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SOGGETTI DETERMINATI E DETERMINABILI
La PROMESSA AL PUBBLICO fonti che costituiscono un’obbligazione.
Darò 1000 euro a chi prenderà il voto più alto in diritto privato. Il debitore è ben
determinato, ma il creditore è determinabile, solo in un secondo momento e in
base a un criterio ben determinato si può sapere chi è.
In alcuni casi il soggetto si individua in base al fatto che tizio risulti titolare di
un diritto reale. Es. il condomino rispetto al condominio, l’amministratore a
nome della comunione condominiale deve esigere i contributi delle spese
comuni, il debitore si individua in base alla titolarità del diritto reale. È pur
sempre un’obbligazione ma il soggetto si individua in base al criterio di
competenza e al diritto reale.
Questa è un’obbligazione PROCTEREM (chi è titolare della res).
Fonti delle obbligazioni sono anche le obbligazioni tributarie nei confronti dello
Stato, e si individuano come obbligazioni PROCTEREM.
OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE
Obbligazioni che vedono una pluralità di soggetti o nel lato passivo o nel lato
attivo. Le parti sono sempre 2, soggetto attivo e passivo. Le obbligazioni
plurisoggettive definiscono la presenza di più soggetti dalla parte del debitore e
un solo creditore o viceversa. 99
D/D1/D2 -----------> C
Il problema è dato da: essendoci più debitori, l’obbligazione è parziaria (un
creditore può chiedere la parte che compete a ciascun debitore 33,33,33) o
solidale (posso chiedere l’intera somma a uno dei debitori)? Se dal titolo o dalla
legge non emerge il carattere, per la plurisoggettività passiva viene in rilievo il
criterio legislativo, vale la presunzione di solidarietà, cioè C può chiedere il
tutto a ciascuno dei debitori. Il pagamento svolto da quest’ultimo libera tutti gli
altri dall’obbligazione.
L’eccezione è data per i debiti ereditari, questi non sono governati dal criterio
della solidarietà e, quindi, ciascun erede risponde della sua quota.
Se nessuno dei 3 paga, C manda una diffida o gli conviene in giudizio.
Tendenzialmente, la disciplina di tipo strumentale se chiesta a uno solo dei
debitori, in questo contesto, dispiega i suoi effetti anche nei confronti degli altri
debitori in solido. D ----------> C/C1/C2
Nella solidarietà attiva (un solo debitore e una pluralità di soggetti nella
posizione di creditore) vige la regola opposta, sempre dopo aver verificato il
titolo e se non vi è alcuna norma di legge che prevede una regola opposta,
l’obbligazione si definisce in forma parziale (secondo la quota che compete a
ciascuno).
Le obbligazioni dal punto di vista oggettivo possono essere divisibili (somma di
denaro) o indivisibili (es. cavallo come oggetto dell’obbligazione). Questo modo
di essere dei beni indivisibili darà luogo a un’obbligazione solidale, quando
questa è plurisoggettiva. Il carattere indivisibile rende l’oggetto solidale.
La solidarietà può essere uguale o diseguale (es. mutuo in banca, non ho
garanzie da dare alla banca e questa chiede la fideiussione). È uguale se il
creditore può rivolgersi indifferentemente a ciascun debitore. La solidarietà
diseguale consiste di rivolgersi a un soggetto principale, se questo non
adempie ci si può rivolgere a un altro debitore. Con l’esempio della fideiussione
(riferimento a un terzo come garante) la baca si deve rivolgere prima a D e solo
se questo non adempie, si rivolge a un terzo.
I RAPPORTI INTERNI
Chi ha pagato ha l’azione di regresso nei confronti degli altri (mi devo rivalere
per la differenza su gli altri debitori). L’azione di regresso è governata da
principi logici. Se non è scritto nulla nel titolo, l’azione di regresso può esperirsi
secondo criteri diversi (es. soci con quota diversa). A meno che l’obbligazione
principale plurisoggettiva non sia stata contratta nell’interesse soggettivo di
uno.
OBBLIGAZIONE PECUNIARIA (ART. 1277 E SEGUENTI)
È un’obbligazione di dare con oggetto fungibile. L’oggetto è la donazione di una
somma di denaro. Il problema è il potere d’acquisto della moneta dato
l’andamento del mercato. Il potere d’acquisto, se obbligazione di durata, nel
tempo può mutare, anche in maniera rilevante.
Se si è dovuta la somma originariamente pattuita o una somma adeguata alle
variazioni del potere d’acquisto? L’ordinamento accoglie il principio
nominalistico. Significa che il debito è fissato secondo il quantitativo di pezzi
monetari previsti nel contratto. Correttivi possono essere le parti, che
prevedono un ancoraggio ad indici di adeguamento, legati all’adattamento alle
variazioni del mercato. La somma dovuta tra un anno va adeguata secondo gli
indici ISTAT. Per il mantenimento è previsto per legge, come anche il mutuo. Ma
anche le parti possono decidere di ancorarsi a questi indici. Il creditore è
danneggiato da questo principio, allora la dottrina e la giurisprudenza, si sono
date carico di escogitare un sistema compensativo, fermo restando il
principio nominalistico. Se l’obbligazione nasce come pecuniaria (obbligazioni
di valuta), solo per questo tipo di obbligazione, vale il principio nominalistico
con eventuali adeguamenti. Quando, invece, questo non accade, l’obbligazione
originaria ha un oggetto diverso (es. obbligo violato del danno),
risarcimento
questa è pecuniaria solo nel momento in cui si estingue. Queste obbligazioni
pecuniarie sono obbligazioni di valore, si deve dare al creditore la somma
che corrisponde esattamente alla somma dovuta, non deve andare a ledere del
creditore. La giurisprudenza riesce a realizzarlo in base alla rivalutazione della
somma (interessi compensativi che vanno a sistemare le variazioni subite nel
tempo). Questo senza precludere il danno da ritardo vero e proprio, cioè gli
interessi di mora.
