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Gli elementi del contratto

I requisiti del contratto sono indicati nell'articolo 1325 e sono considerati elementi essenziali, nel senso che non possono mancare. Se uno di questi requisiti manca, il contratto è nullo. I quattro requisiti sono:

  • Accordo: inteso come consenso, patto, comune volontà. Le parti si accordano sul contenuto del contratto.
  • La causa.
  • L'oggetto.
  • La forma, se prescritta a pena di nullità.

L'oggetto del contratto è l'insieme delle prestazioni contrattuali. Il concetto di prestazione contrattuale indica gli impegni che il contratto mette a carico della parte. Spesso le prestazioni contrattuali riguardano un determinato bene, come ad esempio la vendita di una casa. In questo caso, si può dire che l'oggetto del contratto è quella cosa. Tuttavia, in realtà, l'oggetto del contratto è la prestazione relativa a quel bene. Un'altra espressione,

che si usa sostanzialmente come sinonimo di oggetto del contratto è CONTENUTO DEL CONTRATTO: ad esempio, contenuto di una vendita è il pagamento del prezzo ed è il trasferimento della cosa. I requisiti dell'oggetto: possibilità e liceità L'art. 1346 indica i requisiti dell'oggetto contrattuale, stabilendo che deve essere: POSSIBILE; LECITO; DETERMINATO O ALMENO DETERMINABILE. Il requisito della POSSIBILITÀ significa che il contratto non può prevedere prestazioni irrealizzabili sia dal punto di vista materiale o tecnico, sia dal punto di vista giuridico. Non è impossibile l'oggetto consistente nella prestazione di una cosa futura: il contratto può riguardare una cosa non ancora esistente al momento del contratto, salvo i casi in cui la legge lo vieta. Con il requisito della LICEITÀ il contratto non può prevedere prestazioni vietate dalla legge. I criteri dell'illiceità: norme imperative,

ordine pubblico e buon costume

La legge dice quali sono i criteri dell'illiceità. Indicando 3 parametri, illiceità significa contrarietà a:

  1. NORME IMPERATIVE (o inderogabili): vietano di fare determinati contratti, o vietano di inserire nel contratto determinati contenuti, o impongono che il contratto abbia determinati contenuti. Il loro obiettivo è proteggere valori fondamentali o interessi generali, che sarebbero minacciati o lesi dal contratto che la norma proibisce, o dal contratto con i contenuti vietati, o dal contratto senza i contenuti imposti. Le norme imperative sono di regola dettagliate e specifiche, nel senso che individuano con precisione i contratti o i contenuti contrattuali vietati. E questa è una loro forza: perché permettono di colpirli, con il rimedio della nullità, in modo mirato e sicuro.
  2. ORDINE PUBBLICO: è un concetto giuridico indeterminato, che indica un insieme di valori e principi fondamentali per la convivenza sociale. La contrarietà all'ordine pubblico può essere individuata in comportamenti che minacciano la sicurezza, la tranquillità, la moralità o l'equilibrio sociale.
  3. BUON COSTUME: è un concetto che si riferisce alle norme di comportamento socialmente accettate e ritenute moralmente corrette. La contrarietà al buon costume può essere individuata in comportamenti che violano le norme di decenza, rispetto e correttezza.

Pertanto, l'illiceità di un'azione o di un contratto può essere determinata dalla contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

nessun vantaggio specifico. In altre parole, le prestazioni previste nel contratto devono essere chiare e definite in modo preciso. Il requisito della DETERMINABILITÀ dell'oggetto significa che le prestazioni previste nel contratto devono essere identificabili in modo oggettivo. Ciò significa che le parti devono essere in grado di determinare con precisione cosa devono fare o ricevere in base al contratto. Questi requisiti sono importanti perché consentono alle parti di avere una chiara comprensione delle loro obbligazioni e dei loro diritti derivanti dal contratto. Inoltre, la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto del contratto sono fondamentali per garantire la certezza e la stabilità delle relazioni contrattuali. Per soddisfare questi requisiti, le parti possono fare riferimento ad altre fonti esterne, come leggi, regolamenti o norme di settore, per definire le prestazioni previste nel contratto. Questo tipo di contratto, chiamato "per relationem", fa riferimento a tali fonti esterne per determinare l'oggetto del contratto. In conclusione, la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto del contratto sono requisiti fondamentali per garantire la validità e l'efficacia del contratto.sacrifici altrettanto indefiniti. La ragione del requisito è doppia: la sua mancanza rende dubbia la serietà dell'accordo; rende impossibile da applicare al contratto rimedi diretti ad attuare i diritti delle parti, nel caso che fra essere sorga controversia. Tuttavia, vi è la possibilità che il contratto abbia un oggetto non determinato: purché questo sia ALMENO DETERMINABILE. L'oggetto è determinabile quando il contratto fa riferimento a criteri o elementi esterni al contratto stesso, che permettono o permetteranno di determinare la prestazione contrattuale. La causa del contratto La CAUSA esprime la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati con il contratto. Ogni contratto deve avere una causa, poiché un contratto senza causa darebbe luogo al fenomeno di spostamenti patrimoniali non giustificati. Il contratto di compravendita, ad esempio, realizza un doppio spostamento di ricchezza, in quanto il compratore faIl contratto perché questo gli dà il prezzo. Lo scambio della cosa contro il prezzo è, appunto, la causa della compravendita. Ci sono contratti in cui la causa è diversa, e in relazione alla diversa causa, si classificano i contratti tipici e atipici, e in onerosi e gratuiti. Contratti onerosi e contratti gratuiti: - CONTRATTI ONEROSI sono quelli in cui entrambe le parti sostengono un sacrificio per avere in cambio un vantaggio: una parte ha l'obbligo di eseguire e l'altra parte ha il diritto di ricevere. La causa sta proprio in questo "dare per avere". - CONTRATTI GRATUITI sono quelli in cui solo una parte sostiene un sacrificio, mentre l'altra parte consegue il vantaggio corrispondente senza affrontare alcun sacrificio; ovvero la prestazione contrattuale è prevista a carico di una sola parte e a vantaggio dell'altra. Taleragione può consistere nel semplice desiderio di favorire il beneficiario dell'impegno con un gesto di generosità: è il caso della donazione, la cui causa si identifica appunto con lo spirito di liberalità del donatore. Alcuni tipi di contratto sono: essenzialmente gratuiti, ovvero non possono non esserlo, perché se non fossero gratuiti non sarebbero quel tipo di contratto (donazione, comodato); essenzialmente onerosi, come la vendita e la locazione. Altri ancora possono essere sia onerosi che gratuiti, a seconda che chi riceve la prestazione tipica del contratto sostenga o non sostenga un sacrificio. Infine, ci sono quelli: naturalmente onerosi (se le parti non dicono nulla il contratto si considera oneroso) e naturalmente gratuiti. Contratti con prestazioni corrispettive (di scambio) e contratti associativi. Nell'ambito dei contratti onerosi, si distinguono: - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE (o contratti di scambio) sono queicontrattionerosi in cui vantaggi e sacrifici delle parti sono interdipendenti, nel senso che ciascuna delleprestazioni è fatta e ricevuta come diretta contropartita dell'altra: la prestazione sta a fronte diuna controprestazione (es. la vendita, trasferimento della cosa contro pagamento del prezzo);

CONTRATTI ASSOCIATIVI sono caratterizzati da uno scopo comune alle parti, che vieneperseguito mediante un'organizzazione, generata dal contratto ma che poi si rende in qualchemisura autonoma rispetto al contratto stesso, diventando un soggetto del diritto a sé stante: è ilcaso dei contratti di SOCIETÀ e di ASSOCIAZIONE, in cui lo scopo comune è rispettivamente,realizzare tramite la società profitti da dividere fra i soci, e perseguire tramite l'associazione lafinalità no profit che gli associati condividono. I contratti associativi sono onerosi, perché ogniparte affronta un sacrificio in vista di un vantaggio; ma

Non sono a prestazioni corrispettive, perché il vantaggio conseguito da ciascuna non corrisponde immediatamente al sacrificio delle altre, bensì è mediato dalla struttura comune.

Contratti commutativi e contratti aleatori

Questa classificazione riguarda il modo in cui le prestazioni sono esposte al rischio. Si distinguono:

  • CONTRATTI COMMUTATIVI, quelli in cui le prestazioni dovute e attese delle parti sono certe e non determinate dal caso. Tipico esempio è quello della COMPRAVENDITA in cui il compratore è sicuro di avere la proprietà di quell'immobile e il venditore è sicuro di avere diritto a quel prezzo.
  • CONTRATTI ALEATORI sono invece quelli in cui il rischio dei contraenti si presenta in modo assolutamente particolare e qualificato: e cioè come rischio che un evento incerto o ignoto incida sulla stessa esistenza o consistenza della prestazione dovuta da una parte, e attesa dall'altra. Un tale rischio si chiama ALEA.
L'alea è presente nelle ASSICURAZIONI perché, essendo incerto se si verificherà o meno il sinistro assicurato, l'assicuratore non sa se avrà l'obbligo di pagare l'indennità prevista per quell'evenienza, e l'assicurato non sa se avrà diritto di riceverla. Causa tipica e causa concreta La causa IN SENSO ASTRATTO si definisce come la funzione economico-sociale del contratto stesso: i caratteri essenziali di un certo tipo di operazione che il contratto realizza, e in ragione dei quali l'ordinamento ritiene giustificati gli spostamenti patrimoniali che ne derivano. La causa astratta può dirsi anche causa tipica: nel senso che è la causa ugualmente presente in tutti i contratti appartenenti ad un medesimo tipo contrattuale (es. tutte le compravendite hanno la funzione di scambiare cosa contro prezzo). La causa IN SENSO CONCRETO è costituita dagli specifici interessi che costituiscono la

La legge si occupa della causa fondamentalmente per due tipi di situazioni problematiche: quando la causa MANCA e quando la causa esiste ma è ILLECITA.

La mancanza di causa può succedere, raramente, che in un determinato contratto manchi la causa. Ad esempio, se X assicura contro l'incendio la sua casa di montagna, senza sapere che due giorni prima la casa è stata spazzata via da una terribile frana, quel contratto di assicurazione è senza causa. La legge stabilisce che i contratti senza causa non possono stare in piedi, e quindi vanno cancellati con il rimedio della nullità.

L'astrazione della causa (il negozio astratto) Il NEGOZIO ASTRATTO si può definire come il negozio che non indica la propria causa. Ad es. si ha un contratto in cui si dice che "A trasferisce a B la proprietà di una cosa", in questo contratto non c'è traccia della causa.

Perché non è indicata la ragione che giustifica lo spostamento della ricchezza da A a B: non si può dire che la ragione sia lo scambio di cosa.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
174 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilenias0101 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bucelli Andrea.