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Il Codice Civile

Il c.c. si divide in 6 libri:

  1. “delle persone e della famiglia”
  2. “delle successioni”
  3. “della proprietà”
  4. ”delle obbligazioni”
  5. “del lavoro”
  6. “della tutela dei diritti”

La divisione dei libri coincide con una divisione in materia, ad ogni libro corrisponde una materia.

Ciò che caratterizza il codice sono gli articoli che rappresentano ogni disposizione del codice.

Es. art.1 del 1 libro: “la capacità giuridica”. In questo articolo sono presenti 2 disposizioni: la prima è il primo comma (=capoverso), la seconda il secondo comma. (Quando c’è ,1 si fa riferimento al primo comma, se c’è ,2 si fa riferimento al secondo.).

Il codice è anche diviso in titoli e capi, sono divisioni interne che riguardano submaterie (rispetto alla materia principale che è quella del primo libro). Es. il libro 1, titolo 1 si tratta delle persone fisiche.

mentre al titolo 2 ci sono le persone giuridiche che si suddividono, al capo 1 in persone giuridiche pubbliche, al secondo delle associazioni e fondazioni (p.g. private).

Rubrica (di ogni singolo articolo) = dice cosa si studia in un determinato articolo, una specie di titolo che sintetizza l'argomento dell'articolo.

→ 1 libro "delle persone e della famiglia"

Vi è lo studio dei soggetti giuridici = persone fisiche (=enti corporei muniti di capacità giuridica) e persone giuridiche (=pluralità di sogg. che mettono a disposizione un proprio patrimonio per uno scopo che, a diff. Della società non è uno scopo lucrativo, bensì ideale, altruistico, e che vengono considerati dal legislatore come un unico ente, un unico sogg. di diritto (associazioni, fondazioni, comitati).

Nel libro 1 vi è anche una disciplina più dettagliata delle persone della famiglia, che studia i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi.

2 libro “delle successioni” (dall’art. 456)

La morte della persona fisica, ovvero il soggetto giuridico, implica per l’ordinamento giuridico la necessità che venga regolamentato ciò che riguarda il post mortem del soggetto.

I principali istituti di questo libro sono: il testamento (= atto mortis causa, con cui il de cuius, ovvero colui che muore, dispone il proprio patrimonio a favore dei suoi eredi (o catarie?). Altro istituto: successione legittima, nel caso in cui non c’è un testamento e quindi è la legge stessa che dice come andranno a distribuirsi i vari beni del de cuius.

7→ 3 libro “della proprietà” e dei diritti reali

La proprietà è il diritto reale per eccellenza. La proprietà è una situazione giuridica soggettiva, in questo caso si parla di proprietà ovvero titolarità non possesso. Il possessore è colui che si comporta come se fosse il proprietario di un

diritto di proprietà, ma in realtà non lo è, perché non è il titolare. Il proprietario è il titolare di un diritto di proprietà. Un effetto del possesso è per esempio l'usucapione, ovvero un modo di acquisto a titolo originario di una proprietà: per 20 anni mi comporto come possessore, io potrei acquisire il diritto di proprietà. I diritti si acquistano:

  • (acquisto) A titolo originario: es. usucapione, perché il bene non mi viene trasferito, ma lo acquisto possedendolo
  • (acquisto) A titolo derivativo: es. compra-vendita, permuta, ecc., ovvero tutti quegli atti con contenuto negoziale, ovvero fatti attraverso contratti (contratto= strumento principale con cui si costituisce, modifica, trasferisce, estingue le situazioni giuridiche soggettive. → 4 libro "delle obbligazioni" (importante)

Obbligazioni (= vincolo, rapporto giuridico obbligatorio tra due soggetti: debitore e creditore. Secondo l'art.

1173 del c.c. le obbligazioni sono originate da contratto, fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (es. promesse unilaterali, ecc.).

Es. di contratto: il mutuo ha come fonte di obbligazione il contratto, con cui la banca, ovvero il mutuante, trasferisce un bene, un diritto (ci presta i soldi), io, il mutuatario, devo pagare rate con interessi.

Es. contratto preliminare (volgarmente chiamato "compromesso"), ovvero un contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un altro contratto (=obbligo a contrarre).

Fatto illecito (art.2043 del c.c.), ovvero un obbligo di risarcimento del danno che però non deriva da un accordo tra due parti. Es. investo qualcuno. Il fatto illecito può essere doloso (volontario) o colposo (involontario) e consiste nel procurare un danno ingiusto, che sono obbligato a risarcire. Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale.