INTERESSI
A fronte di obbligazione che ha per oggetto una somma di denaro, a meno che
non sia a tiolo gratuito, il godimento della somma di denaro deve essere
remunerato. Dal punto di vista giuridico viene in rilievo l’obbligazione di
interessi (obbligazione pecuniaria e accessoria rispetto a un’obbligazione
originaria). Accessorietà vuol dire funzionalmente distinta dalla principale, ma
collegata: se quella principale viene meno, viene meno anche quella accessoria
(estinzione anticipata senza penale Bersani).
legge
L’accessorietà degli interessi:
- La prima distinzione è per la fonte: interessi previsti dalla legge (fonte
legale) o fonte convenzionale (prevista dalle parti). La pattuizione
informale di interessi convenzionali è nulla, è collegata all’ipotesi di
obbligazione naturale.
- Per funzione: corrispettiva (l’interesse funge da controprestazione di un
soggetto che mi da una somma di denaro sul godimento dei
interesse
capitali); compensativi (interessi delle obbligazioni di valore, compensano
la perdita che deriverebbe al creditore dovuta alla variazione nel tempo);
di mora (interesse da ritardo, valgono per interessi di valuta e di valore,
dovuto dal debitore quando scaduto il termine non ha ancora
adempiuto).
Gli interessi di mora si determinano con apposita clausola nel contratto (a
seguito di un ritardo saranno dovuti interessi di mora), interessi convenzionali.
Se le parti non hanno pattuito l’interesse di mora, vale come tasso l’interesse
corrispettivo pattuito dalle parti. Solo se mancasse anche l’interesse
corrispettivo, si applica il tasso legale, come criterio sussidiario.
Il limite formale è la pattuizione per iscritto, dal punto di vista sostanziale il
limite è alla libera pattuizione degli interessi che non devono risultare usurari.
Come si perviene al giudizio di usurarietà? Tramite una rilevazione si giunge al
TEGM (tasso globale medio praticato), per arrivare al tasso soglia dobbiamo
prendere il TEGM e aggiungervi lo SPREAD (25% dello stesso TEGM aumentato
di 4 punti). Se il tasso dalle parti pattuito è superiore, il tasso si qualifica come
usurario.
Un altro criterio è l’8% è il limite che non deve essere valicato per l’interesse
praticato.
L’interesse usurario è quello che va oltre il tasso soglia.
La conseguenza del carattere usurario dell’interesse, perché supera il tasso
soglia, è nullo, la clausola è nulla. Non sono dovuti interessi, diventa un
contratto gratuito. Si vuole disincentivare la pratica di interesse usurario. È una
nullità parziale (relativa solo alla clausola di interesse). La sua disciplina è
contenuta nel codice penale, che ha i suoi risvolti civilistici.
Esiste anche la possibilità dell’usura in concreto (?).
ANATOCISMO: divieto di ricavare interessi da interessi. Gli interessi non
producono interessi a meno che non ci sia un accertamento giudiziale o un
accordo tra le parti, che deve essere posteriore al periodo di maturazione degli
interessi. Sono stati previsti i criteri di capitalizzazione.
CAPITALE 100
INTERESSE 1%
FUTURO CAPITALE 101
Eccezione: 101 diventa capitale e calcolo gli interessi su 101
OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE E FACOLTATIVE
Il punto di partenza è l’obbligazione semplice.
L’obbligazione alternativa è quella in cui sin dal momento in cui l’obbligazione
sorge, sono previste alternativamente 2 prestazioni. Può accadere che sia il
creditore o il debitore a dover scegliere. Quado la scelta viene fatta, si dice che
avviene la concentrazione dell’obbligazione, che da alternativa diventa
semplice.
L’obbligazione con facoltà alternativa o facoltativa nasce con una sola
prestazione, ma nel momento in cui
l’obbligazione viene eseguita, ha un soggetto unilateralmente la facoltà di
scegliere un’alternativa.
L’aspetto della disciplina è quella dell’impossibilità sopravvenuta della
prestazione. Impossibilità significa che per un motivo indipendentemente dalle
parti non si può eseguire la prestazione. Se l’obbligazione fosse semplice,
questo evento estinguerebbe l’obbligazione. Ma è alternativa, l’impossibilità
dell’una concentra di fatto l’obbligazione sull’altra rimasta fattibile. La stessa
cosa non accade nell’obbligazione facoltativa, poiché questa nasce semplice,
ma solo nel momento dell’adempimento può chiedere una prestazione diversa.
Non ci sarà possibilità di deviare il programma obbligatorio verso l’obbligazione
rimasta possibile. È divenuta impossibile? L’obbligazione si estingue, come se
fosse semp