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Il diritto

Il diritto privato nel sistema giuridico

Diritto: sistema di regole giuridiche per ordinare la società. Diritto privato regola i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati. Si occupa di: organizzazioni, beni (e uso dei beni), debiti e crediti, contratti, danni, attività economiche organizzate, famiglia, successioni per cause di morte.

Funzione del diritto privato: mezzo di regolazione sociale che ha la funzione di sistemare gli interessi individuali e collettivi. (1° funzione) L’interesse è la tensione dell’uomo verso un bene che serve a soddisfare un bisogno (interesse materiale e interesse morale, come il rispetto del proprio nome). Spesso l’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro: può nascere un conflitto: (2° funzione) un’altra funzione del diritto privato è quella di risolvere i conflitti e, se possibile, prevenirli.

Diritto oggettivo: sistema di norma giuridiche (es. diritto italiano NON ammette la pena di morte).

Diritto soggettivo: significa potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro (es. diritto di proprietà perché è il potere del proprietario di usare liberamente le sue cose).

I diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo (es. il diritto italiano privato dà al proprietario di casa il diritto di mandar via l’inquilino che non paga il canone di locazione).

Il diritto deve influire sui comportamenti umani, per realizzare le sue funzioni di sistemazione degli interessi e prevenzione/risoluzione dei conflitti, e la norma giuridica è lo strumento di cui il diritto si serve a questo fine.

Le norme giuridiche costituiscono il diritto oggettivo, e funzionano attraverso tre combinazioni:

  • Regola: regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato. Se la regola è osservata significa che si è raggiunto subito il suo scopo;
  • Sanzione: se la regola non sia osservata entra in gioco la sanzione, cioè la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. I ruoli della sanzione sono:
    • Ruolo satisfattivo: soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso, come il pagamento di un debito non pagato;
    • Ruolo compensativo: serve a compensare la vittima della violazione con un valore economico equivalente all’interesse leso;
    • Ruolo punitivo: punta a colpire un comportamento riprovevole (es. marito viola i suoi doveri matrimoniali, la moglie può ottenere la separazione con addebito a suo carico);
    • Ruolo preventivo: paura di subire conseguenze sgradevoli se si viola una regola.
  • Apparati: pubblici funzionari con il compito di verificare eventuali violazioni delle regole del diritto, applicando le relative sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto stesso.

Sistema/ordinamento giuridico: insieme di norme giuridiche che organizzano la vita di una società ("ordinare" una società significa prevenire/risolvere i conflitti di interessi esistenti al suo interno).

Istituto giuridico: insieme di norme giuridiche che regolano importanti fenomeni della società (es. istituto del matrimonio, della proprietà, …).

Le norme giuridiche

Le norme si possono considerare giuridiche:

  • Per come si formano (fonti di produzione);
  • Per come si applicano: sono coercibili, possono essere fatte rispettare norme etiche/soc.

Applicare una norma giuridica significa formulare un giudizio: giudicare se un dato comportamento faccia scattare o meno la sanzione prevista da quella norma.

Le norme presentano le caratteristiche della:

  • Generalità: le norme non sono indirizzate a specifici individui ma a una moltitudine indeterminata di destinatari;
  • Astrattezza: le norme non devono essere emanate da un caso particolare (concreto) ma individua una situazione ipotetica verificabile.

La situazione concreta viene in evidenza nel momento in cui la norma deve essere interpretata e applicata. Da qui il concetto di fattispecie, che significa "immagine del fatto". La fattispecie può essere:

  • Fattispecie astratta: astratta previsione normativa relativa a quell’accadimento (es. Art. 2033, Risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno).
  • Fattispecie concreta: individua il singolo fatto che si è già verificato.

Se c’è corrispondenza tra la fattispecie concreta da trattenere e la fattispecie astratta descritta dalla norma, si producono le conseguenze stabilite dalla norma stessa.

Interpretazione della legge

Per applicare una norma bisogna prima interpretarla, ovvero identificare il giusto significato delle parole che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Il problema dell’interpretazione si pone quando le parole delle norme sono ambigue, cioè si presentano a esprimere significati diversi e contrastanti tra di loro.

Esistono due tipologie di interpretazione:

  • Interpretazione restrittiva: dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili (es. Art. 1190: pagamento al creditore incapace);
  • Interpretazione estensiva: individua un significato più ampio rispetto ad altri (es. Art. 3: tutti sono uguali davanti alla legge).

L’interpretazione delle norme è un’attività regolata dal diritto: chi interpreta deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione. Tali regole si trovano nell’Art.12 prel., interpretazione della legge.

I due fondamentali criteri dell’interpretazione sono:

  • Criterio letterale: le norme vengono interpretate "alla lettera" (quando però il testo normativo è ambiguo);
  • Criterio logico: porta a scegliere, fra i vari significati, quello che corrisponde all’intenzione del legislatore (a sua volta può essere: criterio psicologico, teologico, sistemico, storico).

Chi interpreta la norma:

  • Interpretazione giudiziale: fatta dai giudici (= giurisprudenza);
  • Interpretazione amministrativa: fatta dagli organi della pubblica amministrazione;
  • Interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto (= dottrina).