Altra distinzione è tra una disciplina del contratto in generale (= elementi

Essenziali del contratto, l'accordo, la forma...) e dei singoli contratti, ovvero che identifica le regole dei singoli contratti, chiamati contratti tipici (es. compra-vendita). Es. art.1470, il titolo terzo è dedicato ai contratti della vendita, ovvero una serie di norme che disciplina un contratto tipico (tipico = è previsto dall'ordinamento giuridico ed è anche disciplinato specificamente nei suoi passaggi // contratto atipico = non è regolamentato all'interno del codice civile o dalla legislazione speciale). Per regolamentare un contratto atipico, non essendo disciplinato da un legislatore, si individuano delle disposizioni analoghe (= lacuna, cioè vuoti normativi che si colmano con disposizioni analoghe). → 5 libro "del lavoro" Enti collettivi = enti con scopo di lucro, ovvero le società // dagli enti del libro 1. → 6 libro "della tutela e dei diritti" (dall'art. 2646) 2 istituti

principali: trascrizione (=forma di pubblicità), prescrizione (= il mancato esercizio di un diritto in un determinato arco di tempo comporta l'estinzione del diritto)

8FATTO, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO

Questa distinzione caratterizza i principali eventi che vengono classificati all'interno del diritto privato. Se dovessimo classificarli, questa classificazione avviene sulla base del diverso ruolo che la volontà delle parti ha nei fenomeni giuridici.

Fatto giuridico

Per "fatto giuridico", in termine generale, possiamo definire qualsiasi evento a cui l'ordinamento giuridico ricollega delle conseguenze giuridiche. Questi fatti sono classificati in diverse categorie di fatti:

  • Fatti materiali, ovvero che creano una modificazione sensibile nella realtà fisica
  • Fatti interni o fatti psicologici, cioè le "omissioni"

Nel fatto giuridico in generale, ciò che lo caratterizza è il dato per cui la

volontà dell'uomo non è rilevante ai fini della produzione degli effetti giuridici (quindi il fatto può essere sia causato dall'uomo, sia da altro, come da un evento materiale non diretto dalla volontà umana). Atto giuridico Atti giuridici, la cui caratteristica fondamentale è che l'evento che si produce ed è in grado di produrre conseguenze giuridiche (l'evento che caratterizza questo atto), richiede un intervento umano, cioè un'attività posta in essere dall'uomo (è causato dalla volontà umana). C'è dunque una volontà del comportamento, ma non c'è una volontà dell'effetto legale, dell'effetto giuridico (perché è il legislatore che riconduce all'atto gli effetti giuridici). I principali atti giuridici: contratto, matrimonio, sentenze (e altri, ad es. le delibere assembleari). Ulteriori classificazioni deglila seguente:

Gli atti giuridici possono essere classificati in atti leciti e illeciti. Gli atti leciti sono quelli compiuti in conformità alle regole previste dall'ordinamento giuridico. Gli atti illeciti, invece, sono quelli compiuti in violazione di doveri giuridici e che provocano una lesione di un diritto soggettivo. Ad esempio, un atto illecito è quello previsto dall'articolo 2043.

Le operazioni e le dichiarazioni sono due categorie di atti giuridici. Le operazioni sono atti che esprimono un'attività di tipo materiale, come ad esempio la presa di possesso di un determinato bene. Le dichiarazioni, invece, sono atti che esprimono una manifestazione di volontà.

La categoria del negozio giuridico è diversa da quella degli atti giuridici. Il negozio giuridico, come istituto, non è disciplinato all'interno del nostro ordinamento, ma è una categoria giuridica che il nostro sistema ha ripreso dalla dottrina tedesca. L'elemento caratterizzante del negozio giuridico è la manifestazione di volontà del soggetto che si rivolge alla produzione di determinati atti ed effetti giuridici. La differenza tra negozio e atto giuridico è...

che: nel negozio vi è una manifestazione di volontà diretta alla produzione di determinati atti ed effetti giuridici. Nell'atto invece c'è solo una manifestazione di volontà (è la legge che riconosce poi l'effetto giuridico, a prescindere che il soggetto lo voglia o meno) che riguarda solo l'atto (il comportamento) e non anche l'effetto giuridico. Es. nel caso di atto giuridico posso intimare un soggetto che mi paghi una certa somma di denaro, l'ordinazione però prevede una serie di effetti che derivano direttamente dalla legge e non dalla volontà del soggetto. Nel contratto di compravendita la volontà è diretta ai principali effetti giuridici (perché quando si stipula un contratto di compravendita il compratore e il venditore vogliono essenzialmente due cose, ovvero quelli che sono gli effetti giuridici principali del contratto: il trasferimento della proprietà di un bene, dal lato dell'acquisitore.

E l'acquisizione di un prezzo come corrispettivo di quel bene, dal lato del venditore). Questi specifici atti si distinguono dalle dichiarazioni di scienza, che non sono volte ad esprimere una volontà bensì la conoscenza rispetto a determinati fatti.

9- atto collegiale: le diverse manifestazioni di volontà sono dirette a formare un organo rappresentante la volontà di più persone, ad es. la delibera di un'assemblea (il principio che regola questa struttura (la volontà si forma si basa sul) è il principio di maggioranza, maggioritario). La deliberazione (il contenuto di questa delibera) è vincolante anche per i dissenzienti e per gli assenti.- atto complesso = es. manifestazione di volontà realizzata dal curatore e dall'emancipato. In questo caso le due manifestazioni di volontà, entrambe fondamentali, costituiscono un'unica manifestazione di volontà (ciò non avviene nell'atto

collegiale: se un voto non è valido, vigecomunque il principio m
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francescaaa_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bevivino Guglielmo.