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SOGGETTI DETERMINATI E DETERMINABILI

La PROMESSA AL PUBBLICO fonti che costituiscono un’obbligazione.

Darò 1000 euro a chi prenderà il voto più alto in diritto privato. Il debitore è ben

determinato, ma il creditore è determinabile, solo in un secondo momento e in

base a un criterio ben determinato si può sapere chi è.

In alcuni casi il soggetto si individua in base al fatto che tizio risulti titolare di

un diritto reale. Es. il condomino rispetto al condominio, l’amministratore a

nome della comunione condominiale deve esigere i contributi delle spese

comuni, il debitore si individua in base alla titolarità del diritto reale. È pur

sempre un’obbligazione ma il soggetto si individua in base al criterio di

competenza e al diritto reale.

Questa è un’obbligazione PROCTEREM (chi è titolare della res).

Fonti delle obbligazioni sono anche le obbligazioni tributarie nei confronti dello

Stato, e si individuano come obbligazioni PROCTEREM.

OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE

Obbligazioni che vedono una pluralità di soggetti o nel lato passivo o nel lato

attivo. Le parti sono sempre 2, soggetto attivo e passivo. Le obbligazioni

plurisoggettive definiscono la presenza di più soggetti dalla parte del debitore e

un solo creditore o viceversa. 99

D/D1/D2 -----------> C

Il problema è dato da: essendoci più debitori, l’obbligazione è parziaria (un

creditore può chiedere la parte che compete a ciascun debitore 33,33,33) o

solidale (posso chiedere l’intera somma a uno dei debitori)? Se dal titolo o dalla

legge non emerge il carattere, per la plurisoggettività passiva viene in rilievo il

criterio legislativo, vale la presunzione di solidarietà, cioè C può chiedere il

tutto a ciascuno dei debitori. Il pagamento svolto da quest’ultimo libera tutti gli

altri dall’obbligazione.

L’eccezione è data per i debiti ereditari, questi non sono governati dal criterio

della solidarietà e, quindi, ciascun erede risponde della sua quota.

Se nessuno dei 3 paga, C manda una diffida o gli conviene in giudizio.

Tendenzialmente, la disciplina di tipo strumentale se chiesta a uno solo dei

debitori, in questo contesto, dispiega i suoi effetti anche nei confronti degli altri

debitori in solido. D ----------> C/C1/C2

Nella solidarietà attiva (un solo debitore e una pluralità di soggetti nella

posizione di creditore) vige la regola opposta, sempre dopo aver verificato il

titolo e se non vi è alcuna norma di legge che prevede una regola opposta,

l’obbligazione si definisce in forma parziale (secondo la quota che compete a

ciascuno).

Le obbligazioni dal punto di vista oggettivo possono essere divisibili (somma di

denaro) o indivisibili (es. cavallo come oggetto dell’obbligazione). Questo modo

di essere dei beni indivisibili darà luogo a un’obbligazione solidale, quando

questa è plurisoggettiva. Il carattere indivisibile rende l’oggetto solidale.

La solidarietà può essere uguale o diseguale (es. mutuo in banca, non ho

garanzie da dare alla banca e questa chiede la fideiussione). È uguale se il

creditore può rivolgersi indifferentemente a ciascun debitore. La solidarietà

diseguale consiste di rivolgersi a un soggetto principale, se questo non

adempie ci si può rivolgere a un altro debitore. Con l’esempio della fideiussione

(riferimento a un terzo come garante) la baca si deve rivolgere prima a D e solo

se questo non adempie, si rivolge a un terzo.

I RAPPORTI INTERNI

Chi ha pagato ha l’azione di regresso nei confronti degli altri (mi devo rivalere

per la differenza su gli altri debitori). L’azione di regresso è governata da

principi logici. Se non è scritto nulla nel titolo, l’azione di regresso può esperirsi

secondo criteri diversi (es. soci con quota diversa). A meno che l’obbligazione

principale plurisoggettiva non sia stata contratta nell’interesse soggettivo di

uno.

OBBLIGAZIONE PECUNIARIA (ART. 1277 E SEGUENTI)

È un’obbligazione di dare con oggetto fungibile. L’oggetto è la donazione di una

somma di denaro. Il problema è il potere d’acquisto della moneta dato

l’andamento del mercato. Il potere d’acquisto, se obbligazione di durata, nel

tempo può mutare, anche in maniera rilevante.

Se si è dovuta la somma originariamente pattuita o una somma adeguata alle

variazioni del potere d’acquisto? L’ordinamento accoglie il principio

nominalistico. Significa che il debito è fissato secondo il quantitativo di pezzi

monetari previsti nel contratto. Correttivi possono essere le parti, che

prevedono un ancoraggio ad indici di adeguamento, legati all’adattamento alle

variazioni del mercato. La somma dovuta tra un anno va adeguata secondo gli

indici ISTAT. Per il mantenimento è previsto per legge, come anche il mutuo. Ma

anche le parti possono decidere di ancorarsi a questi indici. Il creditore è

danneggiato da questo principio, allora la dottrina e la giurisprudenza, si sono

date carico di escogitare un sistema compensativo, fermo restando il

principio nominalistico. Se l’obbligazione nasce come pecuniaria (obbligazioni

di valuta), solo per questo tipo di obbligazione, vale il principio nominalistico

con eventuali adeguamenti. Quando, invece, questo non accade, l’obbligazione

originaria ha un oggetto diverso (es. obbligo violato del danno),

risarcimento

questa è pecuniaria solo nel momento in cui si estingue. Queste obbligazioni

pecuniarie sono obbligazioni di valore, si deve dare al creditore la somma

che corrisponde esattamente alla somma dovuta, non deve andare a ledere del

creditore. La giurisprudenza riesce a realizzarlo in base alla rivalutazione della

somma (interessi compensativi che vanno a sistemare le variazioni subite nel

tempo). Questo senza precludere il danno da ritardo vero e proprio, cioè gli

interessi di mora.