Potrebbe esserci il caso della lacuna del diritto, ovvero che nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui si sta cercando la disciplina. A questo vi può porre rimedio l’analogia: applicare al caso, non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga (es. leasing).

Diritto privato e diritto pubblico

Le norme che compongono l’ordinamento giuridico dello Stato si ripartiscono in due categorie:

  • Diritto pubblico: insieme di norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni e interessi delle persone, anche senza e anche contro la loro volontà;
  • Diritto privato: si basa sull’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e di agire nel proprio interesse, senza costringerle di subire imposizioni esterne; è anche diritto “comune”, perché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici.

Tra individuo e collettività ci potrebbe essere un contrasto: questo è evidente tutte le volte che la realizzazione dell’interesse individuale porta un danno alla collettività, e l’ordinamento deve conciliare in modo ragionevole gli interessi in contrasto.

L’Art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ma subito precisa che tali diritti sono riconosciuti e garantiti dall’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità.

Anche tra libertà e uguaglianza ci potrebbe essere contrasto. La libertà e l’uguaglianza sono valori che meritano di essere tutelati. Ma, se si rispetta fino in fondo la libertà, non si riesce a realizzare l’uguaglianza, anzi si aggravano le disuguaglianze esistenti. E viceversa per l’uguaglianza.

Al valore dell’uguaglianza è dedicato l’Art. 3 Cost., formato da due commi, che corrispondono a:

  • Uguaglianza formale (1° c.): il quale significato è sia la legge uguale per tutti, sia il divieto di discriminazione. Il principio di uguaglianza formale equivale al principio di ragionevolezza: consente norme che introducono differenze ragionevoli, vieta quelle che introducono differenze irragionevoli;
  • Uguaglianza sostanziale (2° c.): tutti abbiamo gli stessi diritti, ma non tutti hanno la possibilità legale di fare o no qualcosa: il potere pubblico deve fare quanto necessario per eliminare queste disuguaglianze di fatto (con aiuti economici, esenzioni di tasse, …).

Principio di sussidiarietà indica dove fissare il confine fra diritto privato e diritto pubblico.

Le principali aree del diritto privato sono: diritto civile (rapporti di famiglia, successioni ereditarie, proprietà e uso delle cose, debiti e crediti, contratti, danni e risarcimenti, associazioni); diritto commerciale (esercizio professionale di attività economiche, impresa); diritto industriale; diritto del lavoro (rapporti fra datori di lavoro e dipendenti); diritto della navigazione.

Le fonti del diritto privato

Fonti del diritto: fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico; qualunque legge del Parlamento è fonte del diritto.

Funzione delle fonti del diritto: creando nuove norme giuridiche, esse permettono al diritto di rinnovarsi, e così adeguarsi alle condizioni ed esigenze della vita sociale. Le fonti del diritto definiscono anche chi è abilitato a creare norme giuridiche e come deve procedere per crearle.

Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti: non esiste un solo tipo di fonte del diritto ma ne esistono di diversi tipi. L’Art. 1 prel. elenca le fonti del diritto italiano:

  • Fonti costituzionali: la Costituzione e le successive leggi costituzionali (approfondiscono la disciplina) e di revisionale costituzionale (modificano/annullano le leggi costituzionali);
  • Fonti primarie: legge ordinaria (approvata dal Parlamento); atti con forza di legge, che a loro volta sono decreto-legge (approvato in via urgente dal Governo) e decreto legislativo (approvato dal Governo con delega del Parlamento); leggi regionali e i regolamenti dell’UE;
  • Fonti secondarie: regolamenti del Governo e di altre autorità amministrative.

Queste sono tutte fonti scritte.

Esistono, però, anche fonti non scritte: la consuetudine (o uso), fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite l’osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con l’intenzione di creare norme giuridiche ma si uniformano a norme già esistenti.

Essendo che nel nostro ordinamento vale il principio delle pluralità delle fonti, possono verificarsi problemi nei rapporti tra norme poste da fonti diverse.

I criteri per risolvere eventuali contrasti tra norme sono:

  • Criterio gerarchico: nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte superiore;
  • Criterio di competenza: nel conflitto tra regole poste da due fonti dello stesso grado gerarchico, prevale la regola posta dalla fonte competente, cioè quella abilitata a porre regole di quel tipo o in quella materia;
  • Criterio cronologico: nel conflitto tra regole poste da due fonti, vince la regola più recente;
  • Criterio della specialità: la norma speciale prevale su quella generale.

Fonti del diritto privato: Codice civile (1), Costituzione (2) e legislazione speciale (3).

Sono dette anche fonti di cognizione del diritto privato, ovvero insieme di documenti che forniscono la conoscibilità legale della norma.

