuale, non scritta (fonte-fatto), è regola di condotta osservata uniformemente e costantemente dai membri di una società con la convinzione di adempiere ad un imperativo giuridico. Non è ammesso l'uso contra legem, bensì vale se richiamata da altre fonti o per la disciplina di materia non altrimenti regolamentata.
  • Leggi regionali: sono leggi emanate dalle regioni nell'esercizio della propria potestà normativa.

Fatto/atto e situazioni giuridiche soggettive

Il diritto oltre a possederlo, bisogna essere in grado di dimostrare che tale diritto possa essere tutelato. Per fatto giuridico si intende un qualsiasi accadimento al quale l'ordinamento riconduce un effetto giuridico (furto o rapina), il fatto è oggetto di valutazione (rilevanza) positiva o negativa da parte dell'ordinamento. Esistono fatti giuridicamente rilevanti e irrilevanti.

Al fatto giuridico viene attribuita un'efficacia, indicando così effetti giuridici quali la nascita, la modifica o l'estinzione di situazioni soggettive. Il fatto giuridico si distingue tra:

  • Fatti giuridici in senso stretto: accadimenti considerati oggettivamente in cui manca del tutto la volontà umana o tale volontà gioca un ruolo indifferente, al cui verificarsi la norma ricollega determinati effetti (es. fulmine).
  • Atti giuridici: caratterizzati da un'attività umana consapevole e voluta posta in essere da un soggetto capace di intendere e di volere, cui l'ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna.

Anche gli atti giuridici si distinguono in:

  • Atti giuridici in senso stretto: come il riconoscimento di un figlio, ovvero un comportamento che può essere adottato soltanto da quel soggetto e soprattutto in maniera volontaria.
  • Negozi giuridici (o atti di autonomia privata): ad esempio la donazione, a differenza degli atti in senso stretto, questo è un atto libero adottato tramite contratto e quindi non riguarda solo l'unico soggetto ma tutti i soggetti coinvolti nel contratto.

Persona fisica

Le situazioni soggettive devono essere necessariamente imputate ad un soggetto, che ne ha la titolarità (cittadinanza). Si definisce, pertanto, soggetto giuridico qualunque centro di imputazione di effetti giuridici. L'ordinamento giuridico stabilisce chi debba essere considerato soggetto di diritto, ossia persona: tale qualificazione deriva dal riconoscimento di un soggetto come centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Prende quindi fondamentale rilevanza in questo caso lo status del soggetto, e grazie ad esso vengono attribuiti differenti diritti ai differenti individui, detti soggetti di diritto.

I soggetti di diritto sono sia le persone fisiche che le persone giuridiche (nel momento in cui le persone fisiche si aggregano). Ad esempio le società, che sono lo strumento attraverso cui le persone fisiche operano con la tutela del fatto che le conseguenze non ricadono sulle persone fisiche, ma sulla società ovvero sulla persona giuridica.

La persona fisica si concretizza in uno status (padre, proprietario, creditore…). Lo status costituisce il presupposto di una serie di situazioni soggettive (di diritto e di dovere) che fanno capo ad un soggetto in quanto appartenente stabilmente ad una collettività determinata.

La persona fisica opera attraverso la capacità giuridica (art.1 cc), capacità che si acquista al momento della nascita. La capacità giuridica è l'astratta idoneità di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, diritti e doveri (ad esempio l'eredità di un soggetto non può essere donata in eredità a soggetti non ancora nati o concepiti, art.462 c.c.). La legge riconosce, però, anche la capacità di succedere e ricevere donazioni al nascituro, concepito e non ancora concepito. Con l'articolo 462 si cerca di tutelare la volontà della persona che lascia il patrimonio. Con la morte naturale si ha l'estinzione della persona fisica e la cessazione della sua capacità giuridica. La capacità giuridica compete a tutte le persone fisiche ed alle persone giuridiche e non può essere oggetto di rinuncia o transazione.

La capacità giuridica si distingue in:

  • Generale: attitudine astratta e generica estesa a tutti gli uomini
  • Speciale: richiesta per la titolarità di alcune situazioni soggettive complesse (ad es. il minore di anni 15 non è ritenuto idoneo ad assumere obblighi e diritti derivanti da un rapporto di lavoro).

Capacità di agire

La capacità di agire è definita come l'idoneità della persona a svolgere l'attività giuridica che riguarda la sfera dei suoi interessi, ossia esercitare diritti e doveri. La capacità di agire presuppone la possibilità di curare i propri interessi e si acquista con il compimento della maggiore età, concerne quindi nell'aspetto dinamico e attivo. Il ragazzo adulto diventa così un centro d'imputazione di effetti giuridici. Vi è poi una capacità di agire che si acquista prima della maggiore età: sono ipotesi previste da singole leggi in relazione a determinati atti o rapporti.

Situazioni relative alla persona fisica

Domicilio: Luogo in cui la persona stabilisce il centro principale dei propri affari. Il domicilio implica una valutazione che non riguarda la sfera fisica della persona, ma quella economico-sociale, infatti l'elemento caratterizzante è la localizzazione degli affari e degli interessi.

Residenza: Luogo in cui la persona stabilisce la propria abitazione e le proprie relazioni di natura personale, familiare e sociale (dimora abituale). La residenza implica l'effettiva e abituale presenza del soggetto in un dato luogo. Si può avere più di una residenza.

Dimora: Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente. Ha scarso rilievo giuridico, e poiché il concetto di dimora presuppone un soggiorno, non costituisce dimora un pernottamento o una sosta temporanea.

Riferimenti normativi: artt. 43 ss. C.c.

Scomparsa

La persona scompare e non se ne hanno più notizie. Lo scomparso non può ricevere eredità né acquistare altro diritto. Il tribunale dell'ultimo domicilio (o residenza) dello scomparso può, su istanza di qualunque interessato o del P.M., nominare un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso. (art. 48)

Assenza

È una situazione di diritto, al contrario della scomparsa, e si verifica quando sono trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa. L'assenza viene dichiarata con sentenza, e tutti coloro che possono vantare dei diritti dipendenti dalla morte dell'assente sono immessi nel possesso temporaneo dei suoi beni. L'assenza cessa: con l'accertamento della morte dell'assente; con la dichiarazione di morte presunta; col ritorno dell'assente o con la prova che egli è vivente.

Morte presunta

Sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, anche la morte presunta viene dichiarata con sentenza, e coloro che erano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni ne possono liberamente disporre. Con la sentenza di morte presunta, inoltre, si estinguono i diritti personali e si può aprire la successione ereditaria.

Riferimenti normativi: Artt. 48 ss. C.c.

Incapacità di agire

L'incapacità di agire è l'inattitudine del soggetto a compiere atti giuridicamente rilevanti, esistono tre tipi di incapacità nel nostro ordinamento:

  • Legale: è un'incapacità che esclude ogni attitudine del soggetto al compimento di quegli atti per i quali la legge richiede la capacità di agire. Questa incapacità è relativa ai minori, ovvero coloro che non hanno compiuto la maggiore età e quindi la legge prevede che ci siano alcuni soggetti che li rappresentino nelle situazioni giuridiche. In questo caso di norma sono i genitori i rappresentati legali del figlio minore. Pertanto, il minore, non può compiere atti di natura negoziale, ne può stare in giudizio, se non per mezzo del suo rappresentante legale; può compiere tutti quegli atti negoziali della vita quotidiana; può compiere gli atti giuridici in senso stretto idonei ad acquistare o conservare un diritto; risponde personalmente delle conseguenze dell'atto illecito; e può validamente agire in qualità di rappresentante dimostrando un'adeguata capacità di intendere e di volere. I contratti stretti dai minori sono annullabili. Sono tutti strumenti di protezione nei confronti del minore. Ci sono però delle situazioni eccezionali come il minore emancipato (si parla di emancipazione per indicare lo status di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il minore prima del compimento della maggiore età, qualora, avendo compiuto 16 anni, si sia trovato di fronte a situazioni straordinarie) che può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, e cessa di fatto la responsabilità genitoriale (art. 390 c.c.).
  • Giudiziale: si chiama così perché questa tipologia di incapacità viene accertata da un tribunale, quindi tramite processo. Gli status di incapacità giudiziale sono tre: l'interdizione che obbliga alla sostituzione del soggetto negli atti amministrativi con un tutore a tutela del patrimonio del soggetto, vista la grave e permanente infermità mentale del soggetto interdetto, si parla perciò di incapacità totale di agire; inabilitazione che è uno status meno grave dell'interdizione, e quindi rivolta a soggetti che abbiano un'infermità mentale meno grave, e quindi un'incapacità parziale di agire, e il soggetto che cerca di tutelare gli atti amministrativi dell'inabilitato è il curatore che affianca il soggetto, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; ultimo status dell'incapacità giudiziale e quella meno grave è l'amministrazione di sostegno, la figura dell'amministratore affianca o sostituisce il soggetto ma solo per determinati atti individuati dal giudice.
  • Naturale: ovvero l'incapacità di un soggetto di intendere e di volere, ovvero l'incapacità dell'individuo di comprendere il significato delle proprie azioni e di controllare i propri stimoli e impulsi ad agire, che può derivare sia da alterazioni patologiche della psiche, sia da situazioni temporanee che turbano la sua sfera affettiva, emozionale, volitiva (ubriachezza, ira, dolore per la perdita di una persona cara). Anche persone anziane.

L'ordinamento anche qui vuole tutelare il patrimonio del soggetto nel momento in cui altri soggetti volessero approfittare di tale incapacità e le conseguenze di tale situazione sono l'annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall'incapace naturale. Ci sono situazioni in cui non è necessario il pregiudizio dell'atto, ovvero la prova che l'incapace sia stato ingannato, vista la forte importanza che l'ordinamento dà a queste situazioni che sono il riconoscimento di un debito, il riconoscimento di un figlio e il matrimonio. Questi atti devono essere effettuati in situazione di totale capacità di agire.

Il legislatore ha voluto però tutelare anche le esigenze di altre persone che hanno confidato nella validità degli atti posti in essere dal soggetto in stato di incapacità, tuttavia:

  • Se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell'annullamento è necessario fornire la prova del grave pregiudizio (il requisito del grave pregiudizio deve essere dimostrato).
Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 108
Istituzioni di diritto privato Pag. 1 Istituzioni di diritto privato Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 108.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto privato Pag. 91
1 su 108
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nico_paoletti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community