INTERESSI

A fronte di obbligazione che ha per oggetto una somma di denaro, a meno che

non sia a tiolo gratuito, il godimento della somma di denaro deve essere

remunerato. Dal punto di vista giuridico viene in rilievo l’obbligazione di

interessi (obbligazione pecuniaria e accessoria rispetto a un’obbligazione

originaria). Accessorietà vuol dire funzionalmente distinta dalla principale, ma

collegata: se quella principale viene meno, viene meno anche quella accessoria

(estinzione anticipata senza penale Bersani).

legge

L’accessorietà degli interessi:

- La prima distinzione è per la fonte: interessi previsti dalla legge (fonte

legale) o fonte convenzionale (prevista dalle parti). La pattuizione

informale di interessi convenzionali è nulla, è collegata all’ipotesi di

obbligazione naturale.

- Per funzione: corrispettiva (l’interesse funge da controprestazione di un

soggetto che mi da una somma di denaro sul godimento dei

interesse

capitali); compensativi (interessi delle obbligazioni di valore, compensano

la perdita che deriverebbe al creditore dovuta alla variazione nel tempo);

di mora (interesse da ritardo, valgono per interessi di valuta e di valore,

dovuto dal debitore quando scaduto il termine non ha ancora

adempiuto).

Gli interessi di mora si determinano con apposita clausola nel contratto (a

seguito di un ritardo saranno dovuti interessi di mora), interessi convenzionali.

Se le parti non hanno pattuito l’interesse di mora, vale come tasso l’interesse

corrispettivo pattuito dalle parti. Solo se mancasse anche l’interesse

corrispettivo, si applica il tasso legale, come criterio sussidiario.

Il limite formale è la pattuizione per iscritto, dal punto di vista sostanziale il

limite è alla libera pattuizione degli interessi che non devono risultare usurari.

Come si perviene al giudizio di usurarietà? Tramite una rilevazione si giunge al

TEGM (tasso globale medio praticato), per arrivare al tasso soglia dobbiamo

prendere il TEGM e aggiungervi lo SPREAD (25% dello stesso TEGM aumentato

di 4 punti). Se il tasso dalle parti pattuito è superiore, il tasso si qualifica come

usurario.

Un altro criterio è l’8% è il limite che non deve essere valicato per l’interesse

praticato.

L’interesse usurario è quello che va oltre il tasso soglia.

La conseguenza del carattere usurario dell’interesse, perché supera il tasso

soglia, è nullo, la clausola è nulla. Non sono dovuti interessi, diventa un

contratto gratuito. Si vuole disincentivare la pratica di interesse usurario. È una

nullità parziale (relativa solo alla clausola di interesse). La sua disciplina è

contenuta nel codice penale, che ha i suoi risvolti civilistici.

Esiste anche la possibilità dell’usura in concreto (?).

ANATOCISMO: divieto di ricavare interessi da interessi. Gli interessi non

producono interessi a meno che non ci sia un accertamento giudiziale o un

accordo tra le parti, che deve essere posteriore al periodo di maturazione degli

interessi. Sono stati previsti i criteri di capitalizzazione.

CAPITALE 100

INTERESSE 1%

FUTURO CAPITALE 101

Eccezione: 101 diventa capitale e calcolo gli interessi su 101

OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE E FACOLTATIVE

Il punto di partenza è l’obbligazione semplice.

L’obbligazione alternativa è quella in cui sin dal momento in cui l’obbligazione

sorge, sono previste alternativamente 2 prestazioni. Può accadere che sia il

creditore o il debitore a dover scegliere. Quado la scelta viene fatta, si dice che

avviene la concentrazione dell’obbligazione, che da alternativa diventa

semplice.

L’obbligazione con facoltà alternativa o facoltativa nasce con una sola

prestazione, ma nel momento in cui

l’obbligazione viene eseguita, ha un soggetto unilateralmente la facoltà di

scegliere un’alternativa.

L’aspetto della disciplina è quella dell’impossibilità sopravvenuta della

prestazione. Impossibilità significa che per un motivo indipendentemente dalle

parti non si può eseguire la prestazione. Se l’obbligazione fosse semplice,

questo evento estinguerebbe l’obbligazione. Ma è alternativa, l’impossibilità

dell’una concentra di fatto l’obbligazione sull’altra rimasta fattibile. La stessa

cosa non accade nell’obbligazione facoltativa, poiché questa nasce semplice,

ma solo nel momento dell’adempimento può chiedere una prestazione diversa.

Non ci sarà possibilità di deviare il programma obbligatorio verso l’obbligazione

rimasta possibile. È divenuta impossibile? L’obbligazione si estingue, come se

fosse semp

Dettagli
A.A. 2018-2019
66 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiamacchia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.