(1) Il Codice civile è il testo normativo che raccoglie l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Gli articoli del Codice civile, preceduti dalle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi) che riguardano le fonti del diritto, l’efficacia delle norme, i criteri per la loro interpretazione, vanno da 1 a 2969, anche se alcuni sono stati abrogati e altri aggiunti. È diviso in 6 libri:

  • Primo libro, delle persone e della famiglia: contiene le regole sulla capacità e sulla posizione giuridica generale delle persone fisiche, oltre alle regole in materia di famiglia;
  • Secondo libro, delle successioni: regole che disciplinano la sorte del patrimonio di una persona, dopo che questa abbia cessato di vivere, oltre alle regole sulla donazione;
  • Terzo libro, della proprietà: riguarda la definizione e la classificazione dei beni, la disciplina del diritto di proprietà e di altri diritti sulle cose, e la disciplina del possesso;
  • Quarto libro, delle obbligazioni: contiene la disciplina generale delle obbligazioni, cioè dei rapporti di debito e credito, e i contratti e i fatti illeciti;
  • Quinto libro, del lavoro: riguarda la disciplina delle attività economiche organizzate;
  • Sesto libro, della tutela dei diritti.

(2) La Costituzione del 1948 è ricca di norme significative per la configurazione di molti istituti del diritto privato (es. norme sulla libertà di associazione, sulla difesa in giudizio, sulla tutela dei lavoratori, …). L’incidenza dei principi costituzionali sulle norme del diritto privato si manifesta come segue:

  • Le norme ordinarie sono fonti subordinate alla Costituzione e non possono contraddirla (criterio gerarchico): se ciò accade la Corte costituzionale le dichiara incostituzionali e le cancella dall’ordinamento;
  • Gli articoli della costituzione non esprimono solo generali principi guida ma anche norme giuridiche che possono trovare applicazione diretta ai rapporti tra privati.

Vi sono anche le leggi regionali, ciascuna delle quali valida limitatamente al territorio della Regione interessata. Le regioni non hanno competenza a fare norme di diritto privato, in quanto tale competenza rientra tra la potestà legislativa esclusiva dello Stato, indicato nell’Art. 117 Cost. (salvo delega alle Regioni, come ad esempio il diritto di proprietà).

Ogni Stato ha il suo diritto privato, più o meno diverso da quello degli altri Stati: quando una fattispecie concreta non è totalmente “italiana”, ma presenta elementi di collegamento con altri Stati, potrebbe esserci un dubbio se applicare il diritto italiano o quello di un altro Stato. In situazioni di questo tipo potrebbe crearsi un conflitto di leggi, che viene risolto dalle norme del diritto internazionale privato, che serve ad individuare quale dei diritti dei diversi Stati coinvolti il giudice deve applicare la fattispecie.

Altri strumenti, invece, sovrannazionali sono ad esempio quelli dell’Unione Europea, consistenti in fonti del diritto prodotte dagli organi dell’Unione europea e vincolanti per tutti gli Stati membri. Sono essenzialmente due:

  • Regolamenti: creano norme direttamente vincolanti per gli Stati membri ma anche per tutti gli individui e le organizzazioni presenti al loro interno. Nella gerarchia delle fonti, i regolamenti europei prevalgono sulla legislazione interna;
  • Direttive: hanno effetti obbligatori solo per gli Stati in quanto obbligati a recepirle, ovvero a trasformarle in norme del proprio diritto interno; da qui la legge di recepimento: ogni Stato decide come raggiungere quell’obiettivo. La mancata recezione è un illecito dello Stato verso l’Ue che fa scattare a suo carico sanzioni.

I diritti

Situzioni giuridiche e rapporti giuridici

Situzioni giuridiche attive esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare, sull’interesse di altri soggetti (es. diritto di proprietà, diritto personale di godimento di una cosa).

Situzioni giuridiche passive esprimono la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto all’interesse di altri soggetti; essi hanno il dovere di rispettare la proprietà altrui.

Diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva, definita come il potere di agire nel proprio interesse, o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto (es. proprietà, credito).

Diritto potestativo è il potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il titolare della situazione incisa possa impedirlo (es. il dipendente ha il diritto potestativo di dimettersi).

Facoltà: possibilità riconosciuta al titolare di un diritto di tenere un determinato comportamento; con la facoltà vi è una libertà di azione e scelta fra vari comportamenti che sono leciti (es. proprietario di un anello ha la facoltà di indossarlo, venderlo).

Aspettativa: posizione di chi non ha attualmente una situazione attiva ma ha la prospettiva di acquistarla se si verificherà un determinato evento.

Interesse legittimo: si attua quando il privato si trova di fronte a una pubblica amministrazione che agisce come autorità pubblica che opera per realizzare interessi pubblici. L’interesse legittimo si basa sul privato che può solo pretendere che la pubblica amministrazione, nel compiere gli atti con cui persegue l’interesse pubblico, rispetti le norme giuridiche che regolano la sua azione; se così non fosse, sarebbe possibile richiedere l’annullamento degli atti illegittimi (es. A si presenta a un concorso; non ha diritto soggettivo a vincerlo, ma può pretendere che il concorso si svolga regolarmente. Se il concorso è stato irregolare, A può valere un interesse legittimo, chiedendo che il concorso venga annullato).

Interessi collettivi: situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali nello stesso tempo ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti (es. il cittadino o i cittadini che chiedono tutela contro dei fatti dannosi, agiscono nell’interesse proprio e collettivo).

Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui. È una situazione passiva.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilenias0101 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bucelli Andrea.